Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 20511 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 20511 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 36600/2019 proposto da:
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
-ricorrenti –
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
-controricorrente-
nonché
Comune di Crotone, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
NOME COGNOME NOME;
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI CATANZARO n. 1099/2019, pubblicata il 30 settembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno adito il Tribunale di Crotone perché accertasse e dichiarasse l’illegittimità della reiterazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa conclusi con il Comune di Crotone e per fare accertare che il rapporto di co.co.co. relativo al programma PIC Urban 2, formalmente cessato il 31 dicembre 2008, si era protratto fino al 30 giugno 2009, con condanna della P.A. a risarcire il danno e a pagare la somma maturata fra il 31 dicembre 2008 e il 30 giugno 2009.
Si è costituito il Comune di Crotone.
Nel procedimento sono stati citati come terzi garanti i dirigenti del Comune di Crotone NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME.
Il Tribunale di Crotone, con sentenza n. 35/2018, ha in parte accolto il ricorso, con riferimento alle retribuzioni non corrisposte per il periodo dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009.
Il Comune di Crotone ha proposto appello che la Corte d’appello di Catanzaro, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1099/2019, ha accolto.
nonché
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
Il Comune di Crotone e NOME COGNOME si sono difesi con distinti controricorsi.
NOME COGNOME NOME non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la questione se l’ incarico di prestazione professionale che sia stato svolto, in favore di un ente locale, in mancanza di una formale delibera di assunzione di impegno contabile ex art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, comporti l’instaurazione del rapporto obbligatorio direttamente ed esclusivamente con l’amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione o se resti esperibile nei confronti dell’ente quantomeno l’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Il ricorso assume interesse anche perché concerne dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Per queste ragioni, si ritiene opportuno rimettere la causa in pubblica udienza, atteso il valore potenzialmente nomofilattico della lite.
P.Q.M.
La Corte,
rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 21