Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34501 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34501 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 11772/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, INDIRIZZO
Pec:
-ricorrente – contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, in INDIRIZZO
Pec:
-controricorrente – avverso la sentenza n. 6120/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/10/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Cons. NOME COGNOME;
Rilevato che:
NOME COGNOME, allegando di aver svolto attività professionale di assistenza fiscale e commerciale in favore RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, di aver emesso una nota contabile per € 7800, derivante da un calcolo forfettario RAGIONE_SOCIALEe proprie prestazioni, ma di non aver ottenuto alcun compenso, chiese ed ottenne dal RAGIONE_SOCIALE un parere di congruità su una parcella di maggior importo di € 12.008,88, oltre interessi e spese e un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma per un corrispondente importo;
la società intimata propose opposizione deducendo, da un lato, di non aver stipulato alcun contratto con il COGNOME ma che il medesimo aveva soltanto effettuato alcune prestazioni occasionali, peraltro unitamente ad altri colleghi, così da non esservi certezza sulla legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALE‘intimante; l’opponente propose anche domanda riconvenzionale per sentir pronunciare la condanna del COGNOME al risarcimento dei danni per pretesi errori professionali commessi;
il Tribunale di Roma revocò il decreto ingiuntivo ed accolse l’opposizione RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE ritenendo che la prestazione imputabile al professionista fosse indeterminata sia nell’ an sia nel quantum non essendovi certezza su chi avesse effettivamente posto in essere l’attività professionale, se il Gurr ieri o altro professionista; in mancanza di prova RAGIONE_SOCIALE ‘ esistenza di un accordo tra il COGNOME ed altri professionisti e non potendo la solidarietà attiva presumersi, la
domanda di compensi restava indeterminata con il conseguente accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione RAGIONE_SOCIALEa società;
la Corte d’Appello di Roma pronunciando su appello del Gurr ieri, con sentenza del 2/10/2018, ha accolto il gravame rilevando per quanto ancora qui di interesse che, ai fini del conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico , non era necessaria la prova scritta né il professionista era onerato RAGIONE_SOCIALEa prova che l’incarico riguardasse anche altri professionisti; l’incarico era da ritenersi provato perché la controparte non lo aveva negato ma aveva solo eccepito che fosse stata eseguita parzialmente e comunque non soltanto dal COGNOME ma anche da altri professionisti; vi era la prova del fatto che il COGNOME NOME avesse ricevuto la delega per l’accesso al cassetto fiscale RAGIONE_SOCIALE‘appellata e che il medesimo avesse documentato l’avvenuto espletamento RAGIONE_SOCIALE‘attività contabile e fiscale relativamente alle annualità indicate in parcella come vistata dal RAGIONE_SOCIALE; in difetto di reali contestazioni sul quantum e d in difetto di impugnazione incidentale sul rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda riconvenzionale RAGIONE_SOCIALEa società pertanto la domanda originaria era da ritenersi fondata, con il conseguente accoglimento del gravame, il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione di RAGIONE_SOCIALE e la condanna RAGIONE_SOCIALEa stessa al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del doppio grado;
avverso la sentenza la società soccombente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;
ha resistito il COGNOME con controricorso;
il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ricorrendo i presupposti RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis c.p.c.
parte resistente ha depositato atto di costituzione di nuovo difensore e memoria ex art. 378 c.p.c.
Considerato che:
con il primo motivo di ricorso – omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.)la ricorrente lamenta che la corte del merito non ha adeguatamente motivato sulla circostanza, discussa tra le parti, RAGIONE_SOCIALE ‘inesistenza del conferimento di un incarico professionale continuativo al RAGIONE_SOCIALE per l’attività fiscale e tributaria RAGIONE_SOCIALEa società per gli anni 2009 e 2010, e sulla sussistenza di singole prestazioni consistenti nella predisposizione ed invio di dichiarazioni e comunicazioni fiscali; ove la corte del gravame avesse considerato come pacifica la suddetta circostanza non avrebbe motivato nel senso che la contestazione fosse limitata ai soli profili di legittimazione del COGNOME e non si sarebbe, quindi, limitata ad una motivazione meramente apparente;
il motivo è infondato in quanto la Corte di merito ha giudicato con chiarezza ritenendo non necessaria la stipulazione per iscritto di un incarico professionale e pure infondata la contestazione RAGIONE_SOCIALEa titolarità esclusiva del diritto al pagamento del compenso, potendo il professionista incaricato espletare l’incarico sia direttamente sia tramite suoi collaboratori ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2232 c.c. essendo il primo responsabile anche per i fatti dei suoi ausiliari; non vi è, pertanto, alcuna motivazione apparente;
con il secondo motivo di ricorso – violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. – la ricorrente contesta il capo di sentenza secondo cui la contestazione RAGIONE_SOCIALEa legittimazione attiva del COGNOME andava disattesa in difetto di prova RAGIONE_SOCIALEa sua oggettiva esistenza, non potendo ritenersi comprovata la circostanza sulla base degli equivoci elementi considerati dal Tribunale; la Corte d’appello ha formulato la propria decisione sostenendo che l’eccezione di difetto di legittimazione attiva
del COGNOME, seppure di carattere parziale, non poteva essere, come è stata, semplicemente espressa ma avrebbe dovuto essere provata con onere a carico del soggetto che la eccepiva;
il motivo è infondato perché la sentenza impugnata rilevando che la parte che ne era onerata aveva omesso di fornire alcun riscontro circa le prestazioni svolte dal COGNOME si è posta in continuità con il consolidato indirizzo di questa Corte, cui il Collegio intende dar seguito, secondo cui chi allega fatti impeditivi al diritto RAGIONE_SOCIALE‘attore è gravato RAGIONE_SOCIALE‘onere di provarli , (Cass., 2, n. 17216 del 18/8/2020, Cass., 6-L, n. 5847 del 3/3/2021, Cass., 3, n. 16899 del 13/6/2023);
con il terzo motivo di ricorso -omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 346 c.p.c. -il ricorrente lamenta che la corte d’appello ha erroneamente ritenuto che non ci fossero specifiche contestazioni sul quantum;
il motivo è infondato. La società non ha mai effettuato né in primo grado né in appello effettive e concrete contestazioni alle richieste economiche del dott. COGNOME, limitandosi a generici e complessivi giudizi di abnormità e sproporzione, senza contrastare nel dettaglio la quantificazione effettuata ed omologata dal parere di congruità del consiglio RAGIONE_SOCIALE‘ordine. Dal suo canto, invece, il dott. COGNOME ha adempiuto al proprio onere probatorio documentando l’attività svolta e fornendo una certificazione del compenso proveniente da un organo terzo e a ciò abilitato;
alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente a pagare, in favore RAGIONE_SOCIALEa parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 2.800 (di cui € 200 per esborsi) più accessori di legge e spese generali al 15%, in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto;
così deciso in Roma, nella Camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione