SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 327 2026 – N. R.G. 00000574 2025 DEPOSITO MINUTA 25 03 2026 PUBBLICAZIONE 25 03 2026
RG. n. 639/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA
REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE SECONDA
nelle persone dei magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere rel.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa d’appello contro la sentenza n. 700/2024, emessa dal Tribunale di Massa in data 13.12.2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in C.F.
La INDIRIZZO, in forza di procura allegata all’atto di appello.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio e nella persona dell’ AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione in appello unitamente e disgiuntamente all’ AVV_NOTAIO, il tutto giusta determina dirigenziale n. 1263 in data 7 ottobre 2020, P.
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L’APPELLANTE
‘ Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Genova contrariis reiectis:
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l’effetto, in riforma della Sentenza n. 700/2024 emessa dal Tribunale di Massa, AVV_NOTAIO, nell’ambito del giudizio N.R.G. 1278/2016, depositata in
cancelleria in data 13.12.2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
‘In INDIRIZZO principale:-
Accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, l’obbligo del in persona del Sindaco pro tempore al versamento delle somme dovute al DOTT. in ragione dello svolgimento dell’incarico di cui in premessa e conseguentemente condannare L’Amministrazione convenuta al pagamento in favore Dell’attore della somma di € 35.141,80 comprensiva di I.V.A. e EPAP di legge, come da Preavviso di Parcella che si allega (doc. 15) e/o di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa anche previa ammissione di C.T.U. e/o con valutazione equitativa del Giudicante.-
In subordine:-
Accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, il concretizzarsi a favore del in persona del Sindaco pro tempore di un arricchimento senza causa a danno del DOTT. e conseguentemente condannare L’Amministrazione convenuta ad indennizzare L’attore dalla diminuzione patrimoniale conseguita quantificabile nella somma di € 35.141,80 comprensiva di I.V.A. e EPAP di legge, come da Preavviso di Parcella che si allega (doc. 15) e/o di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa anche previa ammissione di C.T.U. e/o con valutazione equitativa del Giudicante.-
In ogni caso:-
Accertare e dichiarare, che il comportamento complessivamente mantenuto dal in persona del Sindaco pro tempore ha determinato una lesione della onorabilità conseguentemente condannare L’Amministrazione convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi Dall’Attore. Da liquidarsi in via equitativa in Euro 10.000,00 od in quella
e della reputazione personale e professionale a danno del DOTT. diversa somma che dovesse essere ritenuta dal Giudicante.-
Con Sentenza Esecutiva. Vinte le Spese di lite.-‘
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall’appellata dinanzi ad Tribunale e quelle che verranno proposte in questa sede per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In subordine con compensazione delle stesse per entrambe i gradi di giudizio.
*
In via istruttoria , si insiste per l’ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: Si insiste affinché la causa sia rimessa in istruttoria e sia disposta l’acquisizione sia sensi dell’art. 210 e/o 213 C.P.C., della documentazione analiticamente all’uopo indicata nelle memorie istruttorie depositate e mai consegnata dal
all’insegna di un comportamento evidentemente reticente che deve essere censurato. Infatti, a differenza di quanto osservato nell’ordinanza a scioglimento della riserva assunta in data 27.10.2023 è mancata la completa evasione della richiesta di accesso agli atti inviata da parte del AVV_NOTAIO (all. 21 doc. 2 Fascicolo di primo grado). Inspiegabilmente il AVV_NOTAIO Istruttore non ne ha tenuto conto, con ogni ragionevole conseguenza in ordine alla erroneità della decisione assunta.-
Analogamente, si insiste per l’ammissione di quella indagine tecnica attraverso la quale si avrà conferma del fatto che gran parte della progettazione di cui al lotto 1° è stata utilizzata anche per il lotto 2°, riproponendo quindi le stesse opere su un secondo tratto adiacente. Opere che come detto erano già state progettate dall’Esponente e dall’ing. e sono state utili per il Comune di , anche successivamente alla revoca dell’incarico all’esponente. Attraverso la Consulenza Tecnica D’ufficio, assolutamente di natura non esplorativa, si potrà altresì:-
Esaminare la bontà e conseguente realizzabilità ed utilizzabilità di quanto elaborato e depositato dal AVV_NOTAIO presso il Comune di in riferimento ai lavori di messa in sicurezza idraulica dell’abitato di Quartiere Gobetti e Pallerone (all. da 6 a 14 doc. 2 Fascicolo di primo grado).-
Verificare conseguentemente la congruità dell’importo richiesto dal AVV_NOTAIO saldo delle prestazioni effettuate (all. 15 doc. 2 Fascicolo di primo grado).-
Verificare se ed in cosa l’opera intellettuale espletata dalla società incaricata di completare il lavoro iniziato dal AVV_NOTAIO e dall’ing. sia effettivamente differente da quello realizzato dai predetti.-
Verificare se la ha utilizzato la progettazione di cui al lotto 1° anche per evadere l’incarico di cui al lotto 2°, riproponendo quindi le stesse opere sul secondo tratto adiacente.-
Verificare la congruità dell’importo riconosciuto dal alla (relativamente agli incarichi di 1° e 2° lotto, data la presenza delle stesse tipologie di opere nei due lotti, cosa che avrebbe molto agevolato la successiva progettazione del 2° lotto, quello revocato all’esponente).-‘.
PER L’APPELLATO
‘ Voglia l’ Ecc.ma Corte d’ Appello respingere l’ avversaria impugnazione siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, con conferma della decisione di primo grado, e vittoria delle spese di lite anche per lite temeraria ‘.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 12 maggio 2016, citava in giudizio davanti al Tribunale di Massa il al fine di sentirlo condannare al pagamento del corrispettivo per le prestazioni professionali adempiute su incarico ed in favore della Amministrazione convenuta, nonché, in subordine, al fine di sentir dichiarare l’arricchimento
senza causa del e la sua conseguente condanna all’indennizzo dovuto per la diminuzione patrimoniale subita, quantificabile nella somma di euro 35.141,80, comprensiva di I.V.A. e EPAP di legge. Deduceva, al riguardo, che, con determina n. 394 del 4.12.2012, il aveva affidato all’ing. all’esponente -geologo- in relazione ai lavori di messa in sicurezza idraulica dell’abitato di Quartiere Gobetti e Pallerone l’incarico di rilievi, indagini, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ed il collaudo tecnico, per l’importo di € 79.000,00 oltre iva e cassa nazionale. Con successiva delibera n. 165 del 6.12.2012, la Giunta Comunale aveva approvato il progetto definitivo stanziando per le spese tecniche la somma complessiva di € 92.561,98, dando atto dell’esistenza della relativa copertura finanziaria, come risultante dal parere favorevole del responsabile di Ragioneria. Con determinazione n. 853 del 20.9.2013, il , riconoscendo il completamento della prima parte dell’incarico relativa alla verifica preliminare da parte dei due professionisti, aveva liquidato in suo favore la somma di € 17.061,58 a titolo di primo acconto pari al 50% della progettazione definitiva, come risultante dalla fattura n. 17/2013 emessa dall’attore in data 17.6.2013. Con successiva determina n. 34 del 15.1.2015, il , senza avviare alcun procedimento amministrativo aveva affidato alla l’incarico già affidato al ritenendo che, insieme con l’Ing. avessero eseguito solo parzialmente il progetto effettuando la sola verifica preliminare. Per contro, l’attore aveva già svolto le indagini geognostiche sui luoghi interessati, prestato assistenza e diretto le indagini, redatto la relazione geologica generale, la relazione geologica definitiva e la relazione geotecnica, la relazione sul coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed effettuato lo studio idraulico del torrente Aulella. Residuavano unicamente la progettazione esecutiva, la direzione lavori geologica e il coordinamento della sicurezza in fase di cantiere.
In ragione dell’attività espletata, affermava di aver maturato nei confronti del di un credito professionale pari ad euro 37.013,11( IVA ed EPAP comprese) e di aver inviato alla Pubblica Amministrazione una proposta di stipula di negoziazione assistita, invano. Di qui l’attore lamentava un arricchimento senza causa a favore del , che aveva ricevuto tutta la documentazione fornita dal professionista e che aveva poi privato quest’ultimo del proprio incarico nonostante la correttezza della propria attività professionale.
Si costituiva in giudizio il , eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, evidenziando che il AVV_NOTAIO ra stato scelto senza alcuna procedura ad evidenza pubblica, in palese violazione delle regole del Codice dei Contratti RAGIONE_SOCIALE. A fronte del valore dell’affidamento, pari ad euro 79.000,00 vi era stata violazione del codice dei contratti pubblici per superamento del limite previsto dall’art. 125 co. 11 d.lgs. 163/2006, nonché dell’art. 216 co. 7 d.p.r. 207/2010 per essere stati scelti il AVV_NOTAIO e l’ing. sia per la progettazione dei lavori che per il collaudo. Contestava, poi, la domanda stante la mancanza di un contratto scritto relativo al conferimento dell’incarico, oltre che l’insussistenza dei presupposti dell’arricchimento senza causa, in ragione della mancata utilizzazione da parte dell’Amministrazione degli elaborati e delle prestazioni dell’attore. Proseguiva affermando che l’affidamento ad dell’incarico della progettazione della zona interessata ad un costo inferiore si era reso necessario a seguito delle disposizioni impartite dalla Regione Toscana per effettuare un’arginatura diversa in grado di sostenere l’idraulica per un tempo di ritorno duecentennale. Non era dunque configurabile alcun danno risarcibile a favore dell’attore, data la mancanza di prova di qualunque lesione dell’onorabilità e reputazione professionale del geologo.
Il Tribunale all’esito dell’istruttoria testimoniale con la sentenza impugnata così statuiva: ‘ 1. rigetta le domande aventi ad oggetto l’adempimento contrattuale ed il risarcimento del danno avanzate da parte di ei confronti del ; 2. dichiara inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. avanzata da parte di nei confronti del di ; 3. condanna a rifondere al le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. se dovuti e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio ‘.
Dopo aver rigettato l’eccezione preliminare di carenza di giurisdizione sulla scorta della natura civilistica degli istituti azionati in giudizio, il primo giudice affermava che non poteva riconoscersi alcun diritto al pagamento del compenso per l’attività professionale svolta dal AVV_NOTAIO a causa della nullità del rapporto contrattuale. Infatti, proseguiva il Tribunale, in assenza di forma scritta il contratto concluso dalla parte pubblica è affetto da nullità, come risulta dal combinato disposto degli artt. 1350-1418 c.c. e art. 17 Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Ciò anche sulla base della giurisprudenza di legittimità richiamata, secondo la quale è da escludersi ‘ che la sussistenza del requisito formale possa essere ricavata aliunde, attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono ‘ (cfr. Cass. Sez. II, n. 10941/2023), nonché delle
testimonianze documentali del giudizio, da cui emergeva piuttosto la totale mancanza di una pattuizione scritta. Per lo stesso motivo, proseguiva il Tribunale, non poteva essere accolta la domanda risarcitoria (per lesione dell’onorabilità e reputazione), posto che non poteva considerarsi illegittima la condotta della Pubblica Amministrazione nell’affidare l’incarico di revisione del progetto alla stante la mancata impugnazione del provvedimento davanti al TAR e stante, in ogni caso, il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sull’attore circa il danno conseguenza risarcibile ex art. 1223 c.c. eziologicamente riconducibile alla condotta del .
In ordine alla domanda ex art. 2041 c.c., il Tribunale ne affermava l’inammissibilità non solo a causa della nullità del rapporto contrattuale per l’assenza di forma scritta ad substantiam ma anche della sua contrarietà a norma imperativa, stante la violazione del Codice degli appalti il cui apparato normativo in tema di evidenza pubblica ha natura imperativa. Richiamava giurisprudenza di legittimità per cui la domanda di arricchimento resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l’esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall’illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico. Il Tribunale affermava, al riguardo, che l’affidamento diretto e senza alcuna procedura ad evidenza pubblica, per un importo pari ad euro 79.000,00 oltre iva determinavano la violazione dell’art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/06, a tenore del quale solo per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, era consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. Da ciò derivava l’inammissibilità della domanda.
Il primo giudice, poi affermava ‘In via meramente ipotetica’, che, anche a voler ritenere ammissibile la domanda attorea sulla scorta della situazione emergenziale tale da giustificare il mancato rispetto della procedura di evidenza pubblica, la stessa doveva comunque ritenersi infondata per difetto di prova del fatto oggettivo dell’arricchimento, non risultando prova della trasmissione della documentazione svolta nell’espletamento del proprio incarico, trasmissione che, anche alla luce delle dichiarazioni dei vari testi uditi nel giudizio di primo grado, non risultava esserci stata, secondo il Tribunale, per cui difettava lo stesso fatto costitutivo dell’azione ex art. 2041 c.c.
Ancora, il Tribunale affermava che, ‘sempre in via ipotetica’, anche ove ci fosse stata la trasmissione della documentazione, l’indennità di cui all’art. 2041 c.c. andava liquidata nei
limiti del ‘detrimentum’ subito nell’erogazione della prestazione, e quindi il solo danno emergente e che la somma già versata dal si doveva ritenere del tutto congrua.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello al fine di ottenerne l’integrale riforma, insistendo nelle originarie domande, e articolando i motivi di seguito indicati.
1.Con il primo motivo, l’appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto l’esistenza della formazione della volontà contrattuale, alla luce dei plurimi elementi documentati, quali:- la sottoscrizione della delibera di incarico davanti alla Giunta Comunale dal Sindaco e dal Segretario Comunale; la previsione degli impegni di spesa con relativa attestazione di copertura finanziaria, requisiti essenziali per l’efficacia dell’impegno contrattuale; -il versamento dell’acconto; – l’accettazione della fattura n. 17/13 del 17.6.2013 di euro 17.061,58; la mancata contestazione della seconda fattura n. 25/2013 di euro 6.000,00; la stessa revoca espressa dell’incarico; – l’esame della documentazione nelle Conferenze dei Servizi confermate dall’istruttoria.
Con il secondo motivo di appello, parte appellante censura la pronuncia del Tribunale circa il rigetto in toto della domanda risarcitoria, affermando al contrario che il comportamento del avrebbe leso l’onorabilità e la reputazione del AVV_NOTAIO che, senza preavviso o motivazione, si è visto privato di un incarico svolto correttamente e professionalmente, su cui aveva posto anche affidamenti economici. Inoltre, in punto di merito parte appellante censura, segnatamente, il comportamento dell’architetto
Dirigente dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che con decisione unilaterale e immotivata avrebbe ritenuto congruo quanto versato al geologo senza considerare il lavoro da lui complessivamente svolto anche prima del suo insediamento. Sulla revoca dell’incarico, su cui si basa la liquidazione della somma versata al professionista, l’appellante reitera le difese svolte in primo grado, lamentando l’erroneo presupposto che fossero state eseguite solo le prestazioni della progettazione preliminare, quando invece era già stato espletato e consegnato il progetto e i lavori definitivi. Richiama l’art. 2 Cost., dalla cui lesione deriva il diritto del titolare al risarcimento del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c. e del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.. Tale fatto lesivo parte appellante ritiene averlo dimostrato con l’allegazione dei problemi finanziari in cui è incorso, tra cui l’interruzione del fido bancario da parte della concesso sulla base del compenso che sarebbe derivato dall’incarico del .
Con il terzo motivo di appello, parte appellante lamenta la statuizione del primo giudice di inammissibilità della propria domanda ex art. 2041 c.c. di arricchimento senza causa. Dopo aver richiamato gli elementi a supporto dell’esistenza della formazione di un rapporto contrattuale, l’appellante afferma che il dato oggettivo dell’utilizzazione della prestazione da parte del deve considerarsi sussistente alla luce della non contestazione dell’attività analiticamente elencate dall’attore nell’atto introduttivo, nonchè delle testimonianze del primo grado, analiticamente riportate. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, è irrilevante la sola utilità della prestazione nell’azione di ingiustificato arricchimento della P.A.. Egli non doveva provare alcuna utilità, peraltro essendo emerso dall’istruttoria che l’elaborato era stato consegnato. Il progetto, poi, non è mai risultato gravemente carente, semplicemente andava implementato in base alle richieste provenienti dalla Regione Toscana.
3.1 In ordine alla affermata dal Tribunale contrarietà del rapporto incorso tra il professionista e l’Amministrazione a norme imperative previste dal Codice degli Appalti, richiama il contenuto della delibera di incarico n. 394/2012 del che evidenziava l’urgenza di intervenire così come richiesta dalla Regione Toscana. In particolare con riferimento alla tempestività nella consegna degli elaborati progettuali in relazione alla n. 66/2012 denominata:’Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana. Modifiche alla l.r. 66/2011′ . A seguito degli ingenti danni derivanti dalla catastrofica alluvione del 2011 la Regione Toscana chiedeva in pratica a tutti gli Enti di espletare tutte le operazioni in ‘somma urgenza’, e a tale scopo richiamava l’attuale art. 140 ( già 163 d.lgs. 50/2016), che consente di veder rispettati i limiti e le prescrizioni legali circa l’affidamento in forma diretta e l’immediata esecuzione dei lavori entro 500.000 euro.
Afferma, altresì, che l’importo di 79.000 euro oltre accessori di legge di valore dell’affidamento era riferibile all’operato sia del AVV_NOTAIO sia dell’ing. per cui per il AVV_NOTAIO l’importo complessivamente stanziato era quantificabile in euro 39.500,00, dunque in linea con le soglie previste dalla normativa sugli appalti pubblici fino ad euro 40.000,00. Inoltre, parte appellante lamenta l’incongruità della somma già versata dal Comune di di Euro 17.061,58, posto che doveva dividersi a metà tra il AVV_NOTAIO e l’ing.
Con un quarto motivo di appello, parte appellante chiede di riformare la sentenza anche in punto di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, come conseguenza dell’auspicato
accoglimento dei motivi di appello alla luce del principio della soccombenza, ovvero, in subordine, con compensazione delle spese per la particolarità della vicenda.
Si è costituito in giudizio il contestando tutto quanto dedotto in appello e chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 29.10.2025, il Consigliere Istruttore ha formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. Rifiutata la proposta da parte appellante, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 03.03.2026, assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. All’esito la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi 1 e 2 possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi inerendo la censura relativa al mancato riconoscimento da parte del Tribunale del contratto tra il AVV_NOTAIO d il , con le conseguenti domande risarcitorie, e sono infondati.
Il Tribunale con precisa e puntuale motivazione ha dato conto di un consolidato orientamento di legittimità espressamente richiamato ( ex plurimis Cass. n. 10941/2023; n. 29237/2023) ai sensi del quale il contratto con il quale l’amministrazione pubblica conferisce un incarico professionale deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta, nella specie pacificamente insussistente, e per il quale è da escludersi che la sussistenza del requisito formale possa essere ricavata aliunde, attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono, quali la deliberazione dell’organo collegiale di un ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell’incarico al professionista, ove tale deliberazione non risulti essersi tradotta in atto contrattuale, sottoscritto da rappresentante esterno dell’ente stesso e dal professionista, atteso che siffatta deliberazione non costituisce proposta contrattuale, ma atto con efficacia interna all’ente pubblico, avente per destinatario il diverso organo dell’ente legittimato ad esprimere la volontà all’esterno e carattere meramente autorizzatorio.
In particolare, si statuisce l’irrilevanza ai fini contrattuali della deliberazione dell’organo collegiale di un ente pubblico con cui si autorizza il conferimento dell’incarico al professionista, posto che tale deliberazione non costituisce proposta contrattuale ma atto ad efficacia interna all’ente pubblico stesso. Non è, dunque, sufficiente che il professionista
accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, poiché questa, anche se sottoscritta dall’organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno, che l’ente può revocare ad nutum. Stante la nullità del contratto neppure rileva il pagamento della fattura di acconto, qualificabile come versamento attuato in base a contratto nullo, né la revoca implicita desumibile dalla determina dirigenziale n. 34 del 15 gennaio 2015, stante la possibilità di revoca ad nutum sopra menzionata (senza considerare la mancata impugnazione della stessa davanti al Tar come affermato dal primo giudice). In proposito, si deve ribadire che i contratti con la pubblica amministrazione devono rivestire forma scritta ad substantiam ed esser quindi redatti a pena di nullità con apposito documento, recante la sottoscrizione del contraente privato e del titolare dell’organo attributario del potere di rappresentare l’ente interessato nei confronti dei terzi, nonchè l’indicazione dell’oggetto della prestazione e l’entità del compenso; se mancante di tali requisiti formali, il contratto non è suscettibile di sanatoria, poichè gli atti negoziali della pubblica amministrazione constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27910 del 31/10/2018, Rv. 651034).
Ne consegue anche l’infondatezza delle domande (di adempimento e risarcitoria) fondate sul contratto.
Il motivo 3 è infondato nei termini che seguono. Il Tribunale ha affermato che:
-l’azione ex art. 2041 c.c. nei confronti dell’ente pubblico resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l’esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall’illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico (richiamando Cass. S.U. n.33954/2023);
-nel caso in esame il rapporto contrattuale non è nullo solo per assenza di forma scritta, ma stante la violazione del Codice degli appalti, il cui apparato normativo in tema di evidenza pubblica ha natura imperativa, per la mancata osservanza della evidenza pubblica nella selezione del contraente, causa di nullità del contratto per violazione di norma imperativa (richiamando Cass. n. 5664 del 2021; n. 11446 del 2017 e sez. un. n. 5446 del 2012), circostanza che preclude il ricorso all’azione di arricchimento;
– come emerge dalla disamina degli atti di causa, l’affidamento dell’incarico professionale inerente la progettazione, la direzione lavori, la contabilità, il coordinamento della sicurezza
ed il collaudo tecnico amministrativo è intervenuto, tramite affidamento diretto e senza alcuna procedura ad evidenza pubblica, per un importo pari a € 79.000,00 oltre iva e cassa. Il che si pone in palese violazione del disposto di cui alla art. 125 comma 11 del D.lgs 163/06 che, all’epoca del conferimento dell’incarico aveva il seguente tenore: ‘Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento’.
Rileva la Corte che tali statuizioni non sono state specificamente censurate dalla parte appellante che, al fine di superare le summenzionate argomentazioni, ha richiamato l’indifferibilità ed urgenza dell’intervento commissionato al AVV_NOTAIO NOME come contenuto nella determina di incarico n. 394/2012 del in relazione all’art. 140 del Codice degli Appalti, già art. 163 D. lgs. N. 50/2016 che consente, appunto, nelle circostanze di somma urgenza, l’esecuzione di lavori o acquisizione di servizi di somma urgenza. Si tratta quindi di accertare se ricorressero le condizioni, al momento della predetta delibera n. 394/2012, per consentire l’affidamento diretto dell’incarico alla parte appellante.
Ed invero premesso, in primo luogo, che la normativa applicabile non è quella richiamata dalla parte appellante, bensì l’art. 57 (in relazione all’art. 3) del D. lgs. 163/2006, vigente ratione temporis, che fa riferimento al concetto di ‘estrema urgenza’ risultante da eventi imprevedibili non compatibili con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione del bando di gara, ad avviso della Corte, non sussistono i presupposti richiesti dalla norma.
E’ vero che la delibera n. 392/2012 richiama il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 196 del 13.11.2012 che ha dichiarato lo stato di emergenza regionale per i territori dele Province di Massa-Carrara, Lucca e Grosseto ai sensi dell’art. 11 comma 2, letta a) L.R. 67/2003′ ed il decreto n. 201 del 27.11.2012 con cui sono stati approvati interventi pubblici urgenti ed indifferibili di ripristino di ripristino e di messa in sicurezza idrogeologica, nonché il provvedimento emesso dal che faceva riferimento ad un finanziamento di Euro 1.200.000,00, per gli interventi di messa in sicurezza delle aree ad elevato rischio idraulico lungo il corso del T. Aulella inondate durante l’evento del
11/11/2012; ed è altresì vero che in più punti della summenzionata delibera si fa riferimento al fatto che l’intervento è urgente ed indifferibile, tuttavia – osserva la Corte – occorre far riferimento alla natura dell’incarico conferito, avente ad oggetto rilievi, indagini, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ed il collaudo tecnico dei lavori di cui sopra. Trattasi di servizi che, per come emerge dal ‘Progetto definitivo’ prod. 11 dell’appellante (‘ Intervento di messa in sicurezza delle aree a elevato rischio idraulico lungo il corso del torrente Aulella (Quartiere Gobetti di e Pallerone) inondate durante l’evento del 11/11/2012 ‘), ineriscono ‘opere di progetto’ funzionali alla realizzazione degli argini di difesa dell’area Gobetti nei confronti delle portate di piena con tempo di ritorno di 200 anni, e si traducono, quindi, in una articolata opera di progettazione sulle sponde e sugli argini (quali l’installazione di una stazione di pompaggio, di massi ciclopici a difesa dell’erosione per come emerge dalla lettura del progetto) diretta a far fronte a rischi idraulici appunto in relazione a portate di piena prevedibili in futuro, e non già in prestazioni necessarie ad eliminare in via immediata uno stato di imminente e concreto pericolo di pregiudizio all’incolumità, presupposto di applicabilità della norma suindicata. Tale circostanza emerge anche dalla deposizione dei testi subentrata a , Dirigente dell’RAGIONE_SOCIALE del , e , funzionario della Regione Toscana che hanno riferito di una progettazione di rilievo (quest’ultima ha confermato che si trattava di un progetto riferito ad un tempo di ritorno di duecento anni). Non vi sono elementi sufficienti a sostenere che una progettazione di tale rilievo e consistenza possa rientrare nella nozione di ‘estrema urgenza’ che consenta alla pubblica amministrazione di eludere le norme in materia di appalti pubblici mediante bandi di gare.
E’ infondato, altresì, il motivo diretto a sostenere che l’importo complessivo stanziato in favore del AVV_NOTAIO osse di 39.500,00, e quindi in linea con la soglia prevista dalla normativa sugli appalti pubblici di euro 40.000,00, poiché non vi sono elementi che consentano di affermare che la somma complessiva di euro 79.000,00, oltre accessori prevista in favore dell’Ing. del Geologo ovesse essere ripartita al 50% fra i due.
Infine, il Tribunale, con ampia motivazione, ha ritenuto, sulla base di giurisprudenza della Corte Suprema ampiamente richiamata, che l’importo già versato dal di euro 17.061,58 a favore del AVV_NOTAIO fosse del tutto congruo alla liquidazione del danno
emergente e ad indennizzare, quindi, la diminuzione patrimoniale subita (‘detrimentum’), ritenendo che nulla potesse essere riconosciuto a titolo di profitto (lucro cessante).
Il motivo di appello sul punto – tale da determinare anche in via autonoma il rigetto del gravame – è del tutto generico e, pertanto inammissibile, posto che l’appellante, che ha chiesto l’indennizzo nella medesima somma corrispondente a quanto rivendicato a titolo di corrispettivo e non un minore importo a titolo di indennizzo, si è limitato nell’atto di gravame ad affermare che la somma ricevuta a titolo di acconto ‘non risulta affatto congrua ad indennizzare la diminuzione patrimoniale subita’, senza addurre elementi oggettivi di specifica critica che consentano a questa Corte di ritenere perché detta somma non sia sufficiente a coprire la diminuzione patrimoniale subita, stante anche la mancata censura avverso la statuizione del giudice nella parte in cui ha ritenuto che l’indennizzo debba essere riconosciuto nei limiti del ‘detrimentum’.
Ne consegue che l’appello non può trovare accoglimento e la sentenza va confermata.
Le spese seguono la soccombenza, stante anche la mancata accettazione della proposta conciliativa del Consigliere Istruttore. Esse sono liquidate in base al DM n. 55/2014, secondo lo scaglione di riferimento, e nei valori minimi, stante la difesa minimale dell’ente pubblico.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d’appello contro la sentenza n. 700/2024, emessa dal Tribunale di Massa in data 13.12.2024, la Corte così provvede:
-rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell ‘ appellato , che liquida in euro 4.996,00 oltre spese forfetizzate, iva e cpa se dovute per legge.
Si dà atto, in ragione del rigetto dell’appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 10/3/2026
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME