SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 294 2026 – N. R.G. 00000681 2025 DEPOSITO MINUTA 18 03 2026 PUBBLICAZIONE 19 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
AVV_NOTAIO ssa NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d’appello avverso la sentenza N. 281/2025 del Tribunale di Savona promossa da:
, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in INDIRIZZO, come da mandato in atti
Appellante contro
, in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in AlbengaINDIRIZZO, come da mandato in atti
Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI :
Per l’appellante:
Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Genova, per tutti i motivi esposti nell’atto introduttivo del presente giudizio, e per i motivi indicati negli atti del giudizio di primo grado da intendersi qui trascritti, respinta ogni contraria e/o diversa istanza ed eccezione, in accoglimento dell’impugnazione proposta, e in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Savona n. 281/2025, emessa e pubblicata in data 06/05/2025, notificata in data 24/06/2025, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE si reitera l’eccezione di nullità di ogni atto successivo alla costituzione di parte convenuta opposta in primo grado, ivi compresa la sentenza qui impugnata, per la mancata emissione del decreto ex art. 171 bis c.p.c. da parte del Tribunale di Savona, in quanto, in conseguenza a ciò, a parte opposta, odierna appellante, non è stato consentito di articolare le proprie istanze istruttorie e si reitera, in ogni caso, l’istanza di remissione in termini per la proposizione delle istanze istruttorie che vengono in questa sede formulate, e di ammissione mezzi istruttori e documenti, e ciò anche ex art. 345, co. 3, c.p.c. Per l’effetto IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Genova, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ammissione di ogni istanza istruttoria o strumento e mezzo di prova dell’odierna appellante, respingere l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 359/2024 emesso dal Tribunale di Savona in data 29/05/2024 in esito al procedimento R.G. 729/2024, nonché ogni domanda ed eccezione formulata dal perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto e, comunque, sfornite di elementi probatori a loro sostegno e, per l’effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. SEMPRE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, dichiarare tenuto e condannare il a pagare, per il titolo di cui è causa, la somma di € 12.918,07 – o la diversa somma accertata come dovuta ed anche liquidata in via equitativa laddove più favorevole all’odierna appellante – oltre agli interessi ex art. 1284 c.c. maturati e maturandi fino all’effettivo pagamento. IN SUBORDINE, ULTERIORMENTE NEL MERITO, nella non creduta ipotesi in cui fossero accolte le domande del , accertare la sussistenza delle condizioni di indebito arricchimento dell’attore in opposizione e, per l’effetto, dichiarare tenuto e condannare ai sensi dell’art. 2041 c.c. il al pagamento della somma di € 12.918,07 – o della diversa somma accertata come dovuta ed anche liquidata in via equitativa laddove più favorevole all’odierna appellante – oltre agli interessi maturati e maturandi fino all’effettivo pagamento. IN OGNI CASO, condannare l’odierno appellato alla restituzione della somma di euro 8.116,85 già versata dall’odierna appellante, e di ogni altro onere, corrisposti in ottemperanza a quanto disposto nella sentenza qui impugnata, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dall’esborso all’effettiva restituzione. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio,
ivi incluso il procedimento per ingiunzione di pagamento, oltre oneri fiscali e previdenziali per legge. IN VIA ISTRUTTORIA, ammettersi prova per interpello sui seguenti capitoli: 1) Vero che la Geom. in più occasioni sia verbalmente che con messaggi whatsapp del 26/09/2022, 05/10/2022, 29/11/2023 sollecitava all’amministratore il pagamento delle prenotule di cui è causa; 2) Vero che l’amministratore rispondeva che la mancata esecuzione dei bonifici a favore della professionista era dovuto a propria colpa e responsabilità come da whatsapp del 04/10/2022 e del 05/10/2022 che si rammostrano.’
Per l’appellato:
‘Piaccia alla Corte d’Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, così giudicare: -in via preliminare: a) respingere l’eccezione di nullità degli atti processuali successivi alla costituzione in primo grado della convenuta per la mancata emissione del decreto ex art. 171 bis C.p.c. nonché la richiesta di rimessione in termini ex art. 345 comma 3 C.p.c. alla luce delle difese in atti; b) respingere in ogni caso le istanze istruttorie in atti dichiarando irritualmente effettuate e come tali irrilevanti per il decidere le produzioni effettuate da controparte con l’atto d’appello come esposto in parte motiva; -nel merito: rigettare il proposto gravame e, per l’effetto, confermare la sentenza di primo grado per le ragioni esposte nella parte espositiva, con ogni conseguente e dipendente provvedimento. Vinti spese e compensi del presente grado, accessori fiscali e previdenziali di legge’.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 359/2024 emesso dal Tribunale di Savona in data 29.05.2024, per il pagamento dell’importo di € 12.918,07, oltre interessi e spese, in favore di . Il credito riguardava compensi per prestazioni professionali svolte dalla Geom. negli anni 2021 e 2022, su incarico e a favore del condominio , connesse a interventi agevolati da Superbonus 110% ed in particolare, relative allo studio di fattibilità e redazione del computo metrico ed alla redazione e presentazione CILAS Superbonus 110 per lavori trainanti e trainati.
Si costituiva in giudizio domandando respingere l’opposizione a decreto ingiuntivo n. 359/2024 nonché ogni domanda ed eccezione formulata dal
confermando per l’effetto il decreto ingiuntivo opposto. In via riconvenzionale,
domandava accertare la sussistenza delle condizioni di indebito arricchimento dell’attore in opposizione e, per l’effetto, dichiarare tenuto e condannare ai sensi dell’art. 2041 c.c. il al pagamento della somma di € 12.918,07 o la diversa somma accertata e ritenuta di giustizia.
Il Giudice di primo grado, istruita la causa documentalmente e tramite prova testimoniale, emetteva l’impugnata sentenza che così statuiva: ‘1.- revoca il decreto ingiuntivo opposto; 2.- respinge la domanda riconvenzionale avanzata ex art. 2041 c.c. dalla convenuta opposta; 3. – la convenuta opposta al pagamento delle spese processuali che in favore del condominio attoreo liquida in €. 118,50 per esborsi ed €. 5.077,00 per compensi al difensore, oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge’
Avverso la pronuncia proponeva appello la quale, in via preliminare, domandava sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e dichiarare la nullità di ogni atto successivo alla costituzione di parte convenuta opposta in primo grado, ivi compresa la sentenza impugnata, per la mancata emissione del decreto ex art. 171 bis c.p.c. da parte del Tribunale di Savona. Nel merito, insisteva per il rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 359/2024 nonché di ogni domanda ed eccezione formulata dal , con condanna di quest’ultimo al pagamento della somma di €
12.918,07.
Più precisamente parte appellante censurava la statuizione di primo grado lamentando: 1) il rigetto dell’eccezione di nullità degli atti processuali successivi alla costituzione della convenuta opposta, inclusa la sentenza di primo grado, dovuto alla mancata emissione del decreto di verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c.; 2) la mancata considerazione della documentazione prodotta ed in particolare dei verbali assembleari aventi valore confessorio; 3) il rigetto della domanda subordinata di arricchimento senza causa; 4) la condanna al pagamento delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza.
Si costituiva in giudizio il domandando, previo rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecutorietà della sentenza impugnata, rigettare il proposto gravame e per l’effetto confermare la sentenza di primo grado.
Il Consigliere istruttore all’udienza del 27.1.2026, dato atto che parte appellante aveva spontaneamente eseguito la decisione impugnata, fissava avanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione al 10.03.2026.
Con provvedimento dell’11.3.2026 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell’udienza in data 10.03.2026, visto l’art. 352 c.p.c., riservava la decisione al RAGIONE_SOCIALE ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante, lamenta di non avere provveduto al deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. a causa della mancata emissione del provvedimento ex art. 171 bis c.p.c. Assume quindi che la mancata emissione del provvedimento ex art. 171 bis cpc fosse ostativa al decorso dei termini e richiama la successiva modifica di cui al correttivo del D Lgs 3172024 n 164 (i ‘termini di cui all’articolo 171-ter iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all’udienza fissata nell’atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo’) per la prova della corretta interpretazione della formulazione della norma applicabile ratione temporis.
La sentenza appellata sul punto ha statuito che il mancato deposito delle memorie integrative appare una scelta processuale che non consente alla parte appellante di essere rimessa in termini.
Ancora in questo grado invece parte appellante assume l’applicabilità del disposto dell’art. 345 c 3 cpc.
Premesso che l’art. 171 bis cpc in vigore ratione temporis statuiva che : ‘Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall’art. 171-ter.
Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall’art. 171-ter’, da tale dato normativo dell’art. 171-bis c.p.c. parte della giurisprudenza faceva discendere la necessità che il giudice adottasse sempre il decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi del comma II ovvero del comma III, e dunque il differimento o la conferma della data d’udienza.
La tesi contraria, fatta propria dal Tribunale appellato, si fonda sull’inciso dell’art. 171-bis, comma II, c.p.c. secondo il quale solo ‘se necessario’ il giudice fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti e sul fatto che il comma III prevede che i termini indicati dall’art. 171-ter c.p.c. decorrono dalla ‘data della prima udienza’. Secondo questa impostazione, poiché il termine di 15 giorni previsto per le verifiche preliminari da parte del giudice ha natura ordinatoria, una volta decorso il detto termine di 15 giorni, l’udienza indicata dall’attore in citazione deve intendersi implicitamente confermata e da essa decorrono i termini ex art. 171-ter c.p.c.
La Corte ritiene che l’orientamento fatto proprio dal Tribunale di Savona nella vigenza della precedente disposizione non meriti riforma, non essendo violato il diritto ad articolare istanze istruttorie come dedotto da parte appellante, vieppiù considerato – come evidenziato dalla difesa appellata – che il mancato differimento della udienza di prima comparizione aveva comportato il deposito delle memorie da parte della in allora opponente e che l’istanza di rimessione in termini era stata proposta unicamente alla successiva udienza.
Non sussistono pertanto motivi di rimessione in termini , neppure nel presente grado di giudizio, dal momento che il mancato deposito delle memorie si deve escludere corrisponda ad una causa non imputabile alla parte.
Il motivo è pertanto infondato.
Venendo al merito, parte appellante deduce di avere fornito la prova delle proprie pretese creditorie, avendo provato il conferimento dell’incarico e l’espletamento dello stesso, nonché la congruità del compenso a fronte delle prestazioni svolte.
La sentenza di primo grado ha così motivato il rigetto della domanda : ‘III.- Nel merito, l’ opposizione è fondata. Nel caso in esame, infatti, davanti all’integrale contestazione del sulla debenza delle somme richieste poiché ricomprese nel già versato, era onere della convenuta opposta, attrice sostanziale, di provare il credito e le prestazioni eseguite in quanto di per sé la parcella ( e tantomeno i pro forma di parcella agli atti) è priva di valore probatorio nel giudizio di cognizione (cfr. Cassazione Sez. 2,ordinanza n. 21522 del 20/08/2019 edita su : ‘Nei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico, dell’effettivo espletamento dello stesso nonché dell’entità delle prestazioni svolte. (Nella specie, la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto operante tale distribuzione dell’onere probatorio anche in ipotesi di opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da un cliente avverso il decreto ingiuntivo notificatogli da un architetto, gravando quest’ultimo della prova degli importi liquidati alle varie imprese per le forniture e i lavori eseguiti)’.
Orbene, è prodotto il verbale assembleare dal quale si evince l’affidamento dell’incarico per svolgere le prestazioni riferite all’attività di verifica edilizio- urbanistica e di fattibilità e riqualificazione energetica per ottenere la detrazione fiscale del 110% al geom ed all’arch (assemblea 6.3.2021). Nel verbale l’amministratore, dopo avere analizzato la prima verifica urbanistica, il pagamento del corrispettivo riferito alla quale non
è oggetto di causa, illustra che ‘La seconda verifica è invece relativa alla possibilità di poter eseguire lavori straordinari che facciano salire di due classi energetiche l’intero edificio. Per giungere alla certificazione occorre partire con le verifiche interne presso ogni appartamento, al fine di redigere un documento unico condominiale chiamato attestato di prestazione energetica convenzionale. Con tale documento, il tecnico individuato dovrà proporre una serie di lavori finalizzati al miglioramento energetico; al termine degli stessi verrà predisposto un nuovo attestato di prestazione energetica convenzionale, certificante il miglioramento di due classi energetiche’.
La fattura n NUMERO_DOCUMENTO/2022 pagata dal condominio emessa dall’odierna appellante afferisce alle verifiche urbanistiche ( si v. verbale assemblea del 22.6.2022), e quindi alla prima attività svolta.
Quanto alle verifiche sotto il profilo energetico, sempre nell’assemblea del 22.6.2022, al punto 5 di cui all’ordine del giorno si legge: analisi di studio di fattibilità ai fini del superbonus 110% per l’esecuzione dei lavori straordinari condominiali… incarichi tecnici e delibere conseguenti’. Nell’assemblea aa geom illustra, dopo le verifiche in ordine alla conformità urbanistica, il computo metrico e il prezziario dei lavori, ‘ossia lo studio di fattibilità che permetterebbe l’inizio dei lavori qualora venisse trovato il cessionario per i crediti fiscali del superbonus’.
A questo punto la verbalizzazione prosegue così ‘la proposta di parcella per la redazione dello studio di fattibilità non è ancora stata presentata e la geom. Si impegna a trasmetterla in modo da poterla portare all’approvazione dell’assemblea alla prima convocazione utile’.
Nella successiva assemblea del 24.11.2022 ‘i presenti dopo approfondita discussione approvano all’unanimità il computo metrico già visionato in passato per il superbonus 110%, redatto dalla geom di Loano’.
Indi, l’appellante viene incaricata ‘per la presentazione della comunicazione in Comune Cilas entro i termini di legge . Viene infine approvato all’unanimità l’incarico quale General Contractor per i lavori .. conferito alla società RAGIONE_SOCIALE di Milano’.
La parcella azionata dalla geom in data 25.6.2022 si riferisce espressamente allo Studio di Fattibilità lavori di riqualificazione energetica prospetti e copertura piana con Superbonus 110%, progettazione preliminare, computo metrico, elenco prezzi, computo metrico estimativo di stima degli interventi.così recando testuualmente: ‘
– studio di fattibilità per riqualificazione energetica prospetti e copertura e computo metrico lavori a progetto trainanti e trainati su tutte le uiu del condominio a civile abitazione; redazione computo metrico e computo metrico estimativo su base prezziario Regionale
Liguria; Valore dell’opera : 904’760.00 € Categoria dell’opera: EDILIZIA Destinazione funzionale: Residenza Parametro sul valore dell’opera : 7.1437% Grado di complessità : 0.65 Descrizione grado di complessità: Edifici, Pertinenze, Autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza. Specifiche incidenze : Relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico economici x studio di fattibilità 3’781.05 € Relazioni, planimetrie, elaborati grafici x progettazione preliminare 3’781.05 € Elenco prezzi, computo metrico estimativo 2’940.82 € 10’502.92 €. Contributo integrativo Cassa di Previdenza: su euro 10’502.92 il 5% 525.15 €.
La parcella di € 1890,00 riguarda la presentazione della Cilas al Comune di Pietra Ligure, incarico portato a termine come risulta dalla documentazione prodotta e protocollata dal Comune.
Con riferimento invece alla prima parcella va anzitutto evidenziato che è in atti la mail con la quale l’arch. comunica all’amministrazione che ‘ facendo seguito alle prestazioni professionali da eseguirsi nel condominio in oggetto, in accordo con la geometra onfermo che l’incarico da me svolto riguarderà la Direzione dei Lavori e pratiche sulla sicurezza dei luoghi di lavoro D. Lgs n. 81 /2008 e s.m’.
Non si tratta unicamente di accordo interno ai professionisti – come sostenuto da parte appellata – , dal momento che dal 23 ottobre 2021 il condominio era consapevole di quale attività a questo punto fosse da prestarsi da parte del geom a fronte dell’incarico conferito e nessuna osservazione ovvero contestazione è stata mossa al riguardo.
Dal contenuto del verbale emerge che l’incarico vi è stato ed è stato espletato, come comprovato dal successivo sviluppo dell’iter procedimentale evidenziato in assemblea, non potendo invero la mera mancata presentazione della parcella all’assemblea successiva deporre in senso contrario . Se la documentazione posta a sostegno della notula pro forma prodotta in grado d’appello non è utilizzabile alla luce del rigetto del primo motivo, la prova della pretesa creditoria è stata comunque raggiunta.
Né le parti possono avere inteso che la somma già versata fosse esaustiva della pretesa creditoria, proprio alla luce del contenuto del verbale 22.6 richiamato.
Và inoltre considerata la generica contestazione da parte del che nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo indica come ‘generica e vaga’ la descrizione delle notule, deducendo che ‘l’indeterminatezza non consente la corretta verifica dello svolgimento delle prestazioni che vuol pagate e della congruità della richiesta’.
L’assunto non è condivisibile alla luce del dettagliato elenco delle attività svolte e del successivo incarico di presentazione della CILAs in Comune conferito all’appellante nella assemblea 24.11.2022, ad ulteriore conferma dell’attività svolta e del buon esito della stessa.
La contestazione del condominio circa il fatto che le prestazioni professionali riguarderebbero anche parti private non rileva dal momento che la verifica della conformità urbanistica delle parti private è sempre finalizzata all’ottenimento del superbonus relativamente ai lavori condominiali, ed è questo lo scopo dell’incarico affidato alla professionista.
Venendo alla quantificazione degli importi l’appellante assume sia parametrata al DM del 17 giugno 2016 in base al valore dell’opera (€ 904.760,00) e produce la circolare n 15/2014 con la quale il RAGIONE_SOCIALE comunica di non provvedere a taratura della parcelle a seguito dell’abrogazione delle tariffe professionali. Sul punto non vi sono contestazioni, che neppure sono affermate in concreto relativamente alla congruità della richiesta.
Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto in riforma della pronuncia di primo grado.
Il terzo motivo inerente al mancato accoglimento della domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 cc in capo al resta assorbito dall’accoglimento del precedente.
Parte appellante ha dedotto di avere provveduto al pagamento nelle more del giudizio della somma di € 8.116,85 pari all’importo portato nel precetto notificato, e pertanto, in accoglimento della domanda deve essere ordinata al la restituzione della somma versata (come documentata sub I ed L) , oltre interessi dalla data del pagamento. Le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell’attività defensionale prestata e del valore della causa in conformità alle tabelle allegata al DM 55/2024 come
aggiornato, seguono la soccombenza di parte appellata in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell’appello proposto da ed in riforma della sentenza N. 281/2025 del Tribunale di Savona,
condanna il a pagare a la somma di Euro € 12.918,07 gli interessi di legge dalla domanda al saldo.
Condanna parte appellata alla restituzione in favore dell’appellante della soma di € 8116,85, oltre interessi legali dalla data del pagamento.
Condanna parte appellata alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellante, che liquida:
quanto al primo grado di giudizio in € 5077,00 per compensi, oltre esborsi, 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge, quanto al secondo grado di giudizio in € 4888,00 per compensi, oltre esborsi, 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge.
Genova, 17.3.2026
Il Presidente
AVV_NOTAIO ssa NOME COGNOME
Il Consigliere relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME