SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BARI N. 1207 2025 – N. R.G. 00000446 2023 DEPOSITO MINUTA 29 07 2025 PUBBLICAZIONE 29 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile
in persona dei magistrati
NOME COGNOME
presidente
NOME COGNOME
consigliere
NOME COGNOME
consigliere, relatore
ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 446 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell ‘ anno 2023, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all ‘ udienza del 16/05/2025 ai sensi dell’art. 352 c.p.c. e vertente
TRA
( ) e ( elettivamente domiciliati in Molfetta, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che li rappresenta e difende come da procura in
) , calce all’atto di citazione in appello; C.F.
APPELLANTI
E
), elettivamente domiciliato in Barletta, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende come da procura prodotta telematicamente con la comparsa di
( costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
oggetto: pagamento somme; appello avverso la sentenza n. 319/2023, pronunciata dal Tribunale di Trani il 23/02/2023, pubblicata il 24/02/2023.
Conclusioni
All ‘ udienza del 16/05/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 319/2023 del 23 febbraio 2023, pubblicata il successivo 23 febbraio 2023, il Tribunale di Trani ha accolto la domanda di e condannato e in solido tra loro, a pagare in favore dell’attore la somma di € 8.967,17, oltre IVA e spese di g iudizio, ponendo a carico dei convenuti le spese di c.t.u.
Avverso tale decisione hanno proposto appello e Con il primo motivo, gli appellanti hanno contestato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente un rapporto negoziale tra essi istanti e l’arch. , da cui è originato il credito del professionista, azionato in giudizio.
Quindi, con il secondo, correlato, motivo di gravame, i coniugi e hanno denunciato il fatto che il primo giudice non ha tenuto conto del fatto che il compenso spettante all’appellato fosse ricompreso nel prezzo corrisposto alla per la consulenza, la progettazione e l’installazione di un impianto
fotovoltaico sulla loro abitazione.
Infine, con il terzo motivo hanno sollecitato la condanna del al risarcimento dei danni patiti per la perdita degli incentivi previsti dal c.d. terzo conto energia, addebitabile all’appellato perché ha provocato il ritardo nella messa in funzion e dell’impianto di produzione dell’energia solare.
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In rito, non può predicarsi una generalizzata inammissibilità del gravame.
Pure all’indomani della novellazione dell ‘ art. 342 c.p.c. operata dal d. lvo 149/2022 deve convenirsi che gli appellanti abbiano individuato in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatur , circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, in modo che siano idonee a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr. Cass. 2017/n. 13151).
In altri termini, l ‘ impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze che ad essa si contrappongano, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass. 2019/n. 3194).
È pure possibile, poi, che l ‘ esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a corredo del gravame, possa sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l ‘ allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, a condizione tuttavia che ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. 2020/n. 23781).
Senza, però, che l ‘ atto debba rivestire una forma vincolata o sacramentale o, come talvolta si sostiene, senza che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado; tanto, tenuto conto della permanente natura di ‘ revisio prioris instantiae ‘ del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. 2017/n. 27199, pronunciata a Sezioni Unite; Cass. 2018/n. 13535).
Nel caso di specie, l ‘ atto introduttivo del presente grado di giudizio è certamente idoneo a devolvere alla Corte le ragioni addotte a sostegno dell ‘ appello, consentendo di enucleare chiaramente i motivi di dissenso tanto da consentire all ‘ appellato di prendere posizione.
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Nel merito, i primi due, connessi, motivi di gravame sono fondati e devono essere accolti.
In sintesi, secondo il primo giudice ‘ se da un lato è vero che i convenuti non hanno conferito direttamente all’arch. l’incarico professionale, dall’altro è provato che tale incarico sia stato conferito in via mediata dalla ditta ‘ che, nel concludere con i committenti un contratto per la progettazione, fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico, ‘ ha vincolato questi ultimi a recepire l’incarico professionale, poi affidato all’arch. ‘.
L’esame degli elementi prodotti dalle parti non consente di condividere tale conclusione, posta a fondamento della pronuncia di accoglimento della domanda.
Il contratto stipulato tra il solo e la stabiliva che quest’ultima avrebbe dovuto fornire al committente ‘ la consulenza, progettazione ed installazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete di potenza pari a 4kWp da installare nell’immobile sito in Molfetta al INDIRIZZO
All ‘ art. 2.2 si dice espressamente che ‘ il prestatore si obbliga ad effettuare sia il progetto preliminare e sia il progetto definitivo dell ‘ impianto, procurare il materiale
occorrente, realizzare l ‘ impianto commissionato ed a fornire tutti i documenti contrattuali, tecnici ed amministrativi che si dovessero rendere necessari. In particolare, sarà compito del prestatore curare l ‘ iter burocratico affinché il progetto delle opere commissionate possa essere ammesso al contributo previsto dal D.M. 19/02/2007 ‘ .
E, quindi, all’art 2.3 si è convenuto che ‘ la progettazione dell ‘ opera sarà affidata ad un Tecnico di fiducia del prestatore ed il committente presta sin d ‘ ora, mediante la sottoscrizione del presente atto, inerente specifica autorizzazione ‘ .
Una previsione del tutto sovrapponibile riguarda l ‘ esecuzione dell ‘ opera, affidata ad una impresa di fiducia del prestatore.
Le parti hanno convenuto il corrispettivo complessivo di € 24.000,00, da versare al prestatore. Senza operare alcuna specificazione circa l’assunzione, da parte del committente, dell’onere di corrispondere altre somme all’impresa che avrebbe provveduto materialmente all’installazione dei pannelli solari o al professionista che avrebbe curato la proge ttazione dell’impianto. Né si dice che, per effetto della scelta di tale soggetto da parte del prestatore, il committente si sarebbe accollato il compenso in un a misura diversa ed ulteriore rispetto a quella convenuta per la realizzazione dell’opera, completa e funzionante.
Già così, vi sono rilevanti ragioni per ritenere che la abbia offerto al una prestazione composita, costituita, come si è visto, dalla consulenza -evidentemente in funzione dell’individuazione dell’impianto più idoneo a soddisfare le esigenze del committentealla progettazione dell’opera ed alla sua installazione, sollevando così la committenza dall’incombenza di dove provvedere, autonomamente, alla individuazione del soggetto che avrebbe dovuto progettare la struttura, a quello che l’avrebbe forn ita ed all’impresa che avrebbe proceduto alla posa in opera. Soggetti, questi, scelti dal prestatore al verosimile fine di operare un coordinamento di attività per il conseguimento del risultato, da raggiungere anche attraverso la cura dell’iter burocratic o necessario.
In sostanza, con il contratto in discussione il prestatore assume direttamente su di sé l’obbligazione di fornire l’impianto al committente ma, per farlo, si avvale di professionisti che ne curano la progettazione e l’installazione e di ciò mette a conosce nza il cliente, guadagnandone il consenso.
È del tutto ragionevole e coerente con tale impostazione che il compenso pattuito e, nel caso di specie, corrisposto alla , sia diretto a remunerare il prestatore, per tutta
l’attività svolta, nonché il progettista dell’impianto, arch. e l’esecutore materiale.
Questa conclusione è corroborata da ulteriori elementi, oltre che dall’impianto del contratto, come descritto.
titolare della , escusso quale teste nel corso del giudizio di primo grado, ha confermato di avere scelto lui stesso l’appellato quale tecnico per la progettazione e di averlo incaricato direttamente, dopo avere ottenuto un preventivo relativo al compenso.
Ha, poi, riconosciuto di avere ricevuto il pagamento del pattuito dal committente e, ulteriormente, che il fu remunerato dalla per la redazione della DIA iniziale, che non comprendeva però il parere paesaggistico.
Dalla deposizione, della cui genuinità non vi è motivo di dubitare perché resa da un soggetto a diretta conoscenza dei fatti di causa e non titolare di un particolare interesse a rendere una testimonianza di favore ad alcuna delle parti (se non, forse, al al fine di sostenere la testi del sorgere di un rapporto tra le parti del giudizio, risparmiando così il compenso al professionista da detrarre dal corrispettivo convenuto con il ), emergono due elementi: il pagamento di almeno una parte del corrispettivo del professionista fu effettuato dalla ; questo non comprendeva il parere paesaggistico, la cui esigenza non era stata inizialmente valutata perché sorta nel corso di un sopralluogo effettuato dall’appellato con altro tecnico incar icato della progettazione elettrica.
E’ coerente con la deposizione il fatto che il ha inizialmente indirizzato una richiesta di pagamento al E’ pur vero che agli atti vi è solo la risposta del stesso e, tuttavia, in assenza della deduzione dell’esistenza di altri rapporti tra le parti è del tutto logico correlarla ai fatti di causa.
Se le parti avessero convenuto che il corrispettivo era a carico del committente, alcuna richiesta il tecnico avrebbe dovuto indirizzare al che non era suo debitore.
Rileva il fatto che nella nota del 14/09/2012 dell’avv. COGNOME, per conto della , si fa menzione di due pagamenti di per l’attività per cui il ha chiesto il corrispettivo, entrambi di € 500,00. Si tratta, in modo del tutto ragion evole, del compenso spettante al tecnico per il parere paesaggistico che, si è visto, non è compreso in quello iniziale e che, dunque, è dovuto dal committente e non già dall’impresa del
L’esposto rilievo rimuove ogni possibile incongruenza, con il contesto degli elementi normativi del negozio come sopra riportati, non sussistendo alcun conflitto tra la
previsione di un prezzo per l’intera opera, compresa la progettazione, la richiesta dell’appellato di pagamento inoltrata al e il pagamento di € 1.000,00 da parte del , in più rispetto alla somma convenuta con la per una attività ad essa non riconducibile.
Tirando le fila del discorso, alcun credito nei confronti degli appellanti può vantare il , sicché la sua domanda di condanna deve essere disattesa, con conseguente appello del gravame sul punto.
Il terzo motivo di appello deve essere disatteso.
È assorbente il rilievo -rimasto non contraddetto da alcun elemento di segno contrariooperato dal c.t.u. nominato in primo grado, che, nel rispondere al quesito diretto ad accertare ‘ la differenza tra gli incentivi-benefici relativi al c.d. terzo conto energia e gli incentivi-benefici relativi al c.d. quarto conto energia, in relazione alla data in cui l ‘ impianto fotovoltaico risulti essere effettivamente funzionante e al periodo previsto per la consegna dell ‘ impianto medesimo ‘ ha testualmente affermato che ‘ Alla luce della documentazione tecnica agli atti, non è possibile effettuare una valutazione in merito a quanto richiesto, a causa della rilevata impossibilità di stabilire la data di effettiva messa in esercizio dell ‘ impianto. A tal proposito si fa rilevare la strana circostanza che dagli atti emerge che l ‘ opera nel suo complesso è ultimata alla data 29/12/2010, mentre l ‘ iter autorizzativo della stessa inizia ad espletarsi (per poi mai concludersi) solo dal 21/12/2010 sino all ‘ anno 2012.
È doveroso chiarire che i soggetti che intendono usufruire dei benefici di cui alla Legge n. 129 del 13 agosto 2010 (incentivi energetici da sistemi di fonti rinnovabili), ovvero intendono mettere in esercizio l ‘ impianto fotovoltaico tramite la procedura standard al GSE, debbono essere in possesso, tra l ‘ altro, la copia dei titoli autorizzativi richiesti e ottenuti dalla Pubblica Amministrazione per la costruzione dell ‘ impianto, ovvero della sottostruttura. Come si è avuto modo di evidenziare, non vi è agli atti traccia dell ‘ espletamento della fase esecutiva dell ‘ opera ‘ . Per cui, pure a volere ipotizzare una responsabilità per inerzia del tecnico, gli appellanti non hanno offerto elementi utili alla quantificazione dell’eventuale pregiudizio.
Così pure in relazione alla determinazione di un eventuale danno, per effetto ‘ della mancanza di dati tecnici certi, ma soprattutto per l’estrema confusione generata dalla documentazione agli atti ‘.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, tenuto conto dell’esito complessivo dello stesso, devono essere integralmente compensate, attesa la reciproca soccombenza delle parti integrata dal rigetto della domanda di condanna proposta dall’appellato e d a quella riconvenzionale degli appellanti. Le spese di c.t.u. graveranno su entrambe le parti in pari misura.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull’appello proposto da e avverso la sentenza n. 319/2023, pronunciata dal Tribunale di Trani il 23/02/2023, pubblicata il 24/02/2023., rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
Accoglie in parte l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, rigetta la domanda proposta da fermo il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da e
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, in esse comprese quelle di c.t.u.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, addì 20 giugno 2025
IL CONSIGLIERE estensore
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME
NOME COGNOME