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Incarico professionale: chi paga il tecnico?

La Corte d’Appello di Bari riforma una sentenza di primo grado, stabilendo che se un’impresa appaltatrice conferisce un incarico professionale a un tecnico per realizzare un’opera per un committente, è l’impresa stessa a dover pagare il compenso del professionista, e non il committente finale, specialmente se il contratto di appalto prevedeva un prezzo forfettario onnicomprensivo.

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Pubblicato il 16 agosto 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Incarico Professionale: Chi Paga il Tecnico Chiamato dall’Impresa?

Quando si commissiona un lavoro a un’impresa, ad esempio per l’installazione di un impianto fotovoltaico, spesso ci si affida a un contratto “chiavi in mano”. Ma cosa succede se l’impresa, per eseguire il lavoro, si avvale di un professionista esterno come un architetto? Chi è tenuto a pagare il suo compenso? Una recente sentenza della Corte di Appello di Bari fa luce su questo punto, chiarendo i confini dell’incarico professionale e le responsabilità economiche tra committente, impresa e tecnico.

I Fatti di Causa: Committenti, Impresa e Architetto

Il caso nasce dalla richiesta di pagamento avanzata da un architetto nei confronti di due coniugi, committenti dell’installazione di un impianto fotovoltaico sulla loro abitazione. In primo grado, il Tribunale aveva dato ragione al professionista, condannando i coniugi a pagare oltre 8.000 euro. Secondo il primo giudice, anche se l’incarico non era stato conferito direttamente dai committenti, questi erano comunque tenuti al pagamento in quanto l’impresa installatrice li aveva di fatto vincolati a “recepire” l’incarico professionale affidato all’architetto.

I committenti, ritenendo ingiusta la decisione, hanno presentato appello, sostenendo due punti principali:
1. Non esisteva alcun rapporto contrattuale diretto tra loro e l’architetto.
2. Il compenso del professionista doveva considerarsi già incluso nel prezzo forfettario di 24.000 euro pagato all’impresa per l’intera opera (consulenza, progettazione e installazione).

Inoltre, i committenti avevano richiesto un risarcimento danni all’architetto per un presunto ritardo nella messa in funzione dell’impianto, che avrebbe causato la perdita di incentivi statali.

La Decisione della Corte d’Appello e l’Incarico Professionale

La Corte di Appello di Bari ha ribaltato la decisione di primo grado, accogliendo le ragioni dei committenti riguardo al pagamento del compenso. La Corte ha stabilito che la richiesta di pagamento dell’architetto era infondata e doveva essere respinta.

La Responsabilità del Pagamento nell’ambito dell’Incarico Professionale

Analizzando il contratto stipulato tra i committenti e l’impresa installatrice, i giudici hanno evidenziato come l’accordo prevedesse una prestazione completa e onnicomprensiva. L’impresa si era impegnata a fornire “la consulenza, progettazione ed installazione” dell’impianto. Il contratto specificava inoltre che la progettazione sarebbe stata affidata a un “Tecnico di fiducia del prestatore” (l’impresa), con l’autorizzazione preventiva del committente.

Secondo la Corte, questa clausola non crea un rapporto diretto tra il committente e il tecnico. Al contrario, dimostra che l’impresa, per adempiere alla sua obbligazione, si avvale di professionisti di sua fiducia, il cui compenso rientra nel corrispettivo totale pattuito. È l’impresa che ha ricevuto l’incarico professionale dal tecnico e che, pertanto, è tenuta a remunerarlo.

La Prova del Pagamento e la Domanda di Risarcimento

La decisione è stata ulteriormente supportata da altre prove emerse durante il processo. Il titolare dell’impresa, sentito come testimone, ha confermato di aver scelto e incaricato personalmente l’architetto e di avergli già corrisposto una parte del compenso. Inoltre, le prime richieste di pagamento dell’architetto erano state indirizzate all’impresa e non ai committenti. Questi elementi hanno convinto la Corte che il vero debitore del professionista fosse l’impresa che gli aveva conferito l’incarico.

Per quanto riguarda la domanda di risarcimento danni per la perdita degli incentivi, la Corte l’ha respinta. I giudici hanno sottolineato che i committenti non erano riusciti a fornire prove concrete e sufficienti per quantificare il presunto danno, a causa della mancanza di documentazione tecnica e della confusione generale dei dati agli atti.

Le Motivazioni della Sentenza

La Corte ha motivato la sua decisione sulla base di un’attenta analisi del contratto di appalto. La natura “composita” della prestazione offerta dall’impresa, che includeva consulenza, progettazione e installazione a fronte di un prezzo forfettario, è stata l’elemento chiave. Il fatto che l’impresa si riservasse la scelta del tecnico, pur con il consenso del cliente, è stato interpretato come una modalità organizzativa interna all’impresa stessa per adempiere al contratto. L’incarico professionale è stato quindi considerato un rapporto giuridico esistente esclusivamente tra l’impresa e l’architetto. I committenti, pagando il prezzo pattuito all’impresa, avevano estinto ogni loro obbligazione. Pertanto, nessuna ulteriore somma poteva essere richiesta loro dal professionista incaricato dall’appaltatore.

Conclusioni

Questa sentenza offre un importante chiarimento per tutti coloro che firmano contratti di appalto per opere complesse. Stabilisce un principio fondamentale: in un contratto a corpo, che prevede un prezzo fisso per un risultato finale, il committente è tenuto a pagare solo quanto pattuito con l’impresa appaltatrice. Sarà poi quest’ultima a dover remunerare i professionisti e i subappaltatori di cui si è avvalsa per eseguire il lavoro. Per il committente, è essenziale che il contratto specifichi chiaramente la natura onnicomprensiva del prezzo, al fine di evitare future e infondate richieste di pagamento da parte di terzi.

Chi è tenuto a pagare il compenso del professionista (es. architetto) scelto e incaricato dall’impresa appaltatrice?
Secondo la sentenza, il compenso del professionista deve essere pagato dall’impresa appaltatrice che gli ha conferito direttamente l’incarico, e non dal committente finale.

Il committente può essere ritenuto responsabile del pagamento del tecnico se il contratto di appalto prevede un prezzo forfettario ‘tutto compreso’?
No. Se il contratto prevede un corrispettivo complessivo per una prestazione onnicomprensiva (es. progettazione e installazione), il compenso del tecnico si intende incluso in tale prezzo. Il committente, una volta pagato il corrispettivo all’impresa, non è tenuto a versare altre somme ai professionisti scelti dall’impresa stessa.

Per ottenere un risarcimento danni per ritardi nell’esecuzione di un’opera, cosa è necessario provare in giudizio?
Per ottenere un risarcimento, non basta allegare un ritardo. È necessario fornire prove concrete e specifiche che permettano di quantificare con esattezza il danno subito. In questo caso, la domanda è stata respinta per mancanza di elementi utili alla quantificazione del pregiudizio, come la data certa di messa in esercizio dell’impianto e la documentazione autorizzativa completa.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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