SENTENZA TRIBUNALE DI PESCARA N. 7 2025 – N. R.G. 00003014 2022 DEL 02 01 2025 PUBBLICATA IL 07 01 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
COND. COGNOME COGNOME-H-I INDIRIZZO (C.F. Parte_1
), con il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso il difensore AVV_NOTAIO COGNOME NOME P.IVA_1
ATTORE/OPPONENTE
contro
(C.F.
), con il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO
COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO – INDIRIZZO
presso il difensore AVV_NOTAIO
Controparte_1
C.F._1
[…]
Parte_2
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 852/2022, emesso in data 9-6-2022 dal Tribunale di Pescara
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 21-07-2022, il in , INDIRIZZO, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 852/2022, emesso dal Tribunale di Pescara in data 9-6-2022 in favore RAGIONE_SOCIALE‘ing. con il quale si ingiungeva ad esso il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € € 7.566,89, oltre interessi come da domanda e spese RAGIONE_SOCIALEa procedura, dovuta per le competenze per prestazioni professionali (incarico di direttore lavori e connesse pratiche tecniche) deliberate dall’assemblea condominiale, come liquidate dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ . Chiedeva dunque l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEe seguenti conclusioni: ‘ Parte_3 Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
‘Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, accertata la non debenza RAGIONE_SOCIALEe somme richieste con provvedimento monitorio oggetto di odierna opposizione, nonché effettuato ogni accertamento necessario, anche incidentale, ai fini del decidere – per tutte le argomentazioni di cui al presente atto e che qui abbiansi per integralmente riportate e trascritte – nonché accertata l’infondatezza e l’illegittimità di ogni domanda correlata di parte opposta, accogliere la presente opposizione e, per l’effetto, dichiarare nullo e privo di effetti giuridici, nonché revocare e/o annullare in ogni sua parte o in mero subRAGIONE_SOCIALE ridurre sensibilmente nel suo importo, il predetto decreto ingiuntivo n. 852/2022 emesso ad istanza del sig. […]
(con l’AVV_NOTAIO, dall’Intestato Tribunale di Pescara (R.G. n.2240/2022, G.U. AVV_NOTAIOssa AVV_NOTAIO) in data 9.06.2022 e notificato via pec in data 11/06/2022, siccome errato, ingiusto, infondato, inammissibile e illegittimo; tutto quanto sopra, oltre eventuali interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria, nonché con vittoria di spese e compensi di giudizio comprensivi di accessori rimborso forfettario, c.a.p, i.v.a ed eventuali oneri come per legge o, in subRAGIONE_SOCIALE, con compensazione totale o parziale, RAGIONE_SOCIALEe suddette poste di spese e costi, in conseguenza RAGIONE_SOCIALEe riduzioni eventualmente applicate’ CPNUMERO_DOCUMENTO1
A sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda, sosteneva che l’opinamento rilasciato dall’ Controparte_2
non avrebbe avuto alcun valore nel giudizio di merito, poiché avvenuto in assenza di contraddittorio; che l’assemblea condominiale del 13-08-2021 non avrebbe conferito all’Ing. alcun incarico corrispondente agli elaborati tecnici che questi avrebbe posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sua pretesa, posto che le uniche attività considerate dalla delibera condominiale del 13-8-2021 sarebbero state solo quelle RAGIONE_SOCIALEa ‘direzione lavori e tutte le relative pratiche tecniche’; che comunque l’incarico in questione non sarebbe stato valido, anche perché conferito con un quorum inferiore a quello previsto dalla legge; che pure gli elaborati presentati dall’odierno opposto non sarebbero stati validi in quanto privi di data certa e sottoscritti solo dall’Ing. sia in qualità di amministratore del Condominio che di professionista da questo incaricato. […] CP_1 CP_1
2) Si costituiva in giudizio , eccependo l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘opposizione e chiedendo l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEe seguenti conclusioni: ‘ in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto si tratta di un credito derivante da attività documentalmente provata anche sulla base RAGIONE_SOCIALEa parcella opinata in contraddittorio dal RAGIONE_SOCIALE e quindi di un credito liquido ed esigibile. Le contestazioni contenute nell’opposizione invece sono del tutto tardive oltre che strumentali e generiche e comunque non di pronta soluzione. B) Nel merito, rigettare l’opposizione esperita, in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte esplicitate nella presente comparsa, con vittoria di spese e compensi di lite. C) Sempre nel merito, condannare il opponente al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di €. 7.556,68 richiesta nel decreto ingiuntivo opposto, o di quella diversa, maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche a titolo di indebito arricchimento, anche a seguito RAGIONE_SOCIALE‘espletanda attività istruttoria, oltre interessi al saggio di mora legale ex d.lgs n.231/02; D) rigettare la domanda presentata da controparte, relativa ad interessi legali e maggior danno, testualmente pag. 10 RAGIONE_SOCIALE‘opposizione: ‘oltre agli eventuali interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria’ in quanto incomprensibile oltre che infondata. In tutti i casi con vittoria di spese e compensi di causa ‘. Controparte_1 CP_2 Parte_3
3) Espletata l’istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 190 c.p.c.
4) Nell’atto di citazione, il opponente ha sostenuto che l’assemblea del 13-08-2021 non avrebbe conferito alcun incarico all’Ing. ciò che si evincerebbe da una rapida lettura del verbale assembleare. Parte_3 CP_1
In primo luogo, deve dunque scrutinarsi se effettivamente un incarico sia stato affidato dal opponente al convenuto opposto. Ebbene, nel verbale assembleare del 13-8-2021 sopra citato, al punto 14, relativo alla ‘approvazione lavori straordinari rientranti nel cosiddetto super-bonus 110% e bonus facciate al 90%’, può leggersi ‘… il Presidente mette a votazione i lavori straordinari bonus facciate al 90% con sconto in fattura: l’assemblea approva a maggioranza con millesimi 574,56 contrari i condomini e …l’Assemblea approva a maggioranza con millesimi 559,60, contrari i condomini e mm. 14,70 l’affidamento dei lavori alla ditta per un importo di €. 430.000,00 più I.V.A. come da preventivo allegato. Per la direzione dei lavori si propone l’amministratore con una percentuale del 6% sull’importo dei lavori dichiarando di rinunciare alla percentuale del 3% dei lavori non rientrante quest’ultima nel bonus fiscale. Il presidente chiede all’amministratore di fare uno sconto dal 6% al 5%. L’amministratore accetta il 5% + I.V.A.+ per la direzione dei lavori, il piano di sicurezza e la contabilità RAGIONE_SOCIALEe spese condominiali….L’assemblea a maggioranza con millesimi 559,60 contrari i condomini e mm. 14,70 affida l’incarico di direzione dei lavori e tutte le relative pratiche tecniche per una somma pari al 5% RAGIONE_SOCIALE‘importo dei lavori’…L’assemblea a maggioranza con millesimi 559,80, contrari i condomini e , affida l’incarico per la pratica fiscale all’agenzia RAGIONE_SOCIALEe entrate al fiscalista commercialista AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO…… I condomini dovranno pagare in seguito all’agevolazione fiscale bonus facciate al 90% la somma del 10% sul totale RAGIONE_SOCIALEe spese. L’importo di tutte le spese ( 10% del totale) andrà ripartito tra tutti i condomini secondo la tabella A di proprietà e con tre quote condominiali straordinarie da pagarsi con scadenza : 1 rata entro il 15.09.2021, la seconda rata entro il 15.10.2021 e la terza entro e non oltre il 15.11.2021 chiedendo all’amministratore solo in questo caso che se un condomino ritardi alla scadenza 15 giorni deve attivarsi immediatamente per la rate facendo immediatamente una raccomandata 1 A/R ricordando che il Condominio deve pagare il tutto entro e non oltre il 20.12.2021 tutte le spese per non perdere la detrazione del 90% RAGIONE_SOCIALEo sconto in fattura ‘. Parte_3 CP_3 CP_4 CP_3 CP_4 […] Controparte_5 Pt_4 CP_3 CP_4 CP_3 CP_4
Da ciò si evince dunque che l’assemblea condominiale del 13-08-2021 ha approvato con una maggioranza sufficiente (millesimi 559,60) i lavori di manutenzione rientranti nella normativa del cosiddetto bonus facciate al 90%, individuando le professionalità necessarie (l’RAGIONE_SOCIALE quale appaltatrice, l’ing. per la redazione del piano di sicurezza, la contabilità RAGIONE_SOCIALEe spese condominiali e quale direttore dei lavori, il AVV_NOTAIO per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe pratiche fiscali), stabilendo i relativi compensi e finanche le date dei pagamenti da parte dei condòmini sulla base dei relativi millesimi, conferendo incarico all’amministratore Ing. di attivarsi immediatamente nel caso in cui essi non fossero stati eseguiti nelle modalità indicate. In tale ambito dunque all’Ing. con la maggioranza di 559,86 millesimi, è stata affidata la direzione dei lavori e ‘tutte le altre pratiche tecniche’. Deve dunque ritenersi che al oltre che quello RAGIONE_SOCIALEa direzione dei lavori, RAGIONE_SOCIALEa redazione del piano di sicurezza e RAGIONE_SOCIALEa contabilità RAGIONE_SOCIALEe spese condominiali, sia stato affidato anche l’incarico relativo a ‘ tutte le relative pratiche tecniche ‘, dicitura ampia e generica, nella quale deve intendersi ricompresa anche la progettazione, che non risulta essere stata affidata ad alcun’altro, alla luce anche RAGIONE_SOCIALEa espressa menzione effettuata nel corpo del contratto di appalto stipulato il 23-8-2021 dal con l’impresa appaltatrice , nelle premesse del quale quest’ultima dichiara di aver ‘ esaminato tutti i documenti che regolano l’appalto e in particolare gli elaborati tecnici, descrittivi e grafici che faranno parte integrante e sostanziale RAGIONE_SOCIALE‘appalto ‘, facendo inoltre richiamo espresso, all’art. 2, al progetto (richiamato anche nell’art. 10.1), laddove afferma di ‘ obbligarsi ad eseguire a perfetta regola d’arte tutti i lavori necessari per portare a compimento secondo progetto le opere di sottoservizi e sistemazione esterna del fabbricato ‘. Da ciò può dedursi che un progetto già esistesse al momento RAGIONE_SOCIALEa stipula del contratto con l’impresa da parte del condominio, se l’impresa in questione ha dichiarato di averlo esaminato, e che evidentemente questo era quello redatto dall’ing. prodotto in giudizio, non risultando che la progettazione sia stata affidata ad altro professionista e non avendo il condominio prodotto altro progetto redatto da terzi. CP_1 Persona_1 CP_1 Controparte_1 CP_1 Parte_3 CP_5 CP_1
Anche a non voler considerare le deposizioni testimoniali di testi legati all’opposto da rapporti di parentela (ing. sorella) o di dipendenza lavorativa (teste , dipendente RAGIONE_SOCIALE‘opposto con ruoli amministrativi), deve rilevarsi che lo stesso Condominio opponente ha prodotto in atti la documentazione di cui si componeva la progettazione (come emerge dalla parcella prodotta sub doc. 03H fascicolo opponente), avendo depositato il capitolato speciale d’appalto (doc. 03A), il computo metrico estimativo (doc. 03B), l’elenco prezzi (doc. 03E), il fascicolo RAGIONE_SOCIALE‘opera (doc. 03F), l’incidenza RAGIONE_SOCIALEa manodopera (doc. 03G), il piano manutenzione (doc. 03I), il piano sicurezza e coordinamento (doc. 03L) e la realizzazione paesaggistica semplificata (doc. 03M). Detti documenti recano alcuni la data del 23-8-2021 (elenco prezzi), altri quella del 27-8-2021 (computo metrico), altri quella del 3-9-2021 (fascicolo RAGIONE_SOCIALE‘opera, piano manutenzione, piano sicurezza e coordinamento), mentre la data RAGIONE_SOCIALEa ricevuta di consegna RAGIONE_SOCIALEa relazione paesaggistica risulta essere quella RAGIONE_SOCIALE‘8-102021, date tutte comunque antecedenti alla revoca RAGIONE_SOCIALE‘incarico all’amministratore da parte del (delibera assembleare del 9-10-2021). La progettazione di massima doveva dunque ritenersi esistente, anche se non completa, alla luce di quanto esposto nella comunicazione di avvio procedimento e richiesta integrazione del Comune di in data 18-1-2022, secondo cui mancavano, tra l’altro, il ‘ progetto RAGIONE_SOCIALE‘intervento completo di planimetrie, piante e prospetti dei tre edifici con le finiture in esso previsti al fine di valutarne l’inserimento paesaggistico’ e il ‘ foto rendering del progetto proposto ‘ sempre al fine di valutarne l’inserimento paesaggistico. Persona_2 Tes_1 Parte_3 Parte_1
5) Tuttavia, le somme richieste dall’opposto nella parcella opinata dal competente RAGIONE_SOCIALE si riferiscono alle sole attività, sopra descritte, che risultano effettuate dal e non risulta alcuna contestazione del in RAGIONE_SOCIALE ad una eventuale erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe professionali. CP_1 Parte_3
A ciò si aggiunga che l’opinamento, sia pur non vincolante, può costituire comunque, in questa fase di merito, criterio per valutare la congruità RAGIONE_SOCIALEe somme richieste e che il , sia pure avvisato dal RAGIONE_SOCIALE sull’inizio del procedimento di opinamento, non ha evidentemente inteso presentare alcuna osservazione in merito, né risulta aver contestato la richiesta di pagamento del 25-5-2022 (doc. 6 fascicolo opposto), nella quale, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa voce ‘progettazione’, è stato richiesto il compenso solo per le attività di cui risulta l’espletamento (relazione paesaggistica, computo metrico estimativo ed allegati, piano di sicurezza e coordinamento, fascicolo RAGIONE_SOCIALE‘opera, piano manutenzione, capitolato speciale d’appalto). Parte_3
6) Il ha pure lamentato che l’Ing. non avrebbe avuto diritto al compenso per la direzione dei lavori approvati dall’assemblea del 13-08-2021, in quanto la successiva assemblea del 910-2021 aveva deciso di revocare la realizzazione RAGIONE_SOCIALEe opere di manutenzione RAGIONE_SOCIALEe facciate in precedenza approvate. Sul punto, basti rilevare che non risulta che l’ing. abbia chiesto compenso alcuno per la Direzione dei Lavori, non effettuata. Parte_3 CP_1 CP_1
7) Quanto all’eccezione di invalidità RAGIONE_SOCIALEa scrittura privata di incarico professionale del 23-08-2021 in quanto sottoscritta dall’Ing. nella duplice qualità di prestatore d’opera e amministratore protempore del Condominio, deve ritenersi innanzitutto che il sia stato a ciò autorizzato dall’Assemblea, che, come detto, aveva affidato al , in merito ai lavori di manutenzione in questione, ‘tutte le relative pratiche tecniche’, e quindi tutto quanto necessario alla realizzazione dei lavori medesimi, ivi compresa quindi anche la stipulazione dei necessari contratti, che deve dunque ritenersi autorizzata dal Condominio; in secondo luogo, non vi sarebbe stato bisogno di un contratto ad hoc tra l’ing. e il avendo l’assemblea affidato l’incarico al predetto con le maggioranze richieste dalla legge, stabilendone anche i compiti e il compenso, e avendo il redatto la scrittura di conferimento di incarico solo per consentire al di poter fruire dei benefici fiscali al 90%. CP_1 CP_1 CP_1 CP_1 Parte_3 CP_1 Parte_3
8) Deve infatti ritenersi che l’amministratore condominiale avesse all’epoca dei fatti di causa pieni poteri, avendoli conservati (fino alla sua sostituzione) a seguito RAGIONE_SOCIALEa sua tacita conferma quale amministratore da parte RAGIONE_SOCIALE‘assemblea condominiale, che, non effettuando una nuova nomina alla scadenza, ha consentito che egli continuasse ad esercitare le sue funzioni. CP_1
Peraltro, i lavori di manutenzione RAGIONE_SOCIALEe facciate condominiali in questione devono essere considerati rientranti nella manutenzione ordinaria, consistendo essenzialmente in lavori di rifacimento e tinteggiatura senza modifiche RAGIONE_SOCIALE‘aspetto o RAGIONE_SOCIALEa struttura RAGIONE_SOCIALEo stabile (come risulta dal contratto di appalto e dal computo metrico estimativo), e pertanto eseguibili eventualmente anche da un amministratore in regime di prorogatio e senza costituire il fondo speciale di cui all’art. 1135, richiesto per i soli lavori di manutenzione straordinaria (la relativa doglianza è stata tuttavia avanzata dall’opponente solo nella seconda memoria istruttoria ed è dunque da ritenersi tardiva). In ogni caso, per tali lavori sono stati previsti dall’assemblea condominiale del 13-8-2021 versamenti (pari al 10% RAGIONE_SOCIALE‘importo totale dei lavori) da eseguirsi a scadenze prefissate (15-09-2021, 15-10-2021 e 15-112021). Anche volendo ritenere che i lavori costituissero manutenzione straordinaria, sarebbero dunque stati rispettati sia il requisito del fondo speciale sia il maggior quorum deliberativo (cioè almeno la metà del valore RAGIONE_SOCIALE‘edificio), che tuttavia è previsto dall’art. 1136, comma 4, soltanto in presenza di riparazioni di notevole entità RAGIONE_SOCIALEe opere, requisito che nella fattispecie, deve essere escluso per la predetta tipologia dei lavori (mero rifacimento RAGIONE_SOCIALEa facciata) e, soprattutto, malgrado l’importo non minimo dei lavori, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe dimensioni del condominio, RAGIONE_SOCIALE‘elevato numero dei condomini nonché RAGIONE_SOCIALEa limitata spesa ricadenti sugli stessi (esigua, rispetto ai vantaggi derivanti dall’agevolazione statale al 90%)'(così, Corte d’Appello de L’Aquila, sent. 20 giugno 2024).
9) Deve dunque ritenersi raggiunta la prova RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del credito vantato in fase monitoria.
La proposta opposizione deve pertanto essere respinta e l’opposto decreto ingiuntivo deve essere confermato in toto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 3014/2022, per le causali di cui in motivazione, così provvede:
respinge la domanda di revoca del decreto ingiuntivo n. 852/2022, emesso in data 9-6-2022 dal Tribunale di Pescara, confermandolo in toto ;
condanna il in , INDIRIZZO, in persona RAGIONE_SOCIALE‘amministratore pro tempore, alla rifusione, in favore RAGIONE_SOCIALE‘ing. RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.077,00, dovuti per compensi, oltre rimborso forfettario 15% (art.3/2 D.M. 10-3-2014 n. 55), IVA e CPA come per legge. Parte_3 Parte_1 Controparte_1
Pescara, 2 gennaio 2025
Il AVV_NOTAIO