Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11668 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 11668 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11159/2018 R.G. proposto da: REGIONE CALABRIA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 223/2018 depositata il 05/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udite le conclusioni RAGIONE_SOCIALEa Procura Generale, nella persona RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO, che ha chiesto accogliersi il nono motivo di ricorso e rigettarsi gli altri motivi.
FATTI DELLA CAUSA
La Giunta Regione Calabria, con delibera in data 13 novembre 1998, autorizzava il presidente a conferire all’AVV_NOTAIO l’incarico per l’assistenza difensiva RAGIONE_SOCIALEa Regione in un contenzioso arbitrale che vedeva opposta la Regione al RAGIONE_SOCIALE, a RAGIONE_SOCIALE e a RAGIONE_SOCIALE.
L’arbitrato si svolgeva tra Catanzaro e Roma e si concludeva con l’emissione del lodo in data 28 marzo 2006.
AVV_NOTAIO, non avendo ricevuto il compenso per l’attività difensiva svolta, ricorreva al Tribunale di Catanzaro ed otteneva decreto ingiuntivo per € 441.678,77 oltre accessori.
Su opposizione RAGIONE_SOCIALEa Regione, il Tribunale riduceva la somma che la Regione avrebbe dovuto pagare.
La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza contro cui la Regione ricorre, ha accolto l’appello RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, respinto l’appello incidentale RAGIONE_SOCIALEa Regione, e liquidato il compenso in € 427.171,28.
L’AVV_NOTAIO COGNOME resiste con controricorso.
La Procura Generale ha chiesto accogliersi il nono motivo di ricorso e rigettarsi gli altri.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso viene denunciata ‘violazione Reg. CE 3696/93; direttiva 92/50; d.lgs. 157/95; 1350, 1418, 1421, 2229 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.’
1.1. Sostiene la ricorrente che il contratto con l’AVV_NOTAIO COGNOME era soggetto alla direttiva n. 92/50 CE, recepita dal d.lgs. 157/95, e che, non essendo stata osservata la procedura di evidenza pubblica prevista anche per i servizi legali, il contratto avrebbe dovuto essere dichiarato nullo.
Su queste basi contesta la decisione impugnata in forza RAGIONE_SOCIALEa quale la Corte di Appello ha ritenuto trattarsi non di incarico riconducibile all’appalto di servizi legali bensì di incarico di prestazione d’opera professionale in quanto legato ad una specifica esigenza di difesa RAGIONE_SOCIALE‘Ente, e per il cui conferimento non era necessaria alcuna procedura di evidenza pubblica.
1.2. Il motivo è infondato.
Va premesso che la delibera di giunta n.6514/1998, in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa quale il Presidente RAGIONE_SOCIALEa giunta ha dato incarico all’AVV_NOTAIO, prevedeva che, ‘nella more RAGIONE_SOCIALEa costituzione del collegio arbitrale appare utile che la Regione nomini un proprio difensore che possa fornire al competente ufficio ogni supporto necessario’ e prevedeva che il Presidente avrebbe dovuto incaricare l’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa ‘rappresentanza’ RAGIONE_SOCIALE‘Ente (v. controricorso pagina 13 s.).
1.4. La direttiva 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, è stata recepita in Italia con il d.lgs. 157/1995. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del decreto: ‘Le disposizioni del presente decreto si applicano per l’aggiudicazione, da parte RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 2, degli appalti di servizi il cui valore di stima sia pari o superiore a 200.000 ECU, IVA esclusa’
In base all’art. 2, primo e secondo comma, ‘1. Gli appalti pubblici di servizi sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra un prestatore di servizi e un’amministrazione aggiudicatrice di cui all’art. 2, aventi ad oggetto la prestazione dei servizi elencati negli allegati 1 e 2. 2. Per gli appalti di servizi di cui all’allegato 2 e per quelli in cui il valore di tali servizi prevalga rispetto a quello dei servizi di cui all’allegato 1, il presente decreto si applica limitatamente ai soli articoli 8, comma 3, 20 e 21’.
Tra gli appalti di servizi di cui all’allegato 2, non soggetti alla procedura di gara, vi erano i “servizi legali”.
Gli articoli 8, comma 3, 20 e 21 del decreto riguardavano l’eventuale obbligo RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta aggiudicazione e l’obbligo per l’amministrazione aggiudicatrice di definire le “specifiche tecniche” del servizio nei capitolati d’oneri o nei documenti contrattuali relativi a ciascun appalto.
Nell’ottavo “considerando” RAGIONE_SOCIALEe premesse alla direttiva 1992/50/CE, era precisato che “la prestazione di servizi è disciplinata dalla presente direttiva soltanto quando si fondi su contratti d’appalto; nel caso in cui la prestazione del servizio si fondi su altra base, quali leggi o regolamenti ovvero contratti di lavoro, detta prestazione esula dal campo d’applicazione RAGIONE_SOCIALEa presente direttiva”.
Il contratto di prestazione d’opera intellettuale è disciplinato dagli artt. 2229-2238 c.c.
La disciplina è inserita nel libro quinto del codice civile, relativo al ‘lavoro’ e, in particolare, nel titolo terzo, relativo al ‘lavoro autonomo’.
La prestazione d’opera intellettuale RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO costituisce, specificamente, una prestazione ‘protetta’ ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2229 c.c. Vi è un riferimento preciso a tali professioni nell’art. 33 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione.
L’appalto di servizi è disciplinato dall’art. 1677 c.c. Vale la definizione generale di appalto di cui all’art. 1655 c.c.
La differenza fondamentale tra contratto d’appalto (art. 1655 cod. civ.) e contratto d’opera (art. 2222 cod. civ.) va individuata nella qualità di imprenditore commerciale del contraente cui siano stati convenzionalmente commessi l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘opera o lo svolgimento di un servizio.
L’appaltatore, inoltre, si impegna ad un risultato.
Il professionista AVV_NOTAIO si impegna a fornire la propria prestazione intellettuale, non ad un risultato.
Come evidenziato anche dalla Corte di Appello, sul richiamo alla giurisprudenza amministrativa, il contratto di appalto è caratterizzato da un quid pluris, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione, RAGIONE_SOCIALEa continuità e RAGIONE_SOCIALEa complessità rispetto al contratto di conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico legale, che si delinea come contratto d’opera intellettuale, species del genus contratto di lavoro autonomo, e come tale, non rientra nella nozione di contratto di appalto (V. RAGIONE_SOCIALE di Stato Cons. St., sez. V, 11 maggio 2012, n. 2730).
L’affidamento in appalto di servizi è configurabile quando l’oggetto del servizio è più ampio RAGIONE_SOCIALEa difesa RAGIONE_SOCIALE‘ente in un giudizio e RAGIONE_SOCIALEe attività strettamente accessorie a tale difesa e consiste in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni RAGIONE_SOCIALE‘ente.
Così nel caso di affidamento ad uno studio legale per un periodo prestabilito nel contratto d’appalto, degli affari seriali di un determinato settore.
In questo caso il profilo fiduciario trascolora ed assume rilievo, per l’amministrazione, che l’affidatario abbia, oltre che, indubbiamente, determinate qualità per svolgere l’attività richiesta, una organizzazione adeguata per rendere il servizio legale in modo efficace, efficiente e in conformità a definibili specifiche tecniche.
In base all’allegato 3 del decreto legislativo, nel caso di appalti pubblici di servizi, si intende per “specifiche tecniche”: ‘l’insieme RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni d’ordine tecnico, contenute in particolare nel capitolato d’oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un’opera, un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare obiettivamente l’opera, il materiale, il prodotto o la fornitura in modo che essi rispondano all’uso a cui sono destinati dall’amministrazione aggiudicatrice. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli di qualità o proprietà d’uso, la sicurezza, le dimensioni, inclusi i requisiti applicabili al materiale, al prodotto od alla fornitura per quanto riguarda la garanzia RAGIONE_SOCIALEa qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura o l’etichettatura. Esse comprendono altresì le regole riguardanti la progettazione e le modalità di determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d’ispezione e di accettazione RAGIONE_SOCIALEe opere, nonché’ i metodi o le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l’amministrazione aggiudicatrice è in grado di prescrivere, nell’ambito di regolamenti generali o specifici, in relazione all’opera finita ed ai materiali od alle parti che la compongono’.
Il contratto di conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico di difesa in un procedimento giudiziale o arbitrale si sottrae ad una procedura di evidenza pubblica per incompatibilità tra indeterminatezza degli
aspetti contenutistici RAGIONE_SOCIALEa prestazione richiesta al difensore, degli aspetti temporali ed economici e, invece, necessaria determinatezza di tali elementi oggettivi per la fissazione dei criteri selettivi RAGIONE_SOCIALEa procedura di gara (v. anche Cons. Stato, 11 maggio 2012, n. 2730, cit.).
Nel caso in esame, l’incarico legale conferito al professionista consisteva in una singola prestazione di lavoro autonomo riferita ad una specifica esigenza difensiva relativa ad una procedura arbitrale. Anche il ‘supporto al competente ufficio’ era strumentale alla predisposizione RAGIONE_SOCIALEa strategia difensiva.
Con la conseguenza che correttamente la Corte di Appello ha escluso l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme in tema di appalti di servizi.
La decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello è conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Nella sentenza n.40572 del 2021 è stato infatti affermato: ‘La P.A. non è tenuta a seguire, quando conferisce incarichi di patrocinio legale ad avvocati, le procedure di evidenza pubblica previste dalle norme eurounitarie e nazionali per il contratto di appalto di servizi, atteso che le relative prestazioni professionali sono connotate dall'”intuitu personae” e da rapporti, fra il difensore ed il cliente, caratterizzati dalla massima riservatezza e, quindi, incompatibili con le menzionate procedure’.
Ed ancora, con la pronuncia n.13351 del 2022, la Corte ha ribadito che occorre tener conto RAGIONE_SOCIALEa ‘differenza ontologica che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALEe fattispecie e RAGIONE_SOCIALEe ricadute ad essa conseguenti in tema di soggezione alla disciplina recata dal codice dei contratti pubblici, connota l’espletamento del singolo incarico di patrocinio legale, occasionato da puntuali esigenze di difesa del soggetto pubblico, rispetto all’attività di assistenza e consulenza giuridica (i “Servizi legali” di cui all’alito B al d.lgs. n. 163/2006), attività, questa, che si caratterizza per la sussistenza di una
specifica organizzazione, la complessità RAGIONE_SOCIALE‘oggetto e la predeterminazione RAGIONE_SOCIALEa durata. Tali elementi di differenziazione consentono di concludere che, diversamente dall’incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni RAGIONE_SOCIALE‘ente, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, ma integra un contratto d’opera intellettuale che esula dalla disciplina in materia di procedure ad evidenza pubblica’.
Né sussistono i presupposti per dar corso alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in relazione al prospettato dubbio di compatibilità alla Direttiva n.92/50 del d.lgs 157/95 nella misura in cui consente l’affidamento dei servizi legali del contenuto del tipo di quello di cui trattasi, da parte RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Amministrazione non preceduti dal procedimento di evidenza pubblica.
Al riguardo va innanzi tutto ricordato che:
secondo una giurisprudenza costante RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia (cfr. da ultima, Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea Grande Sezione -Sentenza 6 ottobre 2021, causa C-561/19, RAGIONE_SOCIALE) ‘un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno, può essere esonerato da tale obbligo solo quando abbia constatato che la questione sollevata non è rilevante, o che la disposizione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte, oppure che la corretta interpretazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 1982, RAGIONE_SOCIALE e a., 283/81, EU:C:1982:335, punto 21; del 15 settembre 2005, RAGIONE_SOCIALE, C-495/03, EU:C:2005:552, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, Commissione/Francia (Anticipo d’imposta), C -416/17, EU:C:2018:811, punto 110)’. E ancora (cfr.
sentenza Corte di Giustizia 6.10.2021 cit.) ‘dal rapporto fra il comma 2 e il comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 267 TFUE discende che i giudici di cui al comma 3 dispongono RAGIONE_SOCIALEo stesso potere di valutazione di tutti gli altri giudici nazionali nello stabilire se sia necessaria una pronuncia su un punto di diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione onde consentire loro di decidere. Tali giudici non sono pertanto tenuti a sottoporre una questione di interpretazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione sollevata dinanzi ad essi se questa non è rilevante, vale a dire nel caso in cui la sua soluzione, qualunque essa sia, non possa in alcun modo influire sull’esito RAGIONE_SOCIALEa controversia (sentenze del 6 ottobre 1982, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE., 283/81, EU:C:1982:335, punto 10; del 18 luglio 2013, RAGIONE_SOCIALE, C-136/12, EU:C:2013:489, punto 26, nonché del 15 marzo 2017 Aquino, -C 3/16, EU:C:2017:209, punto 43)’. Sempre con la citata sentenza 6.10.2021 la Corte di Giustizia ha ribadito che ‘il giudice nazionale è l’unico competente a conoscere e valutare i fatti RAGIONE_SOCIALEa controversia di cui al procedimento principale nonché ad interpretare e ad applicare il diritto nazionale. Spetta parimenti al solo giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità RAGIONE_SOCIALE’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce RAGIONE_SOCIALEe particolari circostanze RAGIONE_SOCIALEa causa, tanto la necessità quanto la rilevanza RAGIONE_SOCIALEe questioni che sottopone alla Corte (sentenze del 26 maggio 2011, RAGIONE_SOCIALE, da C-165/09 a C-167/09, EU:C:2011:348, punto 47 nonché giurisprudenza ivi citata; del 9 settembre 2015, X e COGNOME, C-72/14 e C-197/14, EU:C:2015:564, punto 57, nonché del 12 maggio 2021, RAGIONE_SOCIALE, C70/20, EU:C:2021:379, punto 25)’;
sul versante RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, questa Corte ha affermato ripetutamente che non sussiste alcun diritto RAGIONE_SOCIALEa parte all’automatico rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 267 TFUE ogni qualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive, bastando che le ragioni del diniego siano espresse,
ovvero implicite laddove la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile o manifestamente infondata (cfr. Sez. U, n. 5978/2022, in motivazione; Sez. 5 -, Ordinanza n. 19880 del 13/07/2021; Sez. L -, Sentenza n. 14828 del 07/06/2018; Sez. U, Ordinanza n. 20701 del 10/09/2013).
E, ancora, si è affermato che non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 267 del Trattato sul funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, ove la parte si limiti a censurare direttamente l’incompatibilità con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione RAGIONE_SOCIALEe conseguenze ‘di fatto’ derivanti dall’interpretazione del diritto interno senza sollecitare un’interpretazione generale ed astratta di una normativa interna (Sez. U n. 5978/2022; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 6862 del 24/03/2014 Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Ricordato quanto sopra, nel caso in esame, come già rilevato nella sentenza n.40572 del 2021 punto 1.17 ss. RAGIONE_SOCIALEa motivazione, ‘ Va infine evidenziato che, sulla questione relativa alla compatibilità con le norme eurounitarie degli incarichi di patrocinio legale da parte RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Amministrazione, si è pronunciata la Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea con sentenza del 06/06/2019, n.264. Con la citata pronuncia, la Corte di Lussemburgo ha osservato che, quanto ai servizi forniti da avvocati, di cui all’articolo 10, lettera d), i) e il), RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2014/24, risulta dal considerando 25 di tale direttiva che il legislatore RAGIONE_SOCIALE‘Unione ha tenuto conto del fatto che tali servizi legali sono di solito prestati da organismi o persone designati o selezionati secondo modalità che non possono essere disciplinate dalle norme sull’aggiudicazione degli appalti pubblici vigenti in determinati Stati membri. Le prestazioni professionali degli avvocati sono connotate, infatti, dall’intuitu personae e da rapporti, tra l’AVV_NOTAIO e il suo cliente, caratterizzati dalla massima riservatezza, incompatibili con il procedimento di evidenza pubblica. Dette ragioni giustificano l’esigenza RAGIONE_SOCIALEa libera scelta del
difensore da parte del cliente e dalla fiducia che unisce il cliente al suo AVV_NOTAIO. La Corte di Giustizia ha enfatizzato proprio l’aspetto RAGIONE_SOCIALEa riservatezza e del diritto di difesa RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Amministrazione, che si esplica anche nella scelta del proprio difensore (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18). 1.22. Conseguentemente, è stato affermato dalla Corte di Giustizia che l’articolo 10, lettere c), d), i), ii) e v), RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2014/24/UE, nell’escludere dal regime dei contratti pubblici i servizi d’arbitrato, di conciliazione e determinati servizi di rappresentanza e consulenza legale, nonché altri servizi legali che, nello Stato membro interessato, sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri, non si pone in contrasto con i principi di parità di trattamento e sussidiarietà, nonché con gli artt. 49 e 56 TFUE’.
2.Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata ‘violazione artt. 112, 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c.’
La ricorrente deduce che la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere nuove l’eccezione di nullità del mandato difensivo per ‘carenza di rappresentanza sostanziale del COGNOME‘, in quanto insediatosi ‘nel 2000’ ossia dopo la sottoscrizione del mandato e l’eccezione di nullità del contratto per inosservanza RAGIONE_SOCIALEa delibera n.481 del 1998 ‘la quale aveva previsto la sottoscrizione’ da parte del prestatore d’opera, ‘RAGIONE_SOCIALEa convenzione che contenesse l’indicazione e la sottoposizione ai vincoli indicati in delibera’. Secondo la ricorrente il riferimento alla delibera 481/98 sarebbe stato già contenuto nella comparsa conclusionale depositata l’8 luglio 2011.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. La Corte di Appello non ha dichiarato nuove le due eccezioni ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 c.p.c. (secondo cui nel giudizio d’appello non
possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio, non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile) ma ha respinto l’appello RAGIONE_SOCIALEa Ragione contro la decisione di primo grado che aveva dichiarato tali eccezioni inammissibili perché sollevate solo ‘con la seconda precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni davanti al giudice di primo grado il 12 gennaio 2012 a seguito di rimessione RAGIONE_SOCIALEa causa sul ruolo dopo la precisazione RAGIONE_SOCIALEa conclusioni del 30 novembre 2011 in quanto la Regione nella comparsa conclusionale depositata nei termini RAGIONE_SOCIALE‘art. 190 c.p.c. aveva sollevato la questione RAGIONE_SOCIALEa nullità del contratto per mancanza di forma scritta’.
La Corte di Appello ha evidenziato, a ragione del rigetto del motivo di appello, che le due eccezioni non erano contenute nell’originario atto di opposizione al decreto ingiuntivo né nelle memorie di cui all’art. 183 sesto comma c.p.c.
La censura per come proposta non coglie la ratio RAGIONE_SOCIALEa decisione: la decisione non è centrata sulla proposizione di domande ed eccezioni nuove in appello bensì sulle preclusioni previste per allegazioni e prove nel giudizio di primo grado.
Peraltro la Regione, laddove scrive che il riferimento alla delibera 481/98 era contenuto nella comparsa conclusionale depositata l’8 luglio 2011, conferma la tardività RAGIONE_SOCIALE‘eccezione rispetto alla preclusione segnata da ll’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.
Per connessione va qui esaminato l’ottavo motivo di ricorso con il quale viene denunciato ‘omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c.’
Deduce la ricorrente che la Corte di Appello avrebbe omesso di tener conto, ‘ai fini di stabilire se il contratto di prestazione d’opera
professionale possa ritenersi regolato dalla sola procura margine RAGIONE_SOCIALEa comparsa quanto a forma e contenuto’, RAGIONE_SOCIALEa delibera RAGIONE_SOCIALEa giunta n. 481 del 1998 in forza RAGIONE_SOCIALEa quale l’avvocatura regionale avrebbe dovuto ‘predisporre un atto riportante i vincoli contenuti nella presente delibera che dovrà essere sottoscritta sia dagli avvocati all’atto di un nuovo incarico’.
Viene dunque riproposta la questione RAGIONE_SOCIALEa invalidità del contratto concluso inter-partes per inosservanza del disposto RAGIONE_SOCIALEa delibera n. 481 del 1998 già proposta con il secondo motivo.
3.1. Valgono le ragioni di inammissibilità del secondo motivo.
Con il terzo motivo di ricorso viene denunciata ‘violazione artt. 115 c.p.c.; 2697, 2699, 2700, 2701, 2702, 2719 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.’
La censura è relativa alla affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello per cui l’eccezione di difetto di rappresentanza sostanziale del Presidente RAGIONE_SOCIALEa giunta era rimasta al livello di mera allegazione, indimostrata.
Sostiene la ricorrente che la data di insediamento del presidente RAGIONE_SOCIALEa giunta, COGNOME, era stata indicata a pagina 7 RAGIONE_SOCIALEa propria comparsa di costituzione in appello e non era mai stata contestata cosicché la Corte di Appello avrebbe dovuto semplicemente prenderne atto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c.
4.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.) in quanto si appunta su affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello solo aggiuntiva rispetto a quella -già fatta oggetto di inammissibile censura con il secondo motivo di ricorsoper cui l’eccezione relativa al difetto di ‘rappresentanza negoziale’ del Presidente RAGIONE_SOCIALEa giunta era inammissibile.
Con il quarto motivo di ricorso viene denunciata ‘violazione artt. 83 c.p.c., 1350, 1418, 1421, 1703, 2230, 2233 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.’.
La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte di Appello affermato che il requisito RAGIONE_SOCIALEa forma scritta imposto per i contratti RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni era stato soddisfatto dalla apposizione RAGIONE_SOCIALEa firma, da parte del presidente RAGIONE_SOCIALEa giunta, in calce RAGIONE_SOCIALEa procura a margine RAGIONE_SOCIALEa memoria difensiva con cui la Regione si era costituita nella procedura arbitrale.
6. Il motivo è infondato.
Come già ricordato, la Corte di Appello ha accertato in fatto che con la delibera RAGIONE_SOCIALEa Giunta 13.11.1998 n. 6514, in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa quale il Presidente RAGIONE_SOCIALEa giunta ha dato incarico all’AVV_NOTAIO COGNOME, era stato previsto che, ‘nella more RAGIONE_SOCIALEa costituzione del collegio arbitrale appare utile che la Regione nomini un proprio difensore che possa fornire al competente ufficio ogni supporto necessario’ e prevedeva che il Presidente avrebbe dovuto incaricare l’AVV_NOTAIO COGNOME RAGIONE_SOCIALEa ‘rappresentanza’ RAGIONE_SOCIALE‘Ente (v. sentenza pagg. 13 e 14).
La Corte di Appello ha correttamente richiamato alcuni precedenti di questa Corte (Cass. 3721/2015; Cass. 2266/2012) ai quali può aggiungersi Cass. SSUU 37836/2022 (in motivazione) e Sez. 2 , ordinanza n.21007 del 06/08/2019, secondo cui ‘In tema di forma scritta “ad substantiam” dei contratti RAGIONE_SOCIALEa P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore RAGIONE_SOCIALEa procura ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83 c.p.c., atteso che l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE‘atto difensivo perfeziona, mediante l’incontro di volontà fra le parti, l’accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l’identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli da parte RAGIONE_SOCIALE‘Autorità tutoria’.
Con il quinto motivo di ricorso viene denunciata ‘violazione artt. 10 e 14 c.p.c.; 1374, 2233 c.c., 6 d.m. 127/04, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.’
La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte di Appello ritenuto che lo scaglione di valore a cui avere riferimento per la liquidazione dei compensi dovuti all’AVV_NOTAIO COGNOME per la proceduta arbitrale dovesse essere individuato in relazione alla somma (€43.715.110,91) di cui alla domanda proposta contro la Regione dalle società RAGIONE_SOCIALE, a RAGIONE_SOCIALE e a RAGIONE_SOCIALE alla somma liquidata dal collegio arbitrale (€692009,44).
5.1. Il motivo è infondato.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.m. 127/2004, ‘
La Corte di Appello ha correttamente fatto riferimento alla somma richiesta.
Ha richiamato il principio enunciato da questa Corte nella sentenza 1666/2017 secondo cui ‘Ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione degli onorari professionali dovuti dal cliente in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, nel caso di transazione di una causa introdotta con domanda di valore
determinato e, pertanto, non presunto in base ai criteri fissati dal codice di procedura civile, il valore RAGIONE_SOCIALEa causa si determina avendo riguardo soltanto a quanto specificato nella domanda, considerata al momento iniziale RAGIONE_SOCIALEa lite, restando irrilevante la somma realizzata dal cliente a seguito RAGIONE_SOCIALEa transazione’.
Più di recente la Corte con ordinanza n. 6487 del 03/03/2023 ha affermato ‘ Ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione degli onora ri di AVV_NOTAIO a carico del cliente, il parametro di riferimento è costituito dal valore RAGIONE_SOCIALEa causa determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con la domanda di pagamento (art.10 cod. proc. civ.); identico parametro deve essere applicato nei gradi di impugnazione, con la conseguenza che nel caso in cui al giudice superiore venga riproposta una parte limitata RAGIONE_SOCIALEa domanda, ovvero l’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione risulti limitato per dettato normativo, il valore RAGIONE_SOCIALEa causa deve essere rimodulato in relazione all’effettiva entità RAGIONE_SOCIALEa riforma che si intende conseguire.
La Corte di Appello non ha trascurato il citato secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.m. 127 del 2004, ma ha correttamente precisato che, nel caso di specie, il valore RAGIONE_SOCIALEa domanda non era presunto a norma del codice di procedura civile ma era stato precisamente indicato nella domanda (Cass. 27305/2020, in motivazione; Cass. Su 5615/98; Cass. 3383/1968 relativo all’art. 6 del d.m.28 febbraio 1958, omologo all’art. 6 del d.m. 127/2004. Più di recente Cass. n. 322265 del 02/11/2022) ed ha altresì e del pari correttamente osservato che il potere-dovere di adeguare l’ammontare del valore base ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione dei compensi al concreto importo oggetto RAGIONE_SOCIALEa decisione ‘è posto a tutela ed è funzionale ad evitare la proposizione di pretese economicamente sproporzionate rispetto al valore effettivo RAGIONE_SOCIALEa lite al solo fine di aumentare il compenso professionale, ipotesi che pacificamente
non ricorre allorché la pare come nel caso in esame sia convenuta e chiamata ea difendersi).
Va altresì evidenziato, in riferimento al quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.m. 127/2014, che la Corte di Appello si è fatta anche carico di comparare gli interessi perseguiti dalle parti laddove, a pagina 17 RAGIONE_SOCIALEa sentenza, ha tenuto in ‘……….considerazione che il minor importo per cui è condanna è risultato di vantaggio per la Regione in ragione RAGIONE_SOCIALE‘attività difensiva svolta dal proprio difensore AVV_NOTAIO
Con il sesto motivo di ricorso viene denunciata ‘violazione degli artt. 12 e 15 d.m. 585/94; 1, 10 e 14 d.m. 127/04, 1374, 2233 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.’
Deduce la ricorrente che la Corte di Appello ha errato nel liquidare all’AVV_NOTAIO COGNOME, per la procedura per arbitrato rituale in questione, oltre agli onorari anche in diritti, solo i primi e non anche i secondi spettando al difensore in un giudizio arbitrale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 del d.m. 127/2014.
6.1. Il motivo è infondato.
L’art. 1 del d.m. 127/2004 stabiliva ‘Gli onorari, i diritti e le indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali sono determinati nelle tariffe di cui ai capitoli I, II, III, allegate al presente decreto’.
Ai sensi del successivo capitolo I, art. 10 del d.m. 127/2002 (Procedimenti arbitrali rituali. 1. Per i procedimenti davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari e speciali che sarebbero competenti a conoscere RAGIONE_SOCIALEa controversia),
Tuttavia nella tabella B, allegata al capito I, sono stabiliti i limiti minimi, medi e massimi per i diritti nel processo davanti agli arbitri.
Con il settimo motivo di ricorso viene denunciata ‘violazione artt. 816 c.p.c., 1374, 1460, 2233 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.’
Deduce la Regione che la Corte di Appello ha errato nel riconoscere all’AVV_NOTAIO COGNOME il diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese di trasferta a Roma in quanto la sede RAGIONE_SOCIALE‘arbitrato era stata inizialmente individuata in Catanzaro e l’art. 816 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis, non consentiva agli arbitri ‘di svolgere attività fuori sede’.
7.1. Il motivo è infondato.
La Corte di Appello ha dato conto del fatto che gli arbitri, a seguito RAGIONE_SOCIALEa nomina del dottor NOME COGNOME, residente e domiciliato in Roma, quale nuovo presidente del collegio in sostituzione del presidente originario, avevano disposto che parte RAGIONE_SOCIALE‘attività si svolgesse a Roma. Ha dato conto altresì del fatto che l’AVV_NOTAIO aveva ‘notiziato’ la regione RAGIONE_SOCIALEa trasferta e che ‘non risulta che la Regione avesse mai chiesto all’AVV_NOTAIO di non accettare la trasferta e di richiede che il collegio si componesse in Catanzaro’.
Nella versione introdotta dalla l. 5 gennaio 1994, n. 25, art. 8, l’art. 816 c.p.c. prevedeva, per quanto interessa, che ‘Le parti determinano la sede RAGIONE_SOCIALE‘arbitrato nel territorio RAGIONE_SOCIALEa Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri nella loro prima riunione’.
La tesi RAGIONE_SOCIALEa ricorrente per cui la decisione degli arbitri di svolgere alcune attività in luogo -Roma- diverso da quello in cui essi avevano determinato la sede RAGIONE_SOCIALE‘arbitrato -Catanzaro- dovrebbe incidere sul diritto del difensore ad ottenere il rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese
sostenute per il doveroso adempimento del mandato difensivo è privo di base logica.
Va, infine, precisato che -contrariamente a quanto assume il controricorrente a pag. 27 del controricorso- non esiste un nono motivo di ricorso.
Non esiste neppure un ricorso incidentale per cui la Corte non è tenuta ad esaminare la questione posta dall’AVV_NOTAIO COGNOME a pagina 27 del controricorsosecondo cui ‘per una evidente svista, la Corte di Appello non ha compreso nelle spese la somma sborsata dall’AVV_NOTAIO COGNOME per ottenere il visto di congruità sulla somma liquidata a titolo di onorario dal competente RAGIONE_SOCIALE‘ .
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €10.000,00, per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALEe spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Roma 12 marzo 2024.
Il Cons. est. Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME