Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4242 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 4242  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16180/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘AVV_NOTAIO, con domicilio digitale legale come da pec Registri di Giustizia
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del  legale  rappresentante pro  tempore ,  rappresentata  e  difesa  dall’AVV_NOTAIO,  con  domicilio  digitale  legale  come  da  pec  Registri  di Giustizia
-controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di L’RAGIONE_SOCIALE n. 267/2021 depositata il 08/04/2021.
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  07/02/2025  dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La  Corte  d’appello  di  L’RAGIONE_SOCIALE ,  in  accoglimento  del  gravame proposto dAVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE , ha riformato la sentenza di primo grado che aveva condannato la predetta RAGIONE_SOCIALE  al  pagamento  in  favore  del  AVV_NOTAIO  NOME  COGNOME,  a  titolo  di risarcimento  danni,  di  una  somma  pari  alle  differenze  di  trattamento
economico che gli sarebbero spettate a decorrere dal 1° febbraio 2016 AVV_NOTAIO data  della  pronuncia  quale  Direttore  di  Pronto  Soccorso,  Accettazione  e Osservazione breve del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di Sangro.
Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha premesso in fatto che:
la vicenda aveva avuto inizio con la deliberazione del 18 settembre 2014 con cui l’RAGIONE_SOCIALE SL aveva indetto n. 9 avvisi pubblici per il conferimento di incarichi di direzione complessa, tra cui quello in questione;
nelle more della procedura -cui aveva partecipato il AVV_NOTAIO COGNOME -era stata acquisita in data 28 agosto 2015 la nota dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO  sanitaria  che,  in  vista  della  riorganizzazione  della  rete assistenziale  ospedaliera, rappresentava  l’in opportunità  di  procedere  al conferimento di incarichi di unità operative suscettibili di revisione;
mentre era in atto il processo di riorganizzazione, la RAGIONE_SOCIALE aveva prorogato l’incarico provvisorio di sostituzione di direttore della UOC, già conferito al AVV_NOTAIO  COGNOME, fino all’adozione dell’atto  aziendale  con  cui  era  stata soppressa la unità in questione.
2.1. Così ricostruiti i fatti, i giudici di appello hanno osservato che la procedura indetta per il conferimento dell’incarico dirigenziale non integra un concorso in senso tecnico. Di conseguenza, il AVV_NOTAIO COGNOME non poteva vantare alcun diritto all’assunzione, in quanto la procedura poteva reputarsi conclusa solo con la nomina da parte del Direttore generale di uno dei tre candidati inseriti nella terna della commissione giudicatrice, ben potendo il primo discostarsi dAVV_NOTAIO valutazione espressa dAVV_NOTAIO Commissione attraverso idonea motivazione e non procedere al conferimento dell’incarico al candidato con il punteggio più alto. Non venendo in rilievo un concorso in senso tecnico, neppure rilevava la mancata adozione del provvedimento di sospensione della procedura a seguito della nota ricevuta da ll’AVV_NOTAIO sanitaria, tanto più che l’ipotesi della sospensione o della revoca, in pendenza di ragioni di opportunità, era espressamente prevista dal bando, avuto riguardo , fra l’altro, al breve lasso di tempo intercorso fra la nota dell’ AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sanità che consigliava di
non procedere al conferimento dell’incarico (agosto 2015) e la trasmissione della terna di idonei a ricoprire l’incarico da parte della commissione (9/10 settembre 2015).
 Avverso  tale  pronuncia  propone  ricorso  per  cassazione  NOME AVV_NOTAIO per due motivi, cui oppone difese la RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
L ‘RAGIONE_SOCIALE controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per aver dato per scontato che la procedura di conferimento dell’incarico è stata sospesa per  ragioni  di  interesse  pubblico,  con  affermazione  apodittica,  priva  di riscontro probatorio e di pur minima motivazione, laddove il giudice di primo grado aveva escluso tale circostanza sulla base di argomentazioni solide e inoppugnabili, in base a precisi elementi probatori.
Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per aver definito la natura del procedimento in contestazione senza effettuare la doverosa analisi della specifica procedura e dei criteri definiti dAVV_NOTAIO Regione Abruzzo e indicati nel bando, dai quali discendeva un vincolo stringente nella individuazione del concorrente selezionato e, in particolare, nell’esercizio della discrezionalità ove la scelta dovesse ricadere sul candidato diverso da quello collocato al primo posto della graduatoria di merito, prospettandosi, anche sotto questo profilo, una carenza cognitiva e motivazionale.
I motivi, che vanno esaminati congiuntamente, presentano diversi profili di inammissibilità.
In primo luogo, le censure sono state espresse in forma libera, senza considerare che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dAVV_NOTAIO loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo
che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall ‘ art. 360 cod. proc. civ. (così, fra molte, Cass. Sez. 6, 14/05/2018, n. 11603). In questo senso, il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall ‘ art. 360, primo comma, cod. proc. civ., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l ‘ esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (Cass. Sez. U, 08/11/2021, n. 32415).
Nella specie, i motivi si incentrano sulla contestazione della sentenza impugnata senza ricondurre i motivi di doglianza al paradigma dell’omessa o apparente motivazione ovvero del l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ovvero, ancora, della violazione di legge, non potendosi demandare AVV_NOTAIO Corte, nell’indeterminatezza della censura, il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -a quale vizio, fra quelli tassativamente previsti, possa eventualmente ricondursi la critica generica della sentenza impugnata.
4. Va, peraltro, osservato che questa Corte ha ripetutamente affermato che il procedimento di conferimento di incarico dirigenziale di struttura complessa di cui all ‘ art. 15ter del d.lgs. n. 502 del 1992 non integra un concorso in senso tecnico, articolandosi piuttosto secondo uno schema che non prevede lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale, né l’individuazione del candidato vincitore, ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario del direttore generale dell’ RAGIONE_SOCIALE, nell ‘ ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un ‘ apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali (per tutte, Cass., Sez. Un., 15/02/2023, n. 4773/2023).
In conformità a tale consolidato orientamento, la Corte territoriale ha accertato la procedura si era arrestata AVV_NOTAIO fase della valutazione di idoneità, con attribuzione dei relativi punteggi, da parte della Commissione, senza,
dunque, poter configurare una graduatoria di tipo concorsuale suscettibile di legittimare la pretesa dell’odierno ricorrente .
A fronte di tale chiara ratio decidendi , il ricorso contesta la sentenza impugnata sostenendo inammissibilmente un ‘ alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (fra molte, Cass. Sez. 2, 23/04/2024, n. 10927).
 Il  ricorso  va,  dunque,  dichiarato  inammissibile;  le  spese  di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La  Corte  dichiara  inammissibile  il  ricorso  e  condanna  parte  ricorrente  al pagamento  delle  spese  di  legittimità  che  liquida  in  euro  5.000,00  per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, al rimborso delle spese generali al 15%, ed accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.