Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4242 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 4242 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16180/2021 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso dall ‘Avv. COGNOME COGNOME con domicilio digitale legale come da pec Registri di Giustizia
-ricorrente-
contro
Azienda Sanitaria Locale n. 01 Avezzano -Sulmona -L’Aquila , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale legale come da pec Registri di Giustizia
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 267/2021 depositata il 08/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di L’Aquila , in accoglimento del gravame proposto dalla Azienda Sanitaria Locale n. 01 Avezzano-SulmonaL’Aquila , ha riformato la sentenza di primo grado che aveva condannato la predetta ASL al pagamento in favore del dott. NOME COGNOME a titolo di risarcimento danni, di una somma pari alle differenze di trattamento
economico che gli sarebbero spettate a decorrere dal 1° febbraio 2016 alla data della pronuncia quale Direttore di Pronto Soccorso, Accettazione e Osservazione breve del Presidio Ospedaliero di Castel di Sangro.
Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha premesso in fatto che:
la vicenda aveva avuto inizio con la deliberazione del 18 settembre 2014 con cui l’A SL aveva indetto n. 9 avvisi pubblici per il conferimento di incarichi di direzione complessa, tra cui quello in questione;
nelle more della procedura -cui aveva partecipato il dott. COGNOME -era stata acquisita in data 28 agosto 2015 la nota dell’Assessore Regionale alla programmazione sanitaria che, in vista della riorganizzazione della rete assistenziale ospedaliera, rappresentava l’in opportunità di procedere al conferimento di incarichi di unità operative suscettibili di revisione;
mentre era in atto il processo di riorganizzazione, la ASL aveva prorogato l’incarico provvisorio di sostituzione di direttore della UOC, già conferito al dott. COGNOME fino all’adozione dell’atto aziendale con cui era stata soppressa la unità in questione.
2.1. Così ricostruiti i fatti, i giudici di appello hanno osservato che la procedura indetta per il conferimento dell’incarico dirigenziale non integra un concorso in senso tecnico. Di conseguenza, il dott. COGNOME non poteva vantare alcun diritto all’assunzione, in quanto la procedura poteva reputarsi conclusa solo con la nomina da parte del Direttore generale di uno dei tre candidati inseriti nella terna della commissione giudicatrice, ben potendo il primo discostarsi dalla valutazione espressa dalla Commissione attraverso idonea motivazione e non procedere al conferimento dell’incarico al candidato con il punteggio più alto. Non venendo in rilievo un concorso in senso tecnico, neppure rilevava la mancata adozione del provvedimento di sospensione della procedura a seguito della nota ricevuta da ll’Assessore Regionale alla programmazione sanitaria, tanto più che l’ipotesi della sospensione o della revoca, in pendenza di ragioni di opportunità, era espressamente prevista dal bando, avuto riguardo , fra l’altro, al breve lasso di tempo intercorso fra la nota dell’ Assessore alla sanità che consigliava di
non procedere al conferimento dell’incarico (agosto 2015) e la trasmissione della terna di idonei a ricoprire l’incarico da parte della commissione (9/10 settembre 2015).
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione NOME COGNOME per due motivi, cui oppone difese la Azienda Sanitaria Locale n. 01 Avezzano-SulmonaL’Aquila con controricorso.
L ‘Azienda controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per aver dato per scontato che la procedura di conferimento dell’incarico è stata sospesa per ragioni di interesse pubblico, con affermazione apodittica, priva di riscontro probatorio e di pur minima motivazione, laddove il giudice di primo grado aveva escluso tale circostanza sulla base di argomentazioni solide e inoppugnabili, in base a precisi elementi probatori.
Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per aver definito la natura del procedimento in contestazione senza effettuare la doverosa analisi della specifica procedura e dei criteri definiti dalla Regione Abruzzo e indicati nel bando, dai quali discendeva un vincolo stringente nella individuazione del concorrente selezionato e, in particolare, nell’esercizio della discrezionalità ove la scelta dovesse ricadere sul candidato diverso da quello collocato al primo posto della graduatoria di merito, prospettandosi, anche sotto questo profilo, una carenza cognitiva e motivazionale.
I motivi, che vanno esaminati congiuntamente, presentano diversi profili di inammissibilità.
In primo luogo, le censure sono state espresse in forma libera, senza considerare che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo
che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall ‘ art. 360 cod. proc. civ. (così, fra molte, Cass. Sez. 6, 14/05/2018, n. 11603). In questo senso, il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall ‘ art. 360, primo comma, cod. proc. civ., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l ‘ esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (Cass. Sez. U, 08/11/2021, n. 32415).
Nella specie, i motivi si incentrano sulla contestazione della sentenza impugnata senza ricondurre i motivi di doglianza al paradigma dell’omessa o apparente motivazione ovvero del l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ovvero, ancora, della violazione di legge, non potendosi demandare alla Corte, nell’indeterminatezza della censura, il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -a quale vizio, fra quelli tassativamente previsti, possa eventualmente ricondursi la critica generica della sentenza impugnata.
4. Va, peraltro, osservato che questa Corte ha ripetutamente affermato che il procedimento di conferimento di incarico dirigenziale di struttura complessa di cui all ‘ art. 15ter del d.lgs. n. 502 del 1992 non integra un concorso in senso tecnico, articolandosi piuttosto secondo uno schema che non prevede lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale, né l’individuazione del candidato vincitore, ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario del direttore generale dell’ Azienda, nell ‘ ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un ‘ apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali (per tutte, Cass., Sez. Un., 15/02/2023, n. 4773/2023).
In conformità a tale consolidato orientamento, la Corte territoriale ha accertato la procedura si era arrestata alla fase della valutazione di idoneità, con attribuzione dei relativi punteggi, da parte della Commissione, senza,
dunque, poter configurare una graduatoria di tipo concorsuale suscettibile di legittimare la pretesa dell’odierno ricorrente .
A fronte di tale chiara ratio decidendi , il ricorso contesta la sentenza impugnata sostenendo inammissibilmente un ‘ alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (fra molte, Cass. Sez. 2, 23/04/2024, n. 10927).
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; le spese di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, al rimborso delle spese generali al 15%, ed accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.