Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4246 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 4246 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi iscritti al n. 30280/2021 R.G. proposti da :
Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche – ASUR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME, presso il cui studio in Roma, INDIRIZZO è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
nonché da
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME presso il cui studio, sito in Roma, INDIRIZZO è elettivamente domiciliata
-ricorrente incidentale in via adesiva autonoma – contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’ Avv. NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 158/2021 depositata il 23/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Ancona, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda proposta da NOME COGNOME che aveva agito nei confronti dell’ Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche – ASUR, con l’intervento volontario di NOME COGNOME per ottenere la declaratoria di annullamento della delibera di assegnazione dell’incarico dirigenziale di Direttore medico di struttura complessa, Disciplina Anestesia e Rianimazione a NOME COGNOME e l’attribuzione dello stesso in suo favore, oltre al risarcimento del danno subito.
Per quel che qui rileva, la Corte territoriale, in difformità dalla valutazione resa dal primo giudice secondo cui l’assegnazione dell’incarico dirigenziale è atto discrezionale di natura fiduciaria, salvo l’obbligo di adeguata motivazione che, nella fattispecie in esame, in aderenza ai principi di correttezza e buona fede, risultava rispettato -ha ritenuto che il provvedimento emesso dal Direttore dell’Area Vasta n.4 (determina n.327 del 27 aprile 2017) a chiusura della procedura selettiva oggetto di causa fosse illegittimo perché emesso in patente violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede, che comportano, anche per le scelte discrezionali effettuate nell’ambito di procedure selettive, l’obbligo di una effettiva comparazione dei candidati. In particolare, i giudici d’appello hanno valutato tale delibera come confusa, generica e contradditoria, priva di richiami alle valutazioni della Commissione e di chiare indicazioni sulle superiori capacità della candidata prescelta rispetto al dott. COGNOME che, per l’appunto, risultava primo nella graduatoria stilata dalla Commissione; hanno, altresì, rilevato che il giudizio espresso nella delibera sulla dott.ssa COGNOME non corrispondeva ai dati valorizzati dalla Commissione, che si era chiaramente espressa in favore del dott. COGNOME Acclarata l’illegittimità del provvedimento conclusivo della procedura ed esclusa la possibilità di attribuire l’incarico reclamato per essere preclusa al giudice la facoltà di sostituirsi alla P.A., è stato riconosciuto in favore del dott. COGNOME il danno da perdita di chance , stimata vicina alla certezza, con conseguente condanna del l’Azienda al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede.
Avverso tale pronuncia l’ Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche – ASUR propone ricorso per cassazione affidato ad unico, articolato, motivo e NOME COGNOME propone ricorso successivo, qualificato come incidentale adesivo autonomo, sulla base di due motivi, ai quali lo COGNOME resiste con separati controricorsi.
Le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo del r icorso principale l’Azienda denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) dell’art. 15 , comma 7, lett. b) d.lgs. n. 502 del 1992, del bando di selezione e dei principi di diritto in materia di nomina di un candidato ex DGRM n. 1503/2013 e relativa falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., error iudicandi per errata ricostruzione della quaestio facti (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), nullità della sentenza per errore di percezione (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) e nullità della sentenza per motivazione apparente e illogica con correlata violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116-132 cod. proc. civ. In particolare, la Corte di merito non avrebbe applicato correttamente la normativa in tema di conferimento degli incarichi dirigenziali, ex art. 15, comma 7bis , del d.lgs. n. 502 del 1992, che non prevede un vero e proprio concorso bensì una procedura idoneativa circa la potenziale capacità del candidato rimessa alla commissione, fermo restando che l ‘individuazione del soggetto cui conferire l’incarico rimane pur sempre una scelta di carattere fiduciario , affidata alla discrezionalità ed alla responsabilità del direttore generale. Pertanto, la commissione non opera una valutazione comparativa dei candidati e non redige una graduatoria di merito strictu sensu intesa, limitandosi ad esprimere, per l’appunto, un giudizio di idoneità e redigendo una terna di nomi, nel cui ambito il direttore generale procederà all’individuazione del candidato cui conferire l’incarico con scelta fiduciaria. I giudici d’appello avrebbero poi errato nella valutazione della prova, pervenendo ad un’errata ricostruzione del fatto e, quindi, ad una falsa applicazione di legge.
I due motivi del ricorso incidentale adesivo autonomo censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 15 , comma, 7bis d.lgs. n. 502 del 1992 e dei principi di diritto in materia di nomina di un candidato a seguito di procedura idoneativa (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) e per violazione degli artt. 115-116-132 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. per travisamento della prova, omessa motivazione e nullità della sentenza e del procedimento (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; art. 132 cod. proc. civ.), sviluppando argomentazioni non dissimili da quelle svolte dalla ricorrente principale.
Le censure, che possono essere tutte congiuntamente esaminate, sono infondate e, sotto altri profili, inammissibili.
3.1. In effetti, la questione in diritto sollevata in ordine alla disciplina normativamente prevista per il conferimento degli incarichi nell’ambito della dirigenza sanitaria è infondata, in con tinuità con l’interpretazione già espressa da questa Corte, secondo cui a i sensi dell’art. 15 -ter , d.lgs. n. 502 del 1992, previsione che ha carattere di norma imperativa, in quanto la comparazione tra più aspiranti è funzionale ai principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione e concorre alla salvaguardia dell’interesse pubblico alla tutela della salu te dei cittadini, ed alla luce delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e degli stessi principi evocati dall ‘art. 97 Cost., l’incarico di struttura sanitaria complessa deve essere conferito sulla base di una valutazione comparativa tra una rosa di candidati, la quale deve contemplare adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali ed essere sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte adottate, non potendo tale motivazione esaurirsi in un apodittico giudizio di idoneità privo di concreti riferimenti alle caratteristiche ed alle esperienze professionali dei singoli candidati ed espresso con formule generiche (così, in particolare, Cass. Sez. L, 15/01/2024, n. 1488).
Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto che la motivazione del provvedimento del Direttore generale non fosse congrua rispetto al giudizio
espresso dalla Commissione tecnica (che aveva indicato una superiorità del dott. COGNOME rispetto alla dott.ssa COGNOME non solo per le conoscenza in ambito gestionale e clinico -‘più che buon e ‘ per il primo e ‘buon e ‘ per la seconda – ma anche per gli incarichi direttivi rivestiti nel tempo oltre che per l’esito del colloqui o, favorevole allo COGNOME), ravvisando, pertanto, una valutazione non corrispondente alle caratteristiche dei candidati e, come tale, contraria ai principi di correttezza e buona fede.
3.2. A fronte di tale ampia e coerente argomentazione, che integra sicuramente il ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall ‘ art. 111, comma 6, Cost., risultano infondate le censure intese a denunciare l’omessa, apparente, insufficiente e contraddittoria motivazione (fra molte, Cass. Sez. 1, 03/03/2022, n. 7090).
3.3. Del tutto inammissibili, invece, sono le ulteriori doglianze che attengono alle valutazioni in fatto espresse nella sentenza impugnata, in quanto le stesse si risolvono in una diversa lettura degli atti di causa, che fuoriesce dal perimetro dei vizi denunziabili ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
Giova ribadire, infatti, che il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un ‘ erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l ‘ allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all ‘ esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l ‘ aspetto del vizio di motivazione, ma nei limiti fissati dalla disciplina applicabile ratione temporis ; il discrimine tra l ‘ una e l ‘ altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest ‘ ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (fra le tante, Cass. Sez. 1, 13/10/2017, n. 24155; Cass. Sez. L, 11/01/2016, n. 195; Cass. Sez. 5, 30/12/2015 n. 26110).
3.4. Neppure risultano ammissibili le ulteriori censure intese a prospettare un’ipotesi di travisamento della prova, riportando
analiticamente i passaggi dei documenti in base ai quali, secondo la ricostruzione sviluppata dalle parti ricorrenti, risulterebbe corretta la valutazione resa dal Direttore generale e, di conseguenza, erronea la motivazione espressa nella sentenza impugnata. Tuttavia, la censura, nei termini dedotti, non vale a configurare un’ipotesi di travisamento della prova denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., nei ristretti margini tracciati da questa Corte a Sezioni Unite (05/03/2024, n. 5792), venendo piuttosto in rilievo una critica valutativa degli elementi addotti dal giudice di merito per addivenire al proprio convincimento, insindacabile, nei ridetti termini, in sede di legittimità.
In conclusione, i ricorsi vanno respinti; le spese di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle parti ricorrenti in favore del controricorrente.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi principale e incidentale e condanna l’ Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche – ASUR e NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali in favore di NOME COGNOME che liquida a carico di ciascuna parte ricorrente in euro 4.500,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, al rimborso delle spese generali al 15%, ed accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle parti ricorrenti, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, principale e incidentale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.