Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5493 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 5493  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 24818/2023 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e presso di essa domiciliata in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 2333/2023 pubblicata l’8 giugno 2023.
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  23  gennaio  2025  dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con  ricorso  depositato  il  29  gennaio  2020  NOME  COGNOME  ha  adito  il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, esponendo che:
era professoressa di ruolo di prima fascia dal 1° marzo 2001 e dal 1° marzo 2004 professoressa ordinaria a tempo pieno RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE;
era Preside dal 2005 del RAGIONE_SOCIALE di laurea magistrale RAGIONE_SOCIALEe Professioni sanitarie Tecniche diagnostiche e, dal 2007, Vicedirettore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di Patologia clinica RAGIONE_SOCIALEa medesima facoltà;
aveva diritto all’inquadramento dal 1° marzo 2001 o dal 1° marzo 2004 come Direttore  di  UOC  presso  il  RAGIONE_SOCIALE  o,  se  non  disponibile,  come Direttore di UP;
al  contrario,  era  stata  inquadrata  come  mera  dirigente  biologo,  senza assegnazione di alcun  incarico,  con  la  conseguenza  che  non  aveva  percepito neppure la c.d. indennità COGNOME, che le sarebbe spettata se avesse ricevuto un incarico di livello più alto.
La ricorrente ha chiesto, quindi, il risarcimento del danno subito.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 7911/2021, ha accolto il ricorso, ritenendo che la ricorrente avesse diritto a ricevere uno degli incarichi relativi alla responsabilità e alla gestione di programmi, infra o intra dipartimentali, finalizzati all’integrazione RAGIONE_SOCIALEe attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche e assistenziali, nonché al coordinamento RAGIONE_SOCIALEe attività sistematiche di revisione e valutazione RAGIONE_SOCIALEa pratica clinica e assistenziale.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 2333/2023, ha accolto.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel dichiarare l’inesistenza di un suo diritto a ricevere un incarico dirigenziale apicale nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa struttura sanitaria di appartenenza sul presupposto che ne avesse chiesto l’attribuzione, con condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe relative differenze retributive. Al contrario, avrebbe solo domandato il risarcimento del danno derivante dalla negligente condotta RAGIONE_SOCIALEa controparte che, nonostante la sua posizione di Docente Universitario Ordinario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, la titolarità di insegnamenti universitari, il curriculum vitae e l’attività svolta nel nosocomio, non le avrebbe assegnato un incarico equiparato alla struttura complessa, come l’Unità RAGIONE_SOCIALE , che le sarebbe spettato sulla base RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di legge e del Regolamento per il conferimento degli incarichi.
La censura è inammissibile per difetto di pertinenza rispetto al decisum , atteso che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha semplicemente rilevato che la ricorrente non aveva  diritto,  sulla  base  del  semplice  titolo  dedotto  (l’incarico  di  Professore ordinario), a beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘incarico reclamato.
Ha esaminato, quindi, la questione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza o meno, del presupposto RAGIONE_SOCIALEa domanda di risarcimento del danno avanzata, così rispettando l’art. 112 c.p.c.
2) Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente contesta la violazione degli artt.  99,  112  e  113  c.p.c.  in  quanto  la  corte  territoriale  avrebbe  errato  nel valutare l’azione da lei esercitata, che a vrebbe avuto natura risarcitoria e non retributiva  e  sarebbe  stata  diretta  a  conseguire  il  risarcimento  del  danno  da perdita  di chance (cfr.  pag.  18  del  ricorso) derivante dall’illegittima  condotta omissiva posta in essere dall’RAGIONE_SOCIALE e parametrato ‘alle differenze
economiche che a quest’ultima sarebbero spettate se la condotta (vincolata) del RAGIONE_SOCIALE fosse stata  coerente con le summenzionate norme di legge’ .
La censura è egualmente inammissibile, considerato che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha chiaramente  dato  atto  in  sentenza  che  la  richiesta  RAGIONE_SOCIALEa  ricorrente mirava al conseguimento del risarcimento di un danno subito in ragione RAGIONE_SOCIALEa condotta illegittima RAGIONE_SOCIALEa controparte.
Con il terzo motivo la ricorrente contesta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 517 del 1999 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi .
Rileva  che  la  corte  territoriale  avrebbe  errato  nel  non  tenere  conto  che l’affidamento  a  un  professore  ordinario RAGIONE_SOCIALEa  responsabilità  e  gestione  di programmi sarebbe stato oggetto di un atto vincolato e non discrezionale.
Inoltre,  rappresenta  che,  con  riferimento  ai  professori  ordinari  di  RAGIONE_SOCIALE, sarebbe sussistito un obbligo di svolgere attività assistenziale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 517 del 1999.
La censura è infondata.
368
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. , limitatamente alle scuole di RAGIONE_SOCIALE‘.
Il precedente comma 1, però, dispone che ‘I professori e i ricercatori universitari, che svolgono attività assistenziale presso le aziende e le strutture di cui all’articolo 2 sono individuat i con apposito atto del direttore generale RAGIONE_SOCIALE‘azienda di riferimento d’intesa con il rettore, in conformità ai criteri stabiliti nel protocollo d’intesa tra la regione e l’università relativi anche al collegamento RAGIONE_SOCIALEa programmazione RAGIONE_SOCIALEa facoltà di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE con la programmazione aziendale. Con lo stesso atto, è stabilita l’afferenza dei singoli professori e ricercatori universitari ai dipartimenti di cui all’articolo 3, assicurando la coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la RAGIONE_SOCIALE disciplinare posseduta e l’attività del dipartimento. I protocolli d’intesa tra università e regione determinano, in caso di conferimento di compiti didattici, l’attribuzione di funzioni assistenziali alle figure equiparate d i cui all’articolo 16 RAGIONE_SOCIALEa legge 19 novembre 1990, n. 341, con l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui al presente articolo e all’articolo 6′.
Il comma 3 RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 5 stabilisce, poi, che ‘Salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano  le  disposizioni  degli  articoli  15,  15-bis,  15-ter,  15-quater,  15quinquies, 15-sexies e 15-novies, comma 2. del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni’.
Non è corretta, quindi, l’affermazione  RAGIONE_SOCIALEa  ricorrente,  secondo  cui  la  corte territoriale avrebbe errato nel fare riferimento al d.lgs. n. 502 del 1992.
Al riguardo, si osserva che l ‘art. 15 ter del d.lgs. n. 502 del 1992 prevede che gli incarichi medico dirigenziali siano conferiti «compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e RAGIONE_SOCIALEe strutture stabiliti nell ‘ atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1- bis»; ciò esclude – evitando anche irrazionali irrigidimenti organizzativi – che il numero degli incarichi sia necessariamente pari a quello dei medici interessati perché tutto dipende, evidentemente, dalle disponibilità finanziarie e dalle scelte organizzative – di merito – RAGIONE_SOCIALEa P.A. di riferimento.
La disposizione appena menzionata è chiara nell’imporre, almeno quanto al numero,  una  programmazione  organizzativa  e  finanziaria  degli incarichi, secondo un assetto evidente che prescinde da ciò che gli enti in concreto facciano o meno, perché la logica normativa è di assoluta evidenza e non suscettibile di deroghe,  in  quanto  l’art.  15  ter  è inequivocabile  nel  coordinare  gli  aspetti organizzativi  e  quelli  finanziari  e nel  prevedere  un  certo  contenuto  RAGIONE_SOCIALE‘atto aziendale.
Infine, la contrattazione RAGIONE_SOCIALE, nel regolare, come dispone la legge (art. 15, comma 1, seconda parte, d.lgs. n. 502 del 1992), le modalità di conferimento degli incarichi, stabilisce (art. 28 CCNL 2000) che si proceda alla scelta con atto scritto e motivato, sulla base di una rosa di idonei e previa fissazione aziendale di criteri e di procedure per l’affidamento (cui nel CCNL 19 dicembre 2019 si aggiunge anche un avviso di selezione interna), il che è palesemente in contrasto con un’attribuzione automatica, a favore di chi possieda i relativi requisiti, di uno degli incarichi de quibus .
La rigorosa disciplina finanziaria ed organizzativa non ammette deroghe da parte  RAGIONE_SOCIALEa  contrattazione  RAGIONE_SOCIALE,  non  trattandosi  qui  di  regolare  diritti economici di singoli, ma di rispettare l’assetto di fondo predisposto dal legislatore al fine di assicurare il buon andamento RAGIONE_SOCIALEa P.A., di caratura costituzionale (art. 97 Cost.), sicché anche le norme negoziali sono da intendere secondo le regole di quel sistema.
Sul punto, può richiamarsi il sistema generale RAGIONE_SOCIALEe fonti di cui all’art. 2 d.lgs. n. 165 del 2001, in cui i profili organizzativi (comma 1) sono rimessi alla Pubblica Amministrazione, mentre alla contrattazione RAGIONE_SOCIALE è demandata la disciplina dei rapporti di lavoro e dei trattamenti economici (commi 2 e 3).
Nonostante le modifiche intervenute nel tempo RAGIONE_SOCIALEe disposizioni menzionate, è rimasta immutata l’attribuzione alla P.A. dei poteri organizzativi (si consideri anche il rinvio alle norme civilistiche del Libro V, Capo I, Titolo II, nel cui contesto è al datore di lavoro che sono riconosciuti i poteri organizzativi), da esercitarsi nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe norme finanziarie, mentre alla contrattazione sono rimessi i profili di disciplina del rapporto di lavoro e dei trattamenti economici, assetto da
cui certamente non si allontana la disciplina del d.lgs. n. 502 del 1992 che – data la necessità di coordinare l’organizzazione con la cura RAGIONE_SOCIALE‘interesse sanitario alla cui gestione la P.A. è preposta contiene un’ampia normativa iniziale in cui è delineata l’articolata e complessa potestà organizzativa degli enti di gestione e di indirizzo del settore.
Le disposizioni RAGIONE_SOCIALEa contrattazione RAGIONE_SOCIALE in merito all’attribuzione (come l’art. 28, lett. b, CCNL 3 novembre 2005, modificativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 33 del CCNL 8 giugno 2000) o alla ‘conferibilità’ di quegli incarichi (artt. 27 e 28 del CCNL 8 giugno  2000)  vanno  intese,  quindi,  nella  menzionata  logica  normativa,  nel contesto RAGIONE_SOCIALEa quale, anche per ragioni di competenza e gerarchia, esse sono tenute ad inserirsi.
Non diversamente anche l’ultima contrattazione di cui al CCNL 19 dicembre 2019 ripropone il vincolo finanziario organizzativo (art. 19, comma 1) che, inevitabilmente, condiziona l’ambito di effettiva conferibilità degli incarichi – non a caso affiancata anche da regole di selezione – pur se in un assetto che intenderebbe realizzare – con linea che ha le caratteristiche RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo e non RAGIONE_SOCIALE‘obbligo -l’attribuzione dopo il quinquennio di incarichi diversi e di maggiore rilievo professionale (cfr., con riferimento alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Cass., Sez. L, n. 26270 RAGIONE_SOCIALE‘8 ottobre 2024, non massimata).
Dalla regolamentazione e dalla giurisprudenza sopra richiamate si evince che, con riferimento al conferimento di qualunqu e incarico nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato, e, quindi, in ordine alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma, più in generale, per quel che qui interessa, con riguardo ai soggetti, anche non medici, potenzialmente beneficiari RAGIONE_SOCIALEa c.d. indennità COGNOME (in questo caso, in ragione del richiamo, contenuto nell’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 517 del 1999, agli artt. 15, 15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quinquies, 15 sexies e 15 novies, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni) è imposto il rispetto di una programmazione organizzativa e finanziaria.
Tale  conferimento  è, pertanto,  sempre  condizionato  all’esistenza  di  posti disponibili, secondo l’assetto organizzativo RAGIONE_SOCIALE‘ente fissato dall’atto aziendale,
alla copertura finanziaria e al superamento RAGIONE_SOCIALEe forme di selezione regolate dalla legge o dalla contrattazione RAGIONE_SOCIALE.
Nella specie, in particolare, a rilevare, per quel investe il dato organizzativo, è l’atto del direttore generale RAGIONE_SOCIALE‘azienda di riferimento, assunto d’intesa con il rettore, in conformità ai criteri stabiliti nel protocollo d’intesa tra la regione e l’università relativi anche al collegamento RAGIONE_SOCIALEa programmazione RAGIONE_SOCIALEa facoltà RAGIONE_SOCIALE con la programmazione aziendale.
La ricorrente, quindi, era certo legittimata a chiedere l’assegnazione di un’unità di programma, ma il conseguente conferimento doveva tenere conto dei posti disponibili e  degli  altri  concorrenti,  nel  rispetto  dei  vincoli  di bilancio  e RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di destinazione.
Pertanto, se esistente, l’incarico reclamato avrebbe dovuto certo esserle dato; al contrario, in assenza, la sua richiesta non avrebbe potuto essere accolta.
In questi termini, non è esatta l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice del carattere comunque vincolato  RAGIONE_SOCIALE‘attività de  qua ,  configurandosi,  a  carico  RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, un obbligo di attribuire una UP solo in presenza di una disponibilità di posti.
Per ciò che concerne l’argomentazione inerente all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 517 del 1999, si osserva che questo dispone che:
‘Ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘ attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando l’applicazione del presente decreto, apposite linee guida emanate con decreti dei Ministri RAGIONE_SOCIALEa sanità e RAGIONE_SOCIALE‘università, d’intesa con la RAGIONE_SOCIALE, possono stabilire specifiche modalità attuative in relazione alle esigenze di didattica e di ricerca.
Dell’adempimento dei doveri assistenziali il personale universitario risponde al direttore generale. Le attività assistenziali svolte dai professori e dai ricercatori universitari si integrano con quelle di didattica e ricerca. L’obbligo RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del l’attività assistenziale per i professori e per i ricercatori è sospeso nei casi di aspettativa o congedo ai sensi degli articoli 12, 13 e 17 del decreto del Presidente
RAGIONE_SOCIALEa  Repubblica  11  luglio  1980,  n.  382.  Le  autorizzazioni  di  cui  al  predetto articolo 17 sono concesse dal rettore, previa intesa con il direttore generale, per assicurare la compatibilità con l ‘ ordinario esercizio RAGIONE_SOCIALE ‘ attività assistenziale. Non è altrimenti consentito al predetto personale recedere dall’attività assistenziale’.
Da  questa  disposizione,  però,  non  può  evincersi  l’esistenza  di  un  obbligo assoluto e inderogabile, a carico dei professori ordinari come la ricorrente, di svolgere  le  prestazioni  richieste presso  l’RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  ove  dovrebbe ro prestare la loro opera.
Infatti, dalla lettura dei sopra citati artt. 15 ter del d.lgs. n. 502 del 1992, 5, comma 1, del d.lgs. n. 517 del 1999 e 5, comma 4, del d.lgs. n. 517 del 1999 si ricava che il dovere relativo all’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni de quibus si ricollega al convenzionamento il quale, però, nei casi come quello in esame, può avvenire solo se l’interessato viene destinato a uno degli incarichi previsti dalla normativa.
Si tratta di un legame che si ricava a livello sistematico, non essendo logico che l’ordinamento destini a un particolare compito i professori universitari come la ricorrente e, al contempo, ne imponga l’impiego pure qualora detto compito non sia disponibile.
La  ricorrente,  quindi,  piuttosto  che  dolersi  RAGIONE_SOCIALEa  mancata  previsione  e/o assegnazione di un posto UP in suo favore, avrebbe, piuttosto, potuto lamentare l’illegittimità ab origine del suo convenzionamento in assenza del verificarsi del presupposto previsto dalla normativa vigente.
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 200 del 1974, 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, 5, comma 4, del d.lgs. n. 517 del 1999, 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 230 del 2005 e 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi.
Contesta la decisione di appell o nella parte ove avrebbe affermato che l’art. 102 del d.P.R. n. 382 del 1980 non avrebbe attribuito il diritto incondizionato al conferimento  RAGIONE_SOCIALE‘incarico  in  esame  a  chi  era  in  possesso  dei  titoli  abilitanti, atteso che le disposizioni applicabili sarebbero state l’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 200 del 1974 e il d.i. del 9 novembre 1982.
La censura è inammissibile, atteso che la corte territoriale, nel valutare l’art. 102 del d.P.R. n. 382 del 1980 perché indicato a sostegno RAGIONE_SOCIALEa sua domanda
dalla ricorrente, si è limitata ad affermare l’insussistenza di un diritto assoluto RAGIONE_SOCIALEa  lavoratrice  a  ottenere  la  direzione  di  una  UP  per  il  solo  fatto  di  avere conseguito  la  nomina  a  professore  ordinario,  per  poi  decidere  il  gravame applicando il d.lgs. n. 517 del 1999 e il regolamento aziendale per il conferimento e la graduazione degli incarichi dirigenziali adottato dal RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo, quindi, non coglie la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata.
Con il quinto motivo la ricorrente contesta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 517 del 1999 e degli artt. 15, comma 7 bis, lett. c), e 15 ter, comma 2, del d.lgs. n 502 del 1992 in quanto la corte territoriale non avrebbe valutato che l’assegnazione in esame sarebbe dovuta avvenire senza esperire le procedure di cui all’art. 15 ter, comma 2, del citato d.lgs. n. 502, non dovendo esservi una procedura concorsuale/selettiva.
A  suo  avviso,  la  nomina  avrebbe  dovuto  essere  disposta  sulla  base  RAGIONE_SOCIALEa semplice valutazione del curriculum scientifico e professionale.
La censura è inammissibile, non inficiando la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa  sentenza impugnata, come sopra individuata.
In particolare, la ricorrente non ha considerato che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato la sua domanda (di risarcimento del danno da perdita di chance ) perché non avrebbe allegato e provato i presupposti che avrebbero giustificato l’assegnazione degli incarichi de quibus proprio a lei e non ad altri, ma si sarebbe limitata a dedurre di essere Professore ordinario.
Con il sesto motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per  il  giudizio,  quali  le  attività  cliniche  non ‘ vicariabili ‘ da  lei  insegnate,  il Protocollo d’intesa tra la Regione RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE e l’atto aziendale.
La censura è inammissibile, chiedendo sostanzialmente la ricorrente una nuova valutazione di merito RAGIONE_SOCIALEa documentazione agli atti.
Peraltro, le menzionate attività sono irrilevanti, mentre la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha, comunque, esaminato specificamente il regolamento aziendale per il conferimento e la graduazione degli incarichi dirigenziali.
7) Con il settimo motivo la ricorrente contesta la violazione degli artt. 1175, 1218, 1223 e 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c.
Sostiene  che  la  corte  territoriale  avrebbe  compiuto  un’indebita  inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova, non considerando che le circostanze da lei dedotte non erano state contestate.
Soprattutto, evidenzia di avere indicato il pregiudizio che avrebbe patito, che la controparte non avrebbe addotto alcuna valida ragione di non imputabilità del suo inadempimento all’obbligo di attribuirle l’incarico di UP e che avrebbe avuto altissime chances di ottenere l’incarico.
La censura è inammissibile, considerato che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha affermato che la ricorrente non avrebbe allegato e provato i presupposti che avrebbero giustificato l’assegnazione degli incarichi de quibus proprio a lei e non ad altri, ma si sarebbe limitata a dedurre di essere Professore ordinario.
8) Il ricorso è rigettato, in applicazione dei seguenti principi di diritto:
‘L’atto con il quale il direttore generale RAGIONE_SOCIALE‘azienda di riferimento, d’intesa con il rettore, affida, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 517 del 1999, in conformità ai criteri stabiliti nel protocollo d’intesa tra la regione e l’università di cui al precedente comma 1 e relativi anche al collegamento RAGIONE_SOCIALEa programmazione RAGIONE_SOCIALEa facoltà RAGIONE_SOCIALE con la programmazione aziendale, ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, la responsabilità e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali, finalizzati alla integrazione RAGIONE_SOCIALEe attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento RAGIONE_SOCIALEe attività sistematiche di revisione e valutazione RAGIONE_SOCIALEa pratica clinica ed assistenziale, è condizionato all’esistenza di posti disponibili, secondo l’assetto organizzativo RAGIONE_SOCIALE‘ente fissato dall’atto aziendale, alla coper tura finanziaria e al superamento RAGIONE_SOCIALEe forme di selezione regolate dalla legge o dalla contrattazione RAGIONE_SOCIALE‘ ;
professori e ricercatori universitari menzionati dal citato art. 5, comma 1, ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa o affidare la responsabilità e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione RAGIONE_SOCIALEe attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento RAGIONE_SOCIALEe attività sistematiche di revisione e valutazione RAGIONE_SOCIALEa pratica clinica ed assistenziale ‘.
Le spese di lite sono compensate, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 c.p.c., in ragione RAGIONE_SOCIALEa novità RAGIONE_SOCIALEa questione.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite;
-ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione Civile, il 23