Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5030 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5030 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 35885-2018 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, elettivamente domiciliate in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
Oggetto
DIRIGENTE PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/12/2023
CC
– controricorrente –
E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente successivo –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente al ricorso successivo avverso la sentenza n. 490/2018 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 25/07/2018 R.G.N. 519/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO
-che, con sentenza del 25 luglio 2018, la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, in riforma della decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME nonché da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, (già RAGIONE_SOCIALE), alle cui dipendenze prestavano servizio con funzioni dirigenziali da oltre cinque anni, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto degli istanti all’attribuzione dell’incarico professionale quantomeno di elevata
professionalità, secondo le previsioni dell’art. 52 del CCNL per l’RAGIONE_SOCIALE dirigenza medica e veterinaria del 5.12.1996 ribadite dagli artt. 27 e 28 del CCNL 8.6.2000 richiamato dal regolamento aziendale per la graduazione delle funzioni;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto irrilevante lo svolgimento delle mansioni dirigenziali ai fini del conferimento dell’incarico non essendo applicabile al rapporto dirigenziale l’art. 2103 c.c. relativamente alla promozione automatica secondo quanto espressamente previsto dall’art. 17 d.lgs. n. 165/2001 ed essendo previsto in sede collettiva ai medesimi fini un complesso iter formativo, senza che possa configurarsi il diritto al mantenimento dell’incarico già affidato ovvero di uno specifico incarico;
-che per la cassazione di tale sentenza ricorrono con un primo ricorso le dirigenti COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, affidando l’impugnazione a cinque motivi, e con altro ricorso, da qualificarsi incidentale, la COGNOME, sulla base di cinque motivi, ricorsi ai quali resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-che i ricorrenti hanno poi presentato memoria.
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, i ricorrenti principali, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., deducono la nullità della sentenza impugnata in relazione all’omessa pronunzia in ordine all’inammissibilità dell’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, eccezione che andava invece accolta in ragione della genericità del gravame;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e 345 c.p.c., i ricorrenti principali deducono la nullità dell’impugnata sentenza in relazione all’omessa pronunzia in ordine all’inammissibilità dell’eccezione, tardivamente proposta solo in sede di gravame, concernente la qualificazione dell’incarico conferito ai ricorrenti non come incarico professionale di tipo ‘alfa’, elemento di fatto mai fatto oggetto di contestazione in prime cure, ma come incarico professionale di base;
-che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 c.c. e 112 c.p.c., i ricorrenti principali imputano
alla Corte territoriale il travisamento dell’oggetto della domanda, non riconducibile ad un preteso riconoscimento di mansioni superiori ma concretantesi, invece, nella richiesta di ricognizione delle mansioni svolte ai fini di un corretto inquadramento in organico e di riconoscimento della relativa retribuzione di posizione;
-che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 15 ter d.lgs. n. 502/1992, 19 d.lgs. n. 165/20021 e della disciplina collettiva in materia di conferimento di incarichi professionali dettata dai successivi CCNL per l’RAGIONE_SOCIALE della dirigenza medica e veterinaria 5.12.1996, art. 52, 3.11.2005, art. 28, 17.10.2008, art. 6 nonché dell’art. 13, CCNL per la dirigenza del Comparto Ministeri relativamente al quadriennio 1998-2001 e dell’art. 26 del CCNL 20.12.2001 per la dirigenza del CNEL è prospettata in relazione al disconoscimento da parte della Corte territoriale del diritto all’incarico decorsi cinque anni di esercizio delle funzioni, diritto riconosciuto, invece, dalle predette disposizioni ove correttamente interpretate;
-che, con il quinto motivo i ricorrenti principali deducono la violazione dell’art. 112 c.p.c. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputando alla Corte territoriale, da un lato, l’omessa pronunzia in ordine alla spettanza del diritto all’incarico ed alla relativa retribuzione di posizione per il periodo febbraio 2005/agosto 2009 di operatività della RAGIONE_SOCIALE (cui nel settembre del 2009 sarebbe subentrata la RAGIONE_SOCIALE) presso la quale, come riconosciuto dalla stessa Corte territoriale, si era concluso l’iter procedurale per il conferimento degli incarichi e, dall’altro, la mancata considerazione della conclusione presso la RAGIONE_SOCIALE dell’iter procedurale in questione da cui scaturiva il riconoscimento, cui era approdato il primo giudice, del diritto all’incarico ed alla retribuzione di posizione;
-che, a sua volta, la ricorrente incidentale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342 e 434 c.p.c. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale l’omessa pronunzia in ordine all’eccepita inammissibilità dell’appello della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., la ricorrente incidentale lamenta a carico della Corte territoriale la ritenuta ammissibilità dell’eccezione, tardivamente proposta solo in sede di gravame, concernente la qualificazione dell’incarico conferito al ricorrente come incarico professionale di base e non come incarico professionale di tipo ‘alfa’, elemento di fatto mai fatto oggetto di contestazione in prime cure anche con riguardo al dato per cui tale tipo di incarico richiedeva l’espletamento di uno specifico procedimento;
-che con il terzo motivo, rubricato con riferimento agli artt. 2103 c.c., 17 d.lgs. n. 165/2001, 99, 112 342 e 434 c.p.c., la ricorrente incidentale imputa alla Corte territoriale di essere pervenuta all’accoglimento del gravame sulla base di considerazioni in diritto mai sviluppate dalle parti;
-che nel quarto motivo i vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 c.c., 17 d.lgs. n. 165/2001, 15 e 15 ter d.lgs. n. 502/1992 e di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio sono dedotti con riferimento alla mancata considerazione in fatto dello svolgimento per oltre 20 anni di mansioni superiori a quelle richieste nell’esercizio di un incarico di base, tale da legittimare, come assume doversi desumere dalle invocate disposizioni, il conferimento in relazione alle medesime, stante altresì il carattere non concorsuale della relativa procedura, di un incarico coerente con quelle mansioni;
-che, con il quinto motivo, la ricorrente incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. lamentando l’erroneità della pronunzia della Corte territoriale in ordine alle spese di lite sul presupposto della fondatezza della pretesa azionata;
-che il primo motivo del ricorso principale si rivela inammissibile atteso che, al di là dell’inconfigurabilità della violazione del principio di necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato riguardando questa solo le questioni di merito e non le eccezioni preliminari o pregiudiziali di rito (cfr. fra le tante Cass. n.25154/2018), i ricorrenti principali non specificano il contenuto della sentenza di primo grado e dell’atto di appello e non forniscono specifiche indicazioni sulla localizzazione di detti atti processuali, limitandosi ad argomentare in astratto sull’interpretazione dell’art. 434
-che, di contro, il secondo motivo del ricorso principale risulta manifestamente infondato, dovendosi ritenere che l’RAGIONE_SOCIALE, nel giudizio di appello, lungi dall’opporre in fatto una diversa tipologia di incarico professionale rispetto a quella rivendicata dai ricorrenti, cui mai aveva in precedenza fatto riferimento, si sia limitata ad attribuire all’incarico una qualificazione giuridica differente da quella prospettata dai ricorrenti stessi, qualificazione comunque oggetto dell’accertamento rimesso al giudice, così svolgendo una mera difesa rispetto alla domanda proposta senza introdurre eccezioni nuove;
-che, nuovamente, il terzo motivo del ricorso principale deve ritenersi inammissibile non misurandosi con la ratio decidendi della sentenza impugnata data dal rigetto della tesi dei ricorrenti per cui il diritto al conferimento di un incarico diverso e superiore a quello ‘base’ deriverebbe dalla mera maturazione da parte del dirigente medico di un’anzianità superiore a cinque anni e non sull’inconfigurabilità nella specie dell’esercizio di mansioni superiori, come ritengono i ricorrenti imputando alla Corte territoriale il travisamento della domanda e l’essere pertanto incorsa in un vizio di ultrapetizione;
-che, viceversa, il quarto motivo del ricorso principale si appalesa infondato, essendosi la Corte territoriale espressa in conformità al principio enunciato da questa Corte (cfr. Cass. n. 11574/2023 alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), secondo cui ‘ In tema di dirigenza medica, il conferimento di incarico di direzione di struttura semplice, di alta professionalità, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di anzianità con valutazione positiva da parte del collegio tecnico è condizionato all’esistenza di posti disponibili, secondo l’assetto organizzativo fissato nell’atto aziendale, alla copertura finanziaria, oltre che al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva ‘;
-che ancora inammissibile appare il quinto motivo del ricorso principale risolvendosi la censura nella mera confutazione dell’apprezzamento in fatto operato dalla Corte territoriale circa l’essere l’effettuata graduazione degli incarichi limitata con riferimento all’assetto organizzativo aziendale dell’originaria RAGIONE_SOCIALE e, come tale, insuscettibile di porsi a fondamento
del conferimento degli stessi presso la RAGIONE_SOCIALE successivamente istituita;
-che, venendo ai motivi del ricorso incidentale, è a dirsi come il primo si riveli infondato, perché il vizio di omessa pronuncia è limitato alle domande ed eccezioni di merito e non a quelle processuali (cfr. fra le tante Cass. n.25154/2018) e perché non si ravvisa, sulla scorta del principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 27199/2017, la violazione dell’art. 434 cod. proc. civ.; le Sezioni Unite, infatti, hanno affermato che è sufficiente che l’impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e con essi delle relative doglianze, elementi nella specie pienamente ravvisabili avendo la RAGIONE_SOCIALE, allora appellante, individuato l’effettiva ratio decidendi della sentenza di primo grado (diritto soggettivo al conferimento di un incarico dirigenziale professionale decorsi cinque anni dall’assunzione), adeguatamente censurata mediante il richiamo alla disciplina di legge, da interpretare nel senso dell’esclusione dell’automatismo;
-che il secondo motivo del ricorso incidentale risulta parimenti manifestamente infondato, dovendosi ritenere che l’RAGIONE_SOCIALE, nel giudizio di appello, lungi dall’opporre in fatto una diversa tipologia di incarico professionale rispetto a quella rivendicata, cui mai aveva in precedenza fatto riferimento, si sia limitata ad attribuire all’incarico una qualificazione giuridica differente da quella prospettata dai ricorrenti stessi, qualificazione comunque oggetto dell’accertamento rimesso al giudice, così svolgendo una mera difesa rispetto alla domanda proposta e senza introdurre eccezioni nuove;
-che ancora manifestamente infondato deve ritenersi il terzo motivo atteso che la qualificazione giuridica dei fatti è di competenza del giudice che vi provvede nel rispetto del solo limite dato dal petitum e dalla causa petendi , così che nulla osta a che il giudice in sede di gravame renda la pronunzia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all’applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall’istante ( cfr. fra le tante Cass. n. 513/2019 e Cass. n. 11298/2018);
-che il quarto motivo del ricorso incidentale si appalesa infondato essendosi la Corte territoriale espressa in conformità al principio enunciato da questa Corte (cfr. Cass. n. 11574/2023 alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.), secondo cui ‘ In tema di dirigenza medica, il conferimento di incarico di direzione di struttura semplice, di alta professionalità, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di anzianità con valutazione positiva da parte del collegio tecnico è condizionato all’esistenza di posti disponibili, secondo l’assetto organizzativo fissato nell’atto aziendale, alla copertura finanziaria, oltre che al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva ‘
-che il quinto motivo del ricorso incidentale è chiaramente inammissibile presupponendo l’accoglimento della presente impugnazione;
-che è da ritenersi inammissibile la censura sollevata dai ricorrenti in sede di memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. concernente l’omessa pronunzia sulla domanda di risarcimento del danno, censura non inclusa tra i motivi di impugnazione, insuscettibili di essere integrati con la memoria che assolve all’esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente, ovvero in maniera completa, compiuta e definitiva, enunciati nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (cfr. fra le tante Cass. n. 26670/2014 e Cass. S.U. n. 19444/2009);
-che anche il ricorso incidentale contiene solo un cenno, nel quarto motivo, al risarcimento del danno ma non addebita alla Corte territoriale alcun vizio di omessa pronuncia su una domanda risarcitoria, diversa e distinta da quella retributiva;
-che entrambi i ricorsi vanno dunque rigettati;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
-P.Q.M.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi e condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità tanto la parte ricorrente principale quanto la ricorrente incidentale, liquidando a carico di ciascuna, fermi gli euro 200,00 per esborsi, a titolo di compensi rispettivamente euro 5.000,00 ed euro 4.000,00 oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 19.12.2023.