Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21375 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21375 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23064-2021 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
GRANDE OSPEDALE COGNOME – COGNOME, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
Oggetto dirigenziale
Incarico medico
R.G.N.23064/2021
COGNOME
Rep.
Ud.21/03/2025
CC
COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
NOMECOGNOME NOMECOGNOME
intimati –
avverso la sentenza n. 67/2020 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 08/03/2021 R.G.N. 109/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il signor NOME COGNOME dirigente medico, adiva il Tribunale di Reggio di Calabria per contestare la legittimità della procedura di conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa (conclusasi con la delibera indicata in atti di conferimento dell’incarico in favore di un altro dirigente medico). In particolare, si censurava l’esclusione dello stesso ricorrente dalla terna dei soggetti proposti per la valutazione finale. Chiedeva pertanto il riconoscimento del suo diritto ad essere inserito al primo posto della graduatoria, e in via subordinata nella terna dei dirigenti medici, tra i quali il direttore generale doveva individuare il vincitore della selezione. 2. Il Tribunale annullava la procedura di selezione oggetto di
causa.
La Corte di appello di Reggio di Calabria, riformando la sentenza di primo grado, rigettava l’originario ricorso del dirigente medico, ritenendo fondato il gravame del Grande Ospedale Metropolitano Bianchi-MelacrinoMorelli (d’ora in poi GMO). In particolare, la Corte distrettuale affermava che il primo giudice aveva confuso i requisiti previsti dall’avviso
pubblico a monte, ai fini della partecipazione alla selezione (per la cui ricorrenza è sufficiente il mero riscontro di dati oggettivi risultanti documentalmente, quali la completezza della domanda e la presenza di tutti gli allegati richiesti, incluso il curriculum professionale) con i criteri e i parametri del profilo soggettivo dei candidati, da considerare in una fase necessariamente valutativa, che tenga conto in un giudizio globale della pluralità dei criteri fissati nel bando, costituenti appunto il profilo soggettivo.
3.1 La Corte di merito, richiamato al riguardo il comma 6 dell’art. 8 del DPR n. 484/97 , affermava che la norma stabilisce l’idoneità del candidato all’incarico sulla base di una valutazione complessiva del curriculum di ciascun candidato, che nella specie risulta essere stata correttamente compiuta dalla Commissione di selezione.
3.2 In ordine al l’appello del dirigente medico la Corte distrettuale, riunito tale appello a quello proposto dall’amministrazione, lo riteneva infondato sostanziandosi nella richiesta di una inammissibile valutazione giudiziale nel merito dei criteri di selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, senza che l’odierno ricorrente a vesse assolto all’onere di indicare specificamente quali altri elementi oggettivamente verificabili e quantificabili avrebbero potuto essere utilizzati per la valutazione finale.
Ricorreva per cassazione il COGNOME con un solo motivo di ricorso, cui resistevano l’ospedale e il signor COGNOME quale controinteressato.
Rimanevano intimati gli altri partecipanti alla selezione.
Tutte le parti costituite depositavano memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’ unico motivo il signor COGNOME denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché degli artt. 8 e 10 del D.P.R. 484/97 e dell’art.35 del D.LGS. 165/2001 in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c. .
1.1 Il ricorrente ritiene che la semplice e generica anzianità di servizio non poteva concorrere a formare il punteggio attribuito dalla Commissione, in quanto avrebbe dovuto costituire semplice requisito valevole per l’ammissione, e non diventare un fattore determinante nel punteggio assegnato dalla C ommissione in danno dell’odierno ricorrente.
1.2 Inoltre, il ricorrente precisa di non aver chiesto la valutazione nel merito dei criteri, bensì la valutazione dell’applicazione dei criteri medesimi alla stregua del principio di correttezza e buona fede in conformità alla lex specialis costituita dal bando e alle richiamate disposizioni normative che regolano la materia. L’incarico , ad avviso del ricorrente, doveva attribuirsi avendo riguardo alla concreta esperienza maturata attraverso le prestazioni mediche erogate, e non già in base alla mera anzianità di servizio.
Il motivo è infondato.
2.1 Ha rilievo assorbente il carattere non concorsuale della procedura secondo i principi affermati da questa Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 25042 del 2005, con la quale è stato stabilito che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia concernente il provvedimento di conferimento dell’incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario ex art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992, dovendosi escludere che la procedura per il conferimento di detto incarico abbia natura di procedura concorsuale per il solo fatto che ad essa sono ammessi anche soggetti estranei al SSN, e soggetti che, seppur medici del servizio sanitario, sono legati comunque
con rapporto di lavoro ad enti diversi rispetto a quello che indice la procedura.
2.2 Tale pronuncia è stata seguita da una successiva sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte che hanno ribadito il principio secondo cui la procedura per il conferimento dell’incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario, ai sensi degli artt. 15 e 15 ter del d.lgs. 20 dicembre 1992, n. 502, non ha natura concorsuale, essendo demandato ad apposita commissione soltanto il compito di predisporre un elenco di candidati idonei (senza attribuzione di punteggi e senza formazione di graduatoria) da sottoporre al direttore generale, il quale conferisce l’incarico con scelta di carattere fiduciario affidata alla propria responsabilità manageriale. Detta scelta è ispirata al criterio del buon andamento della P.A., senza che, nel contesto del lavoro pubblico contrattualizzato, il ricorso a tale criterio possa giustificare comportamenti discriminatori o, più in generale, la violazione dei canoni di correttezza e buona fede che presiedono ogni rapporto contrattuale e il cui non corretto adempimento costituisce fonte di responsabilità risarcitoria nei confronti dei candidati non prescelti, ma non determina, in assenza di una specifica disposizione che lo preveda, l’invalidità dell’atto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 15764 del 19/07/2011; precedenti conformi: N. 25314 del 2009).
2.3 Nella disciplina per il conferimento dell’incarico di dirigente medico di secondo livello non è presente alcun elemento idoneo a ricondurre la stessa ad una procedura concorsuale, ancorché atipica: la Commissione si limita – dopo le modifiche apportate all’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992 dal d.lgs. n. 517 del 1993 – alla verifica dei requisiti di idoneità dei candidati alla copertura dell’incarico, in esito ad un colloquio ed alla valutazione dei “curricula”, senza attribuire punteggi o formare una
graduatoria, semplicemente predisponendo un elenco di candidati, tutti idonei perché in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge e delle capacità manageriali richieste in relazione alla natura dell’incarico da conferire; l’elenco viene sottoposto al direttore generale il quale, nell’ambito dei nominativi indicati dalla Commissione, conferisce l’incarico sulla base di una scelta di carattere essenzialmente fiduciario, affidata alla sua responsabilità manageriale (art. 3, comma primo, quater, d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche).
2.4 Nello stesso senso Cass., S.U. n. 8950 del 2007 (cfr. Cass., S.U. 5920 del 2008, n. 21060 del 2011), secondo cui: la procedura di selezione avviata da un’Azienda ospedaliera per il conferimento dell’incarico di dirigente di secondo grado del ruolo sanitario – prevista dall’art. 15-ter, commi 2-3, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 – non ha carattere concorsuale, in quanto si articola secondo uno schema che prevede non lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un’apposita commissione per requisiti di professionalità e capacità manageriali.
2.5 Con la ulteriore sentenza Cass, S.U., n. 9281 del 2016 si è ribadito che la selezione prevista dall’art. 15-ter, introdotto nel d.lgs. n. 502 del 1992 dal d.lgs. n. 229 del 1999, art. 13, non integra un concorso in senso tecnico, anche perché articolata secondo uno schema destinato a concludersi con una scelta essenzialmente fiduciaria operata dal direttore generale.
3. Ciò posto, è evidente che le critiche sollevate all’operato della Commissione in ordine alla valutazione dalla stessa compiuta sono da ritenere infondate attesa la natura non concorsuale della selezione relativa alla dirigenza sanitaria.
Nel procedimento di conferimento di incarico dirigenziale di struttura complessa di cui all’art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 vi sono sostanzialmente due fasi: la prima è incentrata sul giudizio di idoneità, formulato dall’apposita commissione di esperti incaricata di stilare una rosa di candidati e privo di valutazioni comparative; la seconda, finalizzata al conferimento dell’incarico, è rimessa alla discrezionalità del direttore generale e non si fonda sulla previa formazione di alcuna graduatoria, atteso che l’unico elemento rilevante per l’assegnazione finale è quello dell’idoneità ; l’ atto di conferimento ha natura negoziale di diritto privato che si fonda su una scelta di carattere essenzialmente fiduciario, affidata alla responsabilità manageriale del direttore generale. (cfr. Cass. Sez. L. Ordinanza n. 23889 del 03/09/2021).
In ordine alla eccepita violazione dei canoni di correttezza e buona fede, si osserva come la scelta è sindacabile solo sotto il profilo dell’osservanza delle regole di correttezza e buona fede che consente di valutare l’atto rispetto ai principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 cost. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17852 del 31/07/2009).
4.1 Ne consegue che, dovendosi valutare la validità dell’atto di conferimento soltanto sulla base delle norme e dei principi del diritto privato, l’eventuale inosservanza, in detta valutazione, dei doveri di correttezza e buona fede, mentre può giustificare una pretesa risarcitoria dei candidati non prescelti (per perdita di chance), non può giustificare l’annullamento dell’atto di conferimento dell’incarico, non esistendo un principio generale
secondo il quale la violazione dei suddetti principi comporti di per sé la nullità o 1’annullabilità dell’atto (Cass. Sez. L, Sentenza n. 25314 del 01/12/2009).
4.2 Conseguentemente anche sotto tale profilo il motivo è infondato, non avendo il ricorrente allegato e dimostrato la sussistenza di una violazione dei canoni di buona fede e correttezza nei limiti di perdita di chance.
In conclusione, il ricorso va respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali secondo il principio della soccombenza in favore di ciascuno dei controricorrenti costituiti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al rimborso in favore di ciascun controricorrente della somma parti ad € 3.500,00 a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione