Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4086 Anno 2026
Civile Sent. Sez. L Num. 4086 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 26548/2024 R.G. proposto da:
ROMA CAPITALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 3330/2024 depositata il 18/10/2024, NUMERO_DOCUMENTO.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE Capitale ricorre nei confronti di NOME COGNOME per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE n. 3330 del 2024.
Va premesso che i l Comune di RAGIONE_SOCIALE deliberava l’istaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 19, comma 2 , del d.lgs. n. 165 del 2001, con il Brigadiere Generale NOME COGNOME, appartenente al personale del RAGIONE_SOCIALE in posizione di Ausiliaria, ex artt. 886 e 992, del d.lgs. 15.03.2010 n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare), per le esigenze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, dalla data di presa servizio, con durata fino al 29.02.2024.
Il 15.09.2021 il COGNOME sottoscriveva il contratto individuale di lavoro a tempo determinato.
Con Ordinanza Sindacale n. 156 del 28.09.2021 veniva, quindi, disposto il conferimento al NOME dell’incarico di Direttore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente originario espletava il suddetto incarico per il periodo dal 15.09.2021 al 31.12.2021.
Con d.G.C. n. 306 del 2.12.2021 la Giunta approvava il nuovo assetto RAGIONE_SOCIALE macrostruttura capitolina, e, con circolare n. 8850 del 3.12.2021, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE comunicava l’attivazione RAGIONE_SOCIALE procedura di interpello per il conferimento RAGIONE_SOCIALE incarichi dirigenziali relativi al nuovo assetto RAGIONE_SOCIALE macrostruttura medesima.
A seguito dell’attivazione RAGIONE_SOCIALE suddetta procedura di interpello, con nota prot. GB/99263 del 6.12.2021, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE comunicava a tutti gli appartenenti al personale militare in posizione di ausiliaria in servizio presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tra i quali il ricorrente, la cessazione del relativo servizio in ausiliaria presso RAGIONE_SOCIALE Ca pitale, invitando gli interessati a comunicare l’eventuale disponibilità a
proseguire l’incarico mediante apposita dichiarazione resa nell’ambito dell’interpello.
All’esito RAGIONE_SOCIALE procedura, la domanda di prosecuzione dell’incarico presentata dal controricorrente non veniva accolta, e con l’Ordinanza Sindacale n. 245 del 23.12.2021 l’incarico già ricoperto dal ricorrente, relativo alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, veniva assegnata ad interim al Direttore del RAGIONE_SOCIALE, con contestuale risoluzione anticipata dell’incarico dirigenziale già conferito al ricorrente.
Il lavoratore ha quindi proposto ricorso al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice di primo grado, in parziale accoglimento dello stesso, ha accertato e dichiarato il diritto del ricorrente ad essere reintegrato nell’incarico di Direttore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui al contratto del 15.9.2021 n. 496, fino alla naturale scadenza o, comunque, in altro incarico equivalente, con conseguente condanna di RAGIONE_SOCIALE Capitale al ripristino del relativo trattamento economico ed al risarcimento del danno subito parametrato nella misura di euro 21.763,18 annui, ripartiti per tredici mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed alla rifusione delle spese di lite.
4 . La Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione di RAGIONE_SOCIALE Capitale, affermando che risultava erronea l’affermazione di RAGIONE_SOCIALE Capitale secondo la quale non sarebbe stato possibile instaurare un rapporto di lavoro con il COGNOME, dato che egli già intratteneva un rapporto di tal fatta con il RAGIONE_SOCIALE. Infatti, presupposto per il collocamento in ausiliaria è costituito inequivocamente dalla cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età o a domanda, con la conseguenza che il rapporto con il RAGIONE_SOCIALE è posto in una sorta di stato di quiescenza per un periodo massimo di 5 anni, con possibilità di impiego del militare presso l’amministrazione di appartenenza o presso altre pubbliche amministrazioni, il che comporta da un lato l’erogazione del trattamento pensionistico e dall’altro quella dell’indennità di ausiliaria , ma non già RAGIONE_SOCIALE retribuzione.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello ricorre RAGIONE_SOCIALE Capitale, prospettando due motivi di ricorso.
Resiste con controricorso il lavoratore, che ha depositato memoria.
Il AVV_NOTAIO Generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è prospettata, ai sensi dell’a rt. 360, n. 3, c.p.c., la violazione ed errata interpretazione RAGIONE_SOCIALE artt. 886, 992, 994, 995 e 996 del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), nonché dell’art. 23 -ter del d.l . n. 201 del 6.12.2011 e dell’art. 1, comma 471, RAGIONE_SOCIALE l. n. 147/2013.
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE ha errato nel qualificare l’istituto RAGIONE_SOCIALE cd. Ausiliaria alla stregua di una ipotesi di quiescenza, come tale implicante la definitiva interruzione del rapporto di impiego con l’RAGIONE_SOCIALE, teorizzando, conseguentemente, la possibilità di costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE equiparabile a quello dei dirigenti di ruolo, ovvero dei dirigenti assunti con contratto a tempo determinato, con l’applicazione delle regole in ma teria di limiti alla revoca RAGIONE_SOCIALE incarichi dirigenziali.
L’Ausiliaria è una specifica posizione di stato giuridico all’interno dell’ordinamento Militare, prevista e disciplinata dal C.O.M. nel Capo II ( ‘Posizioni di stato giuridico’ ). l’Ausiliaria non rappresenta una sorta di quiescenza, ma costituisce una ipotesi, pur tutta speciale, di rapporto d’impiego, caratterizzato da requisiti idoneativi, incompatibilità, obblighi di prestazione e corresponsione sinallagmatica di un trattamento economico, pur a carattere meramente indennitario, cui sono connessi specifici vantaggi pensionistici.
L’istituto dell’Ausiliaria è distinto dal collocamento in quiescenza, costituendo una particolare condizione in cui il militare, al raggiungimento del limite di età del servizio permanente operativo, mantiene il rapporto di dipendenza con la RAGIONE_SOCIALE e conserva la retribuzione maturata, per essere
richiamato in servizio attivo in presenza di esigenze dell’RAGIONE_SOCIALE o di altre PRAGIONE_SOCIALE, senza costituzione di nuovi rapporti di lavoro dipendente, né di retribuzioni diverse rispetto a quella militare integralmente conservata e corrisposta dal RAGIONE_SOCIALE, restando pienamente attivo il rapporto organico di dipendenza da quest’ultimo.
2. II motivo non è fondato, convenendosi con le conclusioni del AVV_NOTAIO Generale.
Come prevede la disciplina normativa di riferimento, art. 993, comma 1, C.O.M., nella specie il richiamo in servizio senza assegni è avvenuto con provvedimento (v. documento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 30 luglio 2021, allegato dal controricorrente) del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che precisava che i trattamenti economici accessori ed eventuali conseguenti al richiamo, erano a carico del Comune.
Veniva quindi concluso il contratto (v. fascicolo controricorrente), in cui si richiamava la disciplina RAGIONE_SOCIALE artt. 886 e 992 del d.lgs. 66 del 2010, con cui si conferiva incarico a tempo determinato ex art. 19, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, e per l’indennità si richiama va l’art. 23 -ter del d.l. n. 201 del 2011 (relativo al tetto stipendi).
2.1. L’art. 992, C.O.M., la cui rubrica reca ‘Collocamento in ausiliaria’ , prevede che il personale militare viene collocato in ausiliaria per cinque anni a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito.
Detto personale è iscritto in appositi ruoli dell ‘A usiliaria, il cui elenco è pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale. Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al competente RAGIONE_SOCIALE per l’utilizzo del suddetto personale, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE provincia di residenza e in incarichi adeguati al ruolo e al grado rivestito.
L’art. 993 del d.lgs. n. 66 del 2010, prevede che il RAGIONE_SOCIALE, sulla base delle richieste di impiego pervenute dalle amministrazioni pubbliche, predispone appositi elenchi di posti organici disponibili, per gradi
o qualifiche funzionali, suddivisi per province e relativi comuni. Sulla base dei predetti elenchi, l ‘ amministrazione interessa, in ordine decrescente di età, i militari in posizione di ausiliaria, che possiedono i requisiti richiesti, per l ‘ assunzione dell ‘ impiego nell’ambito del comune o RAGIONE_SOCIALE provincia di residenza.
Occorre, poi, precisare che con l ‘ art. 886, il d.lgs. n. 66 del 2010, ha disciplinato l ‘ ausiliaria proprio quale forma di congedo del personale militare.
2.2. La giurisprudenza amministrativa ha affermato che il collocamento in ausiliaria costituisce una particolare posizione di congedo non equiparabile al servizio effettivo (cfr., ex multis , Consiglio Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2010, n. 7477; Cons. Stato, Sez. III, 26 gennaio 2010 n. 2419; Cons. Stato, Sez. IV, 3 maggio 2000 n. 2621).
2.3. Come affermato dal Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n.3280 del 2017 , nel differenziare l’istituto rispetto all’aspettativa, la ben diversa posizione di ausiliaria, che è sussumibile nello stato giuridico del ‘ congedo” ‘ (cfr. art. 886 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), presuppone proprio la cessazione dallo stato di ‘ servizio permanente ‘ (cfr. art. 992 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66).
(…) l collocamento in ausiliaria non è solo assimilabile al collocamento in quiescenza, ma è esso stesso collocamento in quiescenza anche se … presenta caratteristiche peculiari, laddove la posizione di aspettativa determina non la cessazione dal servizio, ma la mera sospensione dal medesimo (ovvero, altrimenti detto, il cambiamento di posizione nell’ambito del medesimo stato giuridico), ciò che, invero, giustifica l’estensione al personale in aspettativa del trattamento economico migliorativo nelle more eventualmente stabilito per il personale in servizio permanente effettivo; al contrario, il trattamento pensionistico del personale in ausiliaria resta cristallizzato alla data di cessazione dal servizio permanente, con la conseguente esclusione di eventuali riparametrazioni in base alle successive dinamiche retributive dei
pari grado rimasti in servizio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2013, n. 923 )’.
2.4. In ragione RAGIONE_SOCIALE ricostruzione normativa e delle evidenze fattuali, la censura prospettata dal ricorrente non è fondata: il lavoratore in quiescenza è stato richiamato in servizio con rapporto di lavoro determinato che si inscrive nel richiamo in servizio del personale in ausiliaria, e che per tale ragione, e cioè per la peculiarità dell’istituto, non incorre neppure nei limiti del divieto di assunzione di incarichi di natura dirigenziale per il personale in quiescenza, previsto dall’art. 6 del d.l. n. 90 del 2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, che peraltro non è questione devoluta.
Con il secondo motivo di censura è dedotto , in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione ed errata interpretazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1375 e 1176, c.c., RAGIONE_SOCIALE artt. 886, 992, 994, 995 e 996, del D.Lgs 66 del 2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 1, c. 18 del d.l. 138 del 2011, anche in relazione all’art. 42 , c. 2, del Regolamento Uffici e Servizi di RAGIONE_SOCIALE Capitale (d.G.C. 222/2017).
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE ha erroneamente ritenuto che l’incarico dirigenziale già conferito al COGNOME non potesse essere legittimamente revocato a fronte di una riorganizzazione RAGIONE_SOCIALE Macrostruttura che aveva toccato solo marginalmente il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Secondo il ricorrente la sentenza impugnata ha affermato erroneamente che l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe illegittimamente revocato l’incarico dirigenziale già assegnato al COGNOME, in violazione delle regole codicistiche di correttezza e buona fede nel l’esecuzione del rapporto contrattuale.
Ad avviso del ricorrente trova applicazione l ‘art. 1, comma 18 del D.L. 138/2011 (convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, L. 148/2011), che espressamente sancisce: ‘Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni (…) possono disporre, nei confronti del personale
appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima RAGIONE_SOCIALE data di scadenza dell’incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto ‘.
Conformandosi al suddetto quadro normativo e contrattuale, rileva il ricorrente, l’art. 42 comma 2 , del Regolamento sull’Ordinamento RAGIONE_SOCIALE Uffici e dei Servizi di RAGIONE_SOCIALE Capitale ha stabilito che: ‘Gli incarichi dirigenziali possono cessare anticipatamente rispetto al termine stabilito qualora l’RAGIONE_SOCIALE disponga avvicendamenti del personale dirigen te in ragione di specifiche esigenze funzionali ed amministrative, volte ad assicurare, complessivamente, l’adeguata copertura delle posizioni dirigenziali nell’ambito delle Strutture e la continuità dell’azione amministrativa, ovvero a seguito di processi di riorganizzazione RAGIONE_SOCIALE macrostruttura capitolina’.
3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non censura adeguatamente e non supera l ‘accertamento svolto dalla Corte d’Appello sulla mancanza RAGIONE_SOCIALE effettiva soppressione del posto o sulla mancanza RAGIONE_SOCIALE possibilità di collocazione alternativa del lavoratore.
La sentenza è conforme ai principi enunciati da questa Corte, richiamati anche dal procuratore Generale, secondo cui : ‘In materia di incarichi dirigenziali conferiti da enti locali, la revoca anticipata giustificata da ragioni organizzative, prevista dalla contrattazione collettiva, deve essere adottata con un atto formale e richiede una motivazione esplicita, fondata su ragioni attinenti al settore cui è preposto il dirigente (Cass., n. 21482 del 2020).
La revoca per esigenze organizzative deve presupporre effettivamente, e non fittiziamente, la riorganizzazione richiesta dalla disposizione pattizia e deve essere esercitata secondo gli ordinari criteri codicistici RAGIONE_SOCIALE correttezza e buona fede.
Nella specie, come si rileva dalla sentenza impugnata, la Corte d’Appello , con accertamento di fatto proprio del giudice di merito, e insindacabile in sede di legittimità, ha chiarito che non è stato disposto
nessun avvicendamento di personale e che non sussisteva nessuna specifica esigenza funzionale ed amministrativa.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO dichiaratosi antistatario.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000.00, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge, in favore RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente, con distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO dichiaratosi antistatario.
Ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE sezione Lavoro in data 19 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME