Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 648 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 648 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
sul ricorso 19370/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Liquidatore e Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende;
-ricorrente – contro
Re.al.ca.se . RAGIONE_SOCIALE Sri In RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – nonchè da
RAGIONE_SOCIALE in persona del Liquidatore e Legale Rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta
e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-controricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE Sri In RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso la sentenza n. 1180/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 da COGNOME NOME;
Rilevato che:
Il giudizio trae origine dal conferimento di un incarico mediazione, a mezzo di scrittura privata stipulata in data dicembre 2013, con cui RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE e oggi RAGIONE_SOCIALE in liquidazione) era stata incaricata della vendita e/o locazione di un comples immobiliare di proprietà di RAGIONE_SOCIALE.al.ca.se sito in Milano, INDIRIZZO.
RAGIONE_SOCIALE si era impegnata a corrispondere alla RAGIONE_SOCIALE un compenso per l’attività di intermediazione stabilito in una percent variabile del prezzo di vendita di ogni unità immobiliare oppur pari al 10% del canone annuo di locazione di ogni singola unità oltre un importo di euro 300.000 a fronte delle attivit marketing accessorie all’incarico di mediazione e volte promuovere la commercializzazione dell’immobile.
Su ricorso proposto da NOME, con decreto ingiuntivo del 25 ottobr 2010, il Tribunale di Milano ingiungeva a NOME il pagamento della somma di 1.060.447, 95 euro a titolo di penale contrattual oltre ad interessi e spese della procedura.
A giudizio della RAGIONE_SOCIALE, tale somma sarebbe stata dovuta da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della scrittura privata, stipulata successivam a quella dell’Il dicembre 2013 , con cui era stata stab l’irretrattabilità dell’incarico di mediazione fino alla sua n scadenza, pena il pagamento di una penale pari al 3% del prezzo proposto in vendita dell’intero complesso immobiliare.
NOME proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, di cui chiedeva la revoca, e disconosceva la conformità all’originale documento depositato da NOME nel giudizio monitorio nonchè l’autenticità dello stesso, riservandosi di proporre quere falso. Chiedeva altresì, in via riconvenzionale, la declaratoria nullità dell’incarico di Mediazione e la restituzione dei compe
ricevuti da NOME in RAGIONE_SOCIALE del contratto, per un importo complessiv di 300.000,00 euro, oltre al risarcimento del danno.
RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto che la società RAGIONE_SOCIALE si sarebbe re gravemente inadempiente nell’esecuzione dell’incarico di mediazione, sia perché non era stata conclusa alcuna compravendita e/o locazione di unità dell’immobile, sia perché non era stata eseguita alcuna attività promozionale e di marketing c l’RAGIONE_SOCIALE si era impegnata a realizzare secondo contratto mediazione e per le quali aveva percepito l’intero compenso.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 13055/2017, accogliev la querela di falso proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della scrit privata e dichiarava la falsità materiale del documento, c disposizione degli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 226 c. Per l’effetto, il Giudice di prime cure revocava il Decreto Ingiunt e respingeva le domande azionate in via monitoria da RAGIONE_SOCIALE nonché quelle proposte in via riconvenzionale da RAGIONE_SOCIALE, co compensazione delle spese di lite tra le parti.
La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 1180/2020, del 19 maggio 2020, in parziale riforma della decisione di primo grado accoglieva parzialmente l’appello principale e confermava nel resto l’impugnata sentenza.
In particolare, il Giudice Territoriale riconosceva a NOME diritto alla restituzione della somma di 300.000,00 euro in fo della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratt rigettava le domande risarcitorie proposte dalla stessa a ca della mancata prova del danno subito.
Respingeva, inoltre, l’appello incidentale, avente ad oggett statuizione sulla querela di falso, ritenendolo non in grad apportare argomenti idonei a superare la ricostruzione effettua dal Giudice di prime cure.
Avverso tale sentenza, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (RAGIONE_SOCIALE) propone ricorso per Cassazione sulla base d quattro motivi.
3.1. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE e con ricorso incidentale ricorso incidentale condizionato.
Tutte le parti hanno depositato memoria.
Considerato che:
Ricorso principale dell’RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (già RAGIONE_SOCIALE).
4.1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta ‘la null della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per insuff ovvero per mera apparenza della motivazione di reiezione dell’appello incidentale’.
Denuncia che la motivazione della sentenza della Corte d’Appello sarebbe del tutto insufficiente o meramente apparente, con conseguente grave violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. Il Gi Territoriale si sarebbe inammissibilmente limitato a confermare statuizione di primo grado senza operare quel giudizio di control della prima decisione che era, invece, tenuto a compiere p effetto dell’appello incidentale proposto nel giudizio di seco grado.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente ‘lamenta violazione dell’art. 2729 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c
La Corte d’Appello di Milano, aderendo acriticamente alla decision del Giudice di prime cure sulla querela di falso, sarebbe inco nella medesima violazione dell’art. 2729 c.c.
Denuncia la ricorrente che l’accoglimento della querela di fal sarebbe basato su un ragionamento presuntivo errato, difettand gli elementi indiziari dei caratteri di gravità, precis concordanza richiesti dalla legge.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta ‘la nul della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per viol dell’art. 360 n. 4 c.p.c. nonché la violazione dell’art. 360 n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio’.
La sentenza della Corte Territoriale sarebbe nulla per vizio motivazione, avendo deciso sull’appello principale senza tenere i considerazione talune deduzioni difensive svolte da part appellata.
In particolare, il Giudice di secondo grado non avrebbe esaminat la clausola 6(d) dell’Incarico di Mediazione, in virtù della q l’odierna ricorrente avrebbe avuto diritto a trattenere le so versate per lo svolgimento dell’incarico.
Da tale errore sarebbe poi derivata, a giudizio dell’appellat nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per giudizio, atteso che se la Corte avesse valutato la pred clausola sarebbe pervenuta ad una decisione opposta.
4.4. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente lamenta, ex a 360 n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 1372 e 1362 e ss. c.c
La Corte d’Appello di Milano, nel ritenere erroneamente risolt l’Incarico di Mediazione e, per l’effetto, condannato l’odi ricorrente a restituire gli importi ricevuti in esecuzione stesso, avrebbe implicitamente violato la regola secondo cui contratto ha RAGIONE_SOCIALE di legge fra le parti, con violazione dell’art c.c.
Così facendo, il Giudice territoriale sarebbe poi incorso travisamento della volontà delle parti, violando i can interpretativi previsti dalla legge.
In particolare, secondo la ricorrente, la sentenza impugna violerebbe gli artt. 1367 e 1371 c.c. non realizzando il dover equo contemperamento degli interessi fra le parti richiesto da legge.
5. Il primo e secondo motivo del ricorso principale che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione sono inammissibili in quanto pongono censure volte a provocare una nuova valutazione delle risultanze di causa, diversa da quella espressa dal giudice di merito e conforme a quella sostenuta dalla parte.
Costituisce principio consolidato presso questa Corte, infatti, quello secondo cui la censura di vizio motivazionale debba essere formulata in modo chiaro ed adeguato a porre in evidenza, sulla base del ragionamento svolto dal giudice del riesame, gli errori di logica giuridica che rendono la motivazione incongrua o incoerente e non può invece consistere nella deduzione di un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello ritenuto dai giudici del merito (Cass. Sent. 3186/2006).
Nel caso di specie, la ricorrente, celandosi dietro il vizio di motivazione della sentenza, richiede una nuova valutazione dei dati fattuali, in particolare probatori, al fine di ottenere un miglio e più appagante coordinamento dei dati acquisiti e quindi, una decisione a sé più favorevole.
La motivazione della sentenza impugnata è, invero, completa ed esaustiva, avendo la Corte d’Appello illustrato le ragioni poste alla base della statuizione, sia richiamando gli argomenti sviluppati dalla sentenza di prime cure sia confutando specificatamente le censure mosse dalla ricorrente contro la pronuncia di primo grado (Cfr. pag. 9 e 10 della sentenza impugnata).
Al riguardo si ribadisce come la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito,
al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le font del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra l complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti. (v. ex multis, Cass. sentt. n. 7394/2010, n. 17486/2002, ord. n. 10253/2021).
Lo stesso principio può ribadirsi poi per la censura proposta dalla ricorrente sulla violazione dell’art. 2729 c.c. da parte del Giudice territoriale (Cfr. pag. 10 e 11 sentenza impugnata).
Con riferimento a tale norma, infatti, è stato chiarito che spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dar luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. Ord. n. 22366/2021).
Nel caso di specie la sentenza impugnata è scevra da qualsivoglia vizio logico giuridico lamentato dalla ricorrente.
5.1. Alla medesima pronuncia di inammissibilità si perviene, inoltre, anche per il terzo e quarto motivo, che possono essere congiuntamente esaminati.
Si afferma, infatti, che l’interpretazione della volontà delle p relazione al contenuto di un contratto o di una qualsiasi clau contrattuale importi indagini e valutazioni di fatto affida potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabili in s di legittimità ove non risultino violati i canoni normati ermeneutica contrattuale e non sussista un vizio nell’attività s dal giudice di merito, tale da influire sulla logicità, congr completezza della motivazione.
La censura, inoltre, non coglie la ratio della decisione che è basata sul rilievo di un inadempimento della AIM (circa lo svolgimento dell’attività di marketing cui era correlato il compenso di 300. euro) e sull’applicazione di una clausola risolutiva espr pattuita all’art. 8; tale ratio supera ed assorbe qualunque rilevanza della clausola 6 (d), che la Corte ha evidentemente ritenuto ( implicito) ininfluente, in quanto relativa a causa di scioglim del contratto diverse dalla risoluzione per inadempimento; ricorrente insiste nel censurare la mancata applicazione de clausola 6 (d), ma non prende posizione sul fondo dell motivazione e, quindi, non la censura adeguatamente.
Il motivo sarebbe comunque infondato perché la Corte territorial una volta accertata l’intervenuta risoluzione dell’incari Mediazione per l’inadempimento dell’Aim alle prestazioni cui si er obbligata ha disposto la condanna della ricorrente alla restituz dell’importo versato anticipatamente dalla RAGIONE_SOCIALE p prestazioni mai eseguite. Anche per quanto riguarda la censur relativa alle conclusioni del Pubblico Ministero si evidenzia quest’ultimo era riferito al giudizio di falso così come pre obbligatoriamente dall’art. 221, comma 3, c.p.c. (Cass. 15142/2022; Cass. n. 27402/2018).
6. Ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
6.1. Col motivo di ricorso incidentale, si denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, I comma, n. 3 c.p.c., degli artt. 1226, 2056 e 2697 c.c.
La sentenza impugnata sarebbe incorsa in errore nella parte in cui non ha proceduto alla liquidazione equitativa del danno lamentato dal RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto che l’esponente non ha provato il “danno concreto” subito, con una grave violazione dell’art. 1226 c.c.
In particolare, a giudizio della ricorrente in via incidentale, Giudice Territoriale non si sarebbe attenuto ai principi affermati dalla Corte di Legittimità sul punto, avendo la stessa dimostrato il danno mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
Il motivo è inammissibile.
Ritiene questa Corte che la ricorrente in via incidentale, censurando la violazione dell’art. 1226 c.c. non colga la ratio decidendi della sentenza impugnata, sovrapponendo l’istituto della liquidazione in via equitativa con quello differente della prova del pregiudizio subito.
Il danno, infatti, può essere liquidato esclusivamente se la parte che si assume danneggiata fornisce la prova della sua esistenza.
In proposito va rilevato che, come affermato nella giurisprudenza di legittimità, l’esercizio del potere discrezionale di liquidare danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall’altro non ricomprende anche l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta,
presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare sussistenza e l’entità materiale del danno, né esonera la p stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto de possa ragionevolmente disporre, affinché l’apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzion colmare solo le lacune insuperabili nelriter” della determinazi dell’equivalente pecuniario del danno. Il potere di liquidar danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui a 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalit giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, d luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta e giudiziale correttiva od integrativa, con l’unico limite di non p surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilit del debitore o la mancata individuazione della prova del dann nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l’impossibi di provare l’ammontare preciso del danno in senso relativo ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo ril In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merit decisione di “non liquet”, risolvendosi tale pronuncia ne negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiu e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarci (Cass. 13515/2022; Cass. n. 16344/2020). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Pertanto, si osserva come, solo dopo aver accertato il danno, giudice possa procedere alla relativa liquidazione in via equitat essendo il risarcimento del danno regolato dalle norme general che richiedono la prova del pregiudizio subito sia nell’an nel quantum, con la possibilità di ricorrere alla liquidazione in equitativa solo se la sua determinazione incorra in un’impossibil probatoria.
6.2. Col motivo di ricorso incidentale condizionato RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, I comma, n. 4, c.p.c.
La Corte d’Appello – analogamente al Giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda, più volte riproposta da RAGIONE_SOCIALE nel corso del processo, volta all’accertamento delle violazioni poste in essere da RAGIONE_SOCIALE in tema di agenti di affari di mediazione.
Dalle violazioni di tale normativa di natura imperativa, infatti, deriverebbe non solo la nullità dell’Incarico di Mediazione ma anche l’insussistenza del diritto di Fiera al percepimento di somme in RAGIONE_SOCIALE dello stesso.
Il motivo deve essere dichiarato assorbito dal rigetto del ricorso principale.
Per le ragioni che precedono, questa Corte rigetta sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale e dichiara assorbito il ricor incidentale condizionato .
In considerazione della reciproca soccombenza si compensano le spese di questo giudizio.
7.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, rig l’incidentale e dichiara assorbito l’incidentale condizion Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ult importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dov per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in sata 28 ottobre 2022