Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6360 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 6360 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9968/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis dall ‘ Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME.
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO GENOVA n. 410/2017 depositata il 27/09/2017, RG 223/2017. Udita la relazione svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 09/02/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Genova, con la sentenza n. 410/2017, ha rigettato l’impugnazione proposta dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Imperia.
Il Tribunale aveva accolto il ricorso proposto dal lavoratore, RAGIONE_SOCIALEo comunale iscritto nella fascia professionale B, e aveva condannato il RAGIONE_SOCIALE a risarcirgli il danno che gli sarebbe derivato dal fatto che la Sezione regionale Liguria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ente soppresso le cui funzioni erano state assunte dal RAGIONE_SOCIALE medesimo per successione ex lege , contravvenendo alla vigente normativa in materia di incarichi di supplenza e reggenza dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in numerosi casi, nel periodo 19 settembre 2011 – 28 febbraio 2013, aveva conferito incarichi di reggenza o supplenza anziché al COGNOME, che in quel periodo era l’unico RAGIONE_SOCIALEo indisponibilità, cioè privo di incarico per la Provincia di Imperia, ad altri RAGIONE_SOCIALE privi di titolo perché già titolari di segreteria in altro Comune.
La Corte d’Appello ha affermato la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del RAGIONE_SOCIALE in quanto vi era stata la violazione RAGIONE_SOCIALEe norme che disciplinano l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa reggenza o RAGIONE_SOCIALEa supplenza, in caso di vacanza di una sede di segreteria o di assenza del RAGIONE_SOCIALEo. Spetta infatti all’RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, il compito di redigere le graduatorie alle quali i Com uni devono attingere e di fissare i criteri di scelta a cui i Sindaci devono attenersi, e solo l’RAGIONE_SOCIALE stessa può derogare a tali criteri.
Pertanto, non sussisteva, come invece prospettato dal RAGIONE_SOCIALE, nessun potere discrezionale dei Sindaci, che devono attenersi alle graduatorie e ai criteri stabiliti dall’RAGIONE_SOCIALE, ciò anche per il conferimento degli incarichi a scavalco.
Nella fattispecie in esame non vi era contestazione sul fatto che il lavoratore nel periodo in questione fosse l’unico RAGIONE_SOCIALEo in disponibilità, e che gli erano stati preferiti altri RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE privi di titolo, in quanto già titolari di una propria sede.
Non risultava neppure che tale scelta si fosse basata su circostanze eccezionali.
Vi era stata, quindi, la violazione dei diritti soggettivi del ricorrente.
La Corte d’Appello ha confermato la liquidazione del risarcimento in via equitativa, ritenuta ragionevole.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello ricorre il RAGIONE_SOCIALE, prospettando quattro motivi di ricorso.
Resiste con controricorso il lavoratore.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale il lavoratore ha depositato memoria e nota spese.
Anche parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 98, 99 e 101 del d.lgs. n. 267 del 2000, artt. 15 e 19 del d.P.R. n. 465 del 1997, nonché violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del CCI di livello RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE Comunali e Provinciali n. 2/2003, come modificato dall’Accordo integrativo 13/1/2009, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ; violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 97, secondo comma, Cost., in tema di principi di legalità sostanziale e attività discrezionale RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Amministrazione; violazione degli artt. 114 e 118 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Il RAGIONE_SOCIALE censura l’interpretazione che la Corte d’Appello ha dato RAGIONE_SOCIALEa disciplina che viene in rilievo, prospettando che l’art. 98 del d.lgs. n. 267 del 2000, e l’art. 15, comma 1, del dPR. n. 465 del 1997, in tema di nomina, tendono a salvaguardare il rapporto fiduciario tra Sindaco e RAGIONE_SOCIALEo comunale.
Pertanto, non è ravvisabile un potere di attribuzione RAGIONE_SOCIALEa reggenza o RAGIONE_SOCIALEa supplenza del RAGIONE_SOCIALEo comunale direttamente in capo all’RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE, non rilevando il rapporto di lavoro che intercorre tra il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALEo comunale.
Diversamente, vi sarebbe una compressione RAGIONE_SOCIALEa natura discrezionale RAGIONE_SOCIALE‘azione amministrativa, con pregiudizio RAGIONE_SOCIALE‘autonomia degli Enti locali sancita dagli artt. 114 e 118, Cost.
A sostegno RAGIONE_SOCIALEe proprie argomentazioni, il ricorrente richiama giurisprudenza di legittimità e amministrativa.
Il primo motivo di ricorso non è fondato.
3.1. L’art. 98 del d.lgs. n. 267 del 2000 disciplina l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e prevede che allo stesso si accede mediante concorso.
L’art. 99 nel disciplinare la nomina sancisce al primo comma che ‘ Il sindaco e il presidente RAGIONE_SOCIALEa provincia nominano il RAGIONE_SOCIALEo, che dipende funzionalmente dal capo RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all’RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 98′. Il secondo comma stabilisce: ‘Salvo quanto disposto dall’articolo 100, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente RAGIONE_SOCIALEa provincia che lo ha nominato. Il RAGIONE_SOCIALEo cessa automaticamente dall’incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente RAGIONE_SOCIALEa provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo RAGIONE_SOCIALEo’.
Il rapporto di impiego intercorre con l’RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (alla quale è succeduto a titolo universale il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, art. 7 comma 31 -ter del d.l. n. 78 del 2010),
mentre quello organico tra il RAGIONE_SOCIALEo e l’Ente locale, sicché, non essendovi coincidenza tra l’Amministrazione datrice di lavoro e quella utilizzatrice, nelle controversie tra quest’ultima e il dipendente va escluso il litisconsorzio necessario con la predetta RAGIONE_SOCIALE (si v., Cass., n. 17065 del 2016)
La Corte costituzionale con la sentenza n. 23 del 2019 ha affermato ‘ il decreto legge 31 maggio del 2010, n. 78 ( …) , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sopprime la ricordata RAGIONE_SOCIALE, stabilendo che ad essa succeda, a titolo universale, il RAGIONE_SOCIALE, con conseguente trasferimento di risorse strumentali e personale. Dopo lo slancio autonomista che aveva nutrito le riforme RAGIONE_SOCIALEa seconda metà degli anni novanta del secolo scorso, il RAGIONE_SOCIALEo comunale torna così ad essere, quanto al rapporto d’ufficio, un funzionario del RAGIONE_SOCIALE. Essendo però nominato dal sindaco, e trovandosi funzionalmente alle dipendenze del Comune, instaura contemporaneamente con quest’ultimo il proprio rapporto di servizio: situazione, quindi, in cui l’amministrazione datrice di lavoro (non più l’agenzia, ma il RAGIONE_SOCIALE) continua a non coincidere con quella che ne utilizza le prestazioni. E la giurisprudenza di legittimità e quella amministrativa sottolineano concordemente che il RAGIONE_SOCIALEo comunale, benché dipenda personalmente dal sindaco, intrattenendo un rapporto funzionale con l’amministrazione locale, resta tuttavia un funzionario statale, e il suo status giuridico, ancorché particolare, è interamente disciplinato dalla legislazione statale’.
L’art. 100 regola la revoca RAGIONE_SOCIALE‘incarico ‘Il RAGIONE_SOCIALEo può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente RAGIONE_SOCIALEa provincia, previa deliberazione RAGIONE_SOCIALEa giunta, per violazione dei doveri d’ufficio’.
La revoca RAGIONE_SOCIALE‘incarico – che costituisce atto di RAGIONE_SOCIALE del rapporto di lavoro, assunto dalla RAGIONE_SOCIALE con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato – è soggetta al sindacato del giudice ordinario (Cass., 25960 del 2017).
3.2. Con riguardo alla vicenda in esame assumono specifico rilievo le seguenti disposizioni:
l’art. 101 del d.lgs. n. 267 del 2000, che ai commi 1 e 2 stabilisce: ‘1. Il RAGIONE_SOCIALEo comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di due anni.
Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all’RAGIONE_SOCIALE ed è posto a disposizione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 102 per le attività RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE stessa o per l’attività di consulenza, nonché per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l’espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a carico RAGIONE_SOCIALE‘ente presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilità al RAGIONE_SOCIALEo compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti’ ;
l ‘art. 15 del dPR n. 465 del 1997, che sancisce tra l’altro, ‘ in caso di vacanza RAGIONE_SOCIALEa sede di segreteria, salvo che sia in corso la stipulazione di convenzione per l’ufficio di RAGIONE_SOCIALEo comunale, le funzioni di RAGIONE_SOCIALEo sono svolte dal viceRAGIONE_SOCIALEo, se previsto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 17, comma 69, RAGIONE_SOCIALEa legge; in mancanza di tale previsione, dal reggente inviato dall’RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 19, comma 2 (…)’;
l ‘art. 19 del medesimo regolamento che a sua volta, ai commi 1 e 2, prevede che: ‘ I RAGIONE_SOCIALE non confermati, revocati o comunque privi di incarichi di titolarità di sede sono collocati in posizione di disponibilità ed iscritti, in relazione alla fascia professionale di appartenenza, nella sezione RAGIONE_SOCIALE o nella sezione regionale
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nel cui ambito territoriale è compreso l’ente ultima sede di servizio.
L’RAGIONE_SOCIALE utilizza i RAGIONE_SOCIALE collocati in disponibilità favorendo, ove possibile, le prestazioni di servizio e lo svolgimento di incarichi nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa provincia di residenza o comunque negli ambiti territoriali più vicini alla residenza stessa. I RAGIONE_SOCIALE collocati in disponibilità sono utilizzati prioritariamente per gli incarichi di supplenza e reggenza, sulla base RAGIONE_SOCIALEa graduatoria formata secondo criteri stabiliti dal RAGIONE_SOCIALE di amministrazione’.
3.3. Come già affermato da questa Corte (Cass., n. 16698 del 2010) il RAGIONE_SOCIALEo comunale è posto a disposizione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 102 d.lgs. cit., ora RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, la quale a sua discrezione può impiegarlo per i vari incarichi di cui all’art. 101 cit., commi 2 e 4 ( mobilità presso altre pubbliche amministrazioni).
Il quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato evidenzia che il rapporto fiduciario tra il Sindaco ed il RAGIONE_SOCIALEo comunale opera compiutamente, anche con riguardo alla nomina, nel regime ordinario di designazione del titolare RAGIONE_SOCIALEa sede di Segreteria (si. v., Cass., n. 20842 del 2019), mentre è derogato ex lege, nel regime RAGIONE_SOCIALEa reggenza o RAGIONE_SOCIALEa supplenza a favore del RAGIONE_SOCIALEo che “a rotazione” viene collocato in disponibilità ed utilizzato per esigenze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nei termini sopra precisati (si v., Cass., n. 7458 del 2012).
In tal senso depone anche la contrattazione collettiva, atteso che il CCNI del 16 dicembre 2003, di attuazione del CCNL 16 maggio 2001, prevede all’art. 3, comma 1, ‘ Le reggenze e supplenze a scavalco sono attribuite con provvedimento motivato RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, sentite le amministrazioni interessate, ai RAGIONE_SOCIALE titolari di sede solo in via residuale rispetto all’affidamento di tali incarichi ai
RAGIONE_SOCIALE in disponibilità, eccezionalmente e per un tempo limitato che non può superare i 30 giorni’.
Tale formulazione è rimasta invariata nell’Accordo integrativo del 13 gennaio 2009, laddove si legge ‘ L’art. 3 del Contratto Collettivo Integrativo di livello RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Accordo n. 2 del 22 dicembre 2003 (…) è così modificato: “Le reggenze e supplenze a scavalco sono attribuite con provvedimento motivato RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ai RAGIONE_SOCIALE titolari di sede, sentite le amministrazioni interessate, solo in via residuale rispetto all’affidamento di tali incarichi ai RAGIONE_SOCIALE in disponibilità, eccezionalmente, e per un tempo limitato che non può eccedere i 120 giorni per le reggenze e un anno per le supplenze’.
La disciplina contrattuale, richiamata dalla Corte d’Appello, dunque, afferma la competenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, in merito all’attribuzione degli incarichi di reggenza e supplenza a scavalco prevedendo un meccanismo che trova un punto di equilibrio tra regolazione del fenomeno per garantire l’accesso a tali incarichi da parte dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in disponibilità e il rapporto fiduciario.
Peraltro, in relazione a detti contratti integrativi l’interpretazione è censurabile, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, nella specie non dedotti (Cass. 3367 del 2023), nella specie non prospettata.
Occorre, inoltre, rilevare che priva di rilevanza è la censura circa la mancata indicazione RAGIONE_SOCIALEe attività che il RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto svolgere, atteso da un lato il complessivo quadro regolatore richiamato, dall’altro l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa mancanza di iniziative da parte del RAGIONE_SOCIALE, statuizione non specificamente censurata dal ricorrente, al quale spettava di allegare e provare i fatti impeditivi
del fatto costitutivo (inattività per mancato conferimento incarichi di reggenza) del diritto azionato dal lavoratore.
Ciò, anche considerato che la Corte d’Appello ha affermato che non vi era contestazione sul fatto che il lavoratore nel periodo in questione era l’unico RAGIONE_SOCIALEo in disponibilità, e che gli erano stati preferiti altri RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE privi di titolo, in quanto già titolari di una propria sede, circostanza non disattesa con il ricorso.
Con il secondo motivo è prospettata la violazione degli artt. 15 e 19, del d.P.R. n. 465/1997, in combinato disposto con gli artt. 2059 e 2697, cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Assume il ricorrente che la Corte d’ Appello non aveva specificato quale fosse la condotta doverosa RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, atteso che la scelta di non utilizzare il lavoratore era stato dei Sindaci. Censura quindi alcune statuizioni del Tribunale e richiama la difesa svolta in appello. La Corte d’Appello non aveva statuito in ordine ai rimedi che l’Amministrazione avrebbe dovuto adottare per obbligare alla nomina del lavoratore, e non aveva accertato il danno patrimoniale.
5.1. Il motivo è inammissibile.
La Corte d’Appello ha posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione la violazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni sullo statuto giuridico del RAGIONE_SOCIALEo comunale in disponibilità, espressamente affermando l’estraneità all’oggetto del giudizio e quindi al thema decidendum RAGIONE_SOCIALEa nomina del Commissario ad acta e dei rimedi che l’Amministrazione avrebbe dovuto adottare, come invece statuito dal Tribunale. Di talchè le suddette censure non si raffrontano con la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello, ma ripropongono censure prospettate rispetto alla sentenza di primo grado.
Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 161, cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 102
e 354, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3, cod. proc. civ.
È censurata la statuizione che ha escluso il litisconsorzio necessario.
6.1. Il motivo non è fondato, anche se va corretta la motivazione ex art. 384, c.p.c.
Ed infatti, il rapporto tra il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e i Comuni, peraltro non specificati, ai fini processuali in relazione alla vicenda in esame, attiene alla legittimazione passiva e non al litisconsorzio necessario.
Legittimato passivo RAGIONE_SOCIALE‘azione risarcitoria, in ragione di quanto esposto nella trattazione dei motivi che precedono, è il RAGIONE_SOCIALE, successore ex lege RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, chiamato in giudizio in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancata attività prodromica, già di competenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione del nuovo rapporto di lavoro.
Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2056, cod. civ., in combinato disposto con l’art. 1226, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
È censurata la statuizione che ha confermato il criterio equitativo adottato dal Tribunale.
Il motivo non è fondato.
Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056, cod. civ., costituisce espressione del più generale potere di cui all’art. 115, cod. proc. civ., ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità RAGIONE_SOCIALEa richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l’unico limite di non poter surrogare il mancato accertamento RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del debitore o la mancata individuazione RAGIONE_SOCIALEa prova del danno nella sua esistenza,
dovendosi, peraltro, intendere l’impossibilità di provare l’ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di ” non liquet “, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità RAGIONE_SOCIALEa relativa richiesta risarcitoria (si v., Cass., n. 13515 del 2022). Nei corretti limiti RAGIONE_SOCIALEa pronuncia equitativa è intervenuta la statuizione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello che pertanto si sottrae a censura.
9. Il ricorso va rigettato
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e, vista la nota spese del controricorrente, tenuto conto del valore RAGIONE_SOCIALEa controversia e RAGIONE_SOCIALEe attività svolte, sono liquidate come in dispositivo,
11 . Non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che non può trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE che, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALEe imposte e tasse che gravano sul processo (Cass., n. 1778 del 2016).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 9 febbraio