Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24653 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24653 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28779/2021 R.G. proposto da :
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
-intimato- e contro
NOME COGNOME
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI tra le parti depositata il 4.5.2021, NRG 1471/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/6/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito, MIUR), dovendo coprire un posto di dirigente amministrativo presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania , ha svolto due procedure selettive;
una prima, nell’ottobre 2012, ai sensi dell’art. 19 co. 5 del d. lgs. n. 165 del 2001, svolta con precisazione che non erano conferibili incarichi ai sensi dei commi 5bis e 6 del medesimo art. 19 e cui aveva partecipato come dirigente il solo Natale, era stata definita constatando -afferma la Corte d’Appello la mancanza di aspiranti, quale non era ritenuto essere il Natale come dirigente scolastico ed era stata seguita dalla nomina, come’ reggente’ , di NOME COGNOME, funzionario amministrativo, in ragione del suo precedente incarico nella medesima funzione;
una seconda procedura, in relazione alla medesima posizione, è stata poi svolta nel luglio 2013, per il conferimento dell’incarico ai sensi dell’art. 19, co. 6 e rispetto ad essa il bando ha previsto come priorità l’esperienza professionale;
in esito a quest’ultima procedura , cui parimenti ha partecipato il Natale, l’incarico è stato quindi dato al COGNOME, anch’egli candidatosi;
2.
NOME COGNOME ha quindi agito per sentir accertare l’invalidità delle procedure e delle decisioni assunte, con condanna della P.A. al pagamento in suo favore delle retribuzioni o in via subordinata il risarcimento del danno per perdita di chance ;
le sue domande sono state rigettate dal Tribunale di Napoli Nord, con sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello di Napoli;
quest’ultima ha preso le mosse dalla distinzione tra incarichi conferiti, in assenza di personale rinvenibile nei ruoli dirigenziali
della P.A., ai sensi dell’art. 19, c. 5 -bis -riguardanti dirigenti di altre P.A. – ed ai sensi del co. 6 -riguardanti dirigenti pubblici o privati, con esperienza almeno quinquennale ed anche esterni alla P.A. o funzionari (non dirigenti) della stessa P.A.;
essa ha quindi evidenziato la diversità esistente tra dirigenza amministrativa pubblica e dirigenza scolastica, non potendosi considerare il dirigente scolastico appartenente al ruolo amministrativo, per i fini di cui ai conferimenti di incarichi ai sensi dell’art. 19, co. 5 cit.;
la Corte territoriale ha escluso altresì incidentalmente che il COGNOME, nel dichiararsi funzionario con incarico dirigenziale, avesse posto in essere un’ indicazione falsa, in quanto ciò -come anche la sua indicazione quale ‘dirigente’ nell’ambito degli atti delle procedure oggetto di causa – doveva essere inteso come riferito all’attività in concreto da lui svolta come funzionario incaricato di attività dirigenziali e non alla qualifica formale di dirigente da lui pacificamente non posseduta;
su tali premesse, la Corte del merito ha ritenuto quindi che, in mancanza di aspiranti legittimati ex art. 19, co. 5, alla prima procedura, fosse da ritenere sia pure sinteticamente motivato il conferimento in reggenza al COGNOME;
quanto alla seconda procedura, la Corte distrettuale ha evidenziato come la lex specialis del bando ex art. 19, co. 6, desse priorità all’esperienza professionale e non presupponesse la qualifica dirigenziale per la proposizione della candidatura, per legge aperta anche ai funzionari, concludendo in sostanza con l’osservazione per cui la preferenza al COGNOME era stata attribuita sulla base delle sue pregresse attività , in esercizio dell’ampia discrezionalità esistente in capo alla P.A. in merito sia all’individuazione dei criteri per l’attribuzione dei punteggi, sia quanto alla valutazione dei diversi titoli;
sotto altro profilo la Corte distrettuale riteneva che il Natale non fosse legittimato -e comunque affermava che la circostanza non assumeva rilievo nel caso di specie a sindacare l’eventuale superamento del periodo di aspettativa in capo al COGNOME e quindi la legittimità sul punto degli incarichi ciononostante attribuitigli; 3.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con dodici motivi;
il MIUR e il COGNOME sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
i motivi di ricorso per cassazione seguono in gran parte la dinamica cronologica delle procedure contestate dal ricorrente e possono essere esaminati congiuntamente secondo i rispettivi riferimenti che riguardano la prima selezione (motivi dal primo al terzo) e la seconda selezione (motivo dal quarto al dodicesimo), salvi i necessari cenni alla prima selezione nell’affrontare il settimo, l’ottavo ed il nono motivo, che si estendono anche ad essa;
2.
iniziando quindi dalla prima selezione, il ricorrente adduce, richiamando l’art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. (primo motivo), sul presupposto che la Corte d’Appello sarebbe incorsa in extrapetizione, per avere pronunciato, in senso negativo, sulla sua legittimazione a partecipare ad essa, sebbene sul tema si fosse formato giudicato interno;
il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 24 Cost. e 132, co. 2, n. 4 c.p.c., sostene ndo che la Corte d’Appello non avrebbe spiegato le ragioni per le quali essa ha ritenuto che il dirigente
scolastico non fosse legittimato a partecipare ad una selezione ai sensi dell’art. 19, co. 5, del d. lgs. n. 165 del 2001;
con il terzo motivo è invece denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione eo falsa applicazione degli artt. 4, co. 1 lett. c), 16, 19, co. 5, 23 e 25 del d. lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 23, co. 1 e 7 e 27, co. 1 e 12 del CCNL dell’Area V dirigenza scolastica del 1.3.2002, nonché degli artt. 11, co. 1 e 4, 20, co. 1, 5 e 8, 36 e 37 del corrispondente CCNL del 11.4.2006 e della dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL del 15.7.2010;
ciò al fine di affermare l’esistenza della propria legittimazione a prendere parte a quella selezione e dunque l’erroneità sul punto della sentenza impugnata;
2.1
la prima selezione è stata bandita nell’ottobre 2012 per la copertura di un posto di livello dirigenziale non generale presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Ufficio XV, dandosi atto dell’impossibilità di procedere ai sensi dell’art. 19, co. 5 -bis e 6 del d. lgs. n. 165 del 2001;
la Corte d’Appello, premesso che appunto la procedura aveva riguardo all’ipotesi di cui all’art. 19, co. 5 del medesimo d. lgs., ha ritenuto che, seppur implicitamente, il datore di lavoro avesse ritenuto il Natale non legittimato, per non far parte egli del ruolo della dirigenza amministrativa, ma del ruolo dei dirigenti scolastici, sicché il posto era stato attribuito in reggenza al Pagliara, che lo aveva ricoperto nel periodo immediatamente precedente;
2.2
iniziando dal primo motivo riguardante i profili processuali, deve osservarsi che la sentenza del Tribunale era stata di rigetto della domanda nel merito, sul presupposto -a quanto è dato intendere dal ricorso per cassazione (pag. 10) – della sufficienza della motivazione addotta al fine di prescegliere il COGNOME;
si deve poi considerare che la legittimazione del Natale a partecipare a quella procedura, come anche la illegittimità della scelta del COGNOME -altrimenti preclusiva alla nomina del Natale sono entrambi presupposti o fatti costitutivi della pretesa azionata dal ricorrente;
2.3
ciò posto, si rileva come il COGNOME non adduca l’intervenire di una pronuncia espressa del Tribunale sulla sua legittimazione rispetto alla prima procedura, affermando piuttosto che la piena legittimazione del medesimo sarebbe una « vera e propria precondizione logica », in quanto non avrebbe avuto alcun senso che il Tribunale statuisse sulla legittimità della scelta se avesse « sospettato/accertato un difetto di legittimazione del dirigente NOME », sicché si dovrebbe da ciò inferire il formarsi di un giudicato interno su tale sua legittimazione a partecipare a quella selezione;
2.4
la prospettazione è eccentrica rispetto ai fatti quali descritti dalla Corte territoriale;
la Corte d’Appello, come si è detto, a più riprese (pag. 4 e pag. 12, nel parlare del decreto del 14.2.2013) ha infatti affermato che la prima selezione si era chiusa per assenza di partecipanti legittimati ed a ciò era seguito l’incarico in reggenza al Pagliara;
su tale presupposto fattuale non si vede come la ‘scelta’ del COGNOME potesse avere come presupposto logico la legittimazione del ricorrente, in quanto semmai dovrebbe dirsi l’esatto contrario e cioè che proprio per l’assenza di legittimazione del ricorrente si era addivenuti alla ‘scelta’ del COGNOME;
ciò già intercetta un profilo di inammissibilità, perché era onere del ricorrente trascrivere più ampiamente -come non ha fatto – la sentenza di primo grado per far constare con chiarezza che essa si basava in ipotesi su una effettivamente (e completamente) diversa
ricostruzione dei fatti, idonea a sorreggere, almeno quanto ad una corretta introduzione come censura di legittimità, il motivo di stampo processuale qui in esame;
il motivo riporta in effetti alcuni stralci dai quali potrebbe inferirsi che la decisione sia stata di ‘scelta’ preferenziale del Pagliara rispetto al Natale, ma la distanza rispetto alla ricostruzione fattuale della Corte territoriale -che fa riferimento ad un previa chiusura negativa per assenza di legittimati e poi ad una nomina in reggenza del Pagliara – è tale che non ci può fondatamente muovere su dati meramente estrapolati ed era onere del ricorrente, insito nel disposto dell’art. 366 c.p.c., fornire un quadro preciso sul punto (v. anche Cass. 5 agosto 2019, n. 20924 e, quanto al principio di completezza espositiva, Cass. 28 dicembre 2017, n. 31082);
2.5
in ogni caso, anche a voler seguire la linea di cui al motivo, nel senso che il Tribunale abbia ritenuto che vi fosse da operare una selezione, nella prima procedura, tra il Natale ed il Pagliara e che motivatamente fosse stata fatta la ‘scelta’ di quest’ ultimo, gli esiti non mutano;
infatti, una volta riaperto con l’appello il dibattito nel merito, la Corte territoriale ben poteva affrontare il tema preliminare della legittimazione , indispensabile per ritenere l’esistenza del fatto costitutivo del diritto del ricorrente consistente nella sua efficace partecipazione a quella selezione;
costituisce infatti ius receptum quello per cui il giudicato può formarsi solo su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto-norma-effetto (Cass. 19 ottobre 2022, n. 30728; Cass. 8 ottobre 2018, n. 24783), mentre un’ipotetica statuizione in ordine alla sussistenza di quella legittimazione non definiva alcunché sotto il profilo degli effetti di merito favorevoli al ricorrente, dipendendo essi, anche in tale linea
ricostruttiva, dalla fondatezza o meno della decisione del Tribunale in merito alla legittimità della ‘scelta’;
in tale prospettiva, l’appello del Natale, se in ipotesi motivato con riguardo ad alcuni soltanto degli elementi di merito quella statuizione, riapriva comunque la cognizione sull’intero novero dei fatti costitutivi del diritto, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarli e riqualificare la questione anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non fossero stati singolarmente interessati dal gravame (v. ancora, tra le molte, Cass. 30728/2022; Cass. 24783/2018), tra cui appunto quello della legittimazione rispetto a quella procedura selettiva;
2.6 non può neanche affermarsi che il ricorrente possa fondatamente addurre violazioni al contradditorio ed al diritto di difesa, perché chi agisce deve comunque rappresentarsi ed a priori porsi integralmente il problema della ricorrenza dei fatti costitutivi, sul piano fattuale e giuridico, della sua pretesa; 3.
è poi mal posto il tema -di cui al secondo motivo dell’apparenza o inesistenza della motivazione sulla questione giuridica della possibilità per il dirigente scolastico di partecipare a selezioni destinate a dirigenti amministrativi;
a parte il fatto che la Corte territoriale una motivazione sul punto l’ha sviluppata, proprio contrapponendo le norme che regolano le dirigenze amministrative e quelle scolastiche, va detto che, trattandosi di profili di diritto, gli aspetti di idoneità o sufficienza (o anche assenza) della motivazione non hanno rilievo come vizi di legittimità (Cass. 1° marzo 2019, n. 6145; Cass., S.U., 2 febbraio 2017, n. 2731), potendo essere affrontati ex professo presso la S.C., se del caso anche in via integrativa della motivazione; 3.1.
venendo quindi al terzo motivo, che riguarda nel merito tale tema e senza qui attardarsi in ricostruzioni storiche (sul punto, v. però Cass. 11 luglio 2023, n. 19673), va detto che la disciplina normativa risulta chiara nell’individuare nella dirigenza scolastica un ruolo ed una posizione a sé stante, come è reso evidente dall’art. 25 del d. lgs. n. 165 del 2001, istitutivo di ruoli da regolare su base regionale e dall’autonomo sistema di reclutamento di cui al successivo art. 29;
di tale autonomia questa S.C. ha già fatto per molti versi attuazione quando ha escluso che potessero avere corso perequazioni economiche tra dirigenti scolastici e dirigenti di altre aree (Cass. 15 luglio 2020, n. 15110), come anche tra dirigenti cui le attribuzioni erano state conferite secondo il pregresso sistema degli ‘incaricati’ e dirigenti di nuova nomina (Cass. 19673/2023 cit.) e comunque le norme citate sono del tutto chiare nell’identificare con tratti differenziali i dirigenti scolastici dalla restante dirigenza;
al punto che anche la contrattazione collettiva -la quale consente che i dirigenti scolastici siano « utilizzati presso l’Amministrazione centrale e regionale » (art. 23 CCNL 2002 area V; art. 11 CCNL 2006, area V) – va intesa in senso coerente con la disciplina generale dell’art. 19 del d. lgs. n. 165 del 2001, la quale per l’attribuzione degli incarichi di cui ai commi da 1 a 5, va riferita ai ruoli di cui all’art. 23, che sono i ruoli generali di ciascuna amministrazione;
ciò lo si evince in modo generalizzato, oltre ad alcuni richiami nei commi 3 e 4, dal disposto del comma 5bis , che in via di eccezione ed a determinate condizioni consente di attribuire gli incarichi a dirigenti « non appartenenti ai ruoli di cui all’art. 23 », purché dipendenti da altri enti pubblici non economici, il che lascia intendere che la regola sia invece nel senso che gli incarichi ai sensi
del comma 5 debbano trarre alimento dai ruoli di cui all’art. 23 cit. di ciascuna P.A.;
dall’assetto testuale si evince quindi, per un verso, la regola per cui ciascun ente, ivi compreso il Ministero preposto alla istruzione pubblica, sceglie i dirigenti amministrativi nei propri ruoli di cui all’art. 23 cit. e, per altro verso, che tali non sono i dirigenti scolastici, in quanto afferenti al diverso ruolo di cui all’art. 25, della cui specialità si è sopra detto;
con l’ulteriore conseguenza su cui si tornerà anche in prosieguo -che certamente i dirigenti scolastici, se restano estranei alle nomine ai sensi del comma 5, non possono essere esclusi, quanto meno in via di estensione, dalle nomine ai sensi del co. 5bis , trattandosi pur sempre di « dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all’articolo 23 », rispetto alla P.A. di riferimento;
3.2
la Corte territoriale si è mossa lungo una ricostruzione normativa coerente con quanto appena detto e dunque i motivi riguardanti la prima selezione -essendosi già detto su quelli di stampo processuale -vanno integralmente rigettati;
4.
venendo alle censure riguardanti la seconda procedura, si tratta di selezione per il medesimo ufficio, bandita nel luglio 2013, con riferimento all’art. 19, co. 6, del d. lgs. n. 165 del 2001;
rispetto ad essa, cui hanno partecipato il Natale ed il Pagliara, è stato prescelto quest’ultimo, funzionario di comparto del medesimo Ministero, per ragioni riconnesse alla sua esperienza specifica;
4.1
il quarto motivo denuncia la violazione eo falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e 132, co. 2, n. 4 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.), sotto il profilo della nullità per assenza di motivazione sul profilo della omessa/carente comparazione delle posizioni dei candidati concorrenti;
il quinto motivo adduce invece la violazione eo falsa applicazione dell’art. 19, co. 1 -bis e 6 del d. lgs. n. 165 del 2001 (art. 360 n. 3 c.p.c.) sotto il profilo dell’essersi ritenuta valida la decisione della P.A. effettuata senza predeterminare i criteri valutativi eo senza svolgere la debita istruttoria ai fini di una valutazione comparativa analitica e complessiva;
inoltre, si aggiunge nel motivo, gli incarichi di reggenza attribuiti al COGNOME non potevano essere valutati perché illegittimi e ciò sia in quanto l’attribuzione della ‘reggenza’ di una posizione dirigenziale non rientrava nelle mansioni del funzionario amministrativo di area terza/C3, sia perché mancavano le condizioni di straordinarietà e temporaneità previste per l’attribuzione della reggenza di un ufficio dirigenziale;
il sesto motivo adduce analoghe critiche ex art. 360 n. 4 c.p.c. rispetto alla scelta effettuata della P.A., ma sotto il profilo, qui, della violazione delle regole di buona fede e correttezza;
4.2
la disamina unitaria dei predetti motivi ne evidenzia l’inaccoglibilità;
4.2.1
la Corte d’Appello ha argomentato rilevando che:
-il bando, quale lex specialis , prevedeva che « sarebbe stata data priorità all’esperienza professionale acquisita in funzioni dirigenziali maturata nello svolgimento di incarichi pregressi e con specifico riferimento alla competenza assegnate all’ufficio XV » (criteri di scelta);
-la P.A. aveva un’ampia discrezionalità nell’individuare i criteri di scelta e i titoli da valorizzare, senza che emergessero valutazioni affette da « macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell’apprezzamento di dati di fatto », non
potendosi di conseguenza esservi addebiti neppure rispetto ai canoni di correttezza e buona fede (ancora criteri di scelta);
-l’incarico al COGNOME era stato attribuito « avendo egli svolto le medesime funzioni sia per l’USR della Campania, proprio nell’ufficio da assegnare che quello della Basilicata » (decisione della scelta del COGNOME);
la motivazione è quindi del tutto percepibile e pertanto le censure da questo punto di vista sono manifestamente infondate;
4.2.2 richiamato quanto appena detto, risulta evidente l’infondatezza
anche nel merito delle critiche;
a fronte di una pronuncia che ha posto al centro della decisione il criterio, tratto dal bando, della esperienza pregressa specifica ed avendo la P.A. deciso su tale base, ogni argomentazione su astratti passaggi motivazionali o modalità generali di motivazione nelle selezioni è sterile, in quanto il criterio dell’esperienza specifica discrezionale e non irragionevole, dovendosi avere riguardo alla più adeguata copertura di quell’ufficio -è assorbente di ogni altro profilo;
del resto, a fronte di tale motivata argomentazione sul piano delle regole del bando, della discrezionalità e della buona fede, i corrispondenti motivi che sono volti a sostenere al contrario l’erroneità di tali apprezzamenti si traducono a ben vedere in diverse soluzioni del merito della questione, improprie rispetto al giudizio di legittimità;
4.2.3 pregresse attribuzioni in reggenza, dedotti al fine di inficiarne la validità sul piano curriculare nella successiva valutazione ai sensi dell’art. 19, di essi
quanto agli aspetti di asserita illegittimità delle co. 6, va detto che -a parte quanto si dirà sull’aspettativa non vi è specifica traccia nella sentenza impugnata;
vale dunque, in via assorbente di ogni altra considerazione, il consolidato principio per cui qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto (Cass. Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675), onere che il ricorrente non ha assolto;
5.
il settimo motivo denuncia la violazione eo falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché dell’art. 19, co. 5 e 6 del d. lgs. n. 165 del 2001, sostenendo che sarebbe da considerare illegittima la scelta di attribuire il posto nelle procedure bandite ai sensi dei menzionati commi al funzionario amministrativo, anziché al dirigente di ruolo di seconda fascia, sub specie di dirigente scolastico;
5.1
il motivo, quanto al primo incarico, è inammissibile, in quanto esso non si confronta con la ratio decidendi , avendo la Corte territoriale dato atto che l’incarico in esito alla procedura di cui al comma 5 non era stato proprio attribuito, essendosi provveduto poi solo con una ‘reggenza’ e ciò senza contare che già si è detto dell’assenza di legittimazione del Natale rispetto alla procedura ai sensi appunto del comma 5;
5.2
il motivo è invece infondato quanto alla procedura ai sensi del comma 6, perché in quella norma, riguardante l’incarico a persone che comunque non avrebbero un titolo diretto per l’incarico , non è
prevista alcuna posizione di preferenza normativa tra le figure ivi indicate;
5.3 semmai lo si rileva d’ufficio perché nel ricorso per cassazione non si argomenta sul punto – il tema potrebbe essere un altro e cioè quello della preferenza che la P.A. debba in ipotesi accordare ad una procedura ai sensi del co. 5bis , ovverosia per dirigenti dei ruoli di altra P.A., figura cui il dirigente scolastico, come si è detto, va assimilato rispetto ad una nomina di dirigenti amministrativi; tuttavia, quel tema non è affrontato nella sentenza impugnata e del resto si tratta di questione che non è solo di diritto; essa, infatti, con riferimento all’epoca, postula accertamenti in fatto, almeno sub specie delle percentuali -autonome rispetto a quelle del comma 6 – che consentono di ricorrere ad una tale procedura (i limiti percentuali per il co. 5bis sono stati privati di efficacia dall’art. 3, comma 3 -bis del d.l. n. 80 del 2021, conv. con mod. in l. n. 113 del 2021, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) che non possono introdotti in sede di legittimità, sicché il tema è da considerare nuovo nella presente causa e dunque qui non ulteriormente esaminabile;
d’altra parte, specie fino a quando l’ipotesi del comma 5 -bis è stata caratterizzata dall’esistenza di percentuali limitative, è naturale che i dirigenti di altra P.A. o ad essi parificati, come i dirigenti scolastici nel caso di selezione per dirigenti amministrativi, potessero partecipare alle selezioni ai sensi del comma 6;
5.4 6.
l’ottavo motivo denuncia la violazione e o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la Corte territoriale omesso di motivare sull’illegittima partecipazione del COGNOME alle due selezioni, nonostante egli avesse superato il
periodo massimo di aspettativa e dunque fosse tenuto a rientrare in servizio effettivo per almeno quattro mesi;
secondo il ricorrente, non sarebbe sufficiente il fatto che la Corte d’Appello abbia detto che il ricorrente non era legittimato ad operare il menzionato rilievo, senza altro aggiungere;
6.1
il motivo è infondato, quanto alla prima selezione, perché, una volta esclusa la legittimazione del ricorrente a partecipare ad essa ed essendo la nomina del COGNOME avvenuta al di fuori di quella procedura, non si vede come possano pretendersi ulteriori motivazioni sul punto;
in ogni caso, sul piano del diritto, la censura non è decisiva perché, secondo quanto si si va dire sul motivo che segue, la questione è giuridicamente infondata e semmai comporta solo un’integrazione o correzione della motivazione (Cass. 6145/2019; Cass., S.U., 2731/2017 citt.) e ciò vale per entrambe le procedure;
7.
venendo quindi al nono motivo -con cui si adduce appunto l’erroneità in diritto della decisione sui profili appena detti , per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, co. 5 e 6 del d. lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 7 del CCNL di comparto (art. 360 n. 3 c.p.c.) -esso è infondato;
al di là dei profili di interesse del ricorrente su cui si è appena detto e che rilevano soprattutto rispetto alla prima procedura ove è stato statuito e viene qui confermato il difetto di legittimazione del Natale, in generale e dunque anche per la seconda procedura valgono comunque ulteriori considerazioni assorbenti;
infatti, l’art. 7 del citato CCNL riguarda l’aspettativa per esigenza « personali o di famiglia », mentre qui è evidente che l’interesse è plurimo e riguarda anche la P.A. presso cui il funzionario presta servizio;
inoltre, il ricorrente trascura il fatto che il conferimento degli uffici dirigenziali al Pagliara, nel caso di specie, è avvenuto nell’ambito del rapporto di impiego intercorrente fra l’amministrazione ed il funzionario, sicché non vi è luogo a parlare di aspettativa in senso proprio, ma solo di diversa utilizzazione del dipendente;
8.
il decimo motivo assume la violazione eo falsa applicazione, richiamando l’art. 360 n. 4 c.p.c., degli artt. 112 e 132, co. 2, n. 4 c.p.c. con riferimento all’avere la Corte territoriale omesso di motivare rispetto al vizio di invalidità della nomina del COGNOME per erroneità o falsità dell’attestazione circa il servizio da lui attualmente svolto;
8.1 il motivo è infondato;
8.2
il ricorrente fa riferimento alla sua deduzione in ordine all’avere il COGNOME nella sua domanda di partecipazione affermato che egli ‘attualmente’ ricopriva l’incarico di dirigente a tempo determinato di un certo ufficio in Basilicata, mentre quell’incarico era cessato due mesi prima della pubblicazione dell’avviso di selezione del 2013;
su tale presupposto, va osservato che la asserita falsità della dichiarazione nella specie non attiene all’incarico (il ricorrente non contesta che fosse stato espletato) ma alla data di scadenza dello stesso, ossia ad un elemento del tutto irrilevante rispetto alle ragioni per le quali il COGNOME è stato poi preferito, che consistono nell’avere egli ricoperto l’incarico analogo e non nell’ espletamento attuale dello stesso;
pertanto, avendo la Corte di merito affermato che la nomina andava al COGNOME perché egli aveva svolto quelle funzioni, è evidente che quest’ultimo è il dato che è stato ritenuto in sé assorbente -e dunque tale da non imporre ulteriori spiegazioni – a
fronte di una discrepanza (la cessazione di tali funzioni da soli due mesi) la cui irrilevanza è palese;
in definitiva quel dato è del tutto irrilevante e secondario, sicché esso non poteva avere alcuna portata invalidante rispetto alla partecipazione del COGNOME, né rispetto alla scelta in suo favore per quell’incarico;
9.
l’undicesimo motivo è rubricato con riferimento alla violazione e o falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e 132, n. 4, c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.), per assenza di motivazione sulla mancanza in capo al Pagliara, rispetto alla seconda selezione, del requisito del servizio quinquennale pregresso;
il dodicesimo motivo è rubricato come violazione eo falsa applicazione dell’art. 19, co. 6, del d. lgs. n. 165 del 2001 (art. 360 n. 3 c.p.c.) e con esso si sostiene che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto che, a giustificare l’attribuzione dell’incarico ai sensi del menzionato comma 6, potesse ricorrere un requisito ovverosia la maturazione di esperienze pregresse in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza – ulteriore e diverso rispetto a quelli della previa esperienza dirigenziale quinquennale e della particolare specializzazione professionale, che in realtà non esisteva, sicché il COGNOME, che aveva svolto meno di cinque anni come reggente di uffici dirigenziali e per giunta con nomine di reggenza illegittime, non poteva dirsi munito del necessario titolo;
9.1 i due motivi, da analizzare congiuntamente, sono infondati;
9.2
l’art. 19, co. 6 prevede , come autonomo titolo di legittimazione agli incarichi -per quanto qui interessa -quello di « una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile (…) da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese
quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza »;
l’esperienza maturata in questo caso non è quella maturata in ambito dirigenziale, ma in generale quella svolta presso la P.A. di riferimento, se ritenuta idonea, come è reso evidente dal generico riferimento alle esperienze « di lavoro »;
dunque, non ha pregio sostenere che la Corte territoriale abbia valorizzato un requisito inesistente;
quanto invece alla mancanza di motivazione sulla durata quinquennale delle esperienze, la Corte territoriale non si è limitata a richiamare la norma, nella parte sopra appena citata, ma, oltre ad avere fatto riferimento alle esperienze dirigenziali in funzioni specifiche del Pagliara, ha argomentato anche sul « quinquennio » rimarcando che esso rileva « anche solo in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza » ed aggiungendo « come quella ricoperta formalmente dal Pagliara », il che va evidentemente inteso -dato il contesto di risposta sul tema della durata in cui quell’affermazione di inseriva -nel senso che quel requisito temporale veniva ritenuto sussistente proprio per avere il candidato lavorato (anche) in quella veste;
10.
non occorre provvedere sulle spese in quanto le controparti sono il ricorso va dunque integralmente disatteso; rimaste intimate;
11.
vanno infine formulati i seguenti principi:
-« in tema di pubblico impiego e di dirigenza in ambito scolastico, sono distinti, anche per struttura e regole di reclutamento i ruoli dei dirigenti scolastici (art. 25 del d. lgs. n. 165 del 2001) e quelli dei dirigenti amministrativi (art. 23 del medesimo d. lgs.) e pertanto ad una selezione svolta ai sensi dell’art. 19, co. 5 del d. lgs. n. 165 del 2001 rispetto a posti di dirigenza
amministrativa non può partecipare il dirigente scolastico, che è invece legittimato a partecipare alle selezioni svolte ai sensi dell’art. 19, co. 5 -bis, non potendo egli non essere parificato almeno ai dirigenti di altro ente pubblico non economico, in quanto entrambi dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all’art. 23 cit. della P.A. di riferimento»;
-«in tema di pubblico impiego e di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell’art. 19, co. 6, del d. lgs. n. 165 del 2001, il requisito delle concrete esperienze maturate per almeno un quinquennio in posizioni funzionali per l’accesso alla dirigenza non fa riferimento allo svolgimento di pregressi incarichi di rango esclusivamente dirigenziale, ma più in generale ad esperienze ‘di lavoro’ purché qualificanti rispetto alla posizione della quale si proceda alla copertura»
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P .R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 4.6.2025.