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Incarichi dirigenziali: le regole per la selezione

Un dirigente scolastico si oppone alla sua esclusione da una selezione per un incarico amministrativo. La Cassazione rigetta il ricorso, confermando la netta distinzione tra i ruoli e la legittimità della scelta dell’amministrazione basata sull’esperienza specifica del candidato vincitore. La sentenza definisce i criteri di accesso ai diversi tipi di incarichi dirigenziali, sottolineando la discrezionalità della P.A. nelle procedure comparative.

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Incarichi dirigenziali: la Cassazione traccia i confini tra dirigenti scolastici e amministrativi

La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito importanti chiarimenti sulle procedure di selezione per il conferimento di incarichi dirigenziali nella Pubblica Amministrazione. La pronuncia analizza la netta distinzione tra la dirigenza scolastica e quella amministrativa, definendo i presupposti di partecipazione alle selezioni e i limiti della discrezionalità della P.A. nella valutazione dei candidati.

I Fatti di Causa

Un dirigente scolastico impugnava le decisioni del Ministero dell’Istruzione relative a due procedure selettive per la copertura di un posto di dirigente amministrativo presso un Ufficio Scolastico Regionale.

La Prima Procedura Selettiva

La prima selezione, bandita ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, si era conclusa con la constatazione della mancanza di aspiranti legittimati. Il Ministero aveva infatti ritenuto che il dirigente scolastico non potesse partecipare, in quanto appartenente a un ruolo (quello scolastico) distinto da quello amministrativo richiesto. Di conseguenza, l’incarico era stato affidato in via temporanea (reggenza) a un funzionario amministrativo già in servizio.

La Seconda Procedura Selettiva

Successivamente, per la stessa posizione, veniva avviata una seconda procedura basata sull’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001. A questa selezione partecipavano sia il dirigente scolastico che il funzionario già reggente. L’amministrazione sceglieva quest’ultimo, valorizzando la sua pregressa esperienza professionale specifica come criterio prioritario previsto dal bando.

Il dirigente scolastico, ritenendo illegittime entrambe le procedure, si rivolgeva al Tribunale e poi alla Corte d’Appello, vedendo però respinte le sue domande. La controversia giungeva così dinanzi alla Corte di Cassazione.

La Decisione della Cassazione sugli Incarichi Dirigenziali

La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso del dirigente scolastico, confermando le sentenze dei precedenti gradi di giudizio e cogliendo l’occasione per enunciare principi di diritto fondamentali in materia di incarichi dirigenziali.

Distinzione tra Ruoli Dirigenziali

La Corte ha ribadito la chiara e invalicabile distinzione normativa tra il ruolo dei dirigenti scolastici (disciplinato dall’art. 25 del D.Lgs. 165/2001) e quello dei dirigenti amministrativi (art. 23). Si tratta di due carriere separate, con regole di reclutamento e funzioni differenti. Pertanto, la Corte d’Appello aveva correttamente ritenuto che il dirigente scolastico non fosse legittimato a partecipare alla prima selezione, riservata ai dirigenti dei ruoli amministrativi interni.

Analisi della Seconda Procedura e Discrezionalità della P.A.

Per quanto riguarda la seconda selezione, la Cassazione ha evidenziato come questa fosse basata sull’art. 19, comma 6, che permette di conferire incarichi anche a personale non dirigente (come il funzionario prescelto) in possesso di particolare specializzazione professionale maturata in almeno un quinquennio di esperienze lavorative concrete. La Corte ha chiarito che:

1. L’esperienza richiesta non deve essere necessariamente di rango dirigenziale, ma più in generale un’esperienza “di lavoro” qualificata.
2. La Pubblica Amministrazione gode di ampia discrezionalità nell’individuare i criteri di scelta e nel valutare i titoli, purché le decisioni non siano affette da vizi macroscopici di irragionevolezza o illogicità.

Nel caso specifico, la scelta di preferire il funzionario era stata motivata in modo congruo, basandosi sul criterio, previsto dal bando (lex specialis), della specifica esperienza pregressa maturata proprio in quell’ufficio. Tale motivazione è stata ritenuta sufficiente e non sindacabile nel merito.

Le Motivazioni

La Corte ha motivato la sua decisione sulla base di una rigorosa interpretazione delle norme che regolano gli incarichi dirigenziali. È stato sottolineato che il sistema normativo prevede percorsi distinti per l’accesso alla dirigenza amministrativa. La procedura ex art. 19, co. 5, è il canale ordinario per i dirigenti già in ruolo nell’amministrazione. Invece, le procedure ex art. 19, co. 5-bis (per dirigenti di altre P.A.) e co. 6 (per esperti esterni o funzionari interni con requisiti specifici) rappresentano delle eccezioni per reperire professionalità particolari.

Il dirigente scolastico, pur essendo un dirigente pubblico, non appartiene ai ruoli amministrativi interni del Ministero. Pertanto, la sua esclusione dalla prima procedura era corretta. Nella seconda, invece, era legittimamente in concorso con il funzionario, ma l’amministrazione ha esercitato legittimamente la propria discrezionalità, privilegiando l’esperienza specifica del controinteressato, ritenuta più adeguata a ricoprire l’incarico.

La Corte ha inoltre respinto le altre censure del ricorrente, come quelle relative alla presunta falsità di dichiarazioni o al superamento di periodi di aspettativa, ritenendole irrilevanti o infondate in punto di diritto.

Conclusioni

La sentenza consolida due principi fondamentali. Primo, la netta separazione tra le carriere dirigenziali all’interno della Pubblica Amministrazione: un dirigente scolastico non può essere automaticamente assimilato a un dirigente amministrativo ai fini delle selezioni interne. Secondo, viene riaffermata l’ampia discrezionalità della P.A. nelle procedure comparative per il conferimento di incarichi dirigenziali ex art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, a condizione che la scelta sia supportata da una motivazione logica, coerente con i criteri predeterminati dal bando e non arbitraria.

Un dirigente scolastico può partecipare a una selezione per un incarico dirigenziale amministrativo?
No, non può partecipare a una selezione interna ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, perché appartiene a un ruolo distinto da quello amministrativo. Può invece partecipare a selezioni ai sensi del comma 5-bis (come dirigente di altro ente pubblico) o del comma 6, se in possesso dei requisiti di esperienza richiesti.

Quali requisiti di esperienza sono necessari per un incarico dirigenziale secondo l’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001?
La norma richiede il possesso di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio. La Corte chiarisce che non è necessario aver svolto pregressi incarichi di rango esclusivamente dirigenziale, ma sono sufficienti esperienze “di lavoro” purché qualificanti rispetto alla posizione da ricoprire.

Quanto è ampia la discrezionalità della Pubblica Amministrazione nella scelta dei dirigenti?
Nelle procedure selettive basate su criteri come l’esperienza professionale (es. art. 19, co. 6), la P.A. ha un’ampia discrezionalità nell’individuare i criteri di scelta e nel valutare i profili dei candidati. Questo potere non è assoluto: la scelta deve essere motivata, logica, non arbitraria e non viziata da errori palesi nell’apprezzamento dei fatti.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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