Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31516 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31516 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21413/2019 R.G. proposto da
– ricorrente principale e controricorrente incidentale contro
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
– controricorrente principale e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 44/2019 della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 18.1.2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.10.2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, già dirigente della Regione Lazio, convenne in giudizio la datrice di lavoro per chiederne la condanna al risarcimento dei danni per essere stato illegittimamente escluso dal conferimento di specifici incarichi dirigenziali, sia dalla giunta regionale in carica negli anni dal 2010 al 2012, sia da quella in carica nel 2013.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, accolse parzialmente la domanda, ritenendo, per il primo periodo (2010-2012), che la condotta della Regione, pur censurabile, non avesse prodotto un danno al ricorrente, posto che erano stati assegnati soltanto incarichi per i quali egli non era legittimato; riconobbe, invece, per il secondo periodo (2013), un danno da perdita di chance liquidato in € 57.182,81, oltre accessori.
La Regione Lazio impugnò la sentenza di primo grado ed anche il dirigente propose appello incidentale, ma la Corte d’Appello di Roma rigettò entrambi i gravami, confermando la decisione del Tribunale e compensando le spese.
Contro la sentenza della Corte territoriale la Regione ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Il dirigente si è difeso con controricorso contenente anche un ricorso incidentale articolato in due motivi.
La Regione Lazio ha depositato controricorso al ricorso incidentale.
Il dirigente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale si denuncia «Violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione degli artt. 1175, 1375 c.c., nonché dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 /2001
e succ. mod., dell’art. 20 L.R. n. 6/2002 e dell’art. 162 del Regolamento regionale n. 1/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
Occorre precisare che, con riferimento alle tre procedure selettive esperite nel 2013, l a Corte d’Appello , confermando la valutazione sul punto del Tribunale, ha ritenuto che la Regione Lazio avesse sì effettuato una valutazione dei dirigenti candidati al conferimento del l’incarico , ma considerandoli soltanto uti singuli («valutazione assoluta») e, quindi, senza procedere al necessario raffronto tra i rispettivi profili professionali dei candidati per stabilire quale fosse quello maggiormente idoneo a svolgere l’incarico («valutazione comparativa»).
La ricorrente, da un lato, sostiene che la valutazione comparativa dei candidati sarebbe stata effettuata, essendo desumibile dal collegamento della «motivazione delle determinazioni di conferimento degli incarichi di direzione con i curricula in esse richiamati e depositati in giudizio»; dall’altro lato, sostiene la non necessità di una «valutazione strettamente comparativa» dei candidati a ll’incarico, essendo il conferimento «una scelta altamente discrezionale» , tant’è che si invoca la «natura fiduciaria dell’incarico dirigenziale apicale» .
1.1. Il motivo è inammissibile sotto diversi aspetti.
1.1.1. Innanzitutto, la mancata valutazione comparativa tra i candidati è un accertamento di fatto, che spetta ai giudici del merito e non è direttamente sindacabile in sede di legittimità. Meno che meno si può considerare pertinente, nel corpo del ricorso per cassazione, una descrizione dei curricula dei dirigenti prescelti e di quello dell’attuale controricorrente
principale, quasi a proporre alla Corte di legittimità un vaglio diretto delle qualità dei candidati.
1.1.2. Si ravvisa, inoltre, una contraddizione -con conseguente ambiguità sull’effettivo contenuto della censura tra l’affermazione che la valutazione comparativa sarebbe stata effettuata e quella che non ci sarebbe, in questo ambito, « l’esigenza della valutazione strettamente comparativa».
Non è infatti dato di comprendere quale sia il valore che la ricorrente intende attribuire all’avverbio «strettamente» , per distinguerne la portata rispetto all’ovvia esigenza che la valutazione sia effettivamente comparativa.
Sul piano normativo -l’unico rilevante in questa sede non si mette in discussione che il conferimento dell’incarico rappresenta un atto di natura negoziale , adottato nell’ambito del rapporto di lavoro con il dirigente. Resta, tuttavia, che la legittimità di tale atto di natura negoziale va valutata alla stregua dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), i quali nel pubblico impiego sono arricchiti dai principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Inoltre, il tutto deve avvenire nel rispetto delle norme inderogabili contenute nell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, che impongono una procedura selettiva che deve « concludersi con l’adozione di un provved imento adeguatamente motivato, che illustri sia i criteri adottati, sia le ragioni giustificative della scelta assunta » (v., tra le più recenti, Cass. nn. 24366/2024; 1488/2024).
1.1.3. Per quanto riguarda il cenno, nella parte finale dell’illustrazione del motivo, alla «natura fiduciaria dell’incarico dirigenziale apicale» (da cui pare si intenda desumere una sorta
di insindacabilità della scelta della pubblica amministrazione), si tratta di questione mista in fatto (il carattere apicale degli incarichi conferiti) e in diritto, che non è trattata nella sentenza della Corte d’Appello e di cui la ricorrente non precisa se, come e quando sia stata introdotta nel giudizio di merito.
Il secondo motivo di ricorso principale denuncia «Violazione e/o falsa applicazione d ell’art. 132 , comma 2, n. 4, c.p.c., nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
Si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe del tutto priva di motivazione in merito alla illegittimità della condotta della Regione e alla prova del danno da perdita di chance subito dal dirigente.
2.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché quella che viene denunciata è, a tutto concedere, una insufficiente motivazione -non potendosi negare che la sentenza è dotata di un percorso argomentativo pertinente e coerente, in parte reso mediante rinvio alla motivazione della decisione di primo grado -il che basta ad escludere che si verta nelle ipotesi estreme di «mancanza assoluta di motivi sotto l ‘ aspetto materiale e grafico» e di «motivazione solo apparente», mentre la critica contenuta nel ricorso non evidenzia un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili», né una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (v., per tutte, Cass. S.U. nn. 8053/2014 e 8054/2014).
Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
La ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia riconosciuto al dirigente il diritto al risarcimento pur in difetto di prova di un effettivo danno da perdita di chance .
3.1. Trattasi di motivo di schietta inammissibilità, innanzitutto per la non pertinenza del riferimento alla violazione dell ‘art. 2697 c.c. ( di cui la Corte d’Appello non ha fatto applicazione, essendosi basata sul proprio accertamento dei fatti rilevanti in causa) e, in secondo luogo, perché il riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. nasconde, in realtà, una mera censura di merito a tale accertamento dei fatti.
Dichiarato inammissibile il ricorso principale, il ricorso incidentale «perde ogni efficacia», trattandosi di ricorso incidentale tardivo (art. 334, comma 2, c.p.c.).
Infatti la sentenza è stata pubblicata il 18.1.2019 e il ricorso principale è stato notificato il 16.7.2019, mentre il ricorso incidentale è stato notificato il 30.7.2019, ovverosia più di sei mesi dopo la pubblicazione della sentenza (art. 327 c.p.c.).
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese legali relative al presente giudizio di legittimità, in considerazione della difesa con controricorso cui è stata costretta la Regione a causa del ricorso incidentale del dirigente, seppure risultato processualmente inefficace.
Si dà atto che, in base all’esito de i ricorsi, sussistono i presupposti, a carico della sola ricorrente principale, per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte: dichiara inammissibile il ricorso principale;
dichiara inefficace il ricorso incidentale;
compensa le spese del giudizio di legittimità;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della