SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 350 2025 – N. R.G. 00000348 2024 DEPOSITO MINUTA 11 07 2025 PUBBLICAZIONE 14 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d’Appello, nella persona dei consiglieri NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
Presidente rel.
Consigliere
Consigliere
SENTENZA
nella causa di II grado iscritta al n. 348/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME e dell’avv.
NOME COGNOME
appellante
contro
, con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME e dell’avv.
NOME COGNOME
e nei confronti di
Appellato contumace
Oggetto: altre ipotesi
posta in decisione all’udienza collegiale del giorno 26/6/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. NOME COGNOME sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti; esaminati gli atti e i documenti di causa ,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con la sentenza qui appellata il Tribunale di Piacenza, in accoglimento di conforme eccezione del là convenuto, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta da e volta a sentir dichiarare l’illegittimità della procedura di conferimento dell’incarico dirigenziale a tempo determinato di ‘direzione del servizio Servizi Sociali’ e la conseguente nullità dell’atto di conferimento di detto incarico al dott. (decreto sindacale n. 13 0693 prot. gen. del 20/10/2022), ordinare il rinnovo della selezione ovvero, in via di subordine, condannare il al risarcimento del danno sotto forma di perdita di chance nella misura di giustizia (da rapportarsi alla differenza tra la maggiore retribuzione spettante per la posizione e quanto percepito dal ricorrente per il tempo di durata dell’incarico).
2. Ha proposto appello il contestando innanzi tutto la decisione sulla giurisdizione e riproponendo, nel merito, le censure al procedimento selettivo di cui sopra, non esaminate dal Tribunale.
Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione del appellato, che ha ribadito la natura di atto di macro-organizzazione della determinazione impugnata e ha evidenziato come le stesse ragioni di doglianza del ricorrente facciano riferimento a profili che riguardano l’esercizio del potere amministrativo. Nel merito, il ha riproposto le ragioni addotte in primo grado quanto alla legittimità del proprio operato.
3. La causa è stata istruita con l acquisizione della documentazione già prodotta ‘ dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
4. Con i primi quattro motivi, che meritano congiunta trattazione, il ricorrente si duole della declinatoria di giurisdizione (e della condanna al pagamento delle spese del grado).
I motivi sono fondati.
Pare sufficiente ricordare qui la più recente giurisprudenza di legittimità, assai chiara sul punto, secondo cui ‘ in tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l’assunzione ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A. ‘ (Cassazione civile sez. un., 8/7/2024, n. 18653).
Il dictum è troppo chiaro per richiedere più diffusa trattazione -potendosi solo di più evidenziare che la decisione impugnata ha fatto riferimento a giurisprudenza di merito e di legittimità risalente e superata da un arresto consolidatosi almeno a far tempo dall’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte n. 8799 del 5/4/2017.
L’eccezione di difetto di giurisdizione è infondata e la decisione del Tribunale deve dunque essere riformata.
Quanto alle conseguenze processuali di tale accoglimento va osservato che la disposizione dell’art. 353, 1° co. c.p.c. previgente, secondo cui ‘ Il giudice d’appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice ‘ è stata abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197 e tale abrogazione ha effetto per i giudizi di impugnazione introdotti -come il presente -dopo il 28 febbraio 2023.
Il caso è ora regolato dall’art. 354 comma III c.p.c., secondo cui ‘ Se il giudice d’appello riconosce sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice o dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell’articolo 356 ‘.
Deve dunque esaminarsi il merito delle doglianze del ricorrente.
5. Con il primo motivo di merito (indicato sub B) , l’appellante lamenta che l’avviso pubblico destinato a regolamentare lo svolgimento della selezione comparativa non
indicava né individuava i criteri di valutazione dei curricula e dei colloqui. Evidenzia che il criterio non è previsione di una competenza o esperienza, ma strumento per la loro misurazione.
Per quanto la distinzione concettuale sia corretta, il motivo è infondato.
Come indicato nello stesso avviso pubblico di selezione, il compito di stabilire i criteri di valutazione era demandato alla Commissione esaminatrice 1 e questo è quanto effettuato nel caso di specie.
Ciò peraltro risponde al dato normativo correttamente ricordato dal che cita ‘ il disposto dell’art. 12, comma 1, del D.P.R. 09.05.1994, n. 487 (‘Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi’), il quale prevede espressamente, al comma 1, che ‘Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte ‘.
Se ciò vale per l’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni, non può certo dubitarsi che valga per le selezioni quali quella qui in esame, di carattere non concorsuale come indicato dallo stesso appellante (cfr. pag. 14 dell’appello in nota).
Sarebbe infatti contrario a buon andamento degli uffici imporre un rigore di criteri a priori, non condiviso dalla Commissione deputata ad effettuare il vaglio preventivo alla valutazione di carattere discrezionale che conduce ad una scelta fiduciaria (cfr. Cass. SU 8/6/2016 n. 11711, ex aliis).
6. Con altro motivo (sub C) il lamenta il vizio di composizione della commissione esaminatrice, i cui componenti diversi dal presidente non avrebbero posseduto la necessaria qualità di membri esperti .
Il ricorrente ricorda il DPR 487/94 cit. (art. 9 comma 2), il DPR 272/2004 (art. 4 comma 3) e il Regolamento Comunale (art. 31).
Ebbene, la prima norma non è utile al caso di specie, perché dedicato espressamente alle commissioni per i concorsi di cui all’art. 19 (che regola ‘ Il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, … mediante concorsi pubblici unici …’).
1 Così a pag. 11 del doc. 6 del
6) a proprio insindacabile giudizio; prima dell’inizio della valutazione dei curricula; a stabilire i criteri di dettaglio per la valutazione degli elementi di competenza e professionalità richiesti dal presente avviso. La Commissione si riserva la facoltà di non procedere alla valutazione delle voci per le quali nel curriculum non siano state rese dal candidato; in necessarie ad una corretta valutazione.
Neppure l’altra norma citata dall’appellante che pure fa riferimento alla comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso 2 – è qui applicabile, perché trattasi di disposizione interna al regolamento per ‘… l’accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, in attuazione dell’articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ‘ (DPR 272/2004) e volta a disciplinare una selezione di natura concorsuale (come espressamente indicato più volte all’interno del DPR).
La sola norma utile al caso di specie è la terza indicata dall’appellante, l’art. 17 del Regolamento comunale, i cui requisiti sono assai meno stringenti:
ART. 17 COMMISSIONI ESAMINATRICI
1.La Commissione esaminatrice è nominata con determinazione del Dirigente del Servizio Personale sentito il Dirigente competente in relazione al posto da ricoprire e il Direttore generale; 0 in sua assenza; il Segretario generale per posti di profilo dirigenziale.
2La Commissione esaminatrice è composta nel modo seguente:
a. da un Dirigente; che la presiede.
b. da due membri esperti con specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal bando di selezione; scelti tra dipendenti dellente (anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso) 0 dipendenti di altre amministrazioni pubbliche; docenti universitari, liberi professionisti , nonché soggetti estranei alle medesime pubbliche amministrazioni, di qualifica funzionale 0 posizione professionale almeno 0 assimilabile a quella del posto messo a concorso pari
Per la scelta dei membri esterni si procederà con avviso pubblico che indicherà requisiti e criteri di scelta dei commissari Nel caso in cui lavviso vada in tutto 0 in parte deserto, 0 in caso di mancata rispondenza delle manifestazioni di interesse ricevute ai requisiti dell’avviso; l’individuazione avverrà in via diretta nel rispetto del comma 1 del presente articolo
3. La Commissione esaminatrice è presieduta dal Dirigente del Servizio di destinazione del personale 0, per i profili professionali fino alla categoria C 0 per la specificità professionale degli stessi, da un funzionario dallo stesso delegato. Per le selezioni relative a posti di qualifica dirigenziale il ruolo di presidente è affidato al Direttore generale 0 in sua assenza; al Segretario generale Qualora posti messi a selezione non afferiscano ad uno specifico servizio dellEnte; la presidenza della Commissione è affidata al dirigente del Personale
4.Gli esperti interni devono essere inquadrati in categoria almeno rispetto a quella propria del posto messo a concorso pari
(così da pag. 15 dell’all.16 di parte appellante si tralascia la parte non di rilievo)
Ebbene, non è dubbio che e due dirigenti nominate (dott.ssa dirigente del Servizio Organi Istituzionali e Risorse Umane e dirigente ad interim del Servizio Risorse Economiche e dott.ssa dirigente del Servizio Cultura, Musei e Turismo) integrino i presupposti della norma, sia per la qualifica rivestita sia per la relativa presumibile competenza tecnica rispetto alle prove previste dal bando di selezione , che trova adeguata sintesi nel bando di concorso:
2 Art. 4 DPR 272/2004 (‘ I componenti sono scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di università pubbliche o private, nonché tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso ‘)
ART. 6 SELEZIONE DEI CANDIDATI
1) La selezione è finalizzata ad individuare la professionalità maggiormente corrispondente al perseguimento delle finalità di governo dell’Ente e alla realizzazione dei relativi programmi; tenendo conto, principalmente; della professionalità e dell’esperienza posseduta dai candidati stessi sugli ambiti di intervento della direzione di interesse, nonché dell’attitudine all’espletamento delle funzioni dirigenziali, delle competenze manageriali, della capacità ad operare per obiettivi, di rapportarsi e di interpretare le esigenze degli organi di vertice dell’amministrazione; di individuare soluzioni anche di tipo innovativo rispetto all’attività svolta.
Non rileva dunque che le componenti della commissione di cui sopra non avessero un’esperienza/competenza nel settore specialistico, perché la rispondenza dei requisiti in astratto è una valutazione di tipo sostanzialmente logico (e non per così dire esperienziale ) e le altre caratteristiche sono quelle proprie dei dirigenti in genere (attitudine dirigenziale, competenze manageriali, capacità di operare per obiettivi ecc.)
7. Con il motivo sub D) il lamenta che ‘ la nomina della Commissione esaminatrice non è stata effettuata dal soggetto individuato dal Regolamento comunale (art. 17) cioè dal Dirigente del Servizio Personale, ma da un soggetto sotto ordinato a questi e da questi delegato, cioè un funzionario munito di posizione organizzativa, il Responsabile dell’U.O. Personale ‘ (pag. 24).
Anche in questo caso non vi è norma utile a sorreggere la doglianza, perché -come dedotto correttamente dall’Amministrazione appellata -‘ In tema, la norma che ad oggi regola la materia è da rinvenirsi nell’art. 17 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 (recante ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni’), il quale, al comma 1 bis, dispone testualmente che ‘I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l’articolo 2103 del codice civile’.
La citata lettera b), in particolare, prevede che i Dirigenti (e quindi, ove delegati, i titolari di Posizioni Organizzative) ‘curano l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate.’ .
La norma in esame è chiara nell’assegnare ai soggetti delegati autonomo potere di adozione degli atti e (anche) dei provvedimenti amministrativi che, come noto, hanno rilevanza verso l’esterno.
Ciò è comprovato dalla circostanza che la fattispecie in esame è interpretata, da consolidata giurisprudenza, quale delega di funzioni (e non di firma), la cui principale caratteristica consiste nella ‘attribuzione ad un diverso ufficio od ente di poteri i n deroga alla disciplina normativa delle competenze amministrative (…) L’atto di «delegazione della competenza» ha, invece, rilevanza esterna, essendo suscettibile di alterare il regime della imputazione dell’atto’ (Cass. civ. – Sez. V -09.09.2022, n. 26694).
In applicazione del disposto sopra citato, dapprima con Disposizione Dirigenziale n. 2536 del 20.06.2019, poi prorogata con Disposizione Dirigenziale n. 2595 del 24.05.2022, l’allora Dirigente del Servizio Organi Istituzionali e Risorse Umane ha conferito delega di funzioni dirigenziali alla dott.ssa individuando tra le medesime anche ‘ogni altra attività complementare, strumentale e comunque connessa all’oggetto dell’incarico di Posizione Organizzativa’ della
‘
Le considerazioni circa la presunta incompatibilità della delegata per conflitto di interessi non hanno consistenza giuridica sotto il profilo formale (non essendovi nella funzione come assegnata alcun conflitto di interessi) e sono mere illazioni sul piano per così dire sostanziale.
8. Con il motivo sub E) l’appellante lamenta la tardività della dichiarazione di incompatibilità da parte dei componenti della commissione.
La doglianza è infondata perché la documentazione in atti comprova che l’iter seguito è stato conforme alle disposizioni del regolamento : ‘… la Commissione, nella prima seduta del 19.09.2022, ha determinato nel dettaglio dei criteri di valutazione e dando mandato alla U.O. Personale di pubblicare il calendario dettagliato dei colloqui da allegare alla futura Determinazione Dirigenziale di ammissione/esclusione dei candidati alla selezione (cfr. doc. 7 fascicolo di primo grado).:
Il giorno successivo, 20.09.2022, con Determinazione Dirigenziale n. 2063 di pari data (cfr. doc. 7 fascicolo di primo grado), successivamente integrata dalla Determinazione Dirigenziale n. 2119 del 27.09.2022 (cfr. doc. 8 fascicolo di primo grado), la Responsabile della U.O. Personale, in qualità di RUP del procedimento, procedeva alla ammissione di n. 19 candidati ed alla esclusione di n. 12 candidati, contestualmente approvando il calendario dettagliato dei colloqui, e trasmettendo i relativi atti, le domande di partecipazione ed i curricula dei candidati alla Commissione con nota Prot. Gen. n. 116594 del 20.09.2022 (cfr. doc. 19 fascicolo di primo grado).
Da ultimo, in data 28.09.2022, riunitasi in seconda seduta (cfr. doc. 9 fascicolo di primo grado), la Commissione esaminatrice, verificata dapprima l’assenza di cause di incompatibilità dei componenti rispetto ai 19 candidati ammessi, dava conseguente avvio ai lavori procedendo anzitutto alla valutazione in ordine alfabetico dei curricula degli ammessi.
In base al disposto dell’art. 11 del citato D.P.R. 487/1994, infatti, le dichiarazioni di assenza di incompatibilità debbono essere sottoscritte, ovviamente, una volta presa visione dell’elenco dei partecipanti cioè, nel caso in esame, necessariamente in d ata 28.09.2022, allorché la Commissione esaminatrice ha avuto conoscenza dell’elenco dei candidati ammessi alla selezione, e dei relativi curricula ‘ (così la sequenza dei fatti contenuta alle pagg. 16-17 della nota riassuntiva del .
La lettura dell’art. 20 5 del ‘ Regolamento sulle modalità di accesso all’impiego presso il Comune di ‘ (‘ I componenti della Commissione, prima di iniziare i lavori, dichiarano di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 19 dandone atto nel verbale’.
deve infatti valorizzare l’effettività dei lavori della commissione ‘) non può che essere coerente con quella del l’art. 19 2 del medesimo Regolamento, a tenore del quale ‘ La verifica dell’esistenza di eventuali cause di incompatibilità tra i Commissari e tra questi
e i candidati è effettuata all’atto dell’insediamento della Commissione prima dell’inizio dei lavori, una volta presa visione dell’elenco dei candidati ammessi alle prove ‘.
9. Per la medesima ragione di cui si è appena detto è infondato il motivo sub F) circa la previa conoscenza dei candidati da parte della Commissione: gli argomenti contenuti alle pagg. 28-31 sono essenzialmente delle congetture circa le motivazioni recondite, per così dire, della verbalizzazione (che rimane peraltro fide-facente per sua natura) e illazioni sulla tempistica dello scambio di corrispondenza tra la Commissione e l’UO Personale: argomenti irrilevanti, non persuasivi e contraddetti dalla sequenza procedimentale sopra riassunta (la sola coerente con le finalità della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità).
10. Il motivo sub G) censura aspetti tra loro eterogenei.
In primo luogo, si adombra una ‘ parzialità dei criteri di dettaglio volti a premiare un determinato profilo rispetto ad altri con violazione del principio di trasparenza e imparzialità ‘ . Più specificamente, si adombra una volontà della Commissione di ‘ giudicare più positivamente un candidato che abbia prestato servizio presso un grande Comune17 (non certo un grande Ente in generale o una grande azienda pubblica o Fondazione ex Ipab o ente sanitario, visto che si pone un limite di abitanti e si fa riferimento alle caratteristiche del territorio, peraltro indefinite) piuttosto che la qualità/complessità della prestazione e la delicatezza/consistenza delle funzioni svolte. Analogamente, i criteri di valutazione del curriculum elaborati direttamente dalla Commissione privilegiavano la posizione ricoperta di ‘funzionario con funzioni dirigenziali’ che è la tipologia prevalente del candidato che non possedeva la qualifica di dirigente con contratto a tempo indeterminato (ovvero quale vincitore di concorso pubblico come il ricorrente), bensì aveva soltanto svolto le funzioni dirigenziali con incarichi a tempo determinato avendo solo la qualifica di funzionario con contratto a tempo indeterminato (di cui era ed è in aspettativa concessa proprio dal
) come si evince dal curriculum vitae allegato alla domanda ‘.
Ancora, dubita il ricorrente/appellante della possibilità che la Commissione abbia potuto predisporre sedici domande in 48 minuti (tale il lasso di tempo intercorso tra la sua riunione in terza seduta del 6/10/2022 (ad ore 8: 00) e l’inizio del primo colloquio (ad ore 8:48) ed evidenzia una contraddittorietà sulla tipologia e custodia delle domande sottoposte ai candidati nella detta terza seduta.
Il primo punto è inspiegabile prima ancora che infondato: i criteri adottati dalla indicano espressamente entrambe le posizioni (‘dirigenziale’ e di ‘funzionario con funzioni dirigenziali’) e la sequenza del criteri (che da ultimo indica pure la posizione ‘non dirigenziale’) è eloquente della decres cente importanza:
TABLE
(così da pag. 4 del doc. 9 di parte appellata)
Le restanti considerazioni sono evidentemente congetturali e invero poco persuasive, essendo del tutto plausibile, per esempio, che in quasi un’ora siano elaborate sedici domande -sol che si pensi come già da tempo tutti i componenti della Commissione erano edotti della ragione del loro operare e dunque bene possono aver riflettuto sui quesiti da sottoporre ai candidati.
Poco è a dire della modalità di conservazione delle domande e del denunciato utilizzo il 7/10 di domande utilizzate nella precedente seduta: è lo stesso ricorrente a produrre il doc. 7, contenente i verbali di Commissione, di cui non ha denunciato la falsità, dai quali si desume come il 6/10 fossero presenti al mattino solo due dei sei candidati previsti 3 ; il pomeriggio di quel giorno fossero presenti solo quattro dei sette candidati previsti 4 e il giorno successivo fossero presenti solo due dei cinque candidati previsti 5 -il che
3
La Commissione procede alla verifica dei candidati convocati per le ore 08.30. Risultano presenti sigg ri:
NOME
NOME
Risultano assenti , conseguentemente rinunciatari alla selezione; come previsto dallavviso, sigg ri:
COGNOME
COGNOME NOME
NOME
COGNOME
La Commissione procede alla verifica dei candidati convocati per le ore 14.30. Risultano presenti sigg ri:
COGNOME NOME
COGNOME NOME
COGNOME
COGNOME NOME
Risultano assenti, e conseguentemente rinunciatari alla selezione, come previsto dall’avviso, siggri:
DEL LUNGO NOME
NOME COGNOME
COGNOME NOME COGNOME
4
5
evidentemente permetteva di utilizzare le domande non estratte in precedenza per l’ampia eccedenza della predisposizione (sedici domande per otto candidati effettivi) e rende del tutto irrilevante l’indicazione secondo cui ‘ le domande non estratte al mattino saranno utilizzate per i candidati della sessione pomeridiana odierna ‘, non essendovi onere di ‘rottamazione’ di quelle ulteriormente residue.
11. I motivi sub H) e sub L) introducono elementi di giudizio delle candidature 6 che attengono al merito discrezionale della Commissione valutatrice e non possono essere qui sindacati, in difetto di qualsiasi manifesta irragionevolezza, che induca a ravvisare una deviazione della selezione dai canoni della stessa propri.
12. Con il motivo sub I) il censura la scelta dello per non essere egli immediatamente disponibile alla presa di servizio. Anche questa doglianza è infondata: come correttamente evidenziato dal appellato, risultando dagli atti che lo ‘… in data 21.10.2022, aveva espresso l’accettazione dell’incarico presso il con decorrenza 26.10.2022, tanto è vero che il , con nota Prot. Gen. n. 132399 del 24.10.2022
La Commissione procede alla verifica dei candidati convocati per le ore 08.30. Risultano presenti sigg.ri:
COGNOME NOME
2 NOME
Risultano assenti, conseguentemente rinunciatari alla selezione; come previsto dall’avviso, sigg ri:
NOME
COGNOME NOME
COGNOME NOME
6 ‘ Il ricorrente lamenta di essere stato mal valutato in sede di esame del curriculum per la parte relativa al profilo professionale, giudicato solo ‘attinente’.
Medesimo giudizio assegnato ai candidati e che non hanno maturato esperienze dirigenziali; viceversa, i candidati , , e , che pure non hanno maturato esperienze dirigenziali o non sono dirigenti in carica, invece, hanno ottenuto il giudizio di ‘altamente attinente’.
Inoltre, tutti coloro che hanno ottenuto un giudizio finale complessivo di aderenza al profilo in misura ‘molto aderente’ – a prescindere dall’esito del colloquio – avevano ricevuto una valutazione del profilo professionale in sede di esame del curriculum pari a ‘altamente attinente’.
Il ricorrente ritiene quindi di essere stato pregiudicato da un’erronea valutazione del proprio curriculum sotto l’aspetto del profilo professionale, accompagnata da una totale assenza di motivazione.
D’altronde, anche nel colloquio, al ricorrente è stata addebitata come elemento negativo una presunta ritrosia alle riunioni che non trova corrispondenza in alcuno dei criteri di valutazione del colloquio e che comunque non esprimeva una carenza organizzativa oggettiva, ma costituiva solo espressione di un apprezzamento soggettivo sull’efficacia delle riunioni e sull’ottimizzazione del tempo lavorativo.
…
Si ritiene quindi che il ricorrente sia stato ingiustamente penalizzato dalla Commissione (in fin dei conti con un cavillo) con attribuzione del giudizio finale di aderenza del profilo al ruolo nella minor misura di ‘aderente’ anziché in quella di ‘molto a derente ‘ (pagg. 33 -35 appello)
‘ Sempre rispetto al candidato si osserva che quanto riferito dalla Commissione relativamente alla valutazione del colloquio del medesimo non pare corrispondere al vero, per lo meno nel senso che la dichiarata ‘capacità espositiva corretta ma non particolarmente brillante’ del candidato, in realtà corrispondeva al fatto che lo stesso in sede di risposta alla domanda relativa alle conoscenze tecnico specifiche (nella fattispecie la seguente: ‘I rapporti con il giudice tutelare’, evidentemente punt o cruciale per chi, da dirigente, deve occuparsi di fasce deboli) ha manifestato forti dubbi, momenti di silenzio ed ha accusato gravi lacune.
Di ciò è stato testimone il ricorrente che dopo il proprio colloquio ha assistito a quello del Dott.
La Commissione ha espresso un giudizio che non fa giustizia dei contenuti totalmente insufficienti del colloquio
(pag. 36 appello)
.’
(cfr. doc. 14 fascicolo di primo grado), chiese al l’attivazione del comando parziale dal 26.10.2022 al 31.12.2022, cioè dalla data di decorrenza dell’incarico del dott. presso il , come poi è effettivamente avvenuto ‘ (pag. 26 nota riassuntiva).
13. A fronte della reiezione delle precedenti ragioni di censura, che escludono la declaratoria di illegittimità della procedura di selezione, è evidente che neppure può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno, formulata in via di subordine ma necessariamente correlata alla previa verifica della sussistenza di vizi idonei a pregiudicare il concorrente diritto del che, come detto, sono qui esclusi.
14. Le spese del grado seguono la soccombenza e nella loro liquidazione (riferita allo scaglione di valore indeterminabile) deve tenersi conto di una non opportuna insistenza su elementi meramente congetturali che – per quanto non tali da giustificare la condanna ex art. 96 c.p.c., anche in ragione dell’accoglimento del primo motivo di gravame, concernente la giurisdizione negata dal Tribunale – hanno comunque significativamente impegnato la difesa dell’ente convenuto e appesantito lo studio dell’incartamento.
E da riferire a errore materiale la locuzione relativa al raddoppio del contributo ex art. ‘ 13 1-quater , D.P.R. n. 115/02, stante il parziale accoglimento dell appello. ‘
P.q.m.
La Corte d’Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da avverso la sentenza n. 35/2024 del Tribunale di Piacenza resa e pubblicata il giorno 1°/2/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in parziale accoglimento del proposto appello,
1. dichiara la sussistenza della giurisdizione ordinaria sulla domanda proposta dal ricorrente;
2. rigetta nel merito il ricorso proposto da e
3. condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in €. 4.500,00 per compenso di ciascun grado di giudizio, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13 1-quater , D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione, se e in quanto dovuto.
Bologna, 26/6/2025
Il Presidente est. dott. NOME COGNOME