ORDINANZA TRIBUNALE DI SONDRIO – N. R.G. 00000180 2025 DEL 29 04 2025 PUBBLICATA IL 29 04 2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
presidente relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
giudice
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
giudice
a scioglimento della riserva precedentemente assunta
nel procedimento per reclamo iscritto al n. rNUMERO_DOCUMENTO. 180NUMERO_DOCUMENTO promosso da:
C.F. ) C.F. ) (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi, anche in via disgiuntiva fra loro – per procura speciale alle liti su foglio separato congiunto ex art. 83, c. 3 c.p.c. (cfr. doc. A) al ricorso per sequestro giudiziario e conservativo nel procedimento RGN 783NUMERO_DOCUMENTO2024 – dagli AVV_NOTAIOti NOME
COGNOME
(cod.
fisc.
–
pec:
– fax n. NUMERO_TELEFONO) e NOME
CORBELLA
(Cod.
Fisc.
–
PEC:
.
EMAIL – fax: NUMERO_TELEFONO) del foro di Milano
ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
(cod. fisc.
– PEC:
in Sondrio, INDIRIZZO;
– parte reclamante –
nei confronti di:
(C.F.
) elettivamente domiciliato in
INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (C.F.
) che lo rappresenta, assiste e difende, in forza di procura in atti,
– parte reclamata –
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Relatore ha emesso la seguente
CodiceFiscale_4
Email_1
CodiceFiscale_5
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CodiceFiscale_6
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Controparte_1
C.F._7
C.F._8
ORDINANZA
Il presente reclamo trae origine dal ricorso per sequestro giudiziario e conservativo ex artt. 669 bis, 670 e 671 c.p.c. avanti il Tribunale di Sondrio depositato da e quali sorella e nipoti del de NOME che si era tolto la vita impiccandosi in data 8/8/2024 all’età di 89 anni, lasciando tutti i suoi beni a tramite testamento olografo del 27/6/2024 pubblicato in data 19/8/2024. […] Parte_1 Parte_2 Parte_3 […] Per_1 Controparte_2
Con ordinanza in data 19/2/2025, il Giudice ha rigettato il ricorso per sequestro giudiziario e conservativo, osservando: che i ricorrenti non avevano provato che al momento della redazione del testamento il de NOME non fosse capace di intendere e di volere, risultando invece l’assenza di rapporti con i parenti e di amicizia verso il resistente, destinatario dell’eredità.
Avverso tale ordinanza hanno proposto reclamo e lamentando e deducendo: che del tutto errata è la statuizione del primo giudice per cui sarebbe onere degli esponenti fornire la prova dell’incapacità del testatore al momento della redazione del testamento, bensì spetta alla parte che ne sostiene la validità l’onere di provare un eventuale lucido intervallo nel momento della testamenti factio; che la documentazione medica prodotta in atti fa, quindi, concludere che le condizioni mentali del de NOME – al momento della redazione del testamento fossero tali da non poterlo ritenere capace di intendere e di volere; che il giudice aveva errato nel valutare le prove in atti; che il periculum in mora non era stato esaminato. Chiedeva pertanto in riforma dell’ordinanza impugnata l’accoglimento della domanda cautelare formulata in ricorso. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Fissata udienza per la discussione in camera di consiglio, si è regolarmente costituito parte resistente il quale ha contestato quanto ex adverso dedotto e ha concluso, conseguentemente, per il rigetto del reclamo. Controparte_1
All’esito del deposito delle note d’udienza il giudice relatore si è riservato di riferire al RAGIONE_SOCIALE.
Ritiene il RAGIONE_SOCIALE che il reclamo debba essere respinto per le seguenti ragioni.
1. In primo luogo si osserva che il giudice di prime cure, in punto di onere probatorio, ha correttamente richiamato il costante principio espresso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in forza del quale ‘in tema di annullamento del testamento, l’incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del ‘de NOME‘, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi
voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo.’ (Cassazione civile sez. VI, 22/01/2019, n.1682; Cass. civ., sez. II, sentenza n. 2239 del 04/02/2016).
In particolare, ‘in tema di impugnazione del testamento le manifestazioni morbose a carattere intermittente e ricorrente che, pur potendo escludere la capacità di intendere e di volere, qualora la volontà testamentaria sia stata manifestata nel corso di tali episodi, lasciano integre negli intervalli le facoltà psichiche del soggetto, non sono assimilabili alle infermità permanenti ed abituali che diano luogo a momenti di lucido intervallo. Tale diversità di situazioni si ripercuote sull’onere della prova, in quanto mentre nella seconda ipotesi, qualora l’attore in impugnazione abbia fornito la prova di una infermità mentale permanente, è a carico di chi afferma la validità del testamento la dimostrazione che lo stesso fu posto in essere in un momento di lucido intervallo – in quanto la normalità presunta è l’incapacità – nella prima ipotesi, invece, quando cioè si tratta di malattia la quale nei periodi di intervallo consente la reintegrazione del soggetto nella normalità della sua capacità intellettiva, l’accertamento di fenomeni patologici anteriori all’atto di cui si controverte non è sufficiente ad integrare la prova rigorosa della sussistenza della incapacità nel momento in cui l’atto stesso è stato compiuto’ (Cfr.: Cass. 23/1/1991, n. 652Cass. 5/11/1987; Cass. 17/6/1983, n. 4171; Cass. 28/4/1981, n. 2578; Cass. 12/12/1979, n. 6481).
Sicché, risulta pacifico in giurisprudenza che l’annullamento del testamento per incapacità naturale a disporre per testamento ai sensi dell’art. 591, comma 2, presuppone la prova rigorosa del fatto che al momento della redazione dell’atto il testatore si trovasse in uno stato psicofisico tale da sopprimere in modo assoluto l’attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente non essendo sufficiente che il normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà sia in qualche modo alterato o turbato per ragioni di età o per grave malattia, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere (Tribunale Milano sez. IV, 25 novembre 2010, n. 13603, Cassazione civile sez. II, 15 aprile 2010, n. 9081).
Nel caso di specie, sulla scorta delle acquisizioni probatorie in atti, ritenute idonee e sufficienti, deve ritenersi, allo stato, che il de NOME, lungi dall’essere privo della capacità di autodeterminarsi al momento dell’atto, abbia espresso le sue volontà testamentarie con adeguata consapevolezza e coerenza.
In primo luogo, come rilevato dal giudice di prime cure, non risulta agli atti un principio di prova che il de NOME fosse incapace di intendere e volere al momento della redazione del testamento.
Dalla documentazione medica prodotta e risalente al 2024 risulta che nel maggio 2024 veniva diagnosticata al de NOME una ‘gastrite diffusa con metaplasia intestinale’ in ragione della quale sono seguiti diversi accessi al pronto soccorso. Non risulta che il de
NOME fosse affetto da alcuna specifica patologia atta ad incidere sulla capacità di intendere e volere.
Peraltro dalla documentazione medica in atti e in particolare dalla copia dei verbali di pronto soccorso del de NOME prodotti da entrambe le parti si rileva che: all’accesso del 7/7/2024 al triage il paziente viene definito ‘vigile’; nell’accesso del 10/7/2024 viene definito ‘scarsamente collaborante in discrete condizioni generali’ e il 15/7/2024 ‘paziente non collaborante, sembra non comprendere le domande’; mentre nell’accesso del 27/7/2024 risulta ‘ in tirage paziente tranquillo, vigile e collaborante’.
Si osserva poi che i diversi accessi sono stati effettuati sempre in autonomia ad eccezione dell’ultimo del 27 luglio 2024.
Dalla proposta di ricovero presso l’ospedale di comunità redatta dal medico curante AVV_NOTAIO si legge che nella diagnosi si fa riferimento alla patologia della addominalgia e altre correlate e a necessità non inficiano la capacità di intendere e volere del paziente (‘difficoltà in forma lieve di vista/udita/linguaggio). Alcun indicazione può essere tratta dalla visita psichiatrica da ultimo consigliata ma non effettuata in ragione dell’intervenuto decesso. Per_2
Dalla documentazione in atti risulta inoltre che il de NOME sino all’ultimo abbia mantenuto una piena indipendenza economica e di cura, provvedendo a sé stesso. Infatti oltre a vivere da solo, dall’esame dell’estratto di conto corrente (cfr. doc. 5 resistente) emerge infatti che, ad esempio, il de NOME si è recato al RAGIONE_SOCIALE il 24.07.2024 e il 07.08.2024, il 22.07.2024 presso il RAGIONE_SOCIALE Sondrio, il 06.08.2024 presso il dentista, il tutto autonomamente ed ha effettuato i pagamenti con il proprio bancomat/carta di credito, e ha dato disposizione il 03.06.2024 al pagamento delle spese condominiali.
Infine l’emissione di un assegno circolare in favore di per un importo di euro 150.000,00 poi riaccreditato sul conto corrente del de NOME pochi giorni dopo la disposizione nulla dice in punto di incapacità di intendere e volere. Anzi proprio le operazioni di investimento e richiesta di emissione circolare alla banca effettuate senza che il funzionario nulla abbia ravvisato in ordine a deficit cognitivi quando hanno raccolto la sottoscrizione del cliente si pongono in favore della capacità del de NOME. Controparte_1
Quanto ai rapporti tra le parti si osserva che dalla stessa rappresentazione concorde fornita dalle parti di causa e dai documenti in atti risulta provato che tra il de NOME e l’odierno reclamato e i suoi genitori vi fosse un rapporto non solo di vicinato ma di affetto, presenza, aiuto e assistenza concreta e gratuita.
Significativo il fatto che i familiari del COGNOME hanno formulato un ringraziamento pubblico attraverso il manifesto funebre ove si legge ‘i familiari ringraziano e i figli per l’affetto donato a ‘ (doc. 8 reclamata). CP_3 CP_4 Per_1
Il fatto invece che non vi fosse uno stretto rapporto tra il de NOME e i parenti si può trarre dalla stessa ricostruzione effettuata dalla reclamante laddove si duole di non essere stata debitamente informata dai vicini di casa circa lo stato di salute del de NOME e che solo in occasione dell’ultimo accesso in pronto soccorso del 27/7/2024 avrebbero appreso delle condizioni di salute del parente, ove contattati direttamente dall’Ospedale.
Si rileva inoltre che il de NOME è stato cremato, secondo la volontà di quest’ultimo che prevedeva l’assenza dei parenti, come da manoscritto del 03 aprile 2021: ‘Quando mi portano al bruciatore e le ceneri disperse i preti filoislamici distanti anni luce, mentre i parenti possono festeggiare al ristorante, i quali violando tali volontà non avranno diritto all’eredità. Beni che destino ai nipoti, i quali dovranno rispettare quanto stabilito da un precedente testamento in possesso della persona interessata’ (cfr. doc. 2 reclamante) ribadite in altro manoscritto consegnato alla signora madre del resistente, con il quale il in data 05 luglio 2024 rappresentava ‘La signora assegno il compito che quando vado al bruciatore e le ceneri buttate dovrà vigilare che vi sia solo quelli addetti al trasporto, sono vietati i Preti e tutte le altre persone parenti inclusi’ (doc. n. 1 resistente). Parte_4 Parte_2 CP_3
Tale ricostruzione fattuale, e in particolare le circostanze di fatto riportate nei rapporti tra i familiari, è conforme alle disposizioni testamentarie chiaramente espresse nel testamento olografo contestato in cui si legge: ‘Il sottoscritto nato il DATA_NASCITA in Albosaggia, ivi residente al 4/ di INDIRIZZO, lascio tutti i miei beni a vigile urbano, residente in INDIRIZZO INDIRIZZO‘. Persona_1 Controparte_2
Ebbene le volontà così espresse in un testamento che risulta redatto in modo chiaro e intelligibile, con solo qualche errore trascurabile di scrittura, risulta oltre che di senso compiuto in sé considerato anche coerente con le circostanze di fatto riportate nei rapporti tra i familiari e coerenti con gli accertamenti fattuali sopra evidenziati e in particolar modo con la presenza e vicinanza del resistente e della sua famiglia soprattutto nell’ultimo periodo di vita del de NOME.
Da tanto non si ritiene raggiuntato, allo stato, alla luce della delibazione sommaria del presente procedimento, il requisito del fumus boni iuris, restando quindi assorbita ogni valutazione in punto di periculum, in virtù del principio della ragione più liquida.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo deve essere respinto.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno quindi poste integralmente a carico della parte reclamante, che si liquidano in euro 5.069,00 per compensi professionali ex DM 147/2022 (secondo i valori minimi per fascia di valore da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 procedimenti cautelari, in considerazione della concreta attività prestata e dalla complessità della causa esclusa la fase istruttoria), oltre
il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
respinge il reclamo avverso l’ordinanza ex art. 669 bis, 670 e 671 c.p.c. assunta in data 19/2/2025;
condanna i reclamanti in solido tra loro a rifondere parte reclamata delle spese di lite che si liquidano in euro 5.069,00 per compensi professionali ex DM 147/2022, oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio in data 29/4/2025.
Il presidente est. NOME COGNOME