Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34446 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 34446 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/11/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 26154-2021 proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati COGNOME COGNOME
NOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1337/2021 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 21/04/2021 R.G.N. 3715/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che
1. la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata respinta la domanda di NOME COGNOME intesa all’accertamento dell’invalidità dell’accordo in data 17.12 .2009 (con il quale era stata concordata la collocazione del lavoratore dapprima in cigs e poi in mobilità dal 15.4.2011 ed, inoltre, la sottoscrizione di un successivo verbale per la formalizzazione della mobilità) intervenuto con RAGIONE_SOCIALE, datrice di lavoro del COGNOME; la domanda era stata fo ndata sull’ esistenza, all’atto della sottoscrizione, di uno stato di incapacità naturale del dipendente determinato da una grave depressione asseritamente indotta da condotte vessatorie subite nell’ambiente di lavoro; sulla scorta di tali presupposti il COGNOME chiedeva il risarcimento del danno biologico e morale sofferto per la condotta mobbizzante, la ricollocazione nel posto di lavoro ed, inoltre, in via subordinata, la condanna della convenuta società al risarcimento del danno quantificato in diciotto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di due motivi; RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso
Considerato che
con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce errata interpretazione di norme di diritto; con il secondo motivo deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo. Censura la valutazione di genericità della prova orale, la mancata ammissione della consulenza tecnica di ufficio negando che tale mezzo, come, viceversa, ritenuto dal giudice di appello, avesse carattere esplorativo; assume, inoltre, non essere stata compresa la portata dell’accordo con la s ocietà datrice in particolare in relazione al fatto che il licenziamento ‘indotto’ richiedeva la formalizzazione attraverso un secondo verbale mai sottoscritto tra le parti; in questa prospettiva deduce illogicità di motivazione della sentenza per avere il giudice di appello da un lato affermato la validità dell’accordo di cui al verbale del 17.12.2009 e, dall’altro , non considerato che la mancata sottoscrizione del secondo implicava il venir meno della validità del primo;
i motivi, illustrati congiuntamente dal ricorrente, presentano plurimi motivi di inammissibilità: in primo luogo, la modalità di deduzione del vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la violazione e falsa applicazione di norme di diritto richiede non solo l’elencazione delle norme asseritamente violate ma anche la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata
che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla RAGIONE_SOCIALE di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (v. Cass., n. 287/2016, Cass. n. 635/2015, Cass. n. 25419/2014, Cass. n. 16038/2013). Invero, parte ricorrente omette la stessa individuazione delle norme della cui violazione e falsa applicazione si duole, norme non identificabili neppure sulla base della illustrazione del motivo, che si risolve, in concreto, nella mera prospettazione di un dissenso valutativo in relazione alla affermata genericità della prova orale articolata ed al carattere esplorativo della richiesta consulenza tecnica di ufficio, prospettazione inidonea alla valida censura della decisione. Come chiarito da questa Corte, infatti il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico (Cass. n. 34189/2022, Cass. n. 2201/2007), come viceversa in concreto non avvenuto; analogamente deve osservarsi in relazione alle censure che investono la mancata ammissione della consulenza tecnica di ufficio, avendo il giudice di appello ampiamente a riguardo argomentato circa il carattere meramente esplorativo della stessa alla luce della documentazione medica prodotta dal ricorrente;
2.1. il motivo ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. è inammissibile in quanto non coerente con l’attuale configurazione del vizio di motivazione, concernente l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; – neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma ( ex plurimis , Cass. sez. Un. n. 8053/2014); parte ricorrente ha, infatti, omesso la stessa individuazione del fatto, inteso in senso storico -fenomenico, che, ove considerato, avrebbe comportato con carattere di certezza e non di mera probabilità una diversa soluzione della lite; in tale contesto, la verifica della doglianza riferita ai termini dell’accordo intervenuto tra le parti ed alla necessità della successiva formalizzazione dell’accordo relativo al licenziamento risulta assorbita dalla mancata trascrizione del contenuto dei documenti in esame, omissione sanzionata con la inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c. Cass. n. 29093/2018, n. 195/2016, n. 16900/2015, n. 26174/ 2014, n. 22607/2014, Sez. Un, n. 7161/2010);
in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese di lite regolate secondo soccombenza;
sussistono i presupposti processuali per la condanna del ricorrente al raddoppio del contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.0 00,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
RAGIONE_SOCIALE, così deciso nella camera di consiglio del 15 novembre 2023
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME