Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34913 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34913 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18614/2024 R.G. proposto da:
LO FOCO NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 862/2024 depositata il 17 maggio 2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 dal Relatore NOME COGNOME:
Rilevato che:
Il Tribunale di Grosseto, con decreto ingiuntivo n. 759/2016, ordinava a NOME COGNOME di pagare a NOME COGNOME euro 21.000 per l’utilizzo di un posto barca da maggio 2014 ad aprile 2015 – euro 2100 quale spettanza residua -e da maggio 2015 ad aprile 2016 – importo annuale di euro 19.000 -.
COGNOME si opponeva, proponendo domanda riconvenzionale per la restituzione di euro 2000; l’opposto insisteva nella sua pretesa e resisteva alla domanda riconvenzionale.
Il Tribunale, con sentenza n. 412/2020, rigettava l’opposizione e respingeva altresì la domanda riconvenzionale.
COGNOME proponeva appello, cui resisteva COGNOME; la Corte d’appello di Firenze lo rigettava con sentenza n. 862/2024.
Lo COGNOME ha presentato ricorso, articolato in quattro motivi illustrati anche con memoria, da cui COGNOME si è difeso con controricorso.
Ritenuto che:
Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 24 Cost. e 101 c.p.c., nonché violazione del principio di contraddittorio.
1.1 La sentenza della Corte d’appello sarebbe illegittima ove ha confermato la sentenza del primo giudice omettendo di rilevare che questa ‘si fondava in parte su una questione in fatto e in diritto (l’esistenza di un contratto di parcheggio la RAGIONE_SOCIALE e il Lo RAGIONE_SOCIALE)’ , sulla quale non vi sarebbe stato contraddittorio, ciò conducendo alla violazione del diritto di difesa e del contraddittorio stesso ai sensi degli articoli 24 Cost. e 101 c.p.c.
La sentenza del Tribunale, ‘ampliando illegittimamente il thema decidendum , riteneva sorprendentemente dimostrata (attraverso la esclusiva testimonianza della COGNOME …) l’esistenza di un rapporto … tra la
COGNOME e il COGNOME‘ di affitto di posto auto, imputando così euro 2100 come pagamento a tale rapporto; e COGNOME non avrebbe ‘avuto la possibilità di difendersi’ quanto alla testimonianza della COGNOME di risposta al capitolo 10, ove menziona ‘il parcheggio’ (ricorso, pagine 15 -16), argomentando sul suo contenuto e sostenendo che esso, pur sconfessato per tabulas dai documenti in atti, sarebbe bastato al Tribunale per ‘affermare l’esistenza di un contratto di affitto per un posto auto’ tra NOME COGNOME e NOME COGNOME e ‘l’imputabilità’ a tale rapporto di euro 2100, ‘versati in eccedenza rispetto a quanto dovuto per l’ormeggio’. 1.2 Lo stesso ricorrente afferma che quanto esposto è l’esito di prova testimoniale, per poi asserire che non vi sarebbe stato su ciò contraddittorio e quindi che sussisterebbe violazione del diritto di difesa, senza però spiegare come tale impossibilità di difendersi si sarebbe concretizzata.
È dunque palesemente errato affermare che il Tribunale (è significativo anche che viene messa in esame la sentenza di primo grado senza richiamare un relativo motivo d’appello; questo però si ritrova nella premessa di illustrazione dei fatti, a pagina 9) abbia violato il contraddittorio – elemento evidentemente qui inserito perché il secondo motivo d’appello aveva trattato la questione del posto auto nella testimonianza COGNOME come violazione degli articoli 115 c.p.c. e 2727-2729 nonché 2697 c.c.; quindi si è anche dinanzi a un inammissibile novum -. Il motivo, in conclusione, merita rigetto.
Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 246 e 157 c.p.c.
2.1 Il giudice d’appello ha ritenuto tardiva l’eccezione di incapacità testimoniale di NOME COGNOME perché non sollevata prima dell’appello. Si oppone che nel verbale d’udienza del 9 giugno 2017 -cioè dell’udienza antecedente alla escussione della teste -il difensore dell’attuale ricorrente, AVV_NOTAIO, avrebbe sollevato l’eccezione di cui all’articolo 246
c.p.c., ciò risultando ‘sinteticamente’ verbalizzato: ‘in particolare … si oppone all’ammissione dei mezzi di prova avversari’; il che sarebbe stato confermato nello stesso verbale dal fatto che il giudice istruttore ha dichiarato: ‘riservata alla fase di cui all’art. 253 c.p.c. la decisione sulla eccepita incapacità dei testi’.
Avrebbe errato il giudice d’appello affermando che l’eccezione de qua ‘deve essere eccepita subito dopo l’espletamento della prova’ ai sensi dell’articolo 157, secondo comma, c.p.c.: sarebbe incomprensibile la qualificazione di non tempestiva per una eccezione ‘sollevata nell’udienza in cui il Giudice ammette la testimonianza di un soggetto incapace’.
La corte territoriale avrebbe proseguito affermando che, ‘anche a voler superare questo aspetto procedurale, … l’incapacità a deporre … si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto … alla stregua dell’interesse ad agire’. Obietta il ricorrente che NOME COGNOME, quale legale rappresentante e socia unica di RAGIONE_SOCIALE, mandataria di COGNOME, sarebbe stata coinvolta nel rapporto e avrebbe avuto interesse ad agire nel giudizio, in quanto ‘era lei che incassava gli assegni e che poi – trattenuta la commissione del 10% versava al COGNOME il canone’, per cui ‘IMS …, e quindi la COGNOME, se fosse stata raggiunta la prova dell’avvenuto pagamento da parte del COGNOME, sarebbe risultata … debitrice del COGNOME‘. Ne conseguirebbe la violazione dell’articolo 246 c.p.c.
2.2 Effettivamente l’incapacità a testimoniare in giudizio civile sussiste quando il testimone è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agire e a contraddire di cui all’art. 100 c.p.c., con riferimento alla domanda in concreto conformata – da ultimo v. Cass. ord. 7171/2024; Cass. ord. 8832/2023; Cass. 167/2018; Cass. 9353/2012; e cfr. Cass. 7763/2010, per cui la capacità a testimoniare ai sensi dell’articolo 246 c.p.c. dipende dalla presenza di un interesse giuridico che
legittimerebbe la partecipazione del teste al giudizio; conformi pure Cass. ord. 21239/2019 e Cass. ord. 26547/2021 -.
Peraltro questa linea giurisprudenziale nel caso in esame viene ormai assorbita dall’insegnamento di S.U. 9456/2023 per cui, qualora la parte abbia eccepito l’incapacità di testimoniare e ciò nonostante il giudice abbia ammesso come teste la persona cui da tale parte sia stata così negata la capacità ed abbia invece svolta la sua escussione, la testimonianza patisce nullità ai sensi dell’articolo 157 c.p.c., ma ‘l’interessato ha l’onere di eccepire dopo l’escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità’. E qui, ictu oculi , la sanatoria si è verificata.
Il motivo, pertanto, va rigettato.
3.1 Con il terzo motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 4 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 115 c.p.c., 1362, 2719 e 2729 c.c.
La Corte d’appello avrebbe travisato le prove, e in particolare il ‘principale documento’ su cui è stato fondato il decreto ingiuntivo: ‘il modulo di ingresso al porto’. Si argomenta al riguardo, aggiungendo riferimento anche ad ulteriori elementi, come lo spostamento ad altro posto della barca e la mancanza di ‘recriminazione’ e richiesta di corrispettivo per oltre un anno.
3.2 In parte il motivo è inammissibile, perché argomenta in via diretta sul merito.
In altra parte, va rigettato perché il travisamento, così come prospettato nel caso in esame -apportando in realtà un ulteriore appello -, non è idoneo ad alterare appunto il merito, alla luce del recente intervento di S.U. 5792/2024, che ha bloccato un reale (e non condivisibile, venendo a scardinare la natura del giudice di legittimità) crescendo nella giurisprudenza anche di questa Suprema Corte, ovvero la valutazione del
merito da parte del giudice di legittimità tramite la riconduzione al travisamento di quel che è in realtà una ordinaria valutazione di prova nell’ambito dell’accertamento del merito, con una interpretazione per così dire esondante dell’articolo 395 n.4 c.p.c.
4.1 Con il quarto motivo si denuncia nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti di cui agli articoli 633 e 634 c.p.c.
Allegato al ricorso monitorio non sarebbe stato alcun documento idoneo per ottenerlo. Qui viene riportata una frase estratta da un decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma (n. 32109/2016) di rigetto di decreto ingiuntivo che sarebbe stato ‘incardinato sempre dai conti’ .
4.2 A tacer d’altro, il motivo patisce una più che evidente inammissibilità perché radicalmente generico e comunque richiedente la valutazione su elementi probatori.
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
La spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente COGNOME, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.800,00 ( di cui euro 2.600,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente COGNOME.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 27 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME