Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7171 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7171 Anno 2024
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 25427/2022
promosso da
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, ch rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calc ricorso;
– ricorrente –
contro
l RAGIONE_SOCIALE NOMECOGNOME L elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, ch rappresenta e lo difende in virtù di procura speciale in cal controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1707/202 pubblicata il 10/08/2022, notificata il 30/08/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio 06/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
citava in giudizio
RAGIONE_SOCIALE
NOMECOGNOME chiedendo la
corresponsione di un assegno di mantenimento, in ragione dell
NOME.
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Numero registro generale 2542712022
Numero sezionale 4349,2023
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ata punlicazione 18,133,2024
proprie condizioni economiche, e il risarcimento del danno loio,grco
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però non aveva mai adeguatame te uata pubo icazione 18,93,2024 offerta dalla ricorrente, il G.R. provveduto al suo mantenimento e aveva operato il suo riconoscimento soltanto nell’anno 2012, anno in cui aveva finalmente assunto il cognome COGNOME, senza, tuttavia, instaurare con lui un vero e proprio rapporto figlio-genitore.
Pertanto, con atto notificato in data 21/12/2013, COGNOME G.P. RAGIONE_SOCIALE citava in giudizio COGNOME.COGNOME. davanti al Tribunale di Siena, per sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma una tantum di C 200.000,00 (o della somma maggiore o minore di giustizia), a titolo di mantenimento per il periodo di 25 anni intercorso tra la nascita e il riconoscimento avvenuto nell’anno 2012, e al pagamento di un assegno mensile, a far data dal riconoscimento (febbraio 2012) fino al raggiungimento dell’indipendenza economica, da liquidarsi nella misura di C 1.000,00 (ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia), oltre al risarcimento del danno biologico ed esistenziale. In ogni caso con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria e con vittoria spese e compensi professionali.
Si costituiva in giudizio COGNOME COGNOME l, il quale contestava in fatto ed in diritto le deduzioni di parte attrice, chiedendo il rige di tutte le domande. Deduceva di non aver comunicato la propria paternità presso la stazione dei Carabinieri quel giorno di agosto 2005, ma – al contrario – di averlo appreso anch’egli in quella circostanza dalla madre di RAGIONE_SOCIALE rimanendo profondamente scosso, poiché non aveva mai sospettato niente di tutto ciò, spiegando che si era trovato lì quanto chiamato dalla RAGIONE_SOCIALE quale precedente intimo conoscente e attuale datore di lavoro della stessa, in un momento di difficoltà familiare correlato alla separazione dal marito e all fuga della figlia da casa. In ogni caso, egli da allora aveva iniziat frequentare la figlia e il loro rapporto si era, nel tempo, sempre pi intensificato. Inoltre, nell’anno 2012 entrambe le parti si erano
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Wurngro l r i . accol/a generale 7171f2024 sottoposte al test del DNA, da cui era emerso g utticia RAGIONE_SOCIALE ente li ata pubblicazione 18,93,2024 rapporto di parentela e a seguito del quale il G.R. aveva formalizzato il riconoscimento della figlia, attribuendole il propri cognome. A seguito di questi eventi, deduceva di aver inspiegabilmente ricevuto l’atto introduttivo del giudizio de quo, nonostante avesse regolarmente incontrato la figlia nei giorni precedenti, senza aver percepito alcuna ostilità da parte sua.
Rigettata la richiesta di adozione di un provvedimento cautelare in corso di causa, il giudizio veniva istruito attraverso produzion documentali ed espletamento di prove orali.
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una condanna in via equitativa nella misura come uata p.inK rdeterminata. Nulla decideva in ordine al mantenimento.
Avverso la decisione di primo grado proponeva appello NOME.R.
COGNOME I. il quale con separati motivi lamentava: 1) vizio d motivazione, in relazione alla ritenuta prova della conoscenza da parte di COGNOME NOMECOGNOME dello stato di filiazione sin dalla nascita e travisamento della prova; 2) vizio di motivazione-erronea valutazione del fatto, in merito alla sussistenza di una carenza genitoriale e del danno endofamiliare; 3) violazione di legge con riferimento all’articolo 92 c.p.c.
Si costituiva l’appellata COGNOME NOMECOGNOME I, la quale resisteva al gravame principale e proponeva a sua volta appello incidentale per l’accertamento e la liquidazione del proprio diritto al mantenimento ex artt. 74, 147, 315 bis e 316 bis c.c. retroattivamente, dal giorno della nascita e del diritto agli alimenti ex art. 433, 438 e 441 per il tempo in cui si era trovata in stato di bisogno.
Sospesa solo in parte l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata (per ogni somma ulteriore alla soglia omnicomprensiva di C 80.000,00), senza ulteriore istruttoria veniva trattenuta l causa in decisione.
Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, statuiva come segue: «,.. 1) accoglie parzialmente l’appello principale e, per l’effetto, respinge la domanda proposta da COGNOME nei confronti di
G.R. di risarcimento del danno endofamiliare; 2) accoglie parzialmente l’appello incidentale e, per l’effetto, dichiara tenuto e condanna NOME.COGNOME. al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE, a titolo di prestazione di obbligazione alimentare in suo favore, della somma di C 36.300,00= in linea capitale, oltre interessi nella misura legale dalla domanda all’effettivo soddisfo; 3) compensa integralmente tra le Parti le spese di lite del doppio grado di giudizio …»
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In particolare, la Corte di merito riteneva font dao il pri Data ruhob icazione 18,93,2024 motivo di gravame, rilevando che l’onere della prova, relativo alla conoscenza da parte del G.R. della sua paternità naturale, in quanto fatto costitutivo del diritto al risarcimento fatto valere giudizio dalla figlia, gravava su quest’ultima e non era stat adeguatamente assolto. Le testimonianze assunte, difatti, si rivelavano per lo più generiche in quanto non ancorate a elementi fattuali specifici, oltre ad essere quella della madre, NOME.
COGNOME certamente inammissibile ex art. 246 c.p.c., come da eccezione tempestivamente sollevata dal convenuto in primo grado già al momento dell’indicazione del teste da controparte e reiterata all’udienza COGNOME di COGNOME escussione COGNOME della COGNOME medesima, COGNOME tenuto conto dell’interesse personale – attuale e concreto – della teste COGNOME N.A. in quanto madre dell’odierna appellata e coobbligata in riferimento alle domande tutte proposte dalla medesima figlia, non fosse altro in quanto – lei certamente sì – era a conoscenza fin dalla nascita di NOME di chi fosse il vero padre della medesima, circostanza che sola avrebbe legittimato una sua partecipazione al giudizio. Quanto alle altre testimonianze, la Corte di merito ne evidenziava la genericità e vaghezza, riportandone il contenuto.
La Corte d’appello riteneva, quindi, fondato anche il secondo motivo di gravame, con il quale era stato censurato l’accoglimento della domanda risarcitoria formulata da COGNOME COGNOME.COGNOME. COGNOME I poiché l’illecito endofamiliare, attribuito al padre per avere generato ma non riconosciuto la figlia, presupponeva la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta, derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiedeva comunque la maturata conoscenza dell’avvenuta procreazione, non evincibile in via automatica dal fatto storico della so consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, che nella specie non erano stat provati.
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Sull’impugnazione incidentale, la stessa Corte riteneva c h e – ur ata pubb icazione18,93,2024 non essendo dimostrato che RAGIONE_SOCIALE COGNOME.R. RAGIONE_SOCIALE fosse a conoscenza della sua paternità fin dalla nascita della figlia – era, tuttavia, individuarsi nella data del 23/08/2005 il momento in cui le parti erano concordi nel considerare avviate le frequentazioni fra padre e figlia. La Corte ha, dunque, ritenuto di dover escludere ogni richiesta relativa a periodi antecedenti al mese di agosto 2005, poiché, oltre alla provata ignoranza dei fatti da parte del I G.R.[ la figlia era stata mantenuta e cresciuta in costanza di matrimonio dal padre legittimo e dalla madre, fino al momento del disconoscimento, avvenuto nell’anno 2007 con la sentenza, poi, passata in giudicato. Pertanto, fino a quel momento, non vi era alcuna obbligazione di mantenimento nei confronti della figlia da parte dell’appellante. Per il periodo successivo, la stessa Corte ha invece, rilevato che NOMECOGNOME. non era mai stata impiegata in occupazioni lavorative tali da consentirle un adeguato mantenimento di sé stessa e della propria famiglia, avendo trovato una stabile occupazione lavorativa soltanto nel mese di dicembre 2017, mentre prima aveva svolto mestieri saltuari, da cui derivavano insufficienti entrate, pur avendo avuto due figli nato neljomissis i RAGIONE_SOCIALE k e I G.B.I, nato nel DATA_NASCITA, dei quali il più piccolo con RAGIONE_SOCIALE iniziali RAGIONE_SOCIALE problemi di RAGIONE_SOCIALE salute e RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE irregolare mantenimento da parte dei rispettivi padri. NOME
In tale quadro, la Corte d’appello ha accolto l’impugnazione di NOMECOGNOME.
I RAGIONE_SOCIALE riconoscendo la sussistenza di obblighi alimentari del padre per lo stato di bisogno in cui la predetta si era trovata, d dicembre 2007 (dopo il disconoscimento del marito della madre) al dicembre 2017 (mese in cui la donna aveva reperito un’occupazione), liquidando l’importo come sopra determinato.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell’esito complessivo dell lite, con la reciproca soccombenza, la Corte ha ritenuto sussistenti presupposti per la compensazione.
Oscuramento disposto d’ufficio
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NOME.
Avverso tale statuizione cassazione, affidato a quattro motivi.
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ha proposto ricorso per
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L’intimato si è difeso con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione eio fa applicazione dell’art. 246 c.p.c., nella parte in cui la Corte d’ ha ritenuto la madre della ricorrente incapace a testimoniare.
Con il secondo motivo di ricorso è lamentato l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., del pregiudizio dalla ricorrente a causa del comportamento tenuto dal padre i epoca successiva al 23/08/2005.
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli a 30 Cost. 147, 148, 316 bis C.C. per avere la Corte d’appello negato il diritto filiale al mantenimento nei confronti del proprio padr tempo antecedente al disconoscimento da parte del padre putativo perché: 1) ha dato rilievo alla ritenuta assenza di consapevole della paternità da parte del G.R.I. mentre, invece, l’obbligo di mantenimento prescinde da tale accertamento (richiesto invece per la sussistenza dell’illecito endofamiliare); 2) l’adempiment parte del padre putativo dell’obbligo non esonera il padre effet dall’assolvimento dei suoi doveri; 3) il primo aveva comunqu cessato di mantenere (ed anche di avere rapporti con la giova ) già prima dell’adozione della sentenza di disconoscimento seguito dell’evento di agosto 2005 sopra ricordato. G.P.
Con il quarto motivo di ricorso è censurata la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 7, I. n. 898 del 197 relazione all’art. 3 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1 c.p.c., per avere l’a Corte d’appello liquidato gli importi ricono a titolo di mantenimento senza prevedere la rivalutazione in ba all’indice ISTAT.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
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l ‘una e 4349,2023 2.1. Com’è noto, l’interesse a partecipare al giudizio g RAGIONE_SOCIALE rale come causa d’incapacità a testimoniare dall’art. 246 RAGIONE_SOCIALE identifica con l’interesse a proporre la domanda e a contraddirvi ex art. 100 dello stesso codice, sicché deve ritenersi colpito da det incapacità chi potrebbe, o avrebbe potuto, essere chiamato dall’attore, in linea alternativa o solidale, quale soggetto passi della stessa pretesa fatta valere contro il convenuto originario nonché il soggetto da cui il convenuto originario potrebbe, o avrebbe potuto, pretendere di essere garantito (v. in generale Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10382 del 17/07/2002; cfr. Cass., Sez 3, Ordinanza n. 13501 del 29/04/2022, con riferimento alla testimonianza di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro stradale oggetto di giudizio).
In effetti, l’incapacità prevista dall’art 246 c.p.c. si veri quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agire e a contraddire di cui all’art. 100 c.p.c., s legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la s testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione.
Non ha, invece, rilevanza l’interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso – salva la considerazione che di ciò giudice è tenuto a fare nella valutazione dell’attendibilità del tes – né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quell oggetto dell’attuale controversia, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia controversa non determini già attualmente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (Cass., Sez. Sentenza n. 805 del 20/02/1978; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9353 del 08/06/2012; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14987 del 07/09/2012; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 167 del 05/01/2018).
In tale ottica, ad esempio, il condebitore solidale è da ritener incapace a deporre nel giudizio intrapreso dai creditori contro gli
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altri debitori in solido, avendo un interesse giuridico Numero sezionale NUMERO_DOCUMENTO he io Numero di raccolta generale 7171,2024 legittirnerebbe a partecipare al giudizio, sebbene detti creciliteffibFKIVIo 18/012024 lo abbiano evocato in causa (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 8832 del 29/03/2023 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 314 del 26/02/1965), ma tale incapacità cessa in caso di rinuncia alla solidarietà, disciplin dall’art. 1311 c.c. (v. ancora Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 8832 de 29/03/2023).
2.2. Proprio in tema di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, e con riferimento all’ipotesi in cui l’azione sia esperita figlio oramai maggiorenne, questa Corte ha più volte affermato che non può configurarsi un interesse principale ad agire della madre naturale, ai sensi dell’art. 276, ultimo comma, c.c., potend semmai essa svolgere un intervento adesivo dipendente, allorché sia ravvisabile un suo interesse di fatto tutelabile in giudizio. ogni caso, alla stregua della disciplina normativa della legittimazione ad agire in tale giudizio, contenuta nell’art. 276 c. correlata all’interpretazione dell’art. 269, comma 2 e 4, c.c., quest stessa Corte ha precisato che le dichiarazioni della madre naturale assumono un rilievo probatorio integrativo ex art. 116 c.p.c., quale elemento di fatto di cui non si può omettere l’apprezzamento ai fini della decisione, indipendentemente dalla qualità di parte o dalla formale posizione di terzietà della dichiarante, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 246 c.p.c. (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12 del 17/07/2012; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6025 del 25/03/2015).
Le pronunce appena richiamate rilevano nel presente giudizio nella parte in cui fanno emergere come, nel giudizio relativo all’accertamento della paternità del figlio maggiorenne, la madre non è, in sé, portatrice di un interesse alla partecipazione processo, potendo semmai far valere un eventuale interesse di fatto a farvi ingresso, con un intervento adesivo dipendente (v. anche in motivazione Cass., Sez. 1, Sentenza n. 34950 del 28/11/2022). L’accertamento del rapporto di filiazione, in sintesi,
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Nurnfro zionale NUMERO_DOCUMENTO attiene solo al genitore e al figlio, senza coinvolgere neppure a ro Numero di raccolta generale 7171,2024 genitore. RAGIONE_SOCIALE Data pubblicazione 18,1113f2024
E, in effetti, nella specie, la ricorrente ha prospettato di av subito un danno non patrimoniale in conseguenza del tardivo riconoscimento del padre, pur consapevole della paternità, chiedendo a quest’ultimo la corresponsione del contributo al mantenimento, non prestato fino al riconoscimento, e il contributo al mantenimento dovuto per il tempo successivo, fino al raggiungimento dell’indipendenza economica.
La stessa non ha dedotto di avere subito un pregiudizio dalla violazione degli obblighi morali e materiali gravanti su entrambi i genitori, ma solo dal padre, così come pure ha dedotto che è stato solo il padre a non aver provveduto al suo mantenimento.
2.3. Com’è noto, la nozione di illecito endofamiliare si riferisce a tutte le violazioni di doveri che si verificano all’interno del nuc familiare, perpetrate da un membro nei confronti di uno o più altri facenti parte della medesima compagine.
Oramai da tempo è stata aperta la strada alla risarcibilità del danno cagionato dalla violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di coniugio o da quello di filiazione, secondo uno schema principalmente ricondotto a quello della responsabilità aquiliana ex artt. 2043 e 2059 c.c., anche se non mancano ricostruzioni che inquadrano tali condotte nell’ambito della responsabilità contrattuale (in ragione della presenza di una disciplina ex lege di diritti e doveri in seno a rapporti giuridicamente rilevanti).
Con particolare riferimento ai doveri dei genitori nei confronti dei figli, è sufficiente richiamare il disposto dell’art. 30 Cost previgenti artt. 147 e 148 c.c. (per i figli nati in costanz matrimonio), oltre che l’art. 261 c.c. (per i figli nati fuori matrimonio), ora sostituiti dall’art. 315 bis c.c. (introdotto dall’art. 1 I. n. 219 del 2012).
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Nurnero svonale NUMERO_DOCUMENTO Gli obblighi genitoriali trovano ragione giustiU u ca m etr ce ne o ro i di raccolta generale 7171,2024 status di genitore, la cui efficacia è datata appunto al mo rp ente° n e 18,NUMERO_DOCUMENTO della nascita del figlio, tant’è che è attribuito effetto retroattivo al riconoscimento o all’accertamento giudiziale della paternità o della maternità (cosi Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15148 del 12/05/2022; nello stesso senso, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26205 del 22/11/2013 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5652 del 10/04/2012).
In tale ottica, questa Corte ha ritenuto più volte che, nell’ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore, con disinteresse protratto nel tempo del genitore nei confronti del figlio, la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell’illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, in primis l’art. 30 Cost., così dandosi luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c. esercitabile anche nell’ambito dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità ed anche per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, proprio perché sorge, sin dalla nascita, il diritto del figlio ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (così Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15148 del 12/05/2022; nello stesso senso, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26205 del 22/11/2013 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5652 del 10/04/2012).
Ovviamente – come di recente precisato da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 34950 del 28/11/2022 – ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio, in conseguenza dell’abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest’ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente, o anche solo ignorando per colpa l’esistenza del rapporto di filiazione,
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Numero sezignale 4349,2023 aggiungendo che la prova di ciò può desumersi d.a. presunzioni Nur-nro di raccolta g enerale 7171,2024 gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli ifild IZIPlidaone 18103,2024 valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l’uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand’anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento (nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva escluso l’element soggettivo della menzionata responsabilità, limitandosi a negare l’esistenza di sufficienti indizi circa la conseguita consapevolezza parte del padre della propria paternità subito dopo la nascita del figlio, sulla base della ritenuta inattendibilità della testimonian della madre, non adeguatamente motivata e senza valutare plurimi elementi indiziari, quali la certezza di un rapporto sessuale non protetto avvenuto tra i genitori in epoca compatibile con il concepimento, la vicinanza tra le abitazioni di questi ultimi, situat in un piccolo paese, e la continuazione della frequentazione del ristorante paterno da parte della madre anche durante la gravida nza).
La decisione appena ricordata si pone in continuità con Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22496 del 09/08/2021, la quale aveva già ritenuto che l’illecito endofaimiliare, attribuito al padre che avev generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell’avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce giudizio.
2.3. In tale quadro, la valutazione in ordine alla capacità a testimoniare della madre, nel giudizio volto all’accertamento del
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pregiudizio prospettato come conseguente al consapevoma u r (VO t p b licazione 18,133,2024 riconoscimento da parte del padre della ricorrente, avrebbe dovuto tenere conto dei principi appena enunciati, con particolare riferimento alla verifica della posizione della teste in relazione a materia del contendere, riferita alla domanda in concreto formulata, e non a un ipotetico esperimento di analoga domanda nei confronti della donna, poiché oggetto del giudizio è soltanto la violazione degli obblighi morali e materiali derivanti dalla filiazione riferiti esclusivamente al rapporto tra padre e figlia.
2.4. In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto in applicazione del seguente principio:
«In tema di incapacità a testimoniare nel processo civile, tale incapacità sussiste quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agire e a contraddire di cui all’art. 100 c.p.c., con riferimento alla domanda in concreto formulata, e non ad un ipotetica analoga domanda esperibile, sicché nel giudizio volto all’accertamento del pregiudizio lamentato dal figlio, oramai maggiorenne, conseguente al consapevole tardivo riconoscimento della paternità da parte del padre biologico, va esclusa l’Incapacità a testimoniare dalla madre, ove oggetto del giudizio sia la violazione degli obblighi morali e materiali derivanti dalla filiazione, riferiti esclusivamente al rapporto tra padre figlio».
L’accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esame di tutti gli altri, che devono ritenersi assorbiti.
In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso e dichiarati assorbiti gli altri, deve essere cassata la decisione impugnata co rinvio della causa alla Corte di appello di Firenze anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nurnero RAGIONE_SOCIALE 4349f2023 5. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalita Numenrdi raccolta generale 7171,2024 delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, Batalf1015111aone 18/03,2024 dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il primo motivo di ricorso e, dichiarati assorbiti gli alt cassa la decisione impugnata nei limiti della censura accolta, con rinvio della causa alla Corte di appello di Firenze, anche per i governo delle spese del giudizio di legittimità.
dispone che, in caso di diffusione della presente decisione, sian omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2023.