Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34688 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34688 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23944/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, titolare della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in Roma alla INDIRIZZO presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, titolare dell’RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma al INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA n. 1106/2017 pubblicata il 16 giugno 2017
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con contratto d’appalto concluso nell’estate del 2005 NOME COGNOME, titolare dell’RAGIONE_SOCIALE , affidava a NOME COGNOME, titolare della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la realizzazione e installazione di un impianto di condizionamento dell’aria destinato a svolgere la
duplice funzione di raffreddamento e riscaldamento delle camere riservate agli ospiti della struttura ricettiva da lei gestita.
Sull’assunto che tale impianto, appena messo in funzione, fosse risultato inidoneo ad assicurare un sufficiente riscaldamento delle suddette camere, sì da dare àdito alle rimostranze dei clienti, la COGNOME citava in giudizio il COGNOME dinanzi al Tribunale di Lanciano -sezione distaccata di Atessa, chiedendo: 1)in via principale, la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto, con conseguente condanna dello stesso alla restituzione della somma di 3.600 euro percepita a titolo di prezzo, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria; 2)in subordine, la riduzione del prezzo versato, nella misura del 50%, e il risarcimento dei danni subiti.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il COGNOME, il quale contestava la fondatezza delle avverse pretese.
All’esito dell’espletata istruttoria, in parziale accoglimento delle domande subordinate, il Tribunale adìto riduceva del 50% il prezzo dovuto dalla COGNOME al COGNOME in virtù del contratto concluso fra le parti, condannando il convenuto a restituire all’attrice la somma di 1.800 euro, con l’aggiunta degli interessi legali, e ponendo a suo carico le spese di lite.
La decisione veniva impugnata dal COGNOME dinanzi alla Corte distrettuale di L’Aquila, la quale, con sentenza n. 1106/2017 del 16 giugno 2017, respingeva il gravame, condannando l’impugnante alle ulteriori spese del grado.
Avverso tale sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolato in sedici motivi, resistiti con controricorso dalla RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Non sono state depositate memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione degli
artt. 100 e 246 c.p.c..
Si assume che avrebbe errato la Corte d’Appello aquilana nel negare l’incapacità a deporre del teste NOME COGNOME, marito della COGNOME, pur risultando pacifico che questi avesse condotto le trattative precontrattuali con il COGNOME.
Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 246 c.p.c.. Si imputa alla Corte distrettuale di aver escluso l’incapacità del medesimo teste, coniugato in regime di comunione legale con la COGNOME, sull’erroneo presupposto che l’impianto di climatizzazione per cui è causa costituirebbe bene personale della moglie, in quanto attinente all’impresa individuale dalla stessa esercitata.
Con il terzo motivo viene prospettata la violazione degli artt. 2247, 2697 e 2727 c.c..
Si contesta al collegio aquilano di aver escluso l’incapacità del teste innanzi indicato, in base al rilievo che non sarebbe stata dimostrata l’esistenza di una società di fatto fra il predetto teste e la RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice a quo avrebbe, infatti, tralasciato di considerare che una simile prova può essere fornita anche per presunzioni semplici.
Con il quarto mezzo è lamentata la violazione dell’art. 817 c.c., per avere la Corte locale negato l’incapacità del teste COGNOME, sull’assunto che non sarebbe stata offerta prova della natura pertinenziale del condizionatore oggetto di causa rispetto all’immobile ove viene esercitata l’attività di agriturismo, di cui il predetto teste è comproprietario unitamente alla moglie.
Con il quinto motivo viene contestata la violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente posto a carico del COGNOME l’onere della prova dell’incapacità del teste più volte citato, quando invece sarebbe spettato alla controparte dimostrarne la capacità.
Con il sesto motivo è nuovamente dedotta la violazione dell’art. 246 c.p.c..
Avrebbe errato il giudice d’appello nel dichiarare tardiva l’eccezione
di incapacità del teste COGNOME sollevata dal COGNOME sotto gli specifici profili dell’esistenza di una società di fatto fra lo stesso teste e la RAGIONE_SOCIALE e della natura pertinenziale dell’impianto di condizionamento dell’aria rispetto al fabbricato adibito ad agriturismo.
Si obietta, in proposito, che .
Con il settimo motivo si denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto operante nei confronti del COGNOME il principio di non contestazione con riguardo a una questione di natura tecnica, ovvero quella secondo cui .
Con l’ottavo mezzo, prospettante la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c., viene dedotta la nullità dell’impugnata sentenza per manifesta e irriducibile contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui il giudice distrettuale ha ritenuto di dover accordare maggior credito ai testimoni indicati dalla COGNOME rispetto a quelli indotti dal COGNOME, pur riconoscendo che anche «l’attendibilità soggettiva» dei primi «appare tutt’altro che immune da dubbi, stante il rapporto di parentela che li lega all’attrice» .
Con il nono motivo viene fatta valere la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c..
Avrebbe sbagliato il collegio abruzzese nel dare rilievo alla deposizione resa da NOME COGNOME, il cui valore probatorio risultava invece sostanzialmente nullo, trattandosi di testimonianza de relato ex parte actoris .
Con il decimo motivo è lamentata la violazione dell’art. 2697 c.c.,
per avere la Corte di merito indirettamente attribuito valore di prova a quanto riferito dalla stessa attrice al teste COGNOME.
Con l’undicesimo motivo viene contestata la violazione dell’art. 1665 c.c..
Si ascrive al giudice d’appello di aver erroneamente affermato che il COGNOME non era riuscito a dimostrare l’avvenuta accettazione senza riserve dell’opera da parte della committente, omettendo di verificare se tale accettazione fosse stata manifestata .
Con il dodicesimo motivo viene fatta valere la violazione dell’art. 1668 c.c., per avere la Corte locale ridotto del 50% il prezzo dell’appalto in base a valutazione di tipo equitativo.
Si obietta che la misura della riduzione poteva essere più correttamente determinata sulla scorta di una c.t.u., in quanto, avendo la stessa attrice evidenziato che il difetto dell’impianto consisteva unicamente nella sua inidoneità ad assolvere la funzione di riscaldamento, sarebbe stato sufficiente conferire a un ausiliario l’incarico di quantificare il costo di una pompa di calore dotata di una potenza termica in grado di assicurare la piena e completa efficienza dell’impianto medesimo.
Con il tredicesimo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..
Si addebita alla Corte d’Appello di aver erroneamente ritenuto non contestata dal COGNOME la circostanza, allegata dall’attrice nel libello introduttivo della lite, secondo cui l’importo di 3.600 euro da lei corrisposto a titolo di prezzo si riferiva alla fornitura e posa in opera di una pompa di calore e di quattro climatizzatori.
In realtà, nella comparsa di costituzione e risposta il convenuto aveva replicato che in tale prezzo erano comprese anche la fornitura e l’installazione di un motore e di un altro climatizzatore installati al piano terra del fabbricato.
Con il quattordicesimo motivo si lamenta la violazione degli artt.
115, 116 e 230 c.p.c..
Viene imputato al giudice a quo di aver riconosciuto valore di confessione alle risposte affermative date dal COGNOME all’interrogatorio formale deferitogli dalla controparte, vertente sui seguenti capitoli: «2)Vero che, previo sopralluogo degli ambienti, avete provveduto a montare un’unità esterna costituita da una pompa calore modello ‘TARGA_VEICOLOTARGA_VEICOLO; 5)Vero che al termine dei lavori la Sig.ra COGNOME provvide a versarle un assegno di Euro 3.600,00 di compenso per il lavoro eseguito» .
Si assume che i suddetti capitoli risultavano generici, in quanto non specificavano: .
Con il quindicesimo e il sedicesimo motivo è prospettata la violazione dell’art. 2736 c.c. e dell’art. 233 c.p.c..
Si rimprovera alla Corte d’Appello di aver immotivatamente negato l’ammissione del giuramento decisorio deferito dall’odierno ricorrente alla COGNOME sul seguente capitolo: .
Viene, inoltre, rilevato che il giuramento decisorio, benchè deferito in via subordinata, deve essere sempre disposto dal giudice di merito, anche se i fatti con esso dedotti siano già stati accertati o esclusi in base alle risultanze probatorie.
I primi sei motivi, che possono essere esaminati insieme per la loro intima connessione -in quanto tutti attinenti, da diverse angolazioni, al medesimo tema della capacità a testimoniare del
marito della COGNOME -, sono inammissibili.
Anzitutto, il ricorrente nemmeno prospetta la decisività della deposizione resa dal predetto teste, né si premura di riportarne almeno in sintesi le dichiarazioni, onde consentire a questa Corte di apprezzare se le stesse abbiano inciso in maniera determinante sulla formazione del convincimento espresso dal giudice d’appello nella sentenza impugnata (cfr ., sull’argomento, Cass. n. 20152/2022, Cass. n. 8887/2022, Cass. n. 21418/2014, Cass. n. 13393/2008).
Fermo tale assorbente rilievo, non sussistono, in ogni caso, le denunciate violazioni di legge, ove si consideri che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte:
-l’interesse che dà luogo a incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., è soltanto quello giuridico, personale, concreto e attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l’azione oppure una legittimazione secondaria a intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati;
-non rileva, quindi, l’interesse di mero fatto del teste a un determinato esito della controversia -salvo il rilievo che ciò può assumere nel giudizio sull’attendibilità della deposizione -, né tantomeno un suo astratto interesse riferito ad altre ipotetiche azioni diverse da quelle oggetto della causa in atto (cfr . Cass. n. 30542/2023, Cass. n. 26044/2023, Cass. n. 167/2018, Cass. n. 20106/2014, Cass. n. 9353/2012, Cass. n. 4984/2001);
-il coniuge in regime di comunione legale non è incapace a testimoniare nelle controversie di cui sia parte l’altro coniuge, aventi ad oggetto crediti relativi all’esercizio dell’impresa esclusiva di quest’ultimo: tali beni, infatti, diventano comuni a entrambi i coniugi solamente all’atto dello scioglimento della comunione e nei limiti in cui ancora sussistano a quel tempo (art. 178 c.c.), sicchè il teste non può essere ritenuto titolare di un interesse attuale che ne legittimi la partecipazione al giudizio, agli effetti dell’art. 246 c.p.c.
(cfr . Cass. n. 19214/2011, Cass. n. 10744/2008, Cass. n. 4532/2004);
-l’incapacità a testimoniare non è rilevabile d’ufficio, sicché la parte interessata ha l’onere di eccepirla (cfr. Cass. n. 29714/2023, Cass. Sez. Un. n. 9456/2023, Cass. n. 11377/2006).
Ai surriferiti princìpi di diritto si è correttamente attenuta la Corte abruzzese, la quale ha negato l’incapacità a deporre del teste COGNOME, in base al rilievo che l’avere questi condotto le trattative precontrattuali nell’interesse della propria moglie non valesse ad attribuirgli la legittimazione a intervenire nel presente giudizio, ove si discute dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto d’appalto concluso dalla sola COGNOME per esigenze connesse all’esercizio dell’azienda di agriturismo di cui ella è esclusiva titolare.
Altrettanto correttamente il giudice d’appello ha posto a carico del COGNOME l’onere di dimostrare gli elementi di fatto da cui poter dedurre l’eccepita incapacità del teste sunnominato, la cui capacità non necessitava di alcuna prova positiva ad opera della parte che ne aveva chiesto l’escussione.
Quanto, poi, alla doglianza investente il rilievo di tardività di taluni specifici profili dell’eccezione, il ricorso non si confronta con l’ulteriore argomentazione spesa sul punto dalla Corte aquilana, la quale ha evidenziato che «gli assunti di parte appellante in ordine alla asserita esistenza di una società di fatto tra la NOME ed il marito in relazione all’esercizio dell’attività di agriturismo, così come pure in ordine alla natura pertinenziale dell’impianto rispetto al bene immobile di cui l’attrice non avrebbe dimostrato la proprietà esclusiva» , sono anzitutto risultati «privi di riscontro» .
La mancata impugnazione di questa ratio alternativa, da sola sufficiente a sorreggere il decisum , rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura ora in scrutinio, giacchè il suo eventuale accoglimento, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione
non sottoposta a gravame, non potrebbe in nessun caso produrre l’annullamento della sentenza (cfr. Cass. n. 18403/2023, Cass. n. 3454/2023, Cass. Sez. Un. n. 10852/2022, Cass. n. 22183/2020).
Le ulteriori lagnanze mosse dal ricorrente si risolvono in un’inammissibile critica, peraltro del tutto generica e apodittica, agli accertamenti di merito compiuti dalla Corte d’Appello in ordine alla ritenuta attinenza del rapporto contrattuale per cui è causa all’attività d’impresa esercitata in forma individuale dalla COGNOME e alla ravvisata carenza di prova dell’esistenza di una società di fatto fra i coniugi COGNOME e di un rapporto di pertinenzialità fra l’impianto di condizionamento dell’aria e la struttura adibita ad agriturismo.
Il settimo mezzo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto non coglie appieno la ratio decidendi della pronuncia gravata.
La Corte territoriale ha, infatti, posto in evidenza che «l’inidoneità dell’impianto realizzato da parte convenuta, per come descritto nell’atto di citazione e nella perizia stragiudiziale ad esso allegata, ad assolvere adeguatamente sia alla funzione di climatizzare gli ambienti in estate che di riscaldarli in inverno» , non solo «non è stata contestata da parte convenuta entro i termini previsti per la definitiva formazione del thema decidendum e probandum» , ma «risulta essere stata espressamente riconosciuta in sede di interrogatorio formale dallo stesso convenuto, il quale, dopo aver ammesso di aver montato l’impianto descritto nel libello introduttivo del giudizio, ha anche ammesso che l’impianto è predisposto per generare aria fredda ed integrazione di aria calda» , soggiungendo che «’per la funzione calore è necessario comunque un impianto di riscaldamento, perché l’apparecchiatura da me montata, per il suo dimensionamento, può fungere solo da supporto di riscaldamento’» (pag. 10 della sentenza).
Tale motivazione, essendo fondata anche sul rilievo probatorio attribuito alle risposte date dal COGNOME all’interrogatorio formale
deferitogli, non viene scalfita dalla mera denuncia di violazione del principio di non contestazione.
L’ottavo mezzo è ugualmente inammissibile per difetto di specificità, in quanto riporta solo uno stralcio della motivazione della sentenza d’appello, nel tentativo di farne emergere la manifesta contraddittorietà.
Una volta correttamente ricostruito nella sua interezza il percorso logico -argomentativo espresso nella pronuncia impugnata, deve escludersi la sussistenza del vizio processuale denunciato, avendo la Corte aquilana rilevato quanto segue sul tema in discussione: «…se è vero che anche l’attendibilità soggettiva dei testi COGNOME NOME e COGNOME NOME appare tutt’altro che immune da dubbi, stante il rapporto di parentela che li lega all’attrice, è anche vero che le dichiarazioni dei predetti hanno trovato conforto nella testimonianza, idonea anche da sola a suffragare la tesi attorea, resa da COGNOME NOME, unico teste escusso a non essere imparentato con le parti, e quindi indifferente» (pag. 11 della sentenza).
Come risulta evidente, nessuna insanabile contraddittorietà è dato ravvisare fra le surriportate proposizioni, che invece appaiono fra loro pienamente coerenti e compatibili, avendo il giudice a quo chiarito che le deposizioni dei testi NOME e NOME COGNOME, sebbene provenienti da soggetti non equidistanti dalle parti in conflitto, trovano riscontro nelle dichiarazioni di altro teste di indubbia attendibilità, le quali, peraltro, già di per sé sole costituiscono prova sufficiente per l’accoglimento della domanda attorea.
Il nono e il decimo motivo, che possono essere scrutinati insieme per la loro evidente connessione, sono inammissibili.
Costituiscono princìpi consolidati nella giurisprudenza di legittimità quelli in virtù dei quali:
(a)una censura relativa alla violazione o falsa applicazione dell’art.
116 c.p.c. può essere formulata soltanto ove si alleghi che il giudice di merito abbia disatteso delle prove legali, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, o per contro abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza alcun apprezzamento critico, elementi probatori soggetti a valutazione (cfr. Cass. n. 6774/2022, Cass. n. 4727/2022, Cass. n. 40227/2021, Cass. n. 23534/2020, Cass. n. 3657/2020);
(b)la violazione del precetto posto dall’art. 2697 c.c. è configurabile nella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove offerte dalle parti, essendo quest’ultima sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti stabiliti dal novellato art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. (cfr. Cass. n. 32923/2022, Cass. n. 25543/2022, Cass. n. 17287/2022);
(c)non compete a questa Corte il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, spettando in via esclusiva al giudice di merito il còmpito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, fra le complessive risultanze probatorie, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr . Cass. n. 12493/2022, Cass. n. 32978/2021, Cass. n. 18944/2021, Cass. n. 6633/2020, Cass. n. 331/2020, Cass. n. 19523/2019).
Le doglianze mosse dal ricorrente con i motivi in esame prescindono completamente dal surriferito insegnamento di questo Supremo Collegio, sostanziandosi in una non consentita contestazione dell’apprezzamento del materiale istruttorio operato dalla Corte abruzzese.
L’undicesimo motivo, a prescindere da qualsiasi ulteriore considerazione, è manifestamente inammissibile per la sua assoluta genericità, non avendo il ricorrente nemmeno vagamente indicato gli elementi concreti dai quali sarebbe stato possibile inferire che l’impianto in questione era stato accettato senza riserve dalla COGNOME .
Il dodicesimo mezzo, in disparte ogni altro rilievo, appare inammissibile perchè formulato in maniera talmente generica da non consentire l’individuazione di un concreto interesse ad impugnare in capo al ricorrente.
Invero, il COGNOME nemmeno allega che il costo di una pompa di calore idonea ad assicurare il perfetto e completo funzionamento dell’impianto di cui trattasi sia inferiore all’importo di 1.800 euro, costituente la misura della riduzione del prezzo dell’appalto disposta dal giudice di merito.
Ciò impedisce di apprezzare il risultato utile, modificativo dell’assetto scaturente dalla sentenza impugnata, da lui conseguibile in caso di accoglimento della censura in esame.
Il tredicesimo motivo è inammissibile.
L’accertamento della sussistenza di una contestazione (ovvero di una non contestazione), rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza degli atti di parte, compete al giudice del merito ed è sindacabile in cassazione esclusivamente per vizio motivazionale, che peraltro deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa (cfr., ex ceteris , Cass. n. 24850/2023, Cass. n. 22604/2023, Cass. n. 27279/2022, Cass. n. 6799/2022, Cass. n. 20963/2020, Cass. n. 3680/2019, Cass. n. 13217/2014).
La doglianza in scrutinio non è stata formulata nei termini innanzi esposti, sicchè non può trovare ingresso.
Il quattordicesimo motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni:
1)perché, lungi dal contestare un preteso travisamento delle risposte date dal COGNOME all’interrogatorio formale deferitogli dalla controparte -che la Corte d’Appello ha fedelmente riportato nella motivazione della sentenza -, si risolve in una critica alla valutazione, tipicamente di merito, operata dal giudice distrettuale in ordine alla rilevanza probatoria delle suddette risposte;
2)perché risulta privo di specificità, non confrontandosi con l’ulteriore motivazione della pronuncia impugnata, secondo cui «il convenuto, nel costituirsi in giudizio, non aveva mosso alcun rilievo in ordine alla riferibilità del compenso di Euro 3.600,00 all’impianto così come descritto nell’atto introduttivo, né aveva specificato alcunchè sul punto in sede di prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. (che, come è noto, segna il momento finale per la definitiva fissazione del thema decidendum e probandum)» (pag. 13 della sentenza, quarto periodo).
Il quindicesimo e il sedicesimo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto accomunati dalla prospettazione delle medesime violazioni di legge, sono inammissibili per difetto di specificità.
Essi, infatti, con dialogano con la motivazione della Corte aquilana, la quale ha respinto la richiesta di giuramento decisorio perché relativa a circostanze tardivamente allegate dal COGNOME dopo la maturazione delle preclusioni assertive di cui all’art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c. ( «Deve… essere disatteso il successivo tentativo posto in essere dal convenuto a partire dalla comparsa conclusionale di replica in primo grado, poi coltivato in appello, di modificare il quadro assertivo formatosi entro i termini di decadenza di cui alla prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. in punto di compenso dovuto e pagato per l’impianto descritto nell’atto introduttivo. Parimenti, deve essere disattesa la richiesta istruttoria avanzata nel presente grado di giudizio in relazione alle diverse asserzioni introdotte nel presente grado di giudizio in punto
di riferibilità del compenso di Euro 3.600,00 anche ad altra parte di impianto» : pag. 14 della sentenza, righi 3 -11).
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si ravvisano i presupposti di cui all’art. 385, comma 4, c.p.c. -applicabile ratione temporis alla presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato il 12 luglio 2008 -per pronunciare la condanna del COGNOME al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata nella misura di 1.000 euro (cfr. Cass. n. 17814/2019, Cass. n. 28658/2017, Cass. n. 3376/2016, Cass. n. 15030/2015).
Come, infatti, emerge dai rilievi che precedono, tutti i motivi di censura sono risultati inammissibili o manifestamente infondati, perchè privi di adeguato supporto argomentativo e in più punti prescindenti dall’effettivo contenuto della sentenza gravata, oltre che contrastanti con orientamenti consolidati di questa Corte.
La proposizione di un ricorso così strutturato costituisce indice di colpa grave, ovvero di esercizio del potere di impugnazione senza l’uso dell’ordinaria diligenza occorrente per acquisire la coscienza dell’infondatezza del gravame.
Stante l’esito del giudizio, deve essere resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , D.P .R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 1.615 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge, nonché al pagamento, a favore della controparte, della somma di 1.000 euro, così equitativamente
determinata a norma dell’art. 385, comma 4, c.p.c..
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P .R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda