Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29919 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29919 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4472/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che lo rappresenta e difende,
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE ,
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
-controricorrente-
nonchè contro
NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE ,
-controricorrente-
nonchè contro
PROCURA RAGIONE_SOCIALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI CATANZARO, PROCURA RAGIONE_SOCIALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURA RAGIONE_SOCIALEA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA,
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 27/2023 depositata il 02/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 27/2023 pubblicata il 2/10/2023, ha riformato la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia con la quale era stata solo parzialmente accolta la domanda del RAGIONE_SOCIALE dell’Interno, a seguito di scioglimento, con DPR dell’11 maggio 2018 del RAGIONE_SOCIALE NOME d’COGNOME (i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2014), di dichiarazione di incandidabilità di tutti i funzionari amministrativi risultati collusi.
Il Tribunale aveva respinto la richiesta esclusivamente con riferimento alla posizione dell’ex sindaco NOME e dichiarato incandidabili, per quanto interessa in questa sede, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
I giudici di appello, nei giudizi riuniti, hanno respinto il reclamo del RAGIONE_SOCIALE dell’Interno, in relazione alla posizione del NOME, e accolto i reclami del COGNOME e del COGNOME, rigettando la domanda di declaratoria di incandidabilità formulata nei confronti degli stessi.
In particolare, si evidenziava: a) quanto alla posizione del NOME COGNOME, non essendo rilevanti meri rapporti di parentela (lo stesso è cugino della moglie di COGNOME NOME « esponente apicale della locale di ‘ndrangheta di RAGIONE_SOCIALE, condannato all’ergastolo, per omicidio doloso ed altro, ed a 15 anni, per associazione di tipo mafioso », di NOME COGNOME, « affiliato alla locale di ‘ndrangheta di RAGIONE_SOCIALE e coinvolto nell’operazione di polizia ‘Gringia32’ e ‘Romanzo Criminale33’ », nonché nipote di COGNOME NOME, titolare firmataria dell’impresa individuale « RAGIONE_SOCIALE », con sede a San NOME d’COGNOME, già destinataria di informazioni antimafia interdittive emesse dalla Prefettura – U.T.G. di Vibo Valentia), la vicenda relativa alla costruzione dell’impianto sportivo polivalente presso il Comune di San NOME d’COGNOME, i cui lavori sono stati appaltati alla RAGIONE_SOCIALE, che si sarebbe avvalsa in buona parte di personale della RAGIONE_SOCIALE, di cui era socio lo stesso NOME COGNOME, e riguardante l’affidamento di tale appalto (« l’anomalo scorrimento della graduatoria ») non era ricollegabile ad una condotta del COGNOME, o a collusioni tra il RUP (Responsabile unico del procedimento), che in concreto aveva gestito l’affidamento, e il COGNOME, seppure questi era stati beneficiario indiretto dell’operazione, in quanto socio dell’impresa che aveva di fatto, in buona parte gestito l’appalto, facendo ricorso all’istituto del distacco dei lavoratori, mentre non erano emerse, quanto alla partecipazione alla commissione elettorale, costituita per le elezioni del 23.11.14, che avrebbe nominato come scrutatori alcuni soggetti legati a consorterie criminose, anomalie nelle nomine; b) quanto alla posizione del NOME COGNOME (« titolare firmatario dell’omonima impresa individuale ad insegna ‘RAGIONE_SOCIALE‘, con sede a San NOME d’COGNOME in INDIRIZZO, la quale è stata destinataria di diniego di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d.
‘White List’) n. 53274 e di informazione antimafia interdittiva n. 0003317 emesse in data 07.12.2017 e 23.01.2018 dalla Prefettura – U.T.G. di Vibo Valentia »), non essendo rilevanti meri rapporti di parentela (lo stesso è figlio di NOME, gravato da precedenti penali, e cugino NOME NOME, alias « NOME », esponente della locale della ‘ndrangheta di San NOME d’COGNOME, coniugato con COGNOME NOME, figlia di COGNOME NOME, esponente apicale della locale della ‘ndrangheta di San NOME COGNOME), in ordine alla contestata gestione del servizio di raccolta differenziata, nella quale venivano utilizzati due veicoli, di proprietà dell’ex Consigliere di maggioranza NOMECOGNOME COGNOME, nonostante il servizio di raccolta dei rifiuti fosse stato appaltato alla ditta RAGIONE_SOCIALE nell’agosto 2017, ma l’utilizzo dei suddetti mezzi dell’azienda gestita dal COGNOME non appariva anomalo, atteso che vi era un regolare contratto allegato di nolo dei predetti mezzi, del 01.08.17, intercorso tra la ditta del NOMERAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, nonché emissione di fatture, attestanti il corrispettivo versato e il provvedimento interdittivo, relativo al diniego di iscrizione nella c.d. « white list », veniva adottato solo nel dicembre 2017, quindi dopo la redazione del contratto di nolo, come pure l’informazione antimafia interdittiva; c) infine, in relazione al NOME COGNOME, Sindaco del Comune, non poteva rilevare il fatto che un immobile (« riferibile al padre del sindaco ») fosse nella disponibilità di un esponente apicale della ‘ndrangheta locale, AVV_NOTAIO, in assenza dell’indicazione di collegamenti concreti tra dette situazioni ed un agire poco trasparente dello stesso in seno al Comune (tanto che in sede penale la vicenda si era conclusa favorevolmente per il medesimo), avendo anzi il sindaco documentato che la sua amministrazione aveva svolto un ruolo attivo nel recupero coattivo di somme, a seguito di più appropriati controlli, e non era sufficiente argomentare sul generale potere di controllo del sindaco, in mancanza « di elementi concreti, univoci e rilevanti,
espressione di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata che abbiano inciso negativamente sull’azione e sulla credibilità dell’Ente ».
Avverso la suddetta pronuncia, il RAGIONE_SOCIALE dell’Interno propone ricorso per cassazione, notificato il 22/2/2024, affidato a un motivo, nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (che resistono con separati controricorsi) nonché del Pubblico RAGIONE_SOCIALE presso il Tribunale di Vibo Valentia, del Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Catanzaro e del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione .
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1.Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 143, commi 1 e 11, del D.lgs. n.267/2000, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello di Catanzaro non ha correttamente interpretato e applicato la previsione di « concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori », ovvero di « forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali », avendo erroneamente utilizzato parametri di giudizio inidonei a verificare le condizioni di incandidabilità.
Il RAGIONE_SOCIALE deduce, in premessa, che: a) lo scioglimento, ex art.143 d.lgs. 267/2000, del RAGIONE_SOCIALE, con DPR 11 maggio 2018, era dipeso dall’accertata forte influenza « della ‘ndrina COGNOME/AVV_NOTAIO/COGNOME, la cui operatività sul territorio è stata più volte accertata all’esito di diverse note operazioni di polizia, quali Rima, Stammer e COGNOME Mancuso e che aveva già determinato lo scioglimento del consiglio RAGIONE_SOCIALE nel 2007 », essendo emersa l’ingerenza delle cosche suddette nei
settori della gestione dei rifiuti e delle opere pubbliche, per come concretizzatasi, in particolare, nell’attribuzione del servizio di raccolta dei rifiuti ad azienda di titolarità dello stesso amministratore locale COGNOME NOME, colpita da interdittiva antimafia nel dicembre 2017 e nel gennaio 2018, nonché nell’attribuzione dell’appalto di lavori per la costruzione di una dispendiosa opera pubblica alla ditta RAGIONE_SOCIALE riferibile a COGNOME NOME (zio del vice sindaco NOME) e destinataria di diniego di iscrizione alla c.d. « white lis t»; b) l’ingerenza nei suddetti settori è stata consentita dallo sfruttamento di diversi legami di parentela tra esponenti delle consorterie e gli amministratori dell’ente locale, che ha comportato il favoreggiamento delle imprese ad essi direttamente o indirettamente riconducibili, in violazione degli obblighi di imparzialità, trasparenza e legalità dell’azione amministrativa.
In diritto, l’Amministrazione evidenzia che, ai fini dell’incandidabilità degli amministratori ex art.143, comma 11, d.lgs. 267/2000, sono sufficienti « collegamen ti» o « forme di condizionamento » degli amministratori con la criminalità organizzata sulla scorta di circostanze (elementi, non prove né gravi indizi) « che presentano un grado di significatività e di concludenza inferiore rispetto a quelle che legittimano l’azione penale (delitti ex art. 416 bis cod. pen., delitti di favoreggiamento commessi in relazione ad esso) o l’adozione di misure di sicurezza nei confronti degli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o analogh e».
In relazione alla posizione del COGNOME, si deduce, richiamando il contenuto della Relazione prefettizia e della Relazione della Commissione di Accesso, che, in relazione alla vicenda della realizzazione dell’impianto sportivo polivalente presso il Comune di San NOME d’COGNOME, era emerso che tra i soci della RAGIONE_SOCIALE (cui era stato affidato, dopo recessi e rinunce di varie
ditte, l’appalto, malgrado fosse solo terza classificata nella gara) vi era NOME COGNOME, fratello di NOME COGNOME, e che la gestione dell’opera pubblica era stata effettuata in concreto dalla RAGIONE_SOCIALE, di cui era socio proprio NOME COGNOME, il quale aveva ceduto le sue quote nella società (con il padre, la madre, il fratello e la cognata) al momento dell’insediamento della commissione di accesso, e che per l’espletamento dell’appalto l’appaltante RAGIONE_SOCIALE aveva assunto varie persone, tutti soggetti contigui alla criminalità ovvero parenti dell’amministratore COGNOME, i quali « risultavano trasferiti alla RAGIONE_SOCIALE ma erano, in realtà, dipendenti dalla RAGIONE_SOCIALE ». Anche in relazione alla vicenda della Commissione elettorale per le consultazioni del 23 novembre 2014, nella quale erano stati chiamati con il ruolo di scrutatori parenti di noti esponenti della consorteria locale, il giudizio espresso dalla Corte d’appello non rispondeva ai parametri richiesti ai fini dell’art.143, comma 11, del TUEL.
In relazione alla posizione del COGNOME, si rammenta in ricorso che, a sostegno del condizionamento subito dall’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE per l’intervento del sig. COGNOME NOME, si era evidenziata la vicenda relativa all’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, il quale « era stato formalmente affidato alla RAGIONE_SOCIALE, che aveva assunto personale del luogo, risultato, poi, essere parente degli amministratori comunali o di soggetti vicini alle consorterie locali », cosicché, di fatto, « la gestione del servizio era controllata dalla ditta RAGIONE_SOCIALE di titolarità del consigliere COGNOME NOME, destinataria di diniego di iscrizione alla c.d. white List e di informazione antimafia interdittiva emesse in data 07.12.2017 e 23.01.2018 dalla Prefettura – U.T.G. di Vibo Valentia (cfr. capitolo VII della reazione della commissione d’indagine, pag. 106 e ss.) ». Inoltre, anche l’affidamento diretto alla ditta RAGIONE_SOCIALE, di titolarità del cugino del sig. COGNOME, COGNOME NOME, era stata indicata come esempio di un’ottica familistica della gestione del servizio di
raccolta dei rifiuti; tale profilo era stato valorizzato correttamente dal Tribunale. Ancora, lo COGNOME risultava tra gli amministratori evasori dei tributi -nella specie, T.A.R.I. Tutti gli elementi suindicati, contestualizzati nell’ambito di un’amministrazione fortemente condizionata delle consorterie locali, unitariamente analizzati, consentono di ritenere provata la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 143, comma 11, d.lgs. 267/2000, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte d’Appello che ha erroneamente interpretato tale norma.
Infine, in relazione alla posizione del NOME COGNOME, si evidenzia in ricorso come si doveva invece valorizzare proprio il ruolo svolto dall’amministratore presso l’ente locale, che impone di attribuirgli la responsabilità rispetto a tutte le decisioni adottate dell’ente locale disciolto, in quanto il condizionamento da parte delle cosche locali del disciolto Comune non poteva che essere ricondotto alla figura di vertice dell’ente sul quale gravano gli obblighi di vigilanza e controllo e la violazione da parte dell’amministratore, anche solo per colpa, degli obblighi di vigilanza, indirizzo e controllo, previsti dagli artt. 50, comma 2, 54, comma 1, lett. c), e 107, comma 1, T.U.E.L., deve considerarsi di per sé sufficiente a integrare i presupposti per l’applicazione della misura interdittiva prevista dall’art. 143, comma 11, d. lgs. n. 267/2000. In particolare, il RAGIONE_SOCIALE aveva posto in evidenza la cattiva gestione del settore della raccolta dei rifiuti e delle opere pubbliche ove il condizionamento mafioso si è concretato nella manipolazione della scelta relative alle ditte da incaricare, essendo il servizio stato formalmente affidato alla RAGIONE_SOCIALE, la quale per l’occasione aveva assunto personale del luogo, risultati, poi, essere parenti degli amministratori comunali o soggetti vicini alle consorterie locali, mentre, di fatto, la gestione del servizio era controllata dalla ditta RAGIONE_SOCIALE, di titolarità del consigliere RAGIONE_SOCIALE con delega all’ambiente e risorse comunitarie, COGNOME NOME, nonché
l’affidamento dei lavori per opere pubbliche e, più in generale, il settore degli appalti e degli affidamenti diretti, dove vi erano stati plurimi episodi di cattiva gestione a favore delle consorterie locali, tra i quali spiccava la vicenda della costruzione del campo polivalente con annessi spogliatoi, vicenda che, per l’ iter amministrativo che la connota (con affidamento alla terza classificata RAGIONE_SOCIALE, riferibile a COGNOME NOME, zio del vice sindaco NOME e cugino di primo grado del geom. RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, responsabile unico del procedimento, nei cui confronti era stato già proposto il diniego di permanenza nella c.d. « white List », e gestione di fatto dell’appalto da parte della RAGIONE_SOCIALE, appalto che si era caratterizzato per l’assunzione di apposito personale, soggetti contigui alla criminalità ovvero parenti dell’amministratore COGNOME, che risultava trasferito dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE) non poteva che essere ben conosciuta anche dal Sindaco. Inoltre, tra gli amministratori evasori di tributi figurava lo stesso Sindaco COGNOME e numerosi erano gli abusi edilizi nel territorio, riferibili a parenti dei vari amministratori oppure a soggetti vicini alle consorterie mafiose, cosicché, anche in questo caso, l’azione di contrasto da parte dell’ente risultava pressoché inesistente o addirittura contra ius , consistendo, in alcuni casi, nella concessione del permesso di costruire in sanatoria (cfr. capitolo IX, pag. 120 e ss. della relazione della commissione d’indagine).
2.La censura è fondata.
2.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. U., 1747/2015; Cass. 15038/2018) l’incandidabilit à temporanea e territorialmente delimitata degli « amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento » del consiglio dell’ente locale – a mente dell’art. 143, comma 11, d. Igs. 267/2000, cos ì come risultante dalla sostituzione operata dall’art. 2, comma 30, I. 94/2009 – rappresenta una misura interdittiva
volta a porre rimedio al rischio che quanti abbiano cagionato il grave dissesto dell’amministrazione RAGIONE_SOCIALE possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle rivestite e, in tal modo, consentire – per dolo o colpa – l’ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali.
Il procedimento giurisdizionale per la dichiarazione di incandidabilit à ex art. 143, comma 11, TUEL è autonomo rispetto tanto alla precedente declaratoria di scioglimento del consiglio RAGIONE_SOCIALE, che costituisce l’antecedente storico indispensabile ma non il suo oggetto (poich é la verifica della legittimit à di tale provvedimento è rimessa al giudice amministrativo in caso di impugnazione), quanto a quello penale, poiché la misura interdittiva elettorale non richiede che la condotta dell’amministratore dell’ente locale integri gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o concorso esterno nella stessa, essendo sufficiente che egli sia stato in colpa nella cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze e alle pressioni delle associazioni criminali operanti sul territorio (Cass. SU n. 1747/2015; Cass. 19407/2017).
Vanno quindi evidenziati collusioni con la criminalit à organizzata di tipo mafioso o similare o condizionamenti degli amministratori, che abbiano determinato « una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze esterne e asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio » (Cass. SU 1747/2015; Cass. 19407/2017; Cass. 15038/2018; Cass. 2749/2021).
Secondo Cass. 3857/2021, ai fini della sanzione di incandidabilità degli amministratori di cui all’art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 2000, « è sufficiente una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica ascrivibile ad una condotta anche soltanto omissiva, ove quest’ultima abbia costituito la causa o la concausa dello scioglimento dell’organo consiliare, potendo tale fattispecie
realizzarsi quando si ometta di assumere, sia pure solo per colpa, le determinazioni utili per rimediare ad ingerenze esterne e pressioni inquinanti derivanti da associazioni criminali, quantunque ereditate da precedenti consiliature ».
E’ stato, tuttavia, ritenuta insufficiente, ai fini della dichiarazione d’incandidabilit à , una « valutazione globale delle vicende dell’amministrazione », richiesta invece per il provvedimento di scioglimento, attesa la natura personale della misura prevista a carico degli amministratori, volta a colpire « esclusivamente coloro che sono responsabili del degrado dell’ente », con necessit à quindi « di una maggiore individualizzazione degli elementi di addebito, attraverso un esame specifico della condotta tenuta da ciascun amministratore » (Cass. 8030/2020).
Le contestazioni possono emergere, oltre che dalla Relazione del RAGIONE_SOCIALE e da quella prefettizia, anche da altri documenti acquisiti al processo (Cass. SU 1747/2015).
La valutazione della sussistenza di condotte rilevanti ai fini della dichiarazione di incandidabilità di cui all’art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, non deve essere compiuta in modo parcellizzato, isolando ciascun comportamento ed esaminandolo singolarmente, dovendo piuttosto essere effettuata in modo complessivo, tale da non tralasciare ed anzi valorizzare le interconnessioni tra le condotte stesse, dalla cui trama ben può emergere la sussistenza dei presupposti per l’incandidabilità (Cass. 25380/2023).
L’elemento soggettivo dell’amministratore consiste anche solo nel non essere riuscito a contrastare efficacemente le ingerenze e pressioni delle organizzazioni criminali operanti nel territorio, mentre l’elemento oggettivo richiede la verifica di una condotta inefficiente, disattenta ed opaca che si sia riflessa sulla cattiva gestione della cosa pubblica.
2.2.Orbene, la Corte d’appello, attraverso una « valutazione atomistica » dei comportamenti degli amministratori, l’ex sindaco e gli altri due amministratori, ha sostanzialmente ritenuto che non vi sarebbero elementi concreti e significativi idonei a rilevare, in maniera inequivoca, l’esistenza di forti contiguit à fra l’operato dei singoli amministratori e gli interessi delle consorterie criminose e che la documentazione prodotta non sarebbe idonea a rilevare, in maniera significativa, una collusione tra lo stesso e la criminalit à organizzata.
Ma la Corte di merito, pur avendo atto correttamente atto che l’indagine a cui era chiamata aveva finalit à preventive e non sanzionatorie, dovendosi di conseguenza prescindere dall’accertamento di una responsabilit à penale, si è posta proprio nella prospettiva di ricerca propria del giudice penale e in questo modo ha compiuto un’indagine orientata all’individuazione di condotte che deponessero per una partecipazione dell’ex sindaco e degli ex amministratori, in termini diretti o di fiancheggiamento, al sodalizio criminoso, anche in relazione agli specifici fatti imputati relativi alla gestione del servizio rifiuti, degli appalti di opere pubbliche, dello svolgimento delle operazioni elettorali.
Una simile indagine, che si spende nella ricerca di comportamenti volontari di agevolazione degli interessi delle associazioni criminose, finisce per confondere il giudizio di accertamento della responsabilit à penale con quello di verifica delle condizioni di incandidabilit à , quando non vi era alcuna necessit à – come detto di acclarare una simile responsabilit à , anche nelle forme del concorso esterno, in ragione dell’autonomia del processo di applicazione della misura in discorso e della diversit à dei presupposti della stessa rispetto a ipotesi di carattere criminoso.
Era, invece, sufficiente accertare l’esistenza di un’oggettiva situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, tale da rendere possibili ingerenze esterne nel suo ambito e un concreto
asservimento dell’amministrazione alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio, e verificare se una simile situazione fosse riconducibile – non solo per un intento doloso, ma anche per semplice colpa – all’amministratore di cui è stata proposta l’incandidabilit à , essendo sufficiente l’accertamento di tale profilo nella gestione della cosa pubblica per applicare la misura interdittiva in discorso.
E, nella specie, era emerso il coinvolgimento sia del COGNOME, nella contestata gestione del servizio di raccolta differenziata, quale titolare firmatario dell’omonima impresa individuale ad insegna « RAGIONE_SOCIALE », comunque destinataria di provvedimento interdittivo, relativo al diniego di iscrizione nella c.d. « white list », essendo utilizzati mezzi dell’azienda gestita dal RAGIONE_SOCIALE, sia del COGNOME, coinvolto direttamente nella vicenda relativa alla costruzione dell’impianto sportivo polivalente presso il Comune di San NOME d’COGNOME, i cui lavori erano stati appaltati, dopo vari recessi e con scorrimento nella graduatoria di gara, alla RAGIONE_SOCIALE, che si avvaleva in buona parte di personale della RAGIONE_SOCIALE, di cui era socio lo stesso NOME COGNOME, nonché nella Commissione elettorale, con nomina di scrutatori tra alcuni soggetti legati a consorterie criminose; né poteva ritenersi estraneo il Sindaco COGNOME, per l’evidente violazione da parte dell’amministratore, anche solo per colpa, degli obblighi di vigilanza, indirizzo e controllo, essendo risultato che pressoché tutti i settori dell’azione amministrativa si caratterizzavano per una cattiva gestione.
Per quanto sopra esposto, va accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre