Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27344 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27344 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24255/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, PREFETTURA DI NAPOLI, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO (P_IVA) che li rappresenta e difende,
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
-controricorrente-
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 2304/2024 depositato il 11/06/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Napoli, con decreto n. cronol. 2304/2024 pubblicato l’11/6/2024, per quanto in questa sede interessa, ha
accolto il reclamo di NOME COGNOME avverso la sentenza n. 279 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata il 25/1/2024, rigettando nei confronti di questi, già assessore all’urbanistica e all’innovazione tecnologica del Comune di Castellammare di Stabia, la domanda di dichiarazione di incandidabilità alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato RAGIONE_SOCIALEa Repubblica, per il Parlamento europeo, nonché per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, a seguito del decreto di scioglimento del consiglio comunale del predetto comune del 28/2/2022 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 143 D. L.gs. n. 267/2000 avanzata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Interno.
In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che il generale disordine RAGIONE_SOCIALE‘apparato amministrativo comunale, nonché la scarsa attenzione verso il controllo e la repressione RAGIONE_SOCIALE‘abusivismo edilizio, pur costituendo certamente valide e sufficienti ragioni per disporre lo scioglimento del consiglio comunale, non potevano essere addebitati all’esclusiva responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘assessore all’urbanistica, così che egli, in tal modo, avesse potuto « da solo » agevolare l’infiltrazione RAGIONE_SOCIALEa criminalità nell’organo consiliare, occorrendo la prova che il COGNOME avesse « tenuto comportamenti concreti, univoci e rilevanti sintomatici di collegamenti diretti con la criminalità o di forme di condizionamento RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALE‘organo consiliare che abbiano potuto compromettere il buon andamento e l’imparzialità RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione pubblica ».
La Corte territoriale ha osservato come, nella relazione prefettizia, si contestasse, in realtà, al COGNOME una circostanza più specifica, ossia l’aver avuto rapporti personali con NOME COGNOME, imprenditore edile vicino ad un’organizzazione criminale stabiese. Tuttavia, pur essendo certa la conoscenza tra il COGNOME ed il COGNOME, agli atti del processo non erano presenti le intercettazioni telefoniche tra i due, motivo per il quale non poteva essere eseguita alcuna valutazione in ordine alla rilevanza ed al contenuto RAGIONE_SOCIALEe stesse ai fini RAGIONE_SOCIALEa
dichiarazione di incandidabilità. Neppure vi era alcuna prova concreta RAGIONE_SOCIALE‘asserita vicinanza del COGNOME con organizzazioni criminali, non essendo stati depositati documenti che dimostrassero la presenza a suo carico di precedenti penali, di misure cautelari o procedimenti penali in corso, né di qualsivoglia altra prova che indichi l’esistenza di rapporti con soggetti legati a clan camorristici.
In difetto quindi di sufficienti elementi per dichiarare l’incandidabilità del NOME, il suo reclamo doveva essere accolto.
Avverso la suddetta pronuncia, « non notificata dall’odierno intimato », il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Interno, propone ricorso per cassazione, notificato il 13/11/2024, affidato a due motivi, nei confronti di COGNOME NOME (che resiste con controricorso).
Il controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1. Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art.143 d.lgs. 267/2001, comma 11, in punto di ritenuta irrilevanza degli addebiti mossi a carico RAGIONE_SOCIALE‘amministratore COGNOME del Comune di Castellammare di Stabia; b) con il secondo motivo, l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo, rappresentato dal rapporto di vicinanza del COGNOME con l’imprenditore edile, vicino ad un’organizzazione criminale stabiese, NOME COGNOME.
Precisa il RAGIONE_SOCIALE che, secondo il Tribunale, il malfunzionamento RAGIONE_SOCIALEa macchina amministrativa comunale nel settore RAGIONE_SOCIALE‘abusivismo edilizio era indice di un’inconsistente attività di controllo e repressione in un territorio problematico per un contesto di criminalità diffusa che si traduceva in una cattiva gestione RAGIONE_SOCIALEa cosa pubblica per colpevole condotta omissiva RAGIONE_SOCIALEa quale l’assessore all’urbanistica risponde, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 109 TUEL, avendo un generale potere di controllo e sanzione RAGIONE_SOCIALE‘operato dei dirigenti ed il dovere di intervenire a fronte di gravi e reiterate responsabilità in capo a questi ultimi.
Ora, si assume in ricorso, la valutazione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, in punto di assenza di un nesso di causalità diretto tra la condotta contestata all’amministratore COGNOME e lo scioglimento del consiglio, merita censura, in quanto la responsabilità degli amministratori può discendere da condotte non soltanto commissive, ma anche omissive (fattispecie corrispondente a quella di specie), ove dette condotte abbiano dato causa allo scioglimento RAGIONE_SOCIALE‘organo consiliare o, comunque, ne siano state una concausa, a prescindere dalle rilevanze probatorie proprie di un eventuale processo penale.
Inoltre, la Corte d’appello ha ritenuto non sufficientemente provata la circostanza più specifica, contestata al Cali dal giudice di prime cure , ovvero il rapporto di vicinanza con NOME COGNOME, imprenditore edile vicino ad un’organizzazione criminale stabiese, sul presupposto RAGIONE_SOCIALE‘assenza RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni telefoniche intercorse tra i due agli atti del processo.
Tuttavia, la conoscenza tra il Cali e il COGNOME risulta certa, incontestabile, riconosciuta dallo stesso Cali e -tra l’altro -documentata dalle intercettazioni telefoniche acquisite agli atti RAGIONE_SOCIALE‘operazione Olimpo III, RAGIONE_SOCIALEe quali la relazione RAGIONE_SOCIALEa Commissione d’accesso (nel capitolo 3 ‘ Elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale del 10 giugno 2018 con turno di ballottaggio del 24 giugno 2018 ‘, al paragrafo 2 « Consiglieri e Assessori »- pagg.33-34) riporta uno stralcio. In particolare, sono state evidenziate le risultanze emesse da una conversazione intercettata in data 03.08.2021, ove « il Cali si mostrava in confidenza con il COGNOME e lo informava RAGIONE_SOCIALE‘esito del consiglio comunale nel quale era stata presentata la giunta di cui egli faceva parte come assessore all’urbanistica e degli argomenti discussi ».
Il testo RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni indubbiamente non era presente agli atti del procedimento di incandidabilità, in quanto trattasi di documentazione coperta da classifica di segretezza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 42 RAGIONE_SOCIALEa L. 124/2007, la cui acquisizione è subordinata ad un
ordine di esibizione da parte RAGIONE_SOCIALE‘organo giudicante (comma 8), indispensabile in ragione RAGIONE_SOCIALE‘evidenziata natura di atto classificato, che, nel caso di specie, è mancato, tanto nel giudizio di primo grado, avendo il Tribunale ritenuto assolto l’onere probatorio da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione con la produzione RAGIONE_SOCIALEa relazione prefettizia, quanto in sede di reclamo, essendosi la Corte limitata a rilevare un difetto di istruttoria che ben avrebbe potuto essere sanato con un ordine istruttorio di esibizione.
2. Il controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività (stante la notifica RAGIONE_SOCIALEo stesso avvenuta il 13/11/2024), deducendo che il decreto impugnato dal RAGIONE_SOCIALE e dalla Prefettura, n. cronologico n. 2304/2024, è stato pronunciato, dalla Corte di Appello di Napoli, il 04/06/2024, depositato e reso pubblico in data 11/06/2024 e notificato al RAGIONE_SOCIALE ricorrente, da parte del sig. NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALEa sig.ra COGNOME NOME, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine breve ad impugnare, l’11 e il 12/6/2024 (oltre che RAGIONE_SOCIALEa stessa Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Napoli che non si era limitata alla mera comunicazione, bensì alla notificazione del decreto stesso).
In tema di impugnazioni, vige il principio RAGIONE_SOCIALE‘unitarietà, nel senso che, nel processo con pluralità di parti la notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza e/o del provvedimento di merito eseguita ad istanza di una sola RAGIONE_SOCIALEe parti, segna l’inizio RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine breve per la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione contro tutte le altre parti. La circostanza che l’odierno intimato resistente non abbia provveduto alla notifica del decreto non comporta, invero, l’esclusione del giudicato, in quanto i ricorrenti sono stati destinatari RAGIONE_SOCIALEa notifica del decreto, sebbene da altre parti del processo, e per essi i termini per l’impugnazione ex art 325 II comma cpc (che sono perentori) sono decorsi dal momento in cui il relativo procedimento di notificazione si è perfezionato.
Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nell’intestazione del ricorso, premette, in effetti, che il decreto impugnato « non è stato notificato dall’odierno intimato ».
Lo stesso ricorrente non ha replicato con memoria alla eccezione del COGNOME.
3. L’eccezione del controricorrente è infondata.
Nei processi con pluralità di parti, quando si configuri l’ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio processuale (cd. litisconsorzio « unitario o quasi necessario »), è applicabile la regola, propria RAGIONE_SOCIALEe cause inscindibili, RAGIONE_SOCIALE‘unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza eseguita da una RAGIONE_SOCIALEe parti segna, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa stessa e RAGIONE_SOCIALEa parte destinataria RAGIONE_SOCIALEa notificazione (in forza del principio detto RAGIONE_SOCIALE‘effetto bilaterale RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, secondo il quale l’impugnazione proposta contro una parte fa decorrere il termine per proporla anche contro il notificante, perché questi non può non conoscere la sentenza che fa notificare e, quindi, è in grado di impugnarla immediatamente), l’inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall’impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti (Cass. 14722 del 2018; conf. Cass. n. 667 del 2021; Cass. n. 986 del 2016; Cass. n. 19869 del 2011).
La regola trova però applicazione soltanto nelle ipotesi di cause inscindibili, ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si tratti di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 c.p.c., è esclusa la necessità del litisconsorzio.
Il secondo comma RAGIONE_SOCIALEart.326 c.p.c. stabilisce che « nel caso previsto nell’articolo 332 -notificazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione relativa a cause scindibili -, l’impugnazione proposta contro una parte fa
decorrere nei confronti RAGIONE_SOCIALEo stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti ».
Tale comma è stato interpretato (Cass. n. 8832/2007) nel senso che « la notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza eseguita ad istanza di una sola RAGIONE_SOCIALEe parti segna nei confronti RAGIONE_SOCIALEa stessa l’inizio del termine breve per la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione contro tutte le altre parti », precisandosi che dalla stessa non si ricava, invece, « che la notificazione fatta ad una sola RAGIONE_SOCIALEe parti vale come notificazione anche in confronto alle altre parti, perché ciascuna di questa ha diritto di ricevere la notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza, che è il fattore che può far scattare il termine breve RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione ». In questo tipo di controversie, quindi, la regola RAGIONE_SOCIALE‘unitarietà del termine RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione deve essere interpretata nel senso che la notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza eseguita a istanza di una sola RAGIONE_SOCIALEe parti segna, nei confronti di questa e RAGIONE_SOCIALEa sola parte destinataria RAGIONE_SOCIALEa notificazione, l’inizio RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine breve per la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione contro il notificante o le altre parti del giudizio.
Pertanto, (Cass. n. 8832 del 2007; Cass. n. 19274 del 2022) il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola RAGIONE_SOCIALE‘unitarietà del termine RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione (sicché la notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza eseguita a istanza di una sola RAGIONE_SOCIALEe parti segna l’inizio RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine breve per la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione contro tutte le altre parti) deve interpretarsi « nel senso che detto momento rileva per la decorrenza del termine breve per impugnare, nei confronti del notificante e RAGIONE_SOCIALEe altre parti del giudizio, solo per il notificante stesso e per la parte destinataria RAGIONE_SOCIALEa notificazione, atteso che anche ciascuna RAGIONE_SOCIALEe altre parti ha diritto di ricevere la notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza, che è condizione per far scattare il termine breve per l’impugnazione ». Quindi il litisconsorte « che non abbia ricevuto la notifica non vede decorrere il termine
breve » e, per il principio di bilateralità, detto termine breve non può decorrere neppure nei confronti del notificante.
L’art.326, con il d.lgs. n. 149/2022, è stato modificato, con effetto a decorrere dal 28/2/2023 e per le impugnazioni proposte successivamente a tale data, e recita: « I termini stabiliti nell’articolo 325 sono perentori e decorrono dalla notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, sia per il soggetto notificante che per il destinatario RAGIONE_SOCIALEa notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza RAGIONE_SOCIALEa sentenza. (171) ((173)). Nel caso previsto nell’articolo 332, l’impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti RAGIONE_SOCIALEo stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti ».
Si è opportunamente precisato, al primo comma, che i termini per le impugnazioni decorrono dalla notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza sia per il soggetto notificante che per il destinatario RAGIONE_SOCIALEa notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario. Il secondo comma non è stato variato.
Orbene, va ribadito, il principio, secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola RAGIONE_SOCIALE‘unitarietà del termine RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione (sicché la notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza eseguita a istanza di una sola RAGIONE_SOCIALEe parti comporta, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa stessa e RAGIONE_SOCIALEa parte destinataria RAGIONE_SOCIALEa notificazione, la decorrenza del termine breve per la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione contro tutte le altre), trova applicazione soltanto nelle cause inscindibili (o tra loro comunque dipendenti), ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche
quando si tratti di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 c.p.c., è esclusa la necessità del litisconsorzio. In tali ipotesi, il termine per l’impugnazione non è unico, ma decorre dalla data RAGIONE_SOCIALEe singole notificazioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con la medesima decisione, mentre per le altre parti si applica il termine di cui all’art. 327 c.p.c. (Cass. 2557/2010; Cass. 1825/2007; Cass. 238/2008).
Nella specie, si verte in fattispecie di cause scindibili (Cass. n. 394/2020).
Invero, nel giudizio di incandidabilità ex art.143 d.lgs. 267/2000, vengono in rilievo le posizioni personali dei singoli « amministratori responsabili RAGIONE_SOCIALEe condotte che hanno dato causa allo scioglimento », tanto che « ai fini RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni di d’incandidabilità il Ministro RAGIONE_SOCIALE‘interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa » (D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 143, comma 11) ed è possibile che il ricorso venga proposto solo nei confronti di alcuni amministratori, malgrado la proposta d’incandidabilità si riferisse anche ad altri (Cass. n. 16562/2020).
Nel caso di specie, la trattazione in un unico processo RAGIONE_SOCIALEe diverse cause non ha dato luogo neppure ad un litisconsorzio processuale, situazione che determina una inscindibilità RAGIONE_SOCIALEe cause anche nelle ipotesi in cui non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale. In particolare, il litisconsorzio processuale è configurabile quando le cause, in ipotesi proponibili separatamente, siano trattate unitariamente e risultino legate da un presupposto o questione comune, sicché la decisione di una controversia si estende necessariamente all’altra, costituendone il presupposto
logico e giuridico imprescindibile per il carattere di pregiudizialità o di alternativa RAGIONE_SOCIALEe questioni sollevate (Cass. n. 4722 del 2018; Cass. S.U. n. 26420 del 2006; 3114 del 1999).
Ne discende che, pur avendo il RAGIONE_SOCIALE, come eccepito e documentato dal controricorrente (con produzione RAGIONE_SOCIALEa relata di notifica ex art.3 bis l.53/1994 RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, procuratore del litisconsorte COGNOME), ricevuto la notifica RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza n. 2304/2024 RAGIONE_SOCIALE’11/6/2024 in data 14/6/2024, ad opera del COGNOME, il presente ricorso per cassazione, notificato nei riguardi di altro litisconsorte, il COGNOME, è tempestivo.
Esso è stato notificato dal RAGIONE_SOCIALE (destinatario RAGIONE_SOCIALEa notifica del provvedimento impugnato ad opera RAGIONE_SOCIALE‘altro amministratore COGNOME, in cause scindibili) nel novembre 2024 e, nel rapporto processuale che qui interessa (RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE), operava il termine lungo ex art.327 c.p.c., non risultando che il COGNOME abbia notificato la sentenza impugnata e, dunque, non essendo applicabile il termine breve di impugnazione (vedasi Cass. 16562/2020, in cui è spiegato che ciò « E’ una conseguenza del fatto che la notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza ad istanza degli altri resistenti non può far decorrere il termine breve anche a favore del NOME, il quale non ha provveduto a notificarla, trattandosi di cause scindibili, con conseguente inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 331 c.p.c. »).
4. Tanto premesso, la prima censura è inammissibile in quanto si lamenta che il giudice di merito non abbia valutato che dagli atti processuali emergesse come il COGNOME, assessore all’urbanistica, non avesse posto in essere alcuna azione volta a assicurare il recupero del principio di legalità e buon andamento RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, a fronte di un diffuso quadro di illegalità nel settore dei lavori e servizi pubblici ma non si indicano quali sarebbero stati i comportamenti omissivi e da quali risultanze istruttorie gli stessi emergerebbero.
Anche la seconda doglianza, che denuncia vizio di omesso esame ex art.360 n. 5 c.p.c., rappresentato dal rapporto di vicinanza del COGNOME con l’imprenditore edile, vicino ad un’organizzazione criminale stabiese, NOME COGNOME, è inammissibile.
Nella specie, la Corte ha considerato il dato fattuale presente nella relazione prefettizia (di cui in ricorso si riporta uno stralcio di una conversazione intercettata tra il NOME e il COGNOME), vale a dire il rapporto di conoscenza tra il NOME e il COGNOME, escludendo tuttavia che emergessero dagli atti processuali prove « RAGIONE_SOCIALE‘asserita vicinanza del COGNOME con organizzazioni criminali ».
Non sono specificate le ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe condotto ad una decisione diversa.
Quanto al difetto RAGIONE_SOCIALE‘ordine di esibizione istruttoria, i ricorrenti non dimostrano di avere richiesto al giudice del merito l’acquisizione RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni coperte da segretezza, possibile solo se i documenti fossero stati ritenuti strettamente necessari e conferenti per la decisione del caso concreto.
6.Per quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa non ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, trattandosi di ricorso proposto da un’Amministrazione statale.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 4.000,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa non ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento
da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13. Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE’11 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME