Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25092 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25092 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al n. 20289/2022 R.G.) proposto da:
COGNOME NOME , nato a Bondeno (FE) il DATA_NASCITA e residente nella frazione Burana, alla INDIRIZZO (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato in Bologna, alla INDIRIZZO, interno INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo del presente procedimento (indirizzo p.e.c. del difensore: ‘ EMAIL ‘);
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME , nata a Bondeno (FE) il DATA_NASCITA ed ivi residente, alla INDIRIZZO (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE);
-intimata – avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Bologna n. 1062/2022, pubblicata il 9 maggio 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
n. 20289/2022 R.G.
COGNOME.
Rep.
C.C. 6/6/2024
Liquidazione onorari di avvocato
1.- Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., proposto ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, l’ AVV_NOTAIO conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Ferrara, il cliente NOME COGNOME per sentirlo condannare al pagamento della somma di €. 7.166,00 (euro settemilacentosessantasei/00) quale saldo dei propri onorari. Tanto sulla premessa di aver patrocinato il sig. COGNOME NOME dinanzi al Tribunale di Ferrara nel procedimento, da lui promosso ed iscritto al n. 552/2009 R.G., concluso con la sentenza n. 137/2014 del 10 febbraio 2014, che aveva visto soccombente lo stesso sig. COGNOME.
In particolare, l’AVV_NOTAIO d educeva di aver ricevuto la somma di € . 5.000,00 (euro cinquemila/00), quale fondo spese per la proposizione dell’appello avverso la sentenza che aveva respinto la domanda del COGNOME e che il predetto le aveva revocato il mandato con raccomandata del 28 aprile 2014.
Nel giudizio di primo grado, si costituiva il COGNOME e contestava la pretesa dell’AVV_NOTAIO, asserendo l’erroneità della determinazione del compenso ed il fatto che la ricorrente non aveva tenuto conto delle somme già versate. Sosteneva, inoltre, l’inadempimento della ricorrente che avrebbe dovuto evitare di promuovere un giudizio nel quale la parte assistita era destinata a rimanere soccombente e concludeva per la condanna della predetta professionista forense al risarcimento del danno.
Con ordinanza pronunciata a definizione del processo di primo grado, il Tribunale di Ferrara accertava il riconoscimento di debito da parte del COGNOME in ragione di quanto da questi affermato nella raccomandata del 28 aprile 2014. Ritenuta non provata la pretesa della ricorrente di essere creditrice per una somma maggiore di quanto già corrisposto dal resistente, il tribunale provvedeva alla liquidazione del compenso secondo quanto previsto dal d.m. n. 140 del 2012, applicabile ratione temporis , con lo scaglione compreso tra € . 50.000,00 (euro cinquantamila/00) ed € . 100.000,00 (euro centomila/00) e rigettava la domanda giudiziale, ritenendo che il resistente avesse già corrisposto una somma adeguata a remunerare la prestazione professionale fornita da ll’ AVV_NOTAIO.
2.- Avverso tale ordinanza, proponeva appello l’ AVV_NOTAIO. Si costituiva in giudizio l’appellato , sostenendo, per quanto assume rilevanza in questa sede, l’inammissibilità dell’appello in base a quanto previsto
dall’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, secondo cui l’ordinanza che definisce il giudizio di liquidazione delle competenze dell’avvocato non è appellabile.
Quanto al merito, il sig. COGNOME NOME ribadiva la assoluta correttezza della impugnata ordinanza del Tribunale di Ferrara, avendo il Collegio esattamente valutato i termini della questione sottoposta al suo vaglio, nonché i fatti e i documenti posti a fondamento del provvedimento.
La Corte d ‘ Appello di Bologna, con la sentenza menzionata in epigrafe, accoglieva l’impugnazione proposta dall’AVV_NOTAIO e, per l’effetto, in parziale accoglimento della pretesa fatta valere in primo grado, condannava l’appellato sig. COGNOME NOME al pagamento, in favore della predetta professionista forense, dell’importo di €. 1.594,00 (euro millecinquecentonovantaquattro/00), oltre interessi dalla proposizione della domanda.
In particolare, a sostegno dell’adottata pronuncia , la Corte di merito rilevava, per quanto di interesse in questa sede: a ) che l’ eccezione relativa all’inammissibilità dell’appello era infondata , in quanto l’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011, dichiarando inappellabile l’ordinanza che definisce la procedura ex art. 28 l. n. 794 del 1942, richiama i presupposti operativi di questa procedura speciale, sicché l’ordinanza che statuisca sull ‘ an del compenso e non solo sul quantum sarebbe impugnabile con l’appello e non col ricorso per cassazione; b) che, nel caso di specie, il Tribunale di Ferrara aveva chiaramente statuito anche sull’ an del compenso; c ) che la rideterminazione degli onorari spettanti all ‘ appellante AVV_NOTAIO, così come operata dal Tribunale di Ferrara, non risultava condivisibile.
3.- Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il COGNOME.
AVV_NOTAIO è rimasta intimata .
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 .
Al riguardo, evidenzia di avere eccepito, in sede di appello, l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dall’AVV_NOTAIO avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Ferrara .
Deduce, all’uopo, come tale inammissibilità trovi sostegno non solo nella normativa vigente, ma soprattutto nella giurisprudenza formatasi sul punto in seguito all’elaborazione di questa Suprema Corte di Cassazione, che ha affrontato più volte l’argomento in discussione ed alla quale la corte distrettuale non si sarebbe uniformata.
2.- La censura è fondata.
Ed invero, come chiarito da questa Corte regolatrice, « In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l’ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 non è appellabile, ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il “quantum debeatur”, sia che la stessa sia estesa all'”an” della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cui al citato art. 14. » (cfr., all’uopo, Cass., Sez. 2, sentenza n. 12411 del 17 maggio 2017, Rv. 644212-01; cfr., altresì, in senso conf. Cass., Sez. 2, sentenza n. 35026 del 14 dicembre 2023, Rv. 669624-01).
Orbene, nel caso in esame, la Corte di merito non si è uniformata al principio sopra enucleato, la cui applicazione imponeva la declaratoria di inammissibilità dell’appello .
3.- Alla stregua delle considerazioni esposte, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata (non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto: cfr. art.384 comma 2 cpc): l’appello va dunque dichiarato inammissibile.
Resta logicamente assorbito il secondo motivo.
4.- Le spese e compensi del processo d’appello , nonché del presente giudizio di legittimità, seguono la soccombenza dell’intimata e si liquidano come da dispositivo in favore del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello ; condanna la parte intimata al pagamento, in favore del ricorrente, de lle spese del giudizio d’appello, che si liquidano in complessivi €. 1.600,00 (euro milleseicento/00), oltre accessori come per
legge, nonché di quelle del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi €. 1.700,00 (euro millesettecento/00), di cui €. 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione