SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 1672 2025 – N. R.G. 00000827 2021 DEPOSITO MINUTA 29 09 2025 PUBBLICAZIONE 29 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D’APPELLO di FIRENZE
Sez. I -civile
La Corte di Appello di Firenze -Sezione Prima Civile, composta da:
DOTT. NOME COGNOME PRESIDENTE
DOTT. NOME COGNOME CONSIGLIERE
DOTT. COGNOME
CONSIGLIERE NOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull’ appello proposto da
, quale sostituto custode di , in virtø di nomina del 10.10.2022, con l’Avv. NOME COGNOME e Avv. NOME COGNOME del foro di Prato
Appellante
nei confronti di
RG 827 /2021
appellati
1)
c on sede in
Napoli, INDIRIZZO (C.F: , in persona del legale rappresentante p.t, quale procuratrice di già cessionaria pro soluto e mandante con rappresentanza di P.
, ed elettivamente domiciliata presso l’Avv. NOME COGNOME
di Prato contumace
2)
, contumace
3) , con l’Avv. NOME COGNOME di Prato
4)Notaio , quale professionista delegato alla vendita nell’ambito della procedura esecutiva R.G.E. n.299/11, con studio in Prato contumace
5) per la circoscrizione del Tribunale di Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale custode giudiziario nell’ambito della procedura esecutiva R.G.E. n.299/11 contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5552020 del Tribunale di Prato, pubblicata in 29 ottobre 2020, sulle seguenti conclusioni: per l’appellante : Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in integrale riforma della impugnata sentenza, respinta e disattesa ogni contraria istanza, accogliere le conclusioni che qui di seguito si riportano: Voglia l’Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, disattesa e respinta, – in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la legittimazione attiva del Sig. – nel merito: accertata l’ammissibilità e la tempestività dell’opposizione avverso l’ordine di liberazione in questione, di chiarare la nullità e/o l’inefficacia dell’ordine di liberazione opposto, mai notificato all’odierno attore, né comunicato in alcun modo all’odierno appellante, perdurando il sequestro penale preventivo trascritto anteriormente al pignoramento immobiliare, nonchØ di ogni atto precedente o successivo collegato ovvero, accertata l’inesistenza dei presupposti della buona fede nell’acquisto per tutti i motivi in atti, dichiarare l’inesistenza del diritto dell’aggiudicataria, Sig. a procedere esecu tivamente all’ordine di liberazione e, conseguentemente, – revocare, in ogni caso, il predetto ordine di liberazione o, comunque, adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni, dichiarando l’improseguibilità della procedura esecutiva pendente RGE n.299/2011, ancora oggi pendente per la vendita del lotto2, in attesa dell’esito del giudizio penale Tribunale di Prato R.G.G.I.P. n. 3533/2009 R.G.N.R. n. 1724/2008, per tutti i motivi in atti ed anche per violazione dell’art. 55 D.lgs
159/2011, o comunque per ragioni di opportunità; – accertata e dichiarata l’inesistenza dei presupposti della buona fede da parte dell’aggiudicataria nell’acquisto dell’immobile per tutti i motivi di cui in narrativa, nonché l’inesistenza del diritto a pro cedere esecutivamente all’ordine di liberazione, condannare la Sig.ra
a risarcire al Sig. tutti i danni, anche non patrimoniali, patiti dal medesimo e dalla sua famiglia, in conseguenza immediata e diretta dell’esecuzione dell’or dine di liberazione, nella misura che sarà determinata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, compresa la fase cautelare dell’opposizione all’ordine di liberazione e con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari.
per l’appellat a : Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Firenze, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, rigettare integralmente l’appello proposto e confermare la sentenza n. 555/2020 emessa dal Tribunale di Prato. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge. Co
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione notificato, ha instaurato il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. avverso l’ordine di liberazione del l’immobile aggiudicato nell’ambito della procedura esecutiva R.G.E. 299/11, a seguito di vendita del 7.9.2006 con decreto di trasferimento del 20.12.2016, comunicato in data 10.1.2017, in qualità di custode dell’immobile staggito , avendone facoltà di uso in virtø del sequestro penale preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Prato in data 26.10.2009, ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 12 sexies del D.L. 306/1192 e trascritto in data 5.11.2009 . L’attore appellante ha dedotto di occupare con facoltà di uso l’immobile aggiudicato nell’ambito della procedura esecutiva indicata, in forza di verbale di nomina a custode e contestuale
affidamento in giudiziale custodia; che nel procedimento penale l’attore si era costituito parte civile quale persona offesa del reato di usura; che dalla nomina quale custode del bene sottoposto a sequestro derivano in capo al medesimo diritti, facoltà ed obblighi opponibili alla procedura esecutiva e di vantare un diritto di godimento opponibile alla medesima procedura esecutiva, perdurando il sequestro, trascritto anteriormente alla trascrizione del pignoramento immobiliare; che mai aveva ricevuto notifiche, mentre la figlia convivente aveva ricevuto dall’ una semplice raccomandata per ottenere la liberazione; che comunque l’ avrebbe dovuto acquisire alla procedura esecutiva il titolo dal quale si evinceva che l’odierno attore era il custode del bene; che l’opposizione non era tardiva perché il termine non era mai decorso .
Si costituiva in giudizio la
chiedendo il rigetto delle domande attoree e ritenendo che quella di sospensione della procedura esecutiva R.G.E. 299/11 era domanda inammissibile, perchØ di esclusiva cognizione del giudice dell’esecuzione investito ai sensi dell’art. 623 c.p.c. Si costituiva anche l’aggiudicataria dell’immobile la quale eccepiva preliminarmente la decadenza del termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, il difetto di legittimazione attiva del custode a far valere interessi di natura pubblicistica, l’anteriorità dell’iscrizione ipotecaria rispetto alla trascrizione del sequestro e la buona fede del creditore procedente. Chiedeva infine la condanna del ex articolo 96 cpc. , il notaio e rimanevano contumaci. La causa, istruita documentalmente, era rinviata per precisazione delle conclusioni, in seguito alle quali il tribunale disponeva l’acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva; la causa veniva quindi decisa col rigetto dell’opposizione.
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il tribunale ha valutato preliminarmente l’eccezione di tardività avanzata da ritenendola infondata, dato che l’ordinanza del Co
14.1.2019 emessa dal G.E. nell’ambito della procedura esecutiva R.G.E. 299/11 Ł stata comunicata in data 22.1.2019 e il procedimento Ł stato iscritto a ruolo il 21.3.2019. Ha poi accolto l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi, così espressamente qualifica ndo l’azione esercitata dal , ritenendo che la notifica dell’ordine di liberazione fosse andata a buon fine, avendo la notifica dell’ordine di liberazione dell’immobile raggiunto il suo scopo, dato che la figlia del con lui convivente, ne aveva dato atto in sede di sopralluogo. In particolare, ella dichiarava all’ di vivere con il padre e di essere stata nominata custode giudiziario. Il tribunale ha valutato che va esclusa la legittimazione del custode a far valere interessi di natura pubblicistica (Cfr. pag.5: ‘ Seppur sia innegabile che il sequestro è preordinato alla confisca, equiparare quest’ultima al sequestro tanto da assimilarne gli effetti, appare in evidente contrasto con il diritto vigente e i princi pi dell’ordinamento. Gli effetti ablatori della confisca si producono quando vi sia stato un accertamento divenuto definitivo della realizzazione di una fattispecie di reato, essendo la misura di sicurezza, diversamente da quella cautelare, una forma di sanzione. ‘ – SS.UU. 10532/2013) Infine, il tribunale non ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’articolo 96 cpc. Ha quindi condannato l’opponente alle spese di lite.
L’APPELLO
Con atto di citazione in secondo grado l’appellante ha impugnato la sentenza in oggetto affidando le sue doglianze ai seguenti motivi.
Con il primo motivo d’appello ha lamentato l’errore del tribunale laddove ha ritenuto che la notifica alla figlia del avesse raggiunto lo scopo ex articolo 156 cpc, di far conoscere al padre l’atto esecutivo che questi ha poi impugnato. La raccomandata conteneva comunque solamente l’ordine di escomio, non gli atti della procedura che dovevano essere notificati ritualmente e non teneva conto dell’ordine di custodia emesso dal gip circa quattro anni
prima. Inoltre, l’ordine di liberazione dell’immobile doveva essere notificato ex articolo 560 comma terzo cpc, del testo vigente ratione temporis.
Col secondo motivo d’appello , l’appellante censura la decisione del tribunale presa per relationem alla precedente decisione del collegio, laddove ritiene che ‘ deve escludersi che il custode di beni sottoposti a sequestro in sede penale che svolge una funzione limitata alla conservazione ed all’amministrazione di tali beni sia legittimato a proporre opposizione all’ordine di liberazione per far valere interessi pubblicistici propri del diritto penale processuale e sostanziale ottenendo la sospensione della procedura esecutiva’. Il tribunale ha errato laddove non ha valutato gli interessi di tipo privatistico del .
Col terzo motivo d’appello ha lamentato l’errata disapplicazione dell’art. 55 del D.lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia), che testualmente prevede: ‘ a seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive 2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione’. Dunque, ‘ l’equiparazione della confisca al sequestro e l’assimilazione dei loro effetti non è più in contrasto con il diritto vigente né con i principi dell’ordinamento , a seguito dell’entrata in vigore del Codice Antimafia nel settembre del 2011 e dell’estensione della previsione dell’art. 55 dello stesso anche ai sequestri, come quello in esame di cui all’art. 12 sexies del D.L. 306/1992, operata dalla Suprema Corte di legittimità (cfr. Cass. n.6758 del 13.12.2016 in luogo di quella citata dal Giudice di primo grado Cass. SS. UU. n.10532/2013). ‘
Col quarto motivo d’appello parte ha lamentato l’erroneità della condanna alle spese, dato che a fronte di provvedimenti contrastanti, il tribunale ben avrebbe potuto decidere per la compensazione.
Si costituiva in giudizio solamente parte , chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Nelle more del procedimento mancava ai Co
vivi e , vedova del già menzionato, veniva nominata dal tribunale custode giudiziario dell’immobile; in questa veste processuale ella si costituiva.
All’udienza cartolare del 19 novembre 2024 , le parti costituite hanno precisato le conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini per le difese finali.
Scaduti i già menzionati termini, la causa Ł stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
———
La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è inammissibile.
L’art 618 c. 3 c.p.c. prevede espressamente l’inappellabilità della sentenza pronunciata all’esito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, in quanto contro tale provvedimento decisorio Ł ammissibile esclusivamente la proposizione del ricorso per C assazione per violazione di legge ai sensi dell’art 111 Cost. (Cass. 9 luglio 2001, n. 9292., Cass. 8 aprile 2003, n. 5506; conforme Cass. 18 gennaio 2003, n. 711, Cass. 16 novembre 1994, Cass. 8 aprile 2003, n. 5506., n. 9696, Trib. Potenza, 30 aprile 2009 e Cass. n. 11308 del 2011).
Posto che nella fattispecie il primo giudice ha espressamente qualificato l’azione come proposta ex art. 617 c.p.c., va ricordato che: ‘ In tema di opposizione agli atti esecutivi, l’esclusione del rimedio dell’impugnazione della sentenza in appello si fonda sulla qualificazione data all’azione dal giudice che ha emesso il provvedimento, in applicazione del principio dell’apparenza. Sulla base di tale principio, infatti, che dà rilievo alla qualificazione giuridica formale data alla fattispecie dal giudice, indipendentemente dalla sua correttezza, si determinerà l’identificazione del rimedio esperibile, con la conseguenza che nel caso di sentenza emessa in sede di esecuzione forzata, la sentenza sarà impugnabile in appello, mentre se l’azione è stata qualific ata
come opposizione agli atti esecutivi, allora sarà esperibile il ricorso per Cassazione ai sensi dell’art 111 Cost. Nell’ipotesi in cui invece, il giudice dell’esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione giuridica all’opposizione proposta, allora la qua lificazione dell’opposizione spetterà d’ufficio al giudice dell’impugnazione non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione stessa.’ (Cass. n. 3404 del 2002). Cfr nel senso indicato Cass. civ. Sez. III, 02/03/2007, n. 4963 : ‘ L’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell’apparenza, cioŁ alla qualificazione che, del provvedimento, abbia dato il giudice che lo ha emesso, indipendentemente dalla sua esattezza, che Ł sindacabile soltanto dal giudice cui spetta la cognizione dell’impugnazione. (Rigetta, App. Milano, 7 gennaio 2003) Pertanto nel caso di specie, essendo stata qualificata dal giudice di prime cure l’azione proposta come opposizione agli atti esecutivi, doveva essere proposto il ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Lucca e non l’atto di appello ai sensi dell’art 618 c 3 c.p.c.’
Peraltro, correttamente la opposizione Ł stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi trattandosi, come diffusamente motivato dal giudice di I grado, di contestazioni in ordine alla irregolarità formale dell’atto esecutivo (ordine di liberazione dell’immobile) ed anche per essere sempre stata così qualificata da
nelle sue difese.
La reiezione impedisce di valutare nel merito i motivi di impugnazione, restando assorbiti dal giudizio di inammissibilità.
Le spese di lite seguono quindi la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d’Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull’impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
DICHIARA INAMMISSIBILE l’appello come in atti proposto da e proseguito da nella veste di custode giudiziario, avverso la sentenza n. 5552020 del Tribunale di Prato, pubblicata in data 29 ottobre 2020;
CONDANNA al rimborso, a favore della controparte , le spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in € 6946,00 per compenso (controversia rientrante nello scaglione di valore indicato in atto di citazione(indeterminabile), escluso il compenso per la sola fase istruttoria, adozione dei valori minimi attesa la bassa complessità e riduzione per la pronuncia solo in rito), oltre spese generali, Iva e quant’altro per legge.
DICHIARA, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. n. 115/2022 che ricorrono, a carico di i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Firenze, 26 settembre 2025
Il consigliere relatore NOME
Dott. NOME COGNOME
Il Presidente
Dott. NOME COGNOME
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell ‘ ambito strettamente processuale, Ł condizionata all ‘ eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.