Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18147 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18147 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30124-2019 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO per procura in atti;
– controricorrente –
avverso il DECRETO n. 3474/2019 del TRIBUNALE DI ROMA, depositato il 5/9/2019;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘adunanza in came ra di consiglio del 7/5/2024;
FATTI DI CAUSA
1.1. NOME COGNOME ha chiesto l’ammissione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE, dichiarato con sentenza del 21/5/2014, per il credito al compenso asseritamente maturato in ragione delle prestazioni professionali svolte dallo stesso, in qualità di avvocato, in favore della società poi fallita, per la
somma complessiva di €. 466.509,72, oltre interessi e spese, in prededuzione.
1.2. Il giudice delegato ha rigettato la domanda.
1.3. NOME COGNOME ha, quindi, proposto opposizione allo stato passivo che il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha solo parzialmente accolto.
1.4. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che l’opponente non avesse dimostrato in giudizio, se non in misura marginale, l’effettiva esecuzione, su incarico della società poi fallita, delle prestazioni professionali dedotte a sostegno della sua domanda e che lo stesso doveva essere, pertanto, ammesso allo stato passivo nei limiti del compenso maturato per tali attività, determinato in via equitativa nella somma di €. 30.000,00, in collocazione privilegiata, oltre accessori ex lege .
1.5. NOME COGNOME, con ricorso notificato il 4/10/2019, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto.
1.6. Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
1.7. Il ricorrente, con atto del 24/4/2014, ha chiesto alla Corte di prendere atto che, a seguito dell’intervenuta omologazione del concordato fallimentare, è venuto meno il suo interesse alla prosecuzione del giudizio del quale ha chiesto che fosse dichiarata l’estinzione per cessata materia del contendere.
1.8. Il RAGIONE_SOCIALE, con atto del 26/4/2024, ha aderito alla richiesta di estinzione formulata dal ricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta mancanza d’interesse alla decisione che aveva invocato e che, per l’effetto, il ricorso per cassazione è diventato inammissibile, con compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
L ‘inammissibilità sopravvenuta del ricorso esclude , peraltro, la sussistenza dei presupposti per condannare il ricorrente al pagamento del cd. doppio contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115/2002 (cfr. Cass. n. 14782 del 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima