Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27003 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27003 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6249/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che l a rappresenta e difende con gli avvocati NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
ASSESSORATO ALLA SALUTE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 1324/2020 depositata il 21/7/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/5/2024 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE, con atto di citazione notificato il 2 gennaio 2015, conveniva davanti al Tribunale di Calabria l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che, previo l’accertamento RAGIONE_SOCIALE illegittimità di atti amministrativi e previa la loro conseguente disapplicazione, fosse dichiarata non dovuta – come invece richiestale con nota del 29 ottobre 2014 in riferimento a Decreto Assessoriale (d’ora in poi, D.A.) n. 1977/2007 – la restituzione di quanto costituente parte delle tariffe a essa spettanti e infatti da essa ricevute. Il D.A. 1977/2007 aveva disposto uno sconto tariffario, ma la sua efficacia era stata sospesa, in relazione a ricorso al Tar RAGIONE_SOCIALE di soggetti interessati, per cui era stato emesso il D.A. 336/2008, che aveva ripristinato le precedenti tariffe in attesa dell’esito del giudizio amministrativo; essendosi questo concluso a favore RAGIONE_SOCIALE P.A., era stato emesso il D.A. 170/2013, che aveva stabilito il ripristino RAGIONE_SOCIALE decisione assunta nel 2007, e da cui era sortita appunto la nota del 29 ottobre 2014 per chiedere la restituzione di quanto ricevuto contrariamente al disposto sconto.
Si costituiva soltanto l’RAGIONE_SOCIALE, che resisteva.
Il Tribunale, con sentenza del 24 gennaio 2017, rigettava la domanda.
RAGIONE_SOCIALE presentava appello, cui resisteva l’RAGIONE_SOCIALE, e che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE rigettava con sentenza del 21 luglio 2020.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso, composto di cinque motivi, da cui si sono difesi, con rispettivo controricorso, sia l’RAGIONE_SOCIALE sia l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
REM ha ritualmente e tempestivamente depositato memoria, in cui ha dichiarato che, successivamente RAGIONE_SOCIALE notifica del ricorso, il D.A. 170/2013 ‘ è stato annullato dal Consiglio di Stato con le sentenze numeri 4840 e 4843 del 2021 ‘, e che il Consiglio di Giustizia con la sentenza n. 503 del 2022 ha dichiarato che tale annullamento ‘ ha effetti erga omnes ‘ e ‘ determina anche il venir meno delle note ASP di attivazione del procedimento di recupero delle somme in questione in esecuzione del decreto annullato ‘. Ne deduce la ricorrente che sia venuto meno il suo interesse RAGIONE_SOCIALE decisione sul ricorso, chiedendo pertanto di dichiararlo con compensazione delle spese. Nessuna delle controparti ha depositato memoria.
Considerato che:
La ricorrente ha dichiarato con la suddetta memoria – atto processuale unilaterale – la propria sopravvenuta carenza di interesse nella causa.
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse RAGIONE_SOCIALE definizione del ricorso comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, in quanto – come insegna consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte – l’interesse ad agire e quindi pure l’interesse ad impugnare posto a fondamento del ricorso stesso devono sussistere non solo al momento dell’impugnazione, ma anche successivamente fino RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE causa (cfr., ex multis , Cass. sez.3, ord. 2 aprile 2021 n. 9201 e Cass. sez. L, 12 novembre 2020 n. 25625).
Si ritiene, considerata la successiva condotta per nulla resistente delle controparti, che sussistano i presupposti per compensare le spese del giudizio di cassazione.
La ricorrente non è tenuta a versare il doppio contributo di cui all’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, l’inammissibilità del ricorso essendo sopravvenuta e non originaria (v. in tal senso Cass. sez. 6-2, ord. 2 luglio 2015 n. 13636, che condivisibilmente identifica la ratio dell’obbligo, stabilito dRAGIONE_SOCIALE suddetta norma, di versare un ulteriore importo nell’intento di ottenere una deflazione delle impugnazioni dilatorie o pretestuose, ragion per cui detto meccanismo sanzionatorio si applica nell’ipotesi di inammissibilità originaria RAGIONE_SOCIALE impugnazione, ma non in quella di inammissibilità sopravvenuta, come nel caso appunto del sopravvenuto difetto di interesse; cfr. pure, più recentemente, Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018 n. 14782 e Cass. sez. 5, 7 dicembre 2018 n. 31732).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 28 maggio 2024