Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3428 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3428 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8841/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che le rappresenta e difende;
-ricorrenti- contro
FINO 2 RAGIONE_SOCIALE, e per essa RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), pec:
EMAIL;
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata- avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3178/2020, depositata il 21/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sigg.ri NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3178/2020 della Corte d’appello di Napoli di rigetto del gravame interposto in relazione alla pronunzia n. 9125/2017 del Tribunale di Napoli di inefficacia nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, limitatamente ai beni di proprietà della COGNOME, dell’atto di incremento del foglio patrimoniale del 7 novembre 2018 e dell’atto di donazione effettuato a favore della figlia COGNOME, nonché di inefficacia, limitatamente alle quote del marito della COGNOME sig. NOME COGNOME, degli stessi atti dispositivi nei confronti della curatela del RAGIONE_SOCIALE COGNOME, con declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere limitatamente al rapporto processuale tra le appellanti e il RAGIONE_SOCIALE COGNOME; resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE 2 RAGIONE_SOCIALE che agisce tramite la sua mandataria società RAGIONE_SOCIALE, già doBank S.p.A.; La società RAGIONE_SOCIALE Corporate Banking S.p.A. non ha svolta attività difensiva in questa sede;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) con il primo motivo rubricato ”Violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod.civ. e dell’art. 18 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 2′ anche per travisamento dei fatti di causa’ – le
ricorrenti si dolgono della mancata pronunzia in ordine alla sollevata eccezione di incompetenza territoriale del giudice di prime cure ‘per essere competente ai sensi e per gli effetti degli art. 18 e 20 cod.proc.civ. la sezione distaccata di Frattamaggiore dell’adito Tribunale essendo ivi residenti i convenuti e ivi allocati i beni oggetto di trasferimento, o quello di Santa Maria Capua Vetere per essere ivi stipulati gli atti revocandi’;
lamentano non essersi altresì pronunziato altresì sulla eccezione di litispendenza tra il giudizio Rg. 26176/2009 (quello promosso da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME per la declaratoria di nullità e/o di simulazione o di revocazione ex art. 2901 cod.civ.) e quello Rg. 28238/2010 (attivato dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME per la revocatoria ex art. 64 l. fall.) né su quella di continenza tra le due cause;
infatti, nonostante nel giudizio di appello avessero eccepito la violazione dell’art. 277 cod.proc.civ., la Corte d’appello, applicando un principio inconferente e travisando il motivo di gravame, lo ha rigettato, ritenendo competente il Tribunale di Napoli quale forum destinatae solutionis ex art. 20 cod.proc.civ., nonostante la domanda di RAGIONE_SOCIALE fosse stata proposta in assenza di alcun rapporto obbligatorio con le odierne ricorrenti;
2) con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 5, cod.proc.civ.;
sostengono che la motivazione della sentenza impugnata ‘è insufficiente anche nella parte in cui ritiene raggiunta la prova dei presupposti dell’azione revocatoria’, perché, non avendo NOME COGNOME trasferito né la proprietà né il possesso di beni, ma avendoli solo assoggettati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, farebbe difetto l’ eventus danmi ; neppure ricorrerebbe la scientia damni , individuata dalla Corte d’appello nella circostanza che beni di rilevante valore erano stati sottoposti a vincolo senza contropar-
tita, procurando una notevole riduzione del patrimonio a garanzia della obbligazione, perché la prestazione della garanzia fideiussoria risaliva al 24 agosto 2007 – mentre il credito della banca era sorto l’1 settembre 2007, quando non vi era alcun indizio che indicasse le difficoltà patrimoniali del coniuge – peraltro, era relativa a debiti derivanti dall’attività professionale o d’impresa del coniuge che non possono presumersi conosciuti dalla moglie casalinga ignara degli affari del marito; negano che i beni di cui NOME COGNOME aveva disposto fossero di rilevante valore e si dolgono del fatto che la Corte d’appello non abbia tenuto conto che il debito assunto rientrava tra quelli necessari ai bisogni della famiglia;
pregiudiziale rispetto allo scrutinio dei motivi è l’esame della eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività formulata dalla controricorrente;
le ricorrenti deducono che la sentenza d’appello non è stata notificata e che, essendo stata pubblicata in data 21 settembre 2020, il termine per proporre ricorso per cassazione è scaduto il 22 marzo 2021;
risulta, al contrario, che la sentenza di appello è stata notificata tramite pec dall’avvocato COGNOME, difensore di RAGIONE_SOCIALE, all’indirizzo pec dell’avvocato COGNOME, difensore di NOME COGNOME e COGNOME NOME, in data 2 ottobre 2020: sono allegati agli atti del controricorso sia la relata di notifica del 2 ottobre 2020, ore 11.51, completa dell’attestazione di conformità relativa alla sentenza allegata in file pdf, sia la ricevuta di accettazione del 2 ottobre 2020, ore 11.52;
l’eccezione va, dunque, accolta e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardiva proposizione in relazione al decorso del termine breve, ex art. 352, 2° comma, cod.proc.civ., di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, effettuata il 2 ottobre 2020, essendo stato il ricorso notificato, a mezzo EMAIL, in
data 20 marzo 2021 e, dunque, oltre il predetto termine, scadente il 1° dicembre 2020;
le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE ( che agisce tramite la sua mandataria società RAGIONE_SOCIALE, già doBank S.p.A. ), seguono la soccombenza.
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.800,00, di cui euro 5.600,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 22/11/2023 dalla Terza