Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34180 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34180 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24808/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
domicilio digitale: EMAIL.ordineavvocaticatania.it -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria di Banca Intesa Sanpaolo s.p.s.RAGIONE_SOCIALE e per essa RAGIONE_SOCIALE.P.ARAGIONE_SOCIALE AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE DIREZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA -intimati- avverso DECRETO di TRIBUNALE RAGUSA in RG n. 10/2022 depositato il 21/07/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In data 10/6/2022 NOME COGNOME ha depositato, con l’ausilio dell’OCC, una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 8, l. n. 3 del 2012, che prevedeva, tra l’altro, la vendita privatistica e non competitiva di un numero significativo di immobili in favore del terzo assuntore RAGIONE_SOCIALE, a fronte dei pagamenti a suo carico.
Con decreto del 17.6.2022, il Giudice designato ha fissato l’udienza del 12/10/2022 ai fini del l’omologa dell’accordo ex art. 12, comma 1, l. 3/2012 e all’esito dell’istruttoria, nonostante il raggiungimento della percentuale di consensi necessaria, con decreto del 10/05/ 2023, ha dichiarato l’inammissibilità della proposta di accordo per ‘infattibilità giuridica’ del piano, proprio a causa del ricorso alla vendita dei beni senza utilizzo della procedura competitiva.
Il reclamo proposta dalla COGNOME è stato rigettato dal Tribunale di Ragusa con il decreto del 21/07/2023 indicato in epigrafe.
NOME COGNOME ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7 Cost., notificato in data 29/11/2023, affidato a tre motivi e illustrato da memoria, cui solo RAGIONE_SOCIALE s.p.a. ha resistito con controricorso, parimenti corredato da memoria, mentre i restanti intimati non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Va preliminarmente dichiarato ammissibile il controricorso, in quanto RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE dopo alcune difficoltà tecniche incontrate nel deposito del 10/01/2024 e 11/01/2024 (rifiutati dal sistema), risolte con il servizio di assistenza, ha provveduto al deposito del 12/01/2024, andato a buon fine, e in pari data ha depositato istanza di rimessione in termini, con richiesta di considerare tempestivo il deposito del controricorso avvenuto l’8/01/2024 ed accettato dalla Cancelleria, dopo gli ulteriori invii, solo il 12/01/2024.
La tempestività del deposito del controricorso in data 08/01/2024 è comprovata dalle ricevute di accettazione, consegna ed esito controlli automatici allegati alla istanza di rimessione in termini, dalle quali emerge che si è trattato di difficoltà non imputabili alla difesa e risolte solo con l’intervento de l servizio di assistenza.
-Con il primo ‘ motivo ‘ , rubricato « Sull’ammissibilità del presente ricorso straordinario per Cassazione », il ricorrente deduce che il ricorso sarebbe ammissibile ex art. 111 Cost. anche in caso di rigetto del reclamo contro la declaratoria di inammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, invocando l’arresto di Cass. 22797/2023.
2.1. -Premesso che non si tratta di un motivo ma di questione preliminare scrutinabile d’ufficio e specificamente sollevata dal controricorrente, l’assunto è infondato.
È sufficiente rilevare come il ricorrente ometta di riportare lo specifico passaggio di Cass. 22797/2023, che recita: «Al contrario, i caratteri della decisorietà e definitività non sono stati riscontrati nel provvedimento di rigetto del reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (Cass. 27301/2022, 4500/2018, 20917/2017, 1869/2016, 6516/2017), ovvero nel decreto del tribunale che abbia dichiarato inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, in relazione al quale non è prevista alcuna forma di impugnazione (Cass. 30534/2018), in ogni caso sul rilievo della riproponibilità della domanda anche prima del decorso del termine preclusivo quinquennale ex art. 7, comma 2, lett. b), della legge n. 3 del 2012, ritenuto operante nella sola ipotesi in cui il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura».
2.2. -Va quindi data continuità all’indirizzo di questa Corte , come sopra riportato, e però in senso difforme da quanto supposto da parte ricorrente.
-La conseguente inammissibilità del ricorso rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi in cui esso si articola,
intitolati ‘ Sulla violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 10 e 12 della legge 3/2012 ‘ , per avere il tribunale rigettato l’eccezione di tardività basandosi, arbitrariamente, su una errata interpretazione estensiva e ‘a contrario’ degli articoli 10 e 12 comma 3 ter, e concludendo erroneamente che il giudice può dichiarare l’inammissibilità della proposta anche in sede di omologa (secondo motivo) e ‘ Sulla fattibilità giuridica di proposte di accordo con vendite privatistiche e conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 13 comma I e comma III l.3/2012, art. 81 CCI e art. 568 bis cpc ‘ , perché nessun divieto o obbligo di vendita pubblicistica sarebbe contenuto nelle disposizioni citate (terzo motivo).
-Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente, liquidate in dispositivo.
-Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1-bis del l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/11/2024.