Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26758 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 26758 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/10/2025
SENTENZA
sul ricorso 35141-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA), in persona dei Commissari Straordinari pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1785/2019 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/05/2019 R.G.N. 3007/2015; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/06/2025
PU
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del quarto, quinto e sesto motivo del ricorso, assorbiti i restanti; udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Roma ha confermato la decisione di prime cure che aveva rigettato i separati ricorsi, poi riuniti, proposti dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per la condanna dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a versare , a detta RAGIONE_SOCIALE, la somma di euro 10.811.363,45, relativa a contributi per il periodo 1999-dicembre 2004 già prescritti, detratta dalla maggior somma di euro 35.421.891,19 versata dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per effetto dell’assolvimento degli obblighi contributivi per i dipendenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nel periodo 1998-2008, con cessione dei crediti vantati nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, all’esito dell’accordo di ricognizione, datato 26 gennaio 2010, tra RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dei crediti ceduti, con impegno a versarli all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE entro 20 giorni dall’accordo medesimo; in subordine, a restituire detta minor somma all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con condanna, di quest’ultima , a trasferirla ad essa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, oltre interessi e rivalutazione.
Per la Corte di merito la RAGIONE_SOCIALE appellante non aveva contrastato, con specifici ed idonei argomenti, l’autonoma ratio decidendi secondo cui la RAGIONE_SOCIALE non aveva fatto valere, prima del perfezionamento RAGIONE_SOCIALE cessione, la parziale prescrizione del proprio debito contributivo nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ne’ aveva intrapreso azioni di annullamento degli atti di cessione, ciò comportando
l’immodificabilità RAGIONE_SOCIALE statuizione di prime cure, di rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda.
Fatta tale premessa, la Corte di merito ha comunque scrutinato il gravame ritenendolo non meritevole di accoglimento, sulla base del rilievo per cui dal documentale acquisito alla causa doveva ritenersi rinunciata la prescrizione RAGIONE_SOCIALE contribuzione previdenziale, per incompatibilità con la volontà di valersene; e ha delibato l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire, riproposta dall’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ritenendola fondata sul rilievo per cui, realizzato il trasferimento dei diritti, con la cessione solutoria dei crediti vantati dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, la medesima RAGIONE_SOCIALE cedente ne aveva perso titolarità e disponibilità onde non poteva validamente continuare a negoziarli con la richiesta di restituzione al cessionario RAGIONE_SOCIALE, tanto più avendovi espressamente rinunciato alla stregua delle pattuizioni intervenute, con il debitore ceduto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, prima del pagamento.
Avverso la sentenza ricorre la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con undici motivi, cui resiste l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con controricorso.
L’Ufficio del Procuratore generale ha chiesto l’ accoglimento del quarto, quinto e sesto motivo di ricorso, assorbiti i restanti.
MOTIVI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con i motivi di ricorso la parte ricorrente censura la sentenza impugnata per i motivi di seguito sinteticamente riportati.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, co.9, l. n. 335/95, nonché violazione dell’art. 132, secondo co., n.4 cod.proc.civ., per avere la Corte di merito ritenuto la prescrizione dei crediti contributivi rinunciabile da parte del datore di lavoro, facendo da tanto conseguire
l’impossibilità , per la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, di agire per la ripetizione dei contributi prescritti (relativi al periodo 1999-2004) giacché una volta estinta l’obbligazione contributiva, con il pagamento o con il perfezionamento RAGIONE_SOCIALE cessione del credito, la rinuncia non poteva ritenersi irrilevante. Assume cha la Corte di merito ha richiamato arresti esulanti dal thema decidendum e che la sentenza impugnata sia altresì gravemente contraddittoria ed incomprensibile per avere riconosciuto formalmente l’indisponibilità RAGIONE_SOCIALE prescrizione in materia previdenziale e affermato, al contempo, la non rilevanza RAGIONE_SOCIALE relativa rinuncia.
II) Omesso esame delle circostanze di fatto – per cui la struttura solo in caso di DURC positivo può ricevere i corrispettivi dovuti per le prestazioni eseguite in favore delle Aziende Sanitarie, del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, degli altri Enti Pubblici competenti – per le quali la RAGIONE_SOCIALE non ha fatto valere, prima del perfezionamento RAGIONE_SOCIALE cessione, la parziale prescrizione del debito contributivo, né ha intrapreso azioni di annullamento degli atti di cessione.
III) Violazione dell’art. 132, secondo co., n. 4 cod.proc.civ., per carenza del minimo costituzionale nella sentenza impugnata, per essersi la Corte di merito limitata ad affermare apoditticamente che la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe contrastato, con specifici ed idonei argomenti, la ratio decidendi.
IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co.9, d.l. n. 688/85, conv.to con modif.ni dalla L. n. 11/1986, dell’art. 2115 cod.civ. e dell’art. 191. L. n. 218/1952, dolendosi RAGIONE_SOCIALE ritenuta fondatezza del l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,
laddove il diritto alla restituzione dei contributi trovava titolo nel rapporto, ex lege, tra RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Violazione dell’art. 132, secondo co., n. 4, cod.proc.civ., per essere la motivazione oscura e carente nella ritenuta mancata specifica allegazione e produzione degli atti relativi alla cessione dei crediti.
VI) Violazione e falsa applicazione degli artt. 345, primo e secondo comma, 416, terzo co., 437, secondo co., cod.proc.civ., per non avere ritenuto tardiva l’eccezione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE -in ordine alla mancata allegazione e produzione in giudizio degli atti di cessione del credito – svolta solo in sede di gravame.
VII) Violazione e falsa applicazione dell’art. 416, terzo co., n.3, cod.proc.civ., in riferimento ai punti RAGIONE_SOCIALE sentenza già oggetto di critica con i motivi sub V e VI.
VIII) Omesso esame dell’accordo di ricognizione del 26.1.2010, tra RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, recante i singoli atti di cessione del credito, i relativi importi ceduti e la data di notifica delle cessioni medesime.
IX) Violazione e falsa applicazione dell’art. 416, commi secondo e terzo, cod.proc.civ., per non avere la Corte di merito scrutinato con esito d’ inammissibilità, per tardività, la questione dell’interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione, relativa alle due cartelle esattoriale analiticamente indicate (pag.29 del ricorso in cassazione) avanzata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE solo mediante la memoria difensiva in riassunzione.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, co.9, l. n. 335/1995 e dell’art. 24, co.5 L. n. 46/1999 per la parte di sentenza già censurata con il motivo che precede.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod.civ. e dell’art. 324 cod.proc.civ. perché, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito, la sentenza del
Tribunale di Roma, n.135029/2011 non ha formato oggetto di giudicato sulla prescrizione dei contributi previdenziali per cui è causa e non è in alcun modo idonea ad inibire la richiesta di restituzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è inammissibile.
E’ logicamente prioritario l’esame del profilo , adombrato con il terzo motivo, inerente al nucleo centrale RAGIONE_SOCIALE decisione che poggia sulla doppia ratio enunciata, nella sentenza impugnata, nel paragrafo 6.1: la genericità del gravame – per non avere l’appellante contrastato con specifici ed idonei argomenti, l’autonoma ratio decidendi secondo cui essa RAGIONE_SOCIALE non aveva fatto valere, prima del perfezionamento RAGIONE_SOCIALE cessione, la parziale prescrizione del proprio debito contributivo nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – e non aver intrapreso azione di nullità degli atti di cessione.
Ebbene, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto occasione di precisare che gli artt. 342 e 434 cod.proc.civ. vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena d ‘ inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica
vincolata (v., per tutte, Cass., Sez. Un., n.36481/2022, Cass., Sez. Un., n.27199/2017).
In questa prospettiva interpretativa, poiché l’appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici ma rivolto ad ottenere il riesame RAGIONE_SOCIALE causa nel merito, il principio RAGIONE_SOCIALE necessaria specificità dei motivi – previsto dall’art. 342, comma 1, cod.proc.civ. – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto RAGIONE_SOCIALE sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma RAGIONE_SOCIALE pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (fra tante, Cass. n. 2320/2023).
Tanto premesso, il ricorso non incrina affatto detto assunto e non svolge alcuna censura provvista degl’imprescindibili riferimenti testuali, e delle relative allegazioni, al fine di smentire l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE Corte di merito, attraverso i richiami salienti alla sentenza del Tribunale e all’atto di gravame, corroborati dai pertinenti riferimenti testuali e da un adeguato supporto argomentativo, idoneo a suffragare la mancanza di specificità affermata dalla Corte di merito.
Ne deriva che non è stata adeguatamente censurata la ratio decidendi inerente all’inammissibilità dell’appello, che riveste carattere logicamente pregiudiziale, in quanto implica la definitività RAGIONE_SOCIALE pronuncia del
Tribunale, ed è da sola idonea a sorreggere la decisione impugnata in questa sede.
Alla luce di tale esito, è superfluo l’esame delle censure formulate con i plurimi mezzi di doglianza avverso argomenti ad abundantiam svolti dalla Corte territoriale, precluso, invero, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE conferma delle valutazioni dei Giudici del gravame in punto d’inammissibilità del gravame e per essersi formato il giudicato interno.
Se è vero che le argomentazioni sul merito che il giudice impropriamente abbia inserito in sentenza, subordinatamente ad una statuizione d ‘ inammissibilità RAGIONE_SOCIALE domanda o di difetto di giurisdizione o competenza, restano meramente ipotetiche e virtuali, al punto che la parte soccombente non ha l’onere né ovviamente l’interesse ad impugnarle (così Cass. Sez.Un. n. 3840 del 2007), non è meno vero che deve considerarsi inammissibile l’impugnazione che pretenda un sindacato in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata, senza invece censurare la statuizione d’inammissibilità, atteso che sull’unica ratio decidendi giuridicamente rilevante RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata deve ormai ritenersi caduto il giudicato (v., fra le altre, Cass. n. 29529 del 2022).
Al riguardo, non possono non ribadirsi le ragioni enunciate da Cass. Sez.Un. n. 3840 del 2007, cit., circa l’impossibilità di valutare allo stesso modo, in termini di efficacia e conseguente suscettibilità di passare in giudicato, ogni subordinata ratio decidendi che sia stata svolta nella motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, dovendosi invece distinguere il caso in cui la motivazione ulteriore sia volta a sorreggere, con più
argomenti (anche su piani gradati), la decisione di un medesimo aspetto RAGIONE_SOCIALE domanda (ovvero di una eccezione), dalla ipotesi in cui la motivazione ad abundantiam attiene a domande o eccezioni il cui esame è precluso al giudice proprio in ragione RAGIONE_SOCIALE natura RAGIONE_SOCIALE questione di rito decisa principaliter.
A non diverse conclusioni può indurre la circostanza che il dispositivo sia formulato in termini di rigetto e non d ‘i nammissibilità, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui l’interpretazione del giudicato, sia esso interno o esterno, va effettuata alla stregua non soltanto del dispositivo RAGIONE_SOCIALE sentenza, ma anche RAGIONE_SOCIALE sua motivazione (così da ult. Cass. n. 19252 del 2018).
Deve pertanto riaffermarsi che la declaratoria d ‘ inammissibilità (RAGIONE_SOCIALE domanda o del gravame) definisce e chiude il giudizio, per modo che le ulteriori considerazioni di merito che siano state svolte nella sentenza, provenendo da un giudice che si è già spogliato RAGIONE_SOCIALE potestas iudicandi in relazione al merito RAGIONE_SOCIALE fattispecie controversa, non possono attingere al rango di autonoma (o addirittura esclusiva) ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE decisione.
L’ odierno ricorso che non ha impugnato l’unica statuizione giuridicamente rilevante RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata va come anzidetto dichiarato inammissibile per essere ormai quella statuizione coperta da giudicato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 25.000,00 per compensi professionali, oltre
accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2025
Il AVV_NOTAIO estensore La Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME