Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1151 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 1151 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso 29880-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME
ricorrenti principali –
Oggetto
R.G.N. 29880/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 10/10/2023
PU
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonchŁ contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE RAGIONE_SOCIALE -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;
– ricorrenti principali – controricorrenti
incidentali –
avverso la sentenza n. 141/2021 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 21/05/2021 R.G.N. 225/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale; udito l’avvocato NOME COGNOME udito l’avvocato NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado e respinto l’appello principale dell’INPS e quello incidentale di RAGIONE_SOCIALE anche quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE
Controverso l’obbligo di pagamento della contribuzione cd. minore (per CIGO-CIGS- Mobilità), oggetto di più avvisi di addebito, la Corte di appello ha escluso la sussistenza del debito.
La Corte territoriale ha osservato, in primo luogo, come il regime previdenziale IPOST (oggi gestione ex Ipost dell’Inps) fosse di tipo sostitutivo/integrativo dell’AGO e non esclusivo, riguardando una particolare categoria di lavoratori e specifiche prestazioni previdenziali (sostanzialmente le pensioni e marginali prestazioni di mutualità ed assistenza). Il regime previdenziale IPOSTcui era soggetta anche l’odierna controricorrente – non implicava automaticamente l’esenzione dal pagamento dei contributi minori. Detta esclusione derivava piuttosto dalla specifica disciplina dell’art. 3, primo comma, del D.L gs nr. 689 del 1947, come sostituito dall’art. 4 della legge nr. 270 del 1988, che escludeva, dall’applicazione delle norme sull’integrazione guadagni degli operai dell’industria «le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato», tra cui rientrava, ratione temporis , per il periodo al quale si riferiva la contribuzione controversa, anche la società RAGIONE_SOCIALE Ciò in quanto RAGIONE_SOCIALE era totalmente di proprietà di RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE era interamente di proprietà di RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE era di proprietà dello Stato.
Operava, dunque, la regola dell’es onero. Irrilevante era la considerazione dell’INPS che si trattasse
di una partecipazione di secondo livello e che, per altri periodi, la contribuzione fosse stata invece versata: ciò era mera conseguenza del mutamento della composizione societaria di RAGIONE_SOCIALE
La Corte di appello osservava anche che l’art. 3 cit. escludeva dall’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni non soltanto le imprese pubbliche ma anche imprese private che operavano in determinati settori; ciò a conferma che non fosse necessario, da parte delle società partecipate dallo Stato, anche lo svolgimento di un servizio pubblico, come, invece, sostenuto dall’INPS.
Infine, la Corte territoriale g iudicava che l’esonero non costituiva un aiuto di Stato: all’esonero corrispondeva, per il periodo in questione, l’impossibilità di accedere alle prestazioni alimentate dalla contribuzione.
Quanto, invece, alla contribuzione CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari), la Corte osservava come la stessa, astrattamente dovuta, non lo fosse in concreto. Le somme pretese dall’INPS andavano, infatti, compensate con quelle che, di fatto, la società aveva erogato ai propri dipendenti a titolo di assegni per il nucleo familiare, seppure sulla base delle previsioni dei CCNL.
Avverso la decisione, ha proposto ricorso principale l’INPS, con due motivi.
Ha resistito RAGIONE_SOCIALE con controricorso, contenente ricorso incidentale con tre motivi. L’INPS, a sua volta, ha depositato controricorso al ricorso incidentale.
La trattazione del ricorso, originariamente fissata in adunanza camerale, è stata rinviata alla odierna udienza pubblica.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.
Le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE.
13. Con il primo motivo del ricorso principale, è dedotta -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.lgs del Capo prov. dello Stato nr. 869 del 1947 e della legge nr. 223 del 1993, per avere la sentenza impugnata ritenuto che la contribuzione per CIGO, CIGS e mobilità non fosse dovuta da parte di società per azioni interamente a partecipazione pubblica.
14. Per l’INPS, RAGIONE_SOCIALE è un soggetto di diritto privato costituito nella forma di una società per azione, qualificazione che non muta in ragione della natura pubblica dell’ente da cui è derivata e per il solo fatto che, in relazione ad un periodo, è stata di proprietà pubblica. A tale riguardo, l’Inps richiama la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale è irrilevante, ai fini della natura pubblica o privata di un ente, la persona dell’azionista, derivando piuttosto la natura pubblica da precise disposizioni di legge o da determinate condizioni.
15. Con il secondo motivo del ricorso principale, è dedotta ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42,43 e 55 d.p.r. nr. 797 del 1955.
16. L’Inps contesta la compensazione tra le somme dovute, a titolo di CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari), e le somme versate dalla parte datoriale in virtù di obblighi contrattuali. Assume che, una volta accertato l’obbligo legale al versamento della contribuzione, per la causale indicata, con il relativo inadempimento, la compensazione non era possibile, in difetto dei presupposti di cui agli artt. 42 e 43 d.P.R. nr. 797 del 1955 (in altre parole, in difetto dell’erogazione da parte del datore di lavoro di una prestazione alimentata proprio da quella contribuzione).
17. Con il primo motivo del ricorso incidentale, è dedotta ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. -la
violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 8, del D.L. nr. 487 del 1993, convertito dalla legge nr. 71 del 1994; dell’art 7, comma 9 sexies , della legge nr. 125 del 2013 e dell’art 53, commi 6 e 8, della legge nr. 449 del 1997, per non avere la Corte di Appello ritenuto, a monte, che l’obbligo di iscrizione e contribuzione della società al regime Ipost escludesse l’obbligo di versare all’Inps le contribuzioni cc.dd. minori.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 5 bis , del D.L. nr. 162 del 2019, convertito dalla legge nr. 8 del 2020, per avere la Corte di appello ritenuto RAGIONE_SOCIALE soggetta all’obbligo contributivo a titolo di CUAF per il periodo precedente al 1° gennaio 2020.
Con il terzo motivo del ricorso incidentale -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 2, del DL nr. 70 del 2010, convertito dalla legge nr. 122 del 2020 per avere la Corte di appello respinto l’eccezione di nullità/inesistenza degli avvisi di addebito, pur emessi nei confronti di una società (RAGIONE_SOCIALE già estinta al momento di emissione degli avvisi medesimi.
Osserva il Collegio che è preliminare all’esame dei motivi di ricorso, la questione di tempestività del ricorso, eccepita anche dalla parte controricorrente, ed in relazione alla quale il Collegio ha, espressamente, provocato il contraddittorio pure in sede di discussione orale.
Il ricorso introduttivo del giudizio è del 2016. La sentenza impugnata è stata resa il 7 maggio 2021.
L’INPS ha richiesto una prima notifica del ricorso per cassazione, all’UNEP di Roma, il 17 novembre 2021. Il 18 novembre il plico risulta spedito ma, in base agli atti di
causa, la notificazione non si è perfezionata, difettando la consegna dello stesso.
23. L’Istituto ricorrente ha effettuato una successiva notifica, con richiesta del 14 gennaio 2022, quando il termine per impugnare era oramai spirato e la parte decaduta dall’impugnazione .
Il procedimento notificatorio, infatti, non risulta riattivato nei termini indicati da Cass., sez. un. nr. 14594 del 2016 (cui hanno dato seguito numerose conformi: cfr., tra le altre, Cass. n. 17577 del 2020). Le sezioni unite hanno chiarito che «l a parte che ha richiesto la notifica, nell’ipotesi in cui la stessa non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il procedimento notificatorio e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento entro un limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 cod.proc.civ. per ciascun mezzo di impugnazione, salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova».
Nel caso di specie, l’INPS non ha dato elementi certi idonei a dimostrare che gli effetti collegati alla prima richiesta di notifica del ricorso per cassazione dovessero conservarsi. In particolare, è rimasta sfornita di ogni prova l ‘affermazione del difensore, nel corso della discussione orale, che la conoscenza, circa gli esiti negativi dell’originario tentativo di notifica, perveniva all’Ente solo nel gennaio del 2022.
26. In difetto di indicazioni sicure, ricavabili dagli atti processuali, l’in certezza sul punto cade in danno del ricorrente, determinando l’inammissibilità del ricorso principale.
27. È il caso di ribadire che l’onere della prova dell’osservanza del termine d’impugnazione e, quindi, della
sua tempestività e ammissibilità, anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine stesso, incombe sulla parte impugnante, sicché il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame debba essere dichiarato inammissibile , anche d’ufficio (Cass. nr. 20054 del 2023).
28. L’ inammissibilità del ricorso principale comporta l ‘inefficacia di quello incidentale perché ( a fortiori ) tardivo, ex art. 334, secondo comma, cod.proc.civ.
29. Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente principale al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
30. Va al riguardo precisato che la soccombenza è interamente ravvisabile in capo al ricorrente principale e non anche a carico della società RAGIONE_SOCIALE non potendo di contro rilevare la dichiarata perdita di efficacia del ricorso da questa proposto.
31. Con la perdita di efficacia, infatti, il ricorso incidentale tardivo diviene tamquam non esset e non viene preso in esame dalla Corte, senza che possa, neppure in astratto, apprezzarsi una soccombenza valorizzabile ai fini del regolamento delle spese.
32. In tal senso, questa Corte ha già chiarito e va qui riaffermato che «in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334, comma 2, cod.proc.civ. con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l’instaurazione
del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale» (Cass. nr. 4074 del 2014; conf. Cass. nr. 23469 del 2014; Cass. nr. 15220 del 2018; Cass. nr. 22799 del 2018; Cass. nr. 1154 del 2022 e, nelle more della presente decisione, Cass., sez.un., nr. 32091 del 2023).
33. Sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, nr. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Condizioni invece, per le ragioni dette, non ravvisabili nei confronti della ricorrente incidentale, non essendo ad essa riconducibile la dichiarata perdita di efficacia (v. Cass. nr. 18348 del 2017).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale.
Condanna l’INPS al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese processuali, che liquida in Euro 18.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per
il ricorso principale, ove dovuto, a norma dello stesso art.
13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2023.