Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25764 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25764 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10498/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, COGNOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Controricorrenti –
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Controricorrenti –
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di NAPOLI n. 1098/2023 depositata il 13/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che:
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. NOME COGNOME chiese al Tribunale di Nola la condanna di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME alla restituzione di un immobile sito in INDIRIZZO alla INDIRIZZO, meglio indicato nel verbale di sfratto del 5 giugno 2009, per effetto del giudicato formatosi in virtù della sentenza del 27/02/2017 n. 452/2017, di rigetto della domanda di rilascio proposta dai predetti convenuti, in contrasto con la precedente decisione assunta dallo stesso Tribunale di Nola con sentenza n. 39/2005 del 12/01/2005, da loro utilizzata come titolo esecutivo per il rilascio, sostenendo che il contrasto tra le due decisioni andava risolto con la prevalenza del giudicato successivo.
Costituendosi in giudizio, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME esclusero il contrasto tra giudicati, poiché la sentenza n. 452/2017, nel rigettare la domanda di restituzione da loro proposta, avrebbe applicato il principio del ne bis in idem .
Con ordinanza del 26/04/2021 il Tribunale di Nola rigettò la domanda, condannando NOME COGNOME al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta pronuncia NOME COGNOME interpose gravame dinnanzi alla Corte d ‘ appello di Napoli.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME chiesero concordemente il rigetto dell ‘ appello, ovvero la dichiarazione della sua inammissibilità.
Con sentenza n. 1098/2023, depositata in data 13/03/2023, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l ‘ appello di NOME COGNOME, condannandolo alle spese del grado.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME propone di ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui NOME COGNOME e NOME
COGNOME, da un lato, e NOME e NOME COGNOME, dall ‘ altro lato, resistono con separati controricorsi.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., ‘ Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. per violazione dell ‘ art. 115 c.p.c. ‘ , esponendo che è censurabile in Cassazione, ai sensi dell ‘ art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell ‘ art. 115 c.p.c., l ‘ errore di percezione del giudice sul contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha affermato che il Tribunale che pronunciò la sentenza n. 452/2017 aveva ‘ rigettato la domanda non perché l’ha ritenuta infondata (se non nei confronti dell’altro chiamato in causa, NOME COGNOME), in contrasto con quanto definitivamente accertato nel precedente giudizio, ma per la diversa ragione, coerente con il rilievo di giudicato esterno, di non aver più il potere-dovere di provvedere sulla stessa ‘ . La Corte di Appello ha dunque ritenuto che, nei confronti dell ‘ altro terzo chiamato, COGNOME NOME, la stessa domanda di rilascio sia stata invece ritenuta infondata e rigettata nel merito.
Espone il ricorrente che la Corte territoriale ha ravvisato una sorta di scissione, in base alla quale la domanda di rilascio sarebbe inammissibile nei confronti di COGNOME NOME ed infondata nei confronti COGNOME NOME. In realtà -deduce il ricorrente-, il rigetto della domanda di rilascio contenuto nel dispositivo della sentenza n. 452/2017 fu pronunciato nei confronti di entrambi. La posizione processuale e sostanziale di COGNOME NOME e COGNOME NOME era identica per il semplice fatto che essi erano stati chiamati in giudizio da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi ed aventi
causa di COGNOME NOME, e ciò emerge incontrovertibilmente dagli atti di causa. A detta del ricorrente, si è pertanto in presenza del travisamento della prova, che consiste nell’errore sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima, con conseguente e assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha invece ritenuto di poter trarre.
A detta del ricorrente, nel caso di specie si sarebbe in presenza di una utilizzazione di prove che non esistono nel processo e che comunque hanno un contenuto oggettivamente ed inequivocabilmente diverso da quello loro attribuito. Il travisamento si è manifestato nell’errore percettivo della prova rispetto a quanto è incontrovertibilmente emerso dal processo medesimo e precisamente dagli atti (trascritti a p. 5 del ricorso).
Sostiene il ricorr ente che l’accertamento contenuto nella sentenza n. 39/2005, passata in giudicato, fa stato ad ogni effetto tra COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, da una parte, e COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi e aventi causa di COGNOME NOME, dall ‘ altra, tant ‘ è che il provvedimento di rilascio fu eseguito nei confronti di entrambi, appunto quali eredi ed aventi causa di quest’ultima e ciò su richiesta degli stessi procedenti. A detta del ricorrente, il decisivo errore di percezione della sentenza gravata riguarda il contenuto oggettivo della prova, avendo l’errore stesso investito una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, e cioè il rilascio degli immobili di cui trattasi. I Signori COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME conclusero per ottenerne il rilascio nei confronti degli eredi ed aventi causa di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali vi si opposero chiedendo ed ottenendo il rigetto della domanda di rilascio. Ne consegue che detta pronuncia riguarda senz ‘ altro sia COGNOME NOME che COGNOME NOME.
Sul primo motivo. Il primo motivo è inammissibile, in quanto omette di rispettare l’art. 366 , n. 6, c.p.c., atteso che non fornisce l’indicazione specifica degli atti sui quali si fonda, evocati in chiusura della p. 5 del ricorso. Si limita ad indicarli, ed in particolare si limita ad indicare la sentenza n. 452 del 2017, ma omette di individuare la parte o le parti di essa che dovrebbero sorreggere il motivo, al contrario inammissibilmente delegando questa Corte a ricercarle con una inammissibile attività che si risolve in una sorta di integrazione del motivo, la cui enunciazione, anche quanto all’indiv iduazione degli atti fondanti, spetta al ricorrente in Cassazione.
2.1 In secondo luogo, il motivo deduce la violazione di un paradigma, quello dell’art. 115 c.p.c., evocando la figura del travisamento (peraltro, com’è noto, confinata in ambiti limitati dalle Sezioni Unite con un recente arresto), mentre in realtà lamenta che sia stato erroneamente ritenuto un giudicato, e dunque la violazione dell’art. 2909 c.c., che, però, non è evocato e, se lo fosse stato, la cosa non avrebbe inciso sulla rilevata inammissibilità ex art. 366 n. 6 c.p.c.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., ‘ Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 4), del c.p.c. per violazione degli art. 111 della costituzione e 132, comma 2, n. 4, del c.p.c. ‘ , denunciando il vizio di ‘ motivazione apparente ‘ per ‘ contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ‘. C iò in quanto la Corte territoriale, nel rigettare l ‘ appello, ha ritenuto che ‘ In giurisprudenza è stato anche affermato, in senso difforme, che l ‘ eccezione di cosa giudicata è un ‘ eccezione di merito, onde il suo accoglimento determina il rigetto della domanda e non l ‘ inammissibilità della stessa ‘ .
A detta del ricorrente, la Corte territoriale ha poi contraddittoriamente ritenuto che ‘ Nel caso in esame il Tribunale di Nola, nuovamente investito dagli odierni appellati della domanda di rilascio dell ‘ immobile in contestazione, si è appunto astenuto, nel rispetto del precedente giudicato, dall ‘ esaminare la domanda nei
confronti di COGNOME NOME, espressamente richiamando il principio del ne bis in idem, sì da pervenire al rigetto della stessa, in evidente e implicita adesione all ‘ orientamento giurisprudenziale sopra ricordato ‘ . La Corte territoriale aggiunge che il giudice che pronunciò la sentenza n. 452/2017 aveva ‘ rigettato la domanda non perché l’ha ritenuta infondata (se non nei confronti dell ‘ altro chiamato in causa, NOME COGNOME), in contrasto con quanto definitivamente accertato nel precedente giudizio, ma per la diversa ragione, coerente con il rilievo di giudicato esterno, di non aver più il poteredovere di provvedere sulla stessa ‘ .
A detta del ricorrente, la decisione impugnata si estrinseca in argomentazioni inidonee a rivelarne le ragioni, e mostra un contrasto irriducibile fra affermazioni tra loro inconciliabili, sfociando in una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Ciò in quanto la Corte d ‘ appello, nel mentre sostiene che il Tribunale che pronunciò la sentenza n. 452/2017 si fosse correttamente astenuto dall ‘ esaminare la domanda di rilascio proposta nei confronti di COGNOME NOME, richiamando il principio del ne bis in idem , afferma poi che a tale decisione sarebbe correttamente giunto quel giudice aderendo all ‘ orientamento giurisprudenziale secondo cui l ‘ eccezione di giudicato esterno altro non è che una eccezione di merito che, in quanto tale, determina il rigetto della domanda, appunto nel merito, e non l’inammissibilità.
L’inconciliabilità ed il contrasto tra dette affermazioni non consentirebbero di rivelare ed individuare le ragioni della decisione perché aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’eccezione di giudicato esterno altro non è che una eccezione di merito significa decidere consequenzialmente per il rigetto della domanda e non per la sua inammissibilità. Sostiene il ricorrente che è del tutto irragionevole ed illogico ritenere che per COGNOME NOME vi sarebbe stata una pronuncia di inammissibilità e per COGNOME NOME una
pronuncia nel merito. Ciò non è possibile perché la sentenza n. 39/2005 fa stato tra le parti ed i loro aventi causa.
Il che vale a dire che questi ultimi non potevano che trovarsi nella medesima posizione, sia processuale che sostanziale, e ciò nonostante solo COGNOME NOME fosse stato parte nel giudizio definito con la sentenza n. 39/2005. Anche sotto tale profilo, a detta del ricorrente, la decisione mostra un contrasto irriducibile fra affermazioni tra di loro inconciliabili.
Sul secondo motivo. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto deduce la violazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. non già sulla base del contenuto argomentativo della motivazione stessa, bensì criticando quest’ultima sulla base di elementi aliunde rispetto alla motivazione e, dunque, senza rispettare i principi indicati dalle Sezioni Unite nelle note sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è inammissibile, essendo inammissibili entrambi i motivi su cui si fonda.
Non è luogo a provvedere sulle spese, data la tardività del deposito dei controricorsi e dunque la loro inammissibilità, correttamente eccepita nella memoria anche dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 04/06/2024, nella camera di consiglio della