Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30155 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30155 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14192/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
ARCH RAGIONE_SOCIALE (EU) DAC
-intimata- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE RAGIONE_SOCIALE n. 2130/2019 depositata il 22/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1. il 3 ottobre 2019, l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ricorreva al Tribunale di Imperia, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 150/2011, per ottenere la condanna del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Imperia e di NOME COGNOME, quale responsabile degli affari legali dello stesso RAGIONE_SOCIALE, al pagamento del compenso per l’attività professionale svolta in difesa del RAGIONE_SOCIALE in relazione a cinquantotto procedure esecutive. Il Tribunale, con l’ordinanza in epigrafe, rigettava sia la domanda nei confronti del RAGIONE_SOCIALE sia la domanda nei confronti del funzionario. Rigettava la prima domanda sul richiamo al disposto dell’art. 191 del testo unico enti locali e sul rilievo che non vi era stata alcuna deliberazione di conferimento di incarico da parte degli organi di governo del RAGIONE_SOCIALE, non vi era stato alcun accordo sui compensi dovuti al ricorrente, non vi era stato alcun impegno di spesa in ordine ai compensi. Il Tribunale rigettava la domanda nei confronti
di NOME COGNOME sul motivo per cui, dalla documentazione agli atti, risultava, per un verso, che questi era intervenuto solo in un momento successivo all’espletamento delle attività difensive da parte del ricorrente -in particolare aveva intrattenuto uno scambio di comunicazioni con il ricorrente in ordine all’ammontare delle competenze che il RAGIONE_SOCIALE sarebbe stato disposto a pagare rispetto all’ammontare preteso dal ricorrente e in ordine alla necessità della adozione di un disciplinare di incarico di patrocinio e di una determinazione dirigenziale di impegno di spesa- e che, per altro verso, la persona che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 191, comma 4, del testo unico, aveva ‘consentito la fornitura’ era da individuarsi nel Sindaco;
AVV_NOTAIO ricorre, con tre motivi, per la cassazione dell’ordinanza in epigrafe;
il RAGIONE_SOCIALE di Imperia resiste con controricorso;
NOME COGNOME resiste con controricorso;
le parti hanno depositato memoria illustrativa;
IN FATTO E IN DIRITTO
Considerato che:
1. va innanzi tutto esaminata l’eccezione di ‘improcedibilità del ricorso per passaggio in giudicato dell’ordinanza’, sollevata dall’uno e dall’altro controricorrente. Viene dedotto che l’AVV_NOTAIO COGNOME, prima di proporre il ricorso per cassazione, aveva impugnato l’ordinanza del Tribunale di Imperia davanti alla Corte di Appello di Genova ed aveva, subito dopo l’iscrizione a ruolo, rinunciato agli atti dell’impugnazione. Si sostiene che l’estinzione del giudizio di appello ha fatto passare in giudicato l’ordinanza ai sensi dell’art.338 c.p.c.
L’eccezione preliminare è fondata.
Questa Corte ha avuto modo di affermare che (Sez. 1, sentenza n. 5911 del 04/11/1980) ‘qualora, in pendenza del procedimento d’appello, dopo la notificazione dell’atto di
gravame ancorché non seguita dalla iscrizione a ruolo e dalla costituzione in giudizio, l’appellante notifichi alla controparte, in pari data, rinuncia agli atti del procedimento instaurato con detto gravame, nonché una rinnovazione del gravame medesimo, il perfezionarsi di tale rinuncia, per effetto di accettazione della controparte ovvero, anche a prescindere dalla accettazione, se la controparte non abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, determina l’estinzione di quel procedimento d’appello ed il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, e, quindi, a prescindere dagli eventuali diversi scopi che il rinunciante si fosse proposti, implica l’inidoneità di detta rinnovazione del gravame a riattivare il precedente giudizio di secondo grado ovvero ad instaurarne uno nuovo, ostandovi il divieto del bis in idem’ ( Cass. 5911/1980). In applicazione di questi principi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
2. non vi è luogo, pertanto, all’esame dei tre motivi posti a base del ricorso e con cui sono state denunciate la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 276 c.p.c., 14 del d.lgs. 115/2011 e 158 c.p.c., per avere il Tribunale deciso senza che i tre giudici componenti il collegio avessero preso parte alla udienza di discussione dalla causa (1° motivo), la violazione degli artt. 191 e 194 d.lgs. 267/2000, per avere il Tribunale riconosciuto la validità dei contratti di patrocinio a cui afferisce la pretesa di pagamento nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e tuttavia respinto il ricorso (2° motivo), la violazione degli artt. 191 e 194 d.lgs. 267/2000 per avere il Tribunale respinto il ricorso nei confronti di NOME COGNOME sul presupposto che, per la sussistenza della di lui responsabilità, sarebbe stato necessario che egli avesse assunto un ruolo attivo e decisionale nell’affidamento degli incarichi laddove era da ritenersi sufficiente che, come di fatto era avvenuto, il funzionario non si fosse opposto al conferimento degli incarichi (3° motivo);
3.le spese seguono la soccombenza;
PQM
la Corte dichiara il ricorso inammissibile;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 7500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024.