Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30800 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30800 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2249/2022 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato all ‘ indirizzo di p.e.c. EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente all ‘ AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
– intimate – avverso la sentenza n. 14/2021 della CORTE D ‘ APPELLO DI LECCE -SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 14/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
-con ricorso del 7/7/2006 NOME COGNOME proponeva opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. all ‘ esecuzione immobiliare intrapresa nei suoi confronti dalla RAGIONE_SOCIALE con atto di pignoramento dell ‘ 8/7/1994; nella procedura intervenivano la RAGIONE_SOCIALE (affermando l ‘ avvenuta trasformazione dell ‘ originaria procedente in società di capitali), nonché la RAGIONE_SOCIALE e l ‘ agente della riscossione RAGIONE_SOCIALE (oggi, RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE);
-secondo quanto risulta dal (confuso) ricorso, l ‘ opponente contestava il diritto di agire in executivis della RAGIONE_SOCIALE, sia per inesistenza del credito vantato e apocrifia RAGIONE_SOCIALE sottoscrizioni RAGIONE_SOCIALE cambiali azionate, sia per inattitudine di dette cambiali a fungere da titolo esecutivo in ragione della falsità dei bolli apposti, sia per carenza di prova della trasformazione societaria della procedente;
-respinta l ‘ istanza di sospensione della procedura, il giudice dell ‘ esecuzione disponeva l ‘ introduzione del giudizio di merito, alla quale provvedeva il COGNOME con citazione del gennaio 2007;
-il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 7 del 4/1/2016, respingeva l ‘ opposizione;
–NOME COGNOME impugnava la decisione; la Corte d ‘ appello di Lecce -Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza n. 14 del 14/1/2021, rigettava l ‘ appello;
-avverso tale decisione il COGNOME proponeva ricorso per cassazione, basato su nove motivi; resisteva con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, mentre non spiegavano difese nel giudizio di legittimità RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (si osserva, in proposito, che il ricorso risulta notificato a Intesa Sanpaolo S.p.A., agli indirizzi p.e.c. di questa società e degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME);
-all’esito della camera di consiglio del 13/09/2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380 -bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-il ricorso è inammissibile per violazione dell ‘ art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. , perché l ‘ esposizione del fatto processuale è confusa e lacunosa e rende impossibile la stessa comprensione dei motivi, che risultano aspecifici e inconcludenti, dato che non è chiarito , tra l’altro, quali siano state le iniziali doglianze avanzate col ricorso introduttivo (a cui, secondo la giurisprudenza, non possono aggiungersi ulteriori motivi nella fase di merito dell ‘ opposizione), quali le motivazioni del rigetto dell ‘ opposizione in primo grado, quale attinenza dei motivi di appello a tali motivazioni (non potendo essere ampliato il thema decidendum con l ‘ impugnazione), quali le ragioni della decisione di secondo grado (riportata solo per brevi passaggi, per giunta estrapolati da più ampi contesti);
-la predetta conclusione esime dalla verifica della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, alla quale sarebbe subentrata la Intesa Sanpaolo (destinataria della notificazione), ma il ricorrente omette di fornire qualsivoglia prova di tale asserzione; peraltro, non vale ad instaurare il contraddittorio processuale la notifica compiuta ai difensori della società, nulla per il disposto dell ‘ art. 330, ult. comma, cod. proc. civ.;
-parimenti, la radicale inammissibilità del ricorso esime dalla verifica della formazione del giudicato sulle contestazioni svolte dal COGNOME al diritto di procedere in executivis ; in proposito la controricorrente rilevava che le medesime doglianze erano state avanzate dall ‘ odierno ricorrente con un ‘ altra opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., ancora pendente al momento dell ‘ introduzione del presente giudizio, ma oggi definita da questa Corte con l ‘ ordinanza n. 9741 del 12/04/2023 (che ha dichiarato inammissibile il ricorso, pressoché identico -anche nelle modalità espositive del fatto processuale e RAGIONE_SOCIALE censure -a quello qui esaminato);
-in conclusione, va dichiarata l ‘ inammissibilità del ricorso, alla quale consegue la condanna del ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese, liquidate
secondo i parametri normativi e nella misura indicata nel dispositivo, in favore della controricorrente;
-infine, si deve dichiarare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, Legge 24/12/2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell ‘ art. 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,