Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30747 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 30747 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27099/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato COGNOME NOME, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE, SCCI RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO n. 318/2022 pubblicata l’11/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME nella controversia con RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
la controversia ha per oggetto opposizione ad avviso di addebito notificato il 12/10/2015 in relazione a cartelle di pagamento notificate tra il 2004 e il 2009;
il Tribunale di Taranto rigettava l’opposizione proposta da COGNOME; per la cassazione della sentenza ricorre COGNOME, con ricorso affidato a due motivi;
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati;
al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo (art.360 comma primo nn.3 e 4 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art.3 della legge n.335/1995 nonché nullità della sentenza per carenza di motivazione;
sostiene che la corte territoriale ha errato nel non dichiarare la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali, già maturata al momento della notifica delle cartelle di pagamento, e che la corte territoriale ha errato nel ritenere che l’istanza di dilazione di pagamento presentata nel 2012 costituisse riconoscimento di debito e atto interruttivo della prescrizione;
il motivo è inammissibile con riferimento alla violazione ed errata applicazione dell’art.3 della legge n.335/1995 ─ ex art.366 comma primo n.6 cod. proc. civ. ─ sia per la sua genericità, sia perché la parte ricorrente non ha trascritto e nemmeno localizzato gli atti processuali e i documenti sui quali si fonda il motivo di ricorso, ed in particolare le cartelle esattoriali, nella parte relativa al periodo di
riferimento dei contributi pretesi (asseritamente: dal 1982 al 1993), trascrizione essenziale per poter accertare l’effettivo compimento del termine quinquennale di prescrizione in data antecedente alla notifica delle cartelle esattoriali;
il motivo è infondato, con riferimento alla censura di nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, sia per la assoluta mancanza di specificità della censura (che si risolve nella rubrica), sia perché la motivazione della sentenza impugnata rispetta il c.d. minimo costituzionale;
con il secondo motivo (art.360 comma primo nn.3 e 4 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art.2919 cod. civ. e dell’art. 18 d.P.R. n.445/2000, nonché nullità della sentenza per carenza di motivazione;
il secondo motivo di ricorso è inammissibile, oltre alle considerazioni già svolte, perché non si confronta con la ratio decidendi;
la corte territoriale ha ritenuto che l’odierno ricorrente avess e solo genericamente disconosciuto le fotocopie delle relate di notifica delle cartelle, e nel ricorso non sono trascritti, né localizzati, i disconoscimenti asseritamente compiuti dal ricorrente;
il ricorso è complessivamente infondato e deve pertanto essere rigettato;
nulla sulle spese, perché l’RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterio re importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME