Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36284 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36284 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6455/2022 R.G. proposto da NOME, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, QUALE MANDATARIA DI RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
-intimati –
Avverso la sentenza n. 1146/2021 del TRIBUNALE DI BRINDISI, depositata il giorno 30 agosto 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
nelle procedure di espropriazione immobiliare intraprese innanzi il Tribunale di Brindisi da RAGIONE_SOCIALE (cui lite pendente subentrava
RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE) e da RAGIONE_SOCIALE, il debitore esecutato, NOME COGNOME, propose opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, contestando la regolarità formale di atti della procedura ed il diritto a procedere della RAGIONE_SOCIALE, per nullità del contratto di finanziamento;
all’esito del giudizio, svolto secondo la scansione bifasica propria delle opposizioni successive all’inizio dell’esecuzione, la decisione in epigrafe indicata ha parzialmente accolto l’opposizione all’esecuzione, rideterminando in minus il credito della RAGIONE_SOCIALE;
avverso detta sentenza, nella parte in cui statuisce sui motivi integranti opposizione agli atti esecutivi, ricorre per cassazione NOME COGNOME, affidandosi a tre motivi;
non svolgono difese in sede di legittimità la RAGIONE_SOCIALE, nella anzidetta qualità, e RAGIONE_SOCIALE;
a ll’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, i l Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato in diritto
è superfluo dare conto dei motivi di gravame articolati, mancando la prova della notificazione del ricorso di adizione di questa Corte;
invero, allegato alla PEC di notifica inviata il giorno 21 febbraio 2022 ai difensori delle parti opposte costituiti nel precedente grado di giudizio (AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME) si rinviene atto di citazione innanzi alla Corte d’appello di Lecce in appello avverso la medesima sentenza qui gravata;
né si rinviene alcun altro atto, univocamente definibile quale ricorso per cassazione e notificato alle controparti, nella documentazione resa disponibile a questa Corte;
il ricorso è dichiarato inammissibile; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado;
a tteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione