Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30750 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 30750 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/11/2025
somma di € 16.415,84, oltre accessori.
La Corte di Appello di Milano ha respinto l’appello principale proposto dal RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE, nonché l’appello incidentale proposto da NOME COGNOME avverso tale sentenza.
Il RAGIONE_SOCIALE e lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 295 cod. proc. civ., per avere escluso che fosse oggetto di discussione in giudizio l’accertamento del diritto RAGIONE_SOCIALEa COGNOME alla rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio a seguito RAGIONE_SOCIALE incrementi contrattuali per il personale
medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE, riconosciuto dalla sentenza n. 618/2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Milano.
Addebita alla Corte territoriale di non avere disposto la sospensione necessaria del giudizio, avente ad oggetto la quantificazione del credito, a fronte del nesso di pregiudizialità tecnica esistente con il giudizio sull’ an .
Evidenzia che l’eventuale accoglimento del ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 616/2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Milano travolgerebbe anche la pretesa relativa al quantum .
2. Il ricorso è inammissibile.
Nelle more del giudizio, la sentenza n. 34403/2022 di questa Corte ha cassato la sentenza n. 616/2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Milano ed ha rigettato nel merito l’originaria domanda di rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio a seguito RAGIONE_SOCIALE incrementi contrattuali per il personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE proposta da NOME COGNOME; stante il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 336, comma secondo, cod. proc. civ., tale pronuncia ha determinato la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in quanto automaticamente caducato la sentenza sul ‘quantum’.
Questa Corte ha infatti affermato che la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza non definitiva sull'”an”, intervenuta nelle more del giudizio di legittimità instaurato sul “quantum”, determina, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art 336 cod. proc. civ., l’automatica caducazione del provvedimento definitivo al quale consegue non la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, ma l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto contro la decisione sul “quantum” (Cass. n. 6130/1998).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘esito complessivo del giudizio (che ha portato a disconoscere la pretesa RAGIONE_SOCIALEa originaria ricorrente di riconoscimento del diritto all’adeguamento RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio).
La natura RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, di inammissibilità sopravvenuta e non di rigetto o inammissibilità o improponibilità del ricorso (v. Cass. n. 266/2019; Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 19560/2015), esclude l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 co. 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1,
comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, relativo all’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, il 4 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME