Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24086 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24086 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17351-2023 proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 56/2023 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 15/02/2023 R.G.N. 270/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
Oggetto
Collaborazione
a progetto
R.G.N.17351/2023
COGNOME
Rep.
Ud 24/06/2025
CC
Fatti di causa
La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha respinto l’appello di NOME COGNOME confermando la decisione di primo grado che aveva rigettato le sue domande volte alla condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento di differenze retributive sul presupposto della natura subordinata del rapporto di lavoro svolto dal 9.10.2001 all’8.1.2012, anche in ragione della illegittimità dei contratti a progetto conclusi tra le parti, nonché alla declaratoria di inefficacia del licenziamento orale.
La Corte territoriale ha escluso che col ricorso introduttivo di primo grado la lavoratrice avesse contestato l’esistenza, nei contratti di collaborazione, del progetto; ha ritenuto che, comunque, il progetto poteva evincersi dal contenuto della convenzione stipulata dalla società cooperativa con il Comune di Grottaglie e che la lavoratrice non aveva dato prova della natura subordinata del rapporto.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione o falsa applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’articolo 112 c.p.c., nonché, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’articolo 1362 c.c.
per avere la Corte d’appello escluso che la ricorrente, col ricorso di primo grado, avesse eccepito l’inesistenza del progetto.
Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per omesso esame del progetto consegnato alla ricorrente nel maggio 2004 nonché dei progetti che la Corte ha ritenuto esistenti per relationem ; inoltre, si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 61 del decreto legislativo n. 276 del 2003, per avere la Corte di merito omesso di verificare la conformità dei progetti ai requisiti di legge.
Preliminarmente, la difesa di parte ricorrente ha eccepito nella memoria la tardività del deposito del controricorso.
L’eccezione è fondata alla luce del nuovo testo dell’art. 370 c.p.c., secondo cui il controricorso deve essere ‘depositato entro quaranta giorno dalla notificazione del ricorso’, che trova applicazione nei giudizi introdotti dopo l’1.1.2023. Nella specie, il ricorso è stato notificato il 16.8.23 e il controricorso depositato soltanto il 10.10.23. Non ha rilievo, ai fini del rispetto dell’art. 370 c.p.c., la notifica del controricorso, nel caso di specie eseguita il 25.9.23. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte (ordinanza n. 7170 del 2024) hanno chiarito che, in tema di giudizio di cassazione, l’art. 370 c.p.c. – che, dopo la modifica apportata dall’art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022, non prevede più la notifica del controricorso, ma soltanto il suo deposito entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso – si applica ai giudizi introdotti successivamente al 1° gennaio 2023, poiché, in forza dell’art. 35, comma 5, del citato d.lgs., come modificato dalla l. n. 197 del 2022, tutte le disposizioni del capo III del titolo III del libro secondo del codice di rito, nella loro nuova formulazione, hanno effetto a decorrere dalla
predetta data e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso ad essa successivamente notificato.
Il tardivo deposito del controricorso determina l’impossibilità, per la parte convenuta, di presentare memorie (cfr. Cass. n. 2599 del 2024) e ciò esonera dall’esame delle istanze contenute nella memoria depositata.
4. I l primo motivo di ricorso è inammissibile.
Occorre premettere che, quando con il ricorso per cassazione venga dedotto un error in procedendo , il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali si basa il ricorso medesimo, indipendentemente dalla adeguatezza e logicità della motivazione adottata in proposito dal giudice di merito, atteso che l’oggetto dello scrutinio attiene al modo in cui il processo si è svolto, ossia ai fatti processuali che quel vizio possono aver provocato. In tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche di quei fatti processuali ed è naturale che di essi debba prendere essa stessa cognizione (Cass., S.U. n. 8077 del 2012; cfr. anche Cass. n. 20716 del 2018; n. 8069 del 2016; n. 16164 del 2015).
L’accesso di questa Corte al fatto processuale, attraverso la lettura degli atti su cui il ricorso si fonda, presuppone, però, che la censura sia proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate, al riguardo, dal codice di rito, in particolare negli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c. (Cass., S.U. n. 8077 del 2012 cit.; Cass. n. 4145 del 2021).
Nel caso di specie, la violazione dell’art. 112 c.p.c., formulata sul presupposto di erronea interpretazione dell’originaria domanda giudiziale, è stata articolata nel ricorso in cassazione senza il rispetto degli oneri imposti dai citati artt. 366 e 369
c.p.c. (su cui v. Cass., S.U. n. 34469 del 2019; Cass., S.U. n. 8950 del 2022; Cass. n. 12481 del 2022).
La parte ricorrente, se pure ha provveduto a trascrivere, nel ricorso per cassazione, brani del ricorso introduttivo di primo grado e del ricorso in appello, ha tuttavia omesso di depositare i citati atti ed anche la sentenza di primo grado, così impedendo a questa Corte una verifica dell’esatto contenuto della domanda iniziale formulata, di come la stessa è stata interpretata dal tribunale e delle specifiche censure formulate con l’atto di appello. Dal che discende l’inammissibilità del primo motivo di ricorso.
L’inammissibilità del primo motivo di ricorso assorbe le censure mosse col secondo motivo, concernenti la violazione dell’art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003. Il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., l’omesso esame dei progetti, in ragione della disciplina della doppia conforme, di cui all’art. 348 ter c.p.c., ratione temporis applicabile. Non vi è spazio per configurare la violazione dell’art. 115 c.p.c. Come chiarito da questa Corte, tale disposizione si limita a richiedere che la decisione si basi su elementi validamente acquisiti al processo, con divieto del giudice di utilizzare prove non dedotte dalle parti o acquisite d’ufficio al di fuori dei casi in cui la legge conferisce un potere officioso d’indagine (Cass. 27000/2016; Cass. 13960/2014), mentre esula dall’ambito applicativo di tale disposizione ogni questione che involga il modo in cui siano stati valutati gli elementi acquisiti, profilo su cui il controllo di legittimità può svolgersi solo con riguardo alla motivazione, in termini di violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., oppure nei limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (v. Cass., S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014), attraverso la denuncia di omesso esame di un fatto
storico, determinato e avente valore decisivo; a nessuna di tali previsioni è possibile ricondurre le critiche oggetto del motivo in esame, ferma in ogni caso la preclusione già rilevata rispetto all’art. 360 n. 5 c.p.c.
Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità in ragione della non tempestiva costituzione della controparte.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 24 giugno 2025.