Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 899 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 899 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23613-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 699/2017 della CORTE D’APPELLO di
Oggetto
COGNOME
Rep.
Ud. 20/12/2023
CC
CATANIA, depositata il 18/07/2017 R.G.N. 13/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 18.7.17 la corte d’appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del tribunale della medesima sede del 2011, ha condannato l’Inps al pagamento in favore di ASEC di euro 337.025 a titolo di restituzione contributi versati e risultati non dovuti all’esito di Corte costituzionale n. 261 del 19 91 (che ha dichiarato illegittimo l’articolo 18 del decreto legge n. 918 del 1968, nella parte in cui escludeva dagli sgravi le imprese del mezzogiorno per il personale non assoggettato a contribuzione contro la disoccupazione involontaria).
In particolare, la corte territoriale, sulla scorta di apposita consulenza tecnica di ufficio, ha escluso parzialmente il rimborso in relazione agli sgravi, in ragione del mancato assoggettamento a contribuzione dell’indennità di trasporto erogata ai dipendenti, sicché non si potevano richiedere rimborsi di sgravi corrispondenti a contributi non versati.
Avverso tale sentenza ricorre ASEC per due motivi, cui resiste Inps con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce -ex art. 360 co. 1 numero 3 e 5 c.p.c.violazione dell’articolo 6 comma 8ter legge 236 del 1993, 1 legge 389 del 1989, 1 legge 151 del 1993, e 2697 c.c., nonché vizio di motivazione, lamentando -per quanto è dato di capireche la corte territoriale ha dato rilievo ai fini dell’esclusione
della restituzione dei contributi- al mancato assoggettamento dell’indennità di trasporto a contribuzione.
Il secondo motivo deduce -ex art. 360 co.1 numero 4 c.p.c.violazione dell’articolo 441 c.p.c., per avere ristretto il termine per le controdeduzioni alla c.t.u. a 20 giorni prima dell’udienza, invece dei 10 giorni previsti dalla disciplina.
I motivi sono entrambi inammissibili.
Al di là della considerazione delle modalità espositive confuse delle doglianze, la parte censura promiscuamente nel primo motivo -ai sensi del numero 3 e 5- e non trascrive nelle parti di interesse la consulenza tecnica espletata, la domanda di condono presentata, il verbale ispettivo con il quale era stata accertata l’omissione contributiva che aveva precluso la fruizione degli sgravi, mentre non considera che la questione fatta valere risulta passata in giudicato in quanto non impugnata con il ricorso in appello dalla ASEC (visto che l’appello incidentale proposto riguardava soltanto la prescrizione e non anche il profilo dell’omesso assoggettamento a contribuzione della somma corrisposta a titolo di trasporto, sulla quale il giudice di primo grado si era espressamente pronunciato).
Anche il secondo motivo è inammissibile.
La corte territoriale ha rilevato (con il richiamo a Cassazione n. 22708 del 2010) che la nullità è sanata se non viene fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al suo verificarsi e qui la parte non deduce né dimostra di avere dedotto tale asserita nullità nei termini sopraindicati, né trascrive o deposita documenti che dovrebbero dimostrare tale tempestiva contestazione; per altro verso, la parte non dimostra alcun pregiudizio che le sia derivato dal diverso termine fissato né deduce l’assenza di possibilità di prendere adeguata cognizione
della consulenza e contestarne comunque le risultanze (cfr. Sez. U, Sentenza n. 12008 del 11/11/1991, Rv. 474571 – 01). Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 10.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 20