Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 899 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 899 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23613-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 699/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di
Oggetto
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/12/2023
CC
CATANIA, depositata il 18/07/2017 R.G.N. 13/2012; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 18.7.17 la corte d’appello di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima sede del 2011, ha condannato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di euro 337.025 a titolo di restituzione contributi versati e risultati non dovuti all’esito di Corte costituzionale n. 261 del 19 91 (che ha dichiarato illegittimo l’articolo 18 del decreto legge n. 918 del 1968, nella parte in cui escludeva dagli sgravi le imprese del mezzogiorno per il personale non assoggettato a contribuzione contro la disoccupazione involontaria).
In particolare, la corte territoriale, sulla scorta di apposita consulenza tecnica di ufficio, ha escluso parzialmente il rimborso in relazione agli sgravi, in ragione del mancato assoggettamento a contribuzione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di trasporto erogata ai dipendenti, sicché non si potevano richiedere rimborsi di sgravi corrispondenti a contributi non versati.
Avverso tale sentenza ricorre RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per due motivi, cui resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il Collegio, all’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce -ex art. 360 co. 1 numero 3 e 5 c.p.c.violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 6 comma 8ter legge 236 del 1993, 1 legge 389 del 1989, 1 legge 151 del 1993, e 2697 c.c., nonché vizio di motivazione, lamentando -per quanto è dato di capireche la corte territoriale ha dato rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esclusione
RAGIONE_SOCIALEa restituzione dei contributi- al mancato assoggettamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità di trasporto a contribuzione.
Il secondo motivo deduce -ex art. 360 co.1 numero 4 c.p.c.violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 441 c.p.c., per avere ristretto il termine per le controdeduzioni alla c.t.u. a 20 giorni prima RAGIONE_SOCIALE‘udienza, invece dei 10 giorni previsti dalla disciplina.
I motivi sono entrambi inammissibili.
Al di là RAGIONE_SOCIALEa considerazione RAGIONE_SOCIALEe modalità espositive confuse RAGIONE_SOCIALEe doglianze, la parte censura promiscuamente nel primo motivo -ai sensi del numero 3 e 5- e non trascrive nelle parti di interesse la consulenza tecnica espletata, la domanda di condono presentata, il verbale ispettivo con il quale era stata accertata l’omissione contributiva che aveva precluso la fruizione degli sgravi, mentre non considera che la questione fatta valere risulta passata in giudicato in quanto non impugnata con il ricorso in appello dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (visto che l’appello incidentale proposto riguardava soltanto la prescrizione e non anche il profilo RAGIONE_SOCIALE‘omesso assoggettamento a contribuzione RAGIONE_SOCIALEa somma corrisposta a titolo di trasporto, sulla quale il giudice di primo grado si era espressamente pronunciato).
Anche il secondo motivo è inammissibile.
La corte territoriale ha rilevato (con il richiamo a Cassazione n. 22708 del 2010) che la nullità è sanata se non viene fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al suo verificarsi e qui la parte non deduce né dimostra di avere dedotto tale asserita nullità nei termini sopraindicati, né trascrive o deposita documenti che dovrebbero dimostrare tale tempestiva contestazione; per altro verso, la parte non dimostra alcun pregiudizio che le sia derivato dal diverso termine fissato né deduce l’assenza di possibilità di prendere adeguata cognizione
RAGIONE_SOCIALEa consulenza e contestarne comunque le risultanze (cfr. Sez. U, Sentenza n. 12008 del 11/11/1991, Rv. 474571 – 01). Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, che si liquidano in euro 10.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 20