Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30086 Anno 2023
Civile Sent. Sez. L Num. 30086 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
SENTENZA
sul ricorso 19354-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
Oggetto
R.G.N. 19354/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/09/2023
PU
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in qualità di titolare RAGIONE_SOCIALE‘impresa individuale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 77/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/01/2017 R.G.N. 995/2015;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2023 dal AVV_NOTAIO;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
uditi gli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME per delega verbale AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
R.G. 19354/17
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del giorno 24.1.2017 n. 77, la Corte d’appello di FIRENZE accoglieva parzialmente il
gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva accolto l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso l’avviso di addebito emesso a suo carico dall’RAGIONE_SOCIALE previdenziale, per il pagamento di differenze contributive relative a operai agricoli a tempo determinato che erano suoi dipendenti, in riferimento al primo trimestre 2007; in particolare, la questione era se spettasse lo sgravio contributivo, in favore dei datori di lavoro agricolo, previsto e disciplinato dall’art. 9 commi 5 e 5 ter RAGIONE_SOCIALEa legge n. 67/88, allorquando il datore di lavoro abbia fatto erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva applicata, conseguendone un illegittimo pagamento in misura ridotta, RAGIONE_SOCIALEa contribuzione previdenziale dovuta, tempo per tempo.
La Corte d’appello, a supporto dei propri assunti di accoglimento parziale del g ravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rilevava che dalle deroghe, pur previste, all’orario normale di lavoro inteso quale parametro anche a fini contributivi (cd. minimale contributivo), non poteva desumersi, ex se , un potere unilaterale del datore di lavoro agricolo, di variare senza alcun limite, nel minimo, la
durata RAGIONE_SOCIALEa prestazione richiesta all’operaio agricolo a tempo determinato, in relazione alle contingenti esigenze produttive ed organizzative aziendali, limitando, in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa propria unilaterale determinazione, negli stessi termini, anche la controprestazione retributiva. Infatti, pur rientrando, il lavoro agricolo, tra le deroghe all’orario normale di lavoro, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 del d.lgs. n. 66/03, tuttavia, l’istituto del part time, trovava, secondo la Corte territoriale, piena applicazione nel nostro ordinamento (in esito alla soppressione da parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 46 comma 1, lett. q) del d.lgs. n. 276/03, RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del testo originario del d.lgs. n 61/00, che prevedeva l’applicabilità nel settore agricolo RAGIONE_SOCIALEe disposizioni del lavoro a tempo parziale, solo se previste dalla contrattazione decentrata) e la disciplina del lavoro a tempo parziale prevede degli oneri formali, almeno a fini di prova e, comunque, il carattere negoziato RAGIONE_SOCIALEa riduzione RAGIONE_SOCIALE‘orar io di lavoro e, conseguentemente, RAGIONE_SOCIALEa retribuzione, così che, secondo la Corte d’appello sarebbe vietato rimettere alla unilaterale e singolare decisione del datore di lavoro, di richiedere al lavoratore
una prestazione di minor durata, con conseguente riduzione RAGIONE_SOCIALEa retribuzione. Ciò detto, la Corte distrettuale accoglieva, tuttavia, la domanda subordinata RAGIONE_SOCIALE‘appellante, di riconoscimento del diritto ai benefici contributivi per zone agricole svantaggiate -a cui si era opposto l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘a rt. 9-ter del DL n. 510/96, convertito con legge n. 608/96 che all’art. 2 riconosce le agevolazioni contributive ai datori di lavoro agricolo che applicano i CCNL di categoria -e ciò alla luce del fatto che l’odierno datore di lavoro agricolo aveva nella specie errato nell’applicazione di talune clausole del contratto collettivo di categoria territoriale, ma non ne aveva omesso l’applicazione, riconoscendo, quindi, la medesima Corte d’appello, la debenza RAGIONE_SOCIALE‘importo a favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di soli € 198,07. Avverso tale sentenza, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre NOME COGNOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Il PG ha rassegnato conclusione scritte, nel senso del rigetto.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘articolo 20 secondo comma del d.lgs. n. 375/93, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo sgravio riconosciuto in favore dei datori di lavoro agricolo dall’art. 9 commi 5 e 5 ter RAGIONE_SOCIALEa legge n. 67/88, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto, che per fruire RAGIONE_SOCIALEo sgravio contributivo, fosse sufficiente fare astratta applicazione RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva anche in presenza di una sua erronea applicazione. In via preliminare e dirimente, va rilevato che nelle more del presente giudizio, NOME COGNOME controricorrente ha presentato dichiarazione di adesione alla ‘definizione agevolata dei crediti affidati agli agenti RAGIONE_SOCIALEa Riscossione (Rottamazione cartelle) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 comma 2 del DL n. 193/16, convertito con modif. dalla legge n. 225/ 16, con riferimento all’avviso di addebito oggetto del presente giudizio, ricevendo
dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la comunicazione di cui all’art. 6 comma 3 del DL n. 193/16, che indicava l’ammontare RAGIONE_SOCIALEe somme dovute ai fini RAGIONE_SOCIALEa definizione nell’importo complessivo di € 1.414,79 (vedi fascicolo telematico). A seguito di sgravio, l’importo oggetto di definizione agevolata risulta essere stato rideterminato e pagato dalla sig.ra COGNOME, nell’importo che risulta di € 211,39 ( v. contabile rilas ciata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE).
PoichØ la COGNOME Ł controricorrente nel presente giudizio non può rinunciare allo stesso, come pur richiesto dall’art. 6 comma 2 del DL n. 193/16 ; pertanto, ricorre nella specie, un caso d’estinzione ex lege e deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza d’interesse RAGIONE_SOCIALE‘originario ricorrente a coltivare ulteriormente la domanda, con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite (cfr. Cass. n. 24083 del 2018).
PoichØ la disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, Ł finalizzata ad evitare impugnazioni pretestuose o dilatorie, deve escludersi che il meccanismo sanzionatorio ivi
previsto sia applicabile alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del gravame (cfr. fra le tante Cass. nn. 19464 del 2014, 13636 del 2015, 3542 del 2017 e, da ult., Cass. S.U. 28182 del 2020, cit.), onde non si ravvisano i presupposti processuali per il versamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile, per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del