Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1382 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1382 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23659/2020 R.G. proposto da:
COGNOME Avv. NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso il proprio studio, difeso da sé medesimo
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo omologato, con sede in Ortona, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’ Avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale congiunta al ricorso
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Chieti in R.G. n. 1828/2019 depositata in data 11/8/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Avv. NOME COGNOME con ricorso ai sensi degli artt. 702 -bis cod. proc. civ. e 14 d. lgs. 150/2011, chiedeva che venisse accertata la prededucibilità del credito (di € 192.678, oltre accessori di legge)
vantato nei confronti della propria ex cliente RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo, già interamente riconosciuto nell’ an con collocazione privilegiata ex art. 2571 bis c.c.
Il Tribunale di Chieti adito, con ordinanza dell’11.8.2020, in applicazione del principio della ragione più liquida, dichiarava la domanda inammissibile, ritenendo che simile doglianza, avente ad oggetto esclusivamente una questione inerente la graduazione dei crediti nel concordato, potesse essere sollevata solo in sede di reclamo al piano di riparto, ai sensi degli artt. 36 e 166 l. fall.: reclamo che, in effetti, l’avv. COGNOME aveva proposto e che era stato dichiarato inammissibile dal giudice delegato, con provvedimento non impugnato dal reclamante ai sensi dell’art. 26 l. fall..
Osservava , in particolare, che l’avvocato non poteva rimettere in discussione i risultati della procedura concorsuale quando la stessa era oramai arrivata alla fase di distribuzione, con il pieno accoglimento, senza contestazione alcuna, delle sue istanze per come da lui stesso indicate nella precisazione del credito in ambito concordatario.
L’Avv. COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione di questa ordinanza prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo omologato.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Occorre rilevare, in limine ed in maniera assorbente dei motivi di ricorso dedotti, l’originaria inammissibilità del ricorso presentato dall’odierno ricorrente e, di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la statuizione resa dal giudice di merito.
3.1 Il disposto dell’art. 28 l. 794/1942 stabilisce che ‘ p
14 d. lgs. 150/2011, che riguarda unicamente le controversie previste da tale norma (nei termini in precedenza precisati).
Ne discendono l’inammissibilità del ricorso presentato in origine dall’Avv. COGNOME che si è avvalso di un procedimento concernente la determinazione del compenso spettante al professionista per accertare, invece, la precedenza procedimentale di un suo credito professionale indiscusso per esistenza e ammontare, e la conseguente inammissibilità dell’odierno ricorso per cassazione, c ol quale è stato dato seguito a tale originaria, erronea, opzione procedurale.
3.2 Una simile questione non ha formato oggetto di discussione in contraddittorio fra le parti avanti al tribunale e non può quindi ritenersi decisa in maniera implicita dal primo giudice (cfr. Cass., Sez. U., 7925/2019), il quale, peraltro, non ha affrontato il merito della controversia, ma si è arrestato, in applicazione del principio della ragione più liquida, al preliminare rilievo dell’inammissibilità della domanda perché già rigettata in sede di impugnazione del piano di riparto concordatario.
Di conseguenza questa Corte, investita dell’impugnazione presentata dalla parte rimasta soccombente, conserva – pur in assenza di gravame, sul punto, della parte rimasta vittoriosa in grado di merito – il potere/dovere di rilevare d’ufficio l’inammissibilità della domanda originaria (Cass. 7941/2020), a causa dell’assenza dei suoi presupposti costitutivi.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il fatto che la constatazione dell’originaria inammissibilità della domanda sia avvenuta d’ufficio, senza che il controricorrente abbia osservato alcunché in proposito, costituisce una grave ed eccezionale ragione, analoga a quelle normativamente previste, che giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, a i sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente le spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quel lo per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 23 novembre 2023.