Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9932 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9932 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/04/2024
Oggetto: apertura di credito prescrizione
ORDINANZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE liquidazione, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Pavia, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
Banca BPM, quale successore del RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 96/2021, dell’11 .1.2021 , pubblicata il 28.1.2021, notificata l’11.3.2021 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.11.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE citava in giudizio il RAGIONE_SOCIALE, poi diventato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, lamentando in relazione ai conti i correnti nn.164111 e 162212 aperti presso la banca:
la violazione del divieto anatocismo;
la nullità delle commissioni di massimo scoperto;
la nullità dei giorni di valuta;
l’inammissibilità delle spese addebitate.
In base a tali rilievi la RAGIONE_SOCIALE chiedeva che fosse dichiarata l’illegittimità dell’addebito di € 106.174 sul conto corrente n. 164111 e la rideterminazione del saldo di detto conto.
Svolta la CTU, il Tribunale di Genova con sentenza n. 1517 del 6 giugno 2017 rideterminava il saldo passivo, alla data dell’8 agosto 2013, sul conto corrente n. 164111 in € 68.307 e poneva a carico della banca convenuta le spese di CTU e di causa.
Avverso tale decisione, RAGIONE_SOCIALE proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Genova, che con la sentenza qui impugnata rigettava il gravame e confermava la sentenza di I grado. RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione con due motivi ed anche memoria.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Si censura la declaratoria di inammissibilità -per tardività essendo stato formulato soltanto con la memoria di replica in grado di appello -del motivo di gravame con cui era stata contestata la CTU nella parte in cui avrebbe dichiarato prescritte le (pretese di cui alle) rimesse anteriori al 4 agosto 2001, data in cui il conto era passato in attivo.
1.1 Il motivo è inammissibile. La ricorrente sostiene che la questione era stata, invece, posta già con l’atto di citazione in appello, alle
pagg. da 17 a 25. Non riproduce, però, neppure per sintesi, il contenuto di tali pagine, con la conseguenza che il motivo difetta di autosufficienza. Né la inammissibilità può essere superata dalla trascrizione di tale contenuto nella memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. , che com’è noto, è destinata ad illustrare, non certo ad integrare, i motivi di impugnazione come formulati nel ricorso per cassazione. Senza considerare che il testo riprodotto nella memoria si riduce alla trascrizione di precedenti giurisprudenziali, che non consente affatto di comprendere esattamente il contenuto delle censure specificamente rivolte alla sentenza di primo grado o alla relazione del CTU.
Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt.2946 e 1194 c.c. (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Si censura il rigetto, altresì, nel merito del medesimo motivo di gravame di cui sopra.
2.1 Il motivo è assorbito dall’inammissibilità del primo motivo .
Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000 per compensi e € 200 per esborsi , oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 30 novembre 2023.
Il Presidente NOME COGNOME