Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14862 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14862 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-intimato- avverso la sentenza nr.1029/2016 depositata in data 25/10/2016 dalla Corte d’Appello di Lecce;
udita la relazione della causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 17 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
ORDINANZA
sul ricorso nr. 30125/2017 proposto da NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo Studio dellAVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) ,
-ricorrente – contro
1.La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza depositata 25/10/2016, ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che ne aveva respinto l’opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo del RAGIONE_SOCIALE, che aveva escluso il credito per € 25.000, insinuato per un finanziamento concesso in favore della società in bonis.
1.1 Le argomentazioni che sorreggono la decisione sono le seguenti: i) nessun vizio circa la composizione del Collegio affliggeva la sentenza di primo grado in quanto il precedente giudice delegato, dr. NOME COGNOME, era stato assegnato ad altro incarico e, con provvedimento presidenziale del 2/4/2008, la causa in oggetto era stata assegnata a diverso giudice, il dr. COGNOME, che aveva composto Collegio decidente; ii) era inammissibile la richiesta di ammissione del giuramento decisorio del curatore il quale non poteva riferire su vicende appartenenti alla condotta del fallito; iii) la cointestazione di un conto corrente tra i coniugi non valeva ad attribuire la legittimazione ad agire del cointestatario per l’operazione effettuata dall’altro; iv) le risultanze delle scritture contabili così come il rapporto «Due Diligence» della RAGIONE_SOCIALE, redatto dalla società RAGIONE_SOCIALE, non erano opponibili alla Curatore, che, in quanto rappresentante della massa dei creditori, è terzo rispetto all’imprenditore fallito e nessun elemento convincente era stato fornito a dimostrazione sia del versamento che dell’utilizzo da parte della società delle somme asseritamente erogate dalla RAGIONE_SOCIALE; v) non era stata fornita la prova del titolo della (eventuale) dazione ossia che le somme fossero state date a mutuo o a titolo di conferimento né trovava applicazione l’invocato art. 46 del T.U. 917/86, disposizione applicabile nell’ambito tributario ma non utilizzabile ai fini della qualificazione -a titolo di finanziamento o apporto del socio al patrimonio della societàdell’erogazione di denaro effettuato dal socio della società.
2 NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi; il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 158 c.p.c. in relazione all’art. 360 1° comma nr 3 c.p.c.; si sostiene che, ai sensi degli artt. 98 e 99 l.fall. ante riforma del 2006, la competenza a trattare ed istruire la causa di opposizione allo stato passivo appartiene in via esclusiva e inderogabile al giudice delegato; ciò non era avvenuto nel caso in esame in quanto gli atti giudiziali erano « stati posti in essere, anziché dal Giudice Delegato, da persona estranea all’ufficio e non investita della funzione esercitata » con AVV_NOTAIOeguente nullità della sentenza di primo grado, non sanabile, per vizio di costituzione del giudice.
1.1 Il motivo è inammissibile per una palese carenza di specificità ex art. 366 comma 1, n. 6 e 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
1.2 A suffragio del proprio assunto la ricorrente, al di là di generiche affermazioni, non offre alcun documento (certificazione della cancelleria, ordini di servizio o disposizioni tabellari).
1.3 In ogni caso, secondo l’orientamento di questa Corte , il vizio di irregolare costituzione del giudice, da cui deriva la nullità insanabile e rilevabile d’ufficio ex art . 158 c.p.c. della sentenza, è integrato nel caso di carenza totale di legittimazione di uno o più componenti dell’organo giurisdizionale o di loro assoluta inidoneità a farne parte così da determinare la inconciliabilità dell’organo stesso con quello previsto dalla legge (cfr. Cass. S.U. 973/98 e 5339/80).
1.4 È stato, inoltre, precisato che, essendo il vizio di costituzione del giudice riscontrabile solo quando gli atti giurisdizionali siano posti in essere da persona estranea all’ufficio e non investita della funzione esercitata (cfr. Cass. 8737/00, 5941/00) la nullità non è ravvisabilequando si verifichi una sostituzione tra giudici di pari competenze e pari funzioni (cfr. Cass nr. 13980/99 e 6953/97) sì che il vizio medesimo è stato escluso in ipotesi i) di sostituzione tra
giudici di pari funzione, appartenenti al medesimo ufficio (Cass. 11191/1995, 2212/1990, 5755/1982); ii) di sentenza emessa, in causa relativa ad uno dei rapporti indicati nell’art. 409 c.p.c., da sezione diversa da quella destinata alla cognizione delle controversie di lavoro (Cass. 5755/1982 cit.); iii) di assegnazione, nell’ambito del medesimo ufficio giudiziario, dell’opposizione all’esecuzione in materia di lavoro alla cognizione del giudice del lavoro (Cass. 3272/1979). Nella stessa direttiva, si è pure ritenuto che l’irregolarità del provvedimento di nomina del giudice istruttore non sia, di per sé, produttiva di nullità del procedimento e della sentenza che lo ha concluso (Cass. 3580/1956) e che anche l’assoluta mancanza del provvedimento non incide sulla costituzione del giudice (Cass. 1253 e 534/1966).
1.5 Ciò premesso, afferma il Tribunale « dagli atti del fascicolo di primo grado emerge che il precedente giudice delegato, AVV_NOTAIO COGNOME, era stato assegnato ad altro incarico e, con provvedimento presidenziale del 2.4.2008, la causa è stata assegnata al AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha ritualmente composto il Collegio che ha emesso la decisione impugnata ».
1.6 Ne discende che qualsiasi irregolarità della designazione del nuovo giudice istruttore (qui non documentata ma solo allegata) si esaurisce all’interno dell’organizzazione dell’ufficio e giammai opera all’esterno, in termini di costituzione del giudice e come causa di nullità del giudizio e della sentenza.
2 Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 233 c.p.c., in relazione all’art. 360 nr 3 c.p.c. per avere la Corte, nel ritenere inammissibile il giuramento de veritate , trascurato di AVV_NOTAIOiderare che l’appellante aveva, in via subordinata, deferito anche il giuramento de scientia.
2.1 Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.
2.2 La sentenza, nel rigettare l’appello, presenta plurime rationes decidendi : una delle quali è costituita dal mancato assolvimento da
parte del COGNOME dell’onere probatorio della destinazione del versamento di denaro in favore della società da parte della socia a titolo di mutuo piuttosto che di finanziamento in conto capitale, dazione quest’ultima che non attribuisce al socio conferente alcun diritto alla restituzione.
2.3 Al riguardo la Corte di merito ha precisato che la prova della natura dell’erogazione non può essere tratta dalle scritture contabili della società che, peraltro, non sono opponibili al curatore del fallimento, il quale agisca, come nel caso di specie, non in via di successione di un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestore del patrimonio del medesimo.
2.4 Ora, la ricorrente non ha sottoposto a specifica censura tali argomentazioni, autonomamente idonee a sorreggere la decisione, sicché la circostanza, trascritta nel corpo del ricorso, sulla quale il curatore sarebbe chiamato a rendere giuramento de scientia « giuro e giurando affermo essere vero che dalla documentazione agli atti del fallimento RAGIONE_SOCIALE e, in particolare, dalla contabilità aziendale risulta che gli assegni sopra elencati sono stati AVV_NOTAIOegnati da COGNOME NOME per un titolo diverso dal finanziamento effettuato dalla socia COGNOME NOME » è del tutto irrilevante ai fini del decidere il quanto il curatore dovrebbe dichiarare fatti che ha appreso dalla documentazione ritenuta inopponibile alla curatela.
3 Il terzo motivo, che oppone violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è anch’esso inammissibile.
3.1 Con tale mezzo vengono censurati i capi della sentenza, riprodotti nel ricorso, che hanno negato la legittimazione attiva della COGNOME per non avere la stessa sostenuto l’esborso monetario ed hanno ritenuto non provato il titolo del versamento, semplicemente trascrivendo i motivi dell’appello senza confrontarsi con il decisum e la critica si risolve nella pedissequa reiterazione delle argomentazioni già dedotti in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito. E’ evidente che le censure non
possono AVV_NOTAIOiderarsi specifiche ma sostanzialmente apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
3.2 Il motivo, poiché non si correla alla ratio decidendi è, dunque, inammissibile alla stregua del principio di diritto (già affermato da Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi, e ribadito di recente da Cass., Sez. Un., nn. 16598 e 22226 del 2016),
3.3 Questa Corte ha ripetutamente affermato che « Il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la AVV_NOTAIOeguenza che … per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può AVV_NOTAIOiderarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente AVV_NOTAIOiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito AVV_NOTAIOiderarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4» (cfr. Cass. 359/2005, 16598/2016, 22226/2016 e 7074/2017).
3.4 Per il resto la doglianza si riversa nel merito contestando le valutazioni e gli accertamenti della Corte.
4 Il quinto motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art . 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 nr 3 c.p.c. per avere la Corte illegittimamente posto a carico della soccombente l’IVA sui compensi liquidati in quanto il RAGIONE_SOCIALE, essendo soggetto
passivo di imposta, avrà diritto a detrarre l’IVA pagata cosicché l’imposta non rappresenta un costo.
4.1 Anche tale motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
4.2 La statuizione sulle spese da parte del giudice che condanna la parte soccombente al pagamento dei compensi in favore della controparte che le ha anticipate deve prevedere anche l’ IVA, essendo la prestazione professionale soggetta a tale imposta. La questione poi circa l’individuazione del soggetto su cui ricade il peso economico dell’imposta , secondo il noto principio di neutralità dell’IVA , viene in rilievo in una fase successiva nei rapporti tra il legale, il suo assistito e la parte tenuta al carico delle spese 5 In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
6 Nulla è da statuire sulle spese del presente giudizio non avendo la curatela svolto difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Cosi deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 aprile 2024
il Presidente NOME COGNOME