Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28515 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28515 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 6280 – 2019 R.G. proposto da:
NOME COGNOME -c.f. CODICE_FISCALE – elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Napoli, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE -c.f. 00884060526 -in persona del legale rappresentante pro tempore , in nome e per conto della ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
INTIMATA
avverso la sentenza n. 463/2018 della Corte d’Appello di Napoli, udita la relazione nella camera di consiglio del 19 giugno 2023 del AVV_NOTAIO,
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 463/2018, con cui la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il gravame dal medesimo ricorrente spiegato avverso la sentenza n. 1648/2010, con cui il Tribunale di Napoli aveva, a sua volta, dichiara to inammissibile l’opposizione tardiva esperita dal COGNOME avverso il decreto n. 1271/1999, con cui gli era stato ingiunto, in qualità fideiussore della ‘RAGIONE_SOCIALE, il pagamento alla ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE‘ sRAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE della somma di euro 247.548,60.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, in nome e per conto della ‘RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese .
CONSIDERATO CHE
Si dà atto previamente che l’AVV_NOTAIO con nota in data 8.6.2023 ha comunicato il decesso del suo assistito e la sua rinunzia al mandato.
Nondimeno il sopravvenuto decesso del ricorrente non è idoneo a produrre l’interruzione del presente giudizio.
È sufficiente ribadire l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte secondo cui nel giudizio di cassazione, che è dominato dall’impulso d’ ufficio, non trova applicazione l’ istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e segg. cod. proc. civ., onde, una volta instauratosi il giudizio, il decesso di uno dei ricorrenti, comunicato dal suo difensore, non produce l’ interruzione del giudizio (cfr. Cass. sez. un. 21.6.2007, n. 14385) .
Parimenti non esplica effetti la rinunzia al mandato.
È sufficiente parimenti ribadire l’insegnamento di questa Corte secondo cui , in virtù del principio della cosiddetta ‘ perpetuatio ‘ dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 cod. proc. civ.) , nessuna efficacia può dispiegare, nell’ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno
svolgimento per impulso d’ufficio) , la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell’udienza di disc ussione già fissata (cfr. Cass. (ord.) 29.9.2022, n. 28365; Cass. (ord.) 8.11.2017, n. 26429) .
Il ricorso è inammissibile ; e l’inammissibilità si correla sia alla previsione del n. 3) sia alla previsione del n. 4) del 1° co. dell’art. 366 cod. proc. civ .
Questa Corte, circa il requisito di cui al n. 3) cit., spiega quanto segue.
Per soddisfare il requisito imposto dall ‘ art. 366, 1° co., n. 3), cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi, possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (cfr. Cass. (ord.) 3.11.2020, n. 24432) .
Per soddisfare il requisito imposto dall ‘ art. 366, 1° co., n. 3), cod. proc. civ. il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l ‘ indicazione degli atti con cui sono stati formulati ‘ causa petendi ‘ e ‘ petitum ‘ , nonché degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equivarrebbe a devolvere alla Suprema Corte un ‘ attività di estrapolazione della materia del contendere, che è
riservata invece al ricorrente; il requisito non è adempiuto, pertanto, laddove i motivi di censura si articolino in un ‘ inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione della sentenza di primo grado (cfr. Cass. (ord.) 28.5.2018, n. 13312) .
Questa Corte, circa il requisito di cui al n. 4) cit., spiega quanto segue.
In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all’art. 366, 1° co., n. 4) , cod. proc. civ. richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 18.8.2020, n. 17224; Cass. 19.8.2009, n. 18241) .
Ebbene, con riferimento al requisito dell’ ‘esposizione sommaria’, alla stregua delle deduzioni di cui alle pagine 2 -4, il ricorso per nulla contiene la necessaria chiara rappresentazione dei fatti di causa, delle posizioni delle parti in lite e dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che le connotano.
In tal guisa il ricorso indebitamente devolve a questa Corte l’estrapolazione della materia del contendere e dunque costringe questo Giudice ad una complessa ed incerta opera di distillazione della cornice dei ‘fatti’ entro cui sarebbe destinata a calarsi la valutazione dei motivi.
Ebbene, con riferimento al requisito della specificità dei motivi (al riguardo si veda anche Cass. 23.7.2004, n. 13830) , la disarticolata, frammentaria formulazione che li caratterizza, segnata com’è dalla sistematica commistione di profili di fatto e di diritto privi di connessione, li rende scarsamente intellegibili
ovvero per nulla consente di percepire in qual modo abbiano avuto luogo le violazioni ascritte alla pronuncia di merito e dunque di correlarli ai passaggi della motivazione del medesimo dictum .
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, in nome e per conto della ‘RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte