Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5358 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5358 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
sul ricorso 33865/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE CON SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in Roma , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
–
ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
–
intimata – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 1738/2019 depositata il 10/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Catania con la sentenza riportata in epigrafe ha respinto il gravame proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE, nonché dai garanti della medesima, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME avverso la decisione che in primo grado, accogliendo la domanda riconvenzionale dispiegata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. nel giudizio in cui i predetti avevano opposto l’atto di precetto notificato loro dalla banca, ne aveva pronunciato la condanna al pagamento del saldo passivo risultante del conto corrente intestato alla società e conseguente anche all’apertura di credito concessa in suo favore.
Nel motivare le ragioni del rigetto la Corte d’Appello ha inizialmente respinto il primo motivo di gravame -inteso a lamentare che il giudice di prime cure non aveva qualificato il rapporto contrattuale costituito con l’apertura di credito in adesione al suo contenuto, non riconoscendovi perciò un mutuo, e non ne aveva di conseguenza correttamente delibato la sua congruenza rispetto ai tassi soglia -facendo osservare che, avendo il primo giudice rigettato l’opposizione al precetto sul presupposto della ritenuta natura di apertura di credito del contratto concluso tra le parti, la doglianza
non solo era priva di fondamento, ma neppure poteva essere scrutinata, in quanto la questione doveva ritenersi coperta dal giudicato, non essendo stata infatti gravata con l’appello la relativa statuizione; questo, poi, non senza osservare, ancora, che la verifica del superamento del tasso soglia, sollecitata dagli appellanti solo in sede di gravame, risultava generica e, laddove si ipotizzava che ciò fosse conseguenza della sommatoria tra il tasso applicato agli interessi di mora e la percentuale applicata alla commissione di massimo scoperto, era frutto di un allegazione insufficiente non confrontandosi con i principi enunciati in materia di c.m.s. dalle SS.UU. di questa Corte 16303/2018, fermo in ogni caso restando che il CTU nominato nel giudizio di primo grado aveva escluso il superamento dei tassi soglia. Ha replicato, quindi, al secondo motivo di gravame -inteso a denunciare che, escludendo la sussistenza di un collegamento negoziale tra il conto affidato ed altro conto su cui erano girocontate le somme messe a disposizione dalla banca, la decisione impugnata aveva erroneamente dispensato quest’ultima dall’onere della prova -rilevando la tardività dell’allegazione, operata solo a seguito della CTU, tanto che la banca aveva assolto l’onere probatorio su di essa incombente, effettuando le sole produzioni documentali inerenti al conto affidato, nei limiti del thema decidendum oggetto di cognizione in primo grado. Ha, ancora, disatteso il terzo motivo di gravame -inteso a confutare la correttezza della ritenuta natura di contratto autonomo della garanzia -giudicandola coerente rispetto all’esatto tenore delle clausole ivi inserite e non assumendo, d’altro canto, portata vincolante il nomen iuris adottato dalle parti. Si è data infine ragione di respingere anche l’eccezione di nullità, sollevata dagli appellanti in sede di precisazione delle conclusioni, circa la violazione delle norme a tutela della libertà della concorrenza, riconoscibile nel fatto che la fideiussione era stata prestata mediante il modulo ABI dichiarato
dalla Banca d’Italia in contrasto con l’art. 2, comma 2, l. 10 ottobre 1990, n. 287, sulla considerazione che, malgrado la rilevabilità ex officio della sollevata eccezione, la sua scrutinabilità avrebbe richiesto una tempestiva attività assertiva nel merito e la produzione del provvedimento della Banca d’Italia, circostanze, in difetto delle quali, non poteva porre rimedio l’illustrazione fattane nella comparsa conclusionale e la produzione in quella sede del provvedimento in questione.
La cassazione di detta sentenza è ora chiesta dai soccombenti con nove motivi di ricorso, ai quali resiste l’intimata con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Il primo motivo di ricorso, mediante il quale si addebita alla Corte d’Appello un vizio di omessa pronuncia per aver erroneamente ritenuto che gli appellanti intendessero sollecitare la riqualificazione del rapporto di affidamento in essere nel senso di riconoscervi un mutuo, quando essi si erano limitati a richiederne la classificazione ai soli fini della legge sull’usura; e il secondo motivo di ricorso, mediante il quale si addebita alla Corte d’Appello la violazione degli artt. 2 e 4 l. 7 marzo 1996, n. 108, dell’art. 2bis d.l. 29 novembre 2008, n. 185 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2, nonché degli artt. 644 cod. pen. e 1815 cod. civ. per aver ritenuto che la qualificazione dell’operazione come apertura di credito fosse ostativa alla classificazione invocata dai ricorrenti, malgrado gli elementi da questi allegati in funzione della sua riconduzione al mutuo e, quindi, a conferma del superamento in tal caso dei tassi soglia, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente avvinti, sono entrambi inammissibili.
2.2. Essi non si confrontano con le ragioni della decisione e sono meramente reiterativi di argomenti già sfavorevolmente vagliati dal decidente del grado.
Come si è visto, la Corte di merito, ricusando la medesima doglianza già sottopostale con il primo motivo di gravame, ha pure dato atto dell’inattaccabilità della statuizione adottata sul punto dal primo giudice, allorché ha accolto l’opposizione al precetto ed ha, in quella sede, pure proceduto a qualificare il rapporto in parola come apertura di credito in conto corrente. In ragione di ciò, essa ha, da un lato, escluso che il Tribunale si fosse astenuto dal qualificare il rapporto, giudicando di conseguenza infondata la relativa doglianza; dall’altro ha ritenuto che sulla statuizione così adottata, non essendo stato proposto appello, si fosse formato il giudicato, con la conseguenza che avanti a sé non sarebbe stata per questo più proponibile una diversa qualificazione giuridica del rapporto.
2.3. Rispetto a questo chiaro quadro precettivo la doglianza ricorrente si astiene dal prendere posizione, non formula alcuna notazione critica e si limita unicamente ad insistere sul fatto che la questione sollevata sarebbe rimasta impronunciata, senza darsi, perciò, alcuna cura di confutare le ragioni della decisione e senza, segnatamente, avvedersi dell’argomento preclusivo evidenziato dal decidente dando atto del giudicato formatosi al riguardo.
Così ostesi entrambi in motivi infrangono il predicato della specificità -in guisa del quale si raccomanda che nell’esposizione del motivo trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di congruenza, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica puntuale e non generica, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione e si consegnano ad un’irreversibile prognosi di inammissibilità a mente dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
3.1. Il terzo motivo di ricorso, mediante il quale si addebita alla Corte d’Appello la violazione degli artt. 112, 183, 345 e 115 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 2 e 4 l. 108/1996 e dell’art. 1815 cod. civ., nonché degli artt. 1418 e 1421 cod. civ. per aver omesso di verificare, anche in relazione alla divisata natura di apertura di credito dell’operazione, l’usurarietà dei tassi pattuiti, malgrado la relativa nullità fosse rilevabile d’ufficio, non fosse opponibile perciò alcuna preclusione e fosse errato equiparare la penale alla commissione di massimo scoperto, è inammissibile sotto più profili.
3.2. In via più generale va, infatti, osservato che il motivo intende sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio stabilizzatosi saldamente, tanto da non essere oggetto di contestazione e da indurre, di seguito, il decidente pure a rigettare l’istanza per la sua rinnovazione, intorno all’affermazione risultante dalla CTU e fatta propria dal giudice di primo grado secondo cui, in relazione all’operata qualificazione dell’operazione come apertura di credito, che «non è mai stato superato il limite del tasso soglia previsto dalla legge».
Nel dettaglio il collegio non può poi astenersi dal constatare che il motivo, allorché imputa al decidente un errore di preterizione, non solo non si confronta con le ragioni della decisione, che non si è infatti astenuta dall’esaminare la questione, pur tardivamente introdotta nel giudizio -evidentemente nella consapevolezza che essendo essa fonte di nullità, il suo esame ex officio non si sarebbe potuto ritenere precluso -confutandola con le richiamate ragioni, ma risulta smentito da quanto dedotto, poco oltre, dagli stessi ricorrenti lamentando l’erroneità del ragionamento decisorio che avrebbe equiparato la penale alla commissione di massimo scoperto, essendo
evidente che nessuna questione può essere rimasta inevasa se se ne critica la soluzione datavi dal decidente.
3.3. Piuttosto sotto l’angolazione da ultimo accennata il collegio deve dare ancora atto, insieme alla genericità dell’allegazione non esaustiva perciò sotto il profilo dell’autosufficienza, segnatamente della novità che infirma la questione sollevata eccependo che il decidente, per escludere che nella specie si fosse consumato il superamento del tasso soglia, avrebbe inammissibilmente equiparato la clausola penale alla commissione di massimo scoperto, atteso che non ne consta la prospettazione al decidente del grado, si ché n’è conseguentemente precluso l’esame a questa Corte.
4.1. Il quarto motivo di ricorso, mediante il quale si addebita alla Corte d’Appello la violazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 117 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, agli artt. 1418 e 1421 cod. civ., nonché all’art. 345 cod. proc. civ. per non aver dato accesso al dedotto collegamento negoziale tra il conto affidato ed altro conto della società su cui erano girocontate le somme rese disponibili dalla banca, ritenendone tardiva l’allegazione ed in tal modo esonerando la banca da ogni conseguente onere probatorio, malgrado anche questo tema involgesse una valutazione in punto di nullità, la cui rilevabilità non è soggetta a preclusione, è inammissibile in quanto collide con il ricordato comando della specificità del motivo e non si allinea al predicato in punto di autosufficienza.
4.2. La prospettazione ricorrente, per vero, in disparte dalla rilevabilità d’ufficio della questione della nullità, non spiega, infatti, in che modo detta questione possa rendersi scrutinabile in relazione al capo della decisione oggetto di censura, che ha proceduto a delimitare il campo dell’onere probatorio gravante sulla banca in relazione al solo conto affidato; sicché, fermo anche il principio che
la rilevabilità d’ufficio della nullità postula che gli elementi di essa siano già acquisiti al processo (Cass., Sez. I, 3/11/2023, n. 30505), nella specie la declinazione in modo del tutto generico della doglianza, che si limita semplicemente ad enunciare la questione, ma si astiene dall’illustrarne più in dettaglio le inferenze rispetto a quanto deciso con la sentenza impugnata, si espone, di conseguenza, ad una duplice preclusione mancando di specificità perché omette di indicare le ragioni per cui si assume che essa sia viziata dal denunciato errore di diritto e perché, insieme, omette di indicare in base a quali elementi si renda rilevabile la paventata nullità del sottostante negozio.
5.1. Il quinto motivo di ricorso, mediante il quale si addebita alla Corte d’Appello la violazione degli artt. 1936, 1944 e 1945 cod. civ. per aver ritenuto di riconoscere nella fideiussione prestata dai garanti un contratto autonomo di garanzia sulla scorta della previsione recata dalla clausola 8 del contratto, che autorizzava l’escussione a prima richiesta e senza eccezioni, sebbene la qualificazione negoziale si fosse dovuta operare alla luce dell’intero contratto; ed il sesto motivo di ricorso, mediante il quale si addebita alla Corte d’Appello di aver ritenuto sussistente un contratto autonomo di garanzia sulla base della clausola richiamata non ricorrente nella specie, neppure quale deroga dell’art. 1945 cod. civ., in tal modo incorrendo nell’omesso esame di un fatto decisivo, esaminabili congiuntamente, stante l’unitarietà della censura che vi è svolta, sono entrambi inammissibili.
5.2. L’interpretazione del contratto consiste nell’accertamento della volontà trasfusa dalle parti nella regolamentazione del rapporto a cui hanno dato vita, sicché essa si risolve in una indagine di fatto che compete solo al giudice di merito effettuare in applicazione dei criteri legali stabiliti dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. in quanto giudice del
fatto sostanziale e che non è censurabile per cassazione se non per violazione dei canoni ermeneutici ovvero per l’inadeguatezza della motivazione dovuta all’omesso esame di un fatto decisivo (Cass. Sez. III, 14/07/2016, n. 14355), circostanze, queste, che non coonestano le odierne doglianze ricorrenti ed in difetto delle quali le stesse regrediscono al rango di una mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., Sez. III, 28/11/2017, n. 28319).
6.1. Il settimo motivo di ricorso, mediante il quale si addebita alla Corte d’Appello la violazione degli artt. 112, 115, 183 e 345 cod. proc. civ. per aver giudicato intempestiva l’eccezione in punto alla nullità della fideiussione per contrasto delle clausole 2, 6 e 8 con la disciplina anticoncorrenziale e per aver giudicato tardiva la produzione in allegato alla conclusione del relativo provvedimento adottato dalla Banca d’Italia, quantunque la nullità fosse rilevabile d’ufficio ed il provvedimento richiamato non costituisse un documento o fosse indispensabile per rilevare la nullità e non fosse stato contestato; l’ottavo motivo di ricorso, mediante il quale si addebita alla Corte d’Appello la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. in relazione agli artt. 1418 e 1421 cod. civ. per aver rigettato la sollevata eccezione di nullità per mancanza di allegazione e di prova, quantunque si fosse proceduto alla sua compiuta illustrazione negli scritti difensionali prodotti in conclusione del giudizio, esaminabili congiuntamente, stante l’unitarietà della censura che vi è svolta, sono entrambi inammissibili e la loro inammissibilità assorbe la prima doglianza rappresentata con il nono motivo di ricorso, inteso a denunciare, sul presupposto che la statuita inammissibilità dell’eccezione sarebbe suscettibile di cassazione, l’omesso esame del fatto decisivo costituito dalla
incontroversa corrispondenza tra la fideiussione in atti ed il modello NUMERO_DOCUMENTO sanzionata da Banca d’Italia.
6.2. L’inammissibilità delle doglianze in scrutinio è ascrivibile al difetto di specificità che ne inficia la prospettazione, dal momento che esse non si confrontano con le ragioni della decisione, dato che la Corte d’Appello non ha ritenuto che l’eccezione di nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust non fosse esaminabili ex se , mostrandosi al contrario pienamente consapevole che avendo essa quella natura fosse perciò rilevabile d’ufficio, quanto piuttosto rappresentare che l’allegazione operatane dagli appellanti risultava lacunosa, in quanto priva di evidenza probatoria («… dovendo invece detta nullità risultare ” ex actis “, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo ») e come tale non rendeva esaminabile l’eccezione. L’assunto, oltre a riflettere un argomento a cui già si è fatto cenno nel vagliare il quarto motivo di ricorso, rispecchia nelle sue linee concettuali un ricorrente rilievo nella giurisprudenza di questa Corte, più volte dell’avviso che la nullità, quantunque rilevabile in qualunque stato e grado del processo, non può essere tuttavia accertata sulla base di una “nuda” eccezione, sollevata per la prima volta nel giudizio di gravame sulla base di allegazioni in fatto non oggetto di pregressa deduzione, a fronte della quale l’intimato sarebbe costretto a subire il vulnus delle maturate preclusioni processuali (Cass., Sez. III, 19/02/2020, n. 4175; Cass., Sez. II, 9/08/2019, n. 21243); ma trova più compiuta ed esplicita conferma nelle considerazioni, da ultimo sviluppate proprio con riferimento ad una fattispecie corrispondente a quella qui in discussione, di Cass., Sez. III, 17/07/2023, n. 20713 -sulle cui tracce anche la già citata Cass. 30505/23 -ove si osserva che, pur facendosi appello ai principi in tema di rilevabilità ex officio delle cause di nullità secondo quanto indicato da SS.UU. 26242/2014,
giusta la quale è consentito al giudice, tanto in appello quanto in cassazione, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, procedere d’ufficio al suo rilievo, nondimeno l’applicazione di detto principio deve tenere presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l’esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi “in pista” quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto; sicché, qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d’ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati. «Nel caso in esame» -prosegue la sentenza citata -«la Corte torinese è correttamente pervenuta alla decisione di inammissibilità sul rilievo che l’accertamento sulla fondatezza o meno dell’eccezione di nullità (proposta in appello in via principale, ma destinata a convertirsi in eccezione in senso lato anche al di là dei limiti e delle preclusioni processuali ormai maturate) si fondava su circostanze di fatto (“quantomeno, la conformità al “modello TARGA_VEICOLO” e la produzione del relativo “modello””) che le parti avrebbero dovuto introdurre già in primo grado. In altri termini, poichè si parla, nella specie, della presunta nullità di una clausola contrattuale che discenderebbe dalla conformità del contratto rispetto al modello redatto dall’RAGIONE_SOCIALE e contenente le clausole oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca d’Italia, gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto allegare i fatti costitutivi funzionali a fondare la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della nullità pur in assenza di una tempestiva domanda formulata in tal senso, poichè tanto il contratto in
contestazione, quanto la modulistica applicata e la Delib. della Banca d’Italia suindicata erano note e a disposizione delle parti. La quaestio nullitatis posta dagli odierni ricorrenti in comparsa conclusionale di appello, pur astrattamente proponibile al di là delle preclusioni ormai maturatesi, avrebbe, sì, obbligato il giudice a rilevarne l’eventuale fondatezza (con conseguente applicazione del disposto dell’art. 101 c.p.c., comma 2,), ma sempre che, ed a condizione che, i fatti costitutivi del vizio negoziale fossero stati già tempestivamente allegati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio. Risulta, pertanto, conforme a diritto (e rispettosa dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la già ricordata sentenza n. 26242 del 2014) la decisione oggi impugnata nella parte in cui viene evidenziato come sia mancata, nella specie, l’allegazione di un fatto decisivo, per non avere gli odierni ricorrenti tempestivamente prodotto (in realtà, mai prodotto), davanti alla Corte d’appello -posto che anche in sede odierna nulla dicono sul punto -il modello TARGA_VEICOLO, allo scopo di consentire il dovuto confronto con il contratto di fideiussione stipulato».
E’ dunque evidente che le doglianze ricorrenti non interloquicono sul profilo decisionale messo in chiaro dal citato precedente di questa Corte e già fatto proprio dalla decisione impugnata, sicché del tutto doverosa ne è l’espunzione dal giudizio per il rilevato difetto di specificità.
7.1. Il nono motivo di ricorso denuncia anche l’omesso esame di un fatto decisivo, sotto il profilo dell’inosservanza del termine di cui all’art. 1957 cod. civ. che la Corte d’Appello avrebbe omesso di constatare.
7.2. L’allegazione, oltre ad essere smentita ex adverso (cfr. pag 21 del controricorso), è inammissibile per difetto di autosufficienza e per difetto di specificità, da un lato, perché, il motivo non riproduce nei termini in cui ne avvenuta la deduzione il fatto omesso, dall’altro perché il motivo, quand’anche si dovesse ritenere che esso sia autosufficiente, si astiene tuttavia dall’illustrare la decisività del fatto in rapporto alla res dedotta in giudizio.
Il ricorso va dunque, nel suo complesso, dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dei ricorrenti del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 15200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 30.11.2023.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME