Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28522 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7455/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME
-intimato-
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28522 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2024
sul controricorso incidentale proposto da
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente incidentale-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 3236/2020 depositata il 07/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 10 /3/2021 RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza numero 3236 del 7 dicembre 2020 della Corte d’appello di Venezia, notificata il 13 gennaio 2021, resa in un giudizio avviato da NOME COGNOME in relazione a vizi, ritenuti non emendabili, riscontrati nel suo autoveicolo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’impianto del motore che entrava improvvisamente in modalità di protezione con conseguente istantaneo taglio di potenza e grave rischio per l’incolumità degli occupanti, al fine di far valere la garanzia convenzionale prestata dal costruttore.
La Corte d’appello nella sentenza impugnata, in accoglimento dell’appello dell’intimato Pin condannava la RAGIONE_SOCIALE FRL, atteso l’accertamento di gravi vizi progettuali o costruttivi sulla vettura di sua proprietà, a porre in essere, a proprie spese, ogni intervento necessario, compresa la sostituzione integrale del veicolo, condannando la convenuta alle spese del giudizio. Quanto alle ulteriori domande di cui agli articoli 614 bis c.p.c. (pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo nell’adempimento dell’obbligo di facere disposto) e all’articolo 120 c.p.c. (pubblicazione della sentenza di condanna in una rivista di settore) formulate dalla dall’attore, queste venivano respinte non sussistendone i presupposti, né un interesse ad agire dell’appellante sul punto, considerato il valore della lite e l’oggetto del contenzioso.
Motivi della decisione
La società ricorrente formula quattro motivi di ricorso.
Con il primo motivo ex articolo 360 1 comma , n. 3 cod. proc. civ. la ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’articolo 345 c.p.c. (violazione del divieto di nova in appello) in relazione all’articolo 360 numero 4 c.p.c. con riguardo all’ accoglimento di una domanda, formulata solo in sede di appello, collegata alla richiesta di sostituire il veicolo, ritenuta come domanda nuova.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., atteso che il signor COGNOME non aveva lamentato l’irrimediabilità dei vizi dell’autoveicolo, tantomeno richiedendone la sostituzione.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’articolo 1362 c.c. e seguenti del codice civile in relazione all’articolo 360 n.3 cpc e la nullità della sentenza per violazione dell’articolo 132 numero 4 c.p.c. in relazione all’articolo 360 numero 4 c.p.c. per avere la Corte d’appello
mancato di motivare plausibilmente, in presenza dell’ inequivoco contenuto della garanzia, sul ftto che la RAGIONE_SOCIALE convenuta dovesse nondimeno ritenersi tenuta alla sostituzione dell’autoveicolo che la garanzia invece incontrovertibilmente escludeva.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1321-1372 c.c. in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c., per violazione delle regole legali di interpretazione dei contratti nel ritenere che l’articolo 8 delle condizioni generali di contratto fosse applicabile alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, contratto al quale la RAGIONE_SOCIALE era rimasta estranea, in quanto quest’ultima non avrebbe assunto la qualifica di venditore, assunto invece da RAGIONE_SOCIALE, ma di costruttore, alla quale avrebbe dovuto essere opposta la garanzia convenzionale del costruttore e non del venditore.
L’intimato COGNOME ha formulato a sua volta ricorso incidentale sulla base di tre motivi.
Nel primo motivo denuncia motivazione perplessa, irriducibilmente contraddittoria e comunque meramente apparente con conseguente nullità della sentenza per violazione dell’articolo 132 comma 2 numero 4 c.p.c., in riferimento al rigetto della domanda ex articolo 614 bis c.p.c. formulata a corredo della domanda principale di condanna a un facere , ex articolo 360 n. 4 c.p.c. Sul punto denuncia che la Corte di merito ha erroneamente respinto detta domanda assumendo che non ne sussistono i presupposti senza indicare alcun elemento di valutazione circa l’eventuale manifesta iniquità della condanna comminatoria.
Con il secondo motivo denuncia motivazione perplessa, irriducibilmente contraddittoria o apparente per violazione dell’articolo 132, comma 2, numero 4, c.p.c. in riferimento al rigetto della domanda di pubblicazione della sentenza in più
quotidiani specializzati, ex articoli 120 c.p.c. e ed ex art. 360 numero 4 c.p.c.
Con il terzo motivo il controricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 120 c.p.c., raccordato all’articolo 111 c.p.c. con riferimento al mancato inserimento nel decisum dell’ordine di pubblicazione della sentenza su riviste specializzate nel settore automobilistico, sussistendo un interesse e/o l’opportunità della pubblicazione in relazione alla rilevanza costituzionale del bene della sicurezza stradale e alla necessità di evitare percezioni non veritiere della realtà. Riferisce il ricorrente in via incidentale che mentre la Corte di merito ha erroneamente ritenuto non sussistente un interesse alla pubblicazione della condanna in relazione alla garanzia negoziale fatta valere dal signor COGNOME, sussisterebbe invece un interesse generale a far sì che non circolino false rappresentazioni della realtà in punto di sicurezza stradale.
Osserva questo Collegio che entrambi i ricorsi principale e incidentale sono inammissibili.
Quanto ai motivi del ricorso principale, da trattarsi congiuntamente in quanto logicamente connessi, deve rilevarsene l’inammissibilità poiché non solo non si confrontano con le ragioni della decisione, ma porgono una differente interpretazione della domanda che è stata oggetto di valutazione della Corte di merito in relazione al suo originario contenuto, non mutato in corso di causa.
La sentenza impugnata, con argomenti succinti ma rientranti nei limiti del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost, enuncia nelle premesse che la domanda proposta in appello si riferisce alla natura progettuale o costruttiva dei vizi denunciati e include la condanna di RAGIONE_SOCIALE a porre in essere a proprie spese ogni intervento manutentivo o sostitutivo ed ogni ulteriore manutenzione o sostituzione che dovesse essere necessaria, ivi
compresa la sostituzione integrale del veicolo, e ciò in forza della garanzia dalla stessa prestata, sino al ripristino del veicolo in perfette condizioni di funzionamento. Sempre nella sentenza impugnata si dà atto che detta domanda era stata rivolta in primis verso la concessionaria rivenditrice (poi fallita), nonché nei confronti della società costruttrice in relazione ai necessari interventi sostitutivi, con richiesta di condanna in solido delle convenute alla messa in opera dei necessari interventi anche sostitutivi. Sicché, ritenendo fondato e assorbente il primo motivo d’appello, collegato all’interpretazione da darsi alla garanzia convenzionale rilasciata da RAGIONE_SOCIALE al tempo della vendita , ai sensi dell’art. 1362 c.c., la corte di merito ha preso atto dei gravi vizi progettuali e costruttivi, ritenendo che essi debbono essere eliminati a spese della società produttrice, compresa la sostituzione integrale del veicolo, e ciò in riferimento all’articolo 13 del libretto di vendita che espressamente prevede, sub specie della rubrica ‘garanzia della vettura’, che qualora una parte della vettura dovesse necessitare di riparazioni o sostituzioni a seguito di difetto di fabbricazione, detta parte verrà sostituita a titolo gratuito da RAGIONE_SOCIALE.
Orbene, a fronte di tale inequivoco argomentare, il primo e secondo motivo difettano di specificità perché, si limitano a qualificare come nuova la domanda di sostituzione dell’auto scrutinata dalla corte d ‘a ppello, senza peraltro permettere a questo Collegio di operare un adeguato riscontro delle parti degli atti processuali di primo grado da cui poter arguire la dedotta illegittima estensione della domanda inizialmente proposta (cfr. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019).
Il terzo motivo, attinente al contenuto della garanzia per come interpretato dalla Corte d’appello, si appalesa ugualmente inammissibile in quanto si limita a trascrivere integralmente il
contenuto della garanzia, nell’intento di sollecitare il giudice di legittimità a compiere una inammissibile autonoma interpretazione e valutazione della convenzione di garanzia, omettendo invece di indicare il punto della motivazione in cui il giudice d’appello risulterebbe in tesi- avere violato i criteri ermeneutici fissati nell’art. 1362 c.c. (Cass.Sez. 1 – , Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez. 3 – , Sentenza n. 28319 del 28/11/2017; Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017).
Il quarto motivo deduce che in assenza di alcuna motivazione il contenuto della garanzia è stato esteso a RAGIONE_SOCIALE quale terza estranea al contratto di vendita, sebbene la garanzia di riferisse al contratto di vendita, attribuendo alla medesima la qualità di venditore. Anche in questo caso, però , il motivo omette di confrontarsi con la ratio decidendi in atti che assume che la garanzia per vizi costruttivi era offerta dal concessionario e dalla RAGIONE_SOCIALE per esso.
Sicché, non risultando i motivi del ricorso principale correlati alla puntuale motivazione resa dalla Corte d’appello sulla base degli atti processuali scrutinati, essi impingono nella ragione di inammissibilità espressa dal principio di diritto enunciato da Cass. SU n. 7074 del 2017 e Cass. SU 23745/2020: per denunciare un errore di diritto bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione in rapporto alla motivazione resa. L’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito
considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ..
I motivi del ricorso incidentale sono anch’essi inammissibili in quanto deducono violazioni di legge nell’esercizio del potere discrezionale del giudice di emettere misure coercitive a sostegno della condanna a un facere o sanzioni reputazionali, nel merito non applicate perché ritenute dal giudice non collegate all’interesse concreto dell’attore, con valutazioni insindacabili in tale sede di giudizio di legittimità.
Sul punto va data continuità al principio per cui il provvedimento che dispone misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c. è sindacabile in sede di legittimità, per violazione di norma processuale, sotto i profili della sussistenza dei presupposti normativi richiesti per esercitare il potere e della verifica del suo corretto esercizio in punto di quantificazione, non già nel merito di questa valutazione, bensì della congruità della motivazione addotta, da rendere con riferimento concreto ai parametri previsti dalla disposizione (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 7927 del 23/03/2024; Cass. Sez. 3 – , Sentenza n. 22714 del 26/07/2023; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 14234 del 23/05/2023). E così anche il potere discrezionale che l’art. 120 cod. proc. civ. attribuisce al giudice di merito in ordine alle modalità ed estensione della pubblicazione della sentenza, nonché alla scelta del giornale, nei casi in cui ne sia riconosciuta l’utilità per la riparazione in forma specifica del danno, trova un limite solo nella esigenza di razionalità ed adeguatezza della pronuncia e nel divieto di ultrapetizione, in relazione al quale il giudice non può ordinare la pubblicazione, se questa non è stata richiesta, o imporre una pubblicazione integrale della sentenza,
se questa è stata richiesta per estratto, o in più giornali e per più volte consecutive, quando questa è stata richiesta solo in un giornale o per una sola volta ( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2491 del 01/03/1993). Alla luce del suddetto principio non è certamente sindacabile il mancato esercizio di detto potere qualora, come nel caso concreto, ne sia stata data motivazione collegata alla mancanza di una utilità valutata in concreto e in relazione all’interesse della parte.
Conclusivamente il ricorso principale e incidentale vanno dichiarati inammissibili, con spese del giudizio di cassazione compensate in ragione dell’esito della lite che vede le parti reciprocamente soccombenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi, principale e incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento all’ufficio di merito competente, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, l’ 11/6/2024.