Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30001 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30001 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21937-2022 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difes o dall’AVV_NOTAIO ;
– ricorrente –
contro
NOME, in persona del Sindaco ‘ pro tempore ‘, domiciliata in Roma, presso gli uffici dell’Avvocatura capitolina, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE
Impugnazione di estratto del ruolo Inammissibilità del ricorso
R.G.N. 21937NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/07/2024
Adunanza camerale
RAGIONE_SOCIALE–NOME, domiciliata ‘ ex lege ‘ in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa per legge;
– resistente con atto di costituzione –
Avverso la sentenza n. 4155/2022 del Tribunale di Roma, depositata il 16/03/2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 03/07/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 4155/22, del 16 Marzo 2022, del Tribunale di Roma, che -respingendone il gravame avverso la sentenza n. 71061/20, del Giudice di pace della stessa città -ha confermato il rigetto dell’opposizione all’estratto di ruolo, dallo stesso spontaneamente acquisito.
Si legge in ricorso che tale ‘COGNOME‘ ebbe ad adire il Giudice di pace di Roma per far dichiarare la prescrizione di un credito di Roma Capitale oggetto di cartella esattoriale (cartella della quale aveva appreso l’esistenza mediante l’acquisizione spontanea di estratto del ruolo del 22 agosto 2019), vedendosi, però, respingere l’opposizione.
Esperito gravame, il giudice d’appello lo rigettava , dichiarando validamente notificata la cartella e utilmente interrotto il termine di prescrizione con la notifica dell’intimazione di pagamento.
Avverso la sentenza del Tribunale capitolino ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, sulla base -come detto -di un unico motivo.
3.1. Esso denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 139 cod. proc. civ., 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 2697 cod. civ.
Si contesta l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui ‘la cartella è stata correttamente notificata avendo ricevuto l’atto familiare convivente qualificatosi come moglie che ha firmato per esteso’, assumendo il Tribunale di Roma che l’allora opponente ‘avrebbe dovuto contestare il rapporto di parentela con la firmataria dell’atto a mezzo di querela di falso’.
Secondo il ricorrente, tuttavia, si tratterebbe di affermazione erronea, giacché il Tribunale -secondo quanto, testualmente, si legge nel presente atto di impugnazione -‘non ha riscontrato che la Suprema Corte adita’ (non segue l’illustrazione di alcun principio affermato da questo giudice di legittimità).
Inoltre, secondo il ricorrente, anche volendo ritenere correttamente notificata la cartella di pagamento, non convincerebbe il ragionamento secondo cui sarebbe stata correttamente notificata l’intimazione, sì da interrompere il corso della prescrizione del diritto.
A parere del ricorrente tale assunto risulterebbe ‘censurabile sotto tre diversi profili’, dei quali, però, non segue l’illustrazione. Difatti, il ricorso così prosegue: ‘a) in nessun documento’, senza, però, che a tale asserto faccia seguito alcun’altra affermazione. Vi è, infine, l’indicaz ione di taluni arresti di questa Corte, a mente dei quali l’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139, comma 2, cod. proc. civ., anche ove l ‘ atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della
notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio RAGIONE_SOCIALE imposte .
Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricors o, Roma Capitale, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
5 . L’Avvocatura Generale dello Stato, per l’ RAGIONE_SOCIALE , ‘non avendo notificato nei termini di legge controricorso’, ha dichiarato di costituirsi ‘al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione’.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rilevarsi l’assenza di rituale controricorso, proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE.
Quello depositato, invero, è -per stessa qualificazione della parte interessata -un mero ‘atto di costituzione’, da ritenersi del tutto irrituale, non essendo stato notificato alla ricorrente, e dunque non idoneo a consentire ad NOME il superamento della condizione di mero intimato (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 12 marzo 2024, n. 6529; Cass. Sez. 3, ord. 4 settembre 2023, n. 25747).
Ciò detto, il ricorso è inammissibile, per una pluralità di ragioni: e tanto esime dalla disamina RAGIONE_SOCIALE questioni ivi dedotte.
9.1. Esso, oltre a non essere preceduto da una adeguata descrizione dei fatti di causa, non reca neppure un’illustrazione intellegibile RAGIONE_SOCIALE censure, dal momento che le medesime si sostanziano in frasi, per lo più, neppure completate.
Difettano, dunque, i requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 366, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ.
9.1.1. Quanto, infatti, al primo di tali requisiti, va qui ribadito che quello dalla esposizione sommaria dei fatti di causa, essendo considerato dall ‘art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione idonea garantire al giudice di legittimità ‘di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia ed oggetto di impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata’ (Cass. Sez. Un., sent. 18 maggio 2006, n. 11653, Rv. 588760-01).
Difatti, la prescrizione di tale requisito ‘risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la porta ta RAGIONE_SOCIALE censure rivolte al provvedimento impugnato’ (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2003 n. 2602, Rv. 560622-01).
Stante, dunque, tale funzione, per soddisfare il requisito ‘ de quo ‘ occorre che il ricorso per cassazione rechi ‘l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese RAGIONE_SOCIALE parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza
impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito’ (Cass. Sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015, n. 1926, Rv. 634266-01; in senso conforme, Cass. Sez. 1, sent. 31 luglio 2017, n. 19018, Rv. 645086-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 28 maggio 2018, n. 13312, Rv. 648924-01).
Resta, infine, inteso che detto requisito ‘deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato da altri atti, quali la sentenza impugnata o il controricorso’, ‘perché la causa di inammissibilità non può essere trattata come una causa di nullità cui applicare il criterio del raggiungimento dello scopo, peraltro, riferibile ad un unico atto’ (Cass. Sez. 6 -3, ord. 22 settembre 2016, n. 18623, Rv. 642617-01).
9.1.2. In merito, invece, al requisito di ammissibilità del ricorso di cui al n. 4) del comma 1 dell’art. 366 cod. proc. civ. , deve qui confermarsi che la denuncia del vizio della violazione e falsa applicazione della legge, deve avvenire, a pena d ‘ inammissibilità, ‘ non solo con l ‘ indicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente ‘ -e, dunque, ancor prima ‘intellegibilmente’ -‘ si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l ‘ interpretazione RAGIONE_SOCIALE stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla Suprema Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione ‘ (Cass. S ez. 6-3, ord. 26 giugno 2013, n. 16038, Rv. 626926-01; analogamente pure Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01).
9.2. Corrobora, infine, l’esito dell’inammissibilità del ricorso la constatazione che il ricorrente -non constando alcun giudicato esplicito interno sul punto dell’ammissibilità della domanda sotto questo profilo -non ha provveduto a dimostrare il persistere del proprio interesse ad impugnare l’estratto del ruolo, pur a seguito dell ‘entrata in vigore dell’ art. 3bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Difatti, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, sulla base di una concezione ‘dinamica’ dell’interesse ad agire, ex art. 100 cod. proc. civ., il suddetto ‘ius superveniens ‘ , che ha limitato la possibilità di immediato ricorso alla tutela giurisdizionale contro l’estratto del ruolo , deve ritenersi applicabile anche ai giudizi di opposizione già pendenti, onerando il già opponente della dimostrazione -a pena d’inammissibilità della propria iniziativa giudiziaria -del persistere del proprio interesse all’impugnazione (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 6 settembre 2022, n. 26283, Rv. 665660-01).
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ma in favore esclusivamente di Roma Capitale, dovendo ritenersi che l’ RAGIONE_SOCIALE -per le ragioni già illustrate -sia rimasta solo intimata.
A carico del ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare , al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 65719801), ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando NOME COGNOME a rifondere, a Roma Capitale, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 804,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della