Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9439 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9439 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24681/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, con domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di BRESCIA n. 970/2022, depositata il 08/08/2022.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 31/01/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Rilevato che:
la RAGIONE_SOCIALE propose opposizione all’esecuzione, dinanzi al Tribunale di Mantova, avverso un atto di precetto, notificato sulla scorta della pronuncia di condanna contenuta nell’ordinanza cautelare emessa ai sensi dell’art. 614 bis cod. proc. civ. in favore della RAGIONE_SOCIALE;
il Tribunale di Mantova, nel contraddittorio con la società opposta, rigettava l’opposizione per infondatezza dell’eccezione di nullità del precetto;
la RAGIONE_SOCIALE propose impugnazione alla Corte d’Appello di Brescia;
la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 970 del 8/08/2022 rigettava l’appello della RAGIONE_SOCIALE con pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.;
la Corte territoriale riteneva, nello specifico, coperte dal giudicato -perché era stato dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione (con ordinanza di questa Corte n. 23756 del 28/10/2020) -, le questioni afferenti al titolo esecutivo e ribadiva che il giudice dell’opposizione all’esecuzione non ha il potere di modificare il titolo esecutivo, costituito nella specie da un’ordinanza cautelare ai sensi dell’ art. 700 cod. proc. civ., con la quale si obbligava al rilascio di un cantiere edile, come pure l’ordinanza emessa all’esito del procedimento ex art. 669 duodecies cod. proc. civ. e che il diritto all’uso del cortile da parte della RAGIONE_SOCIALE quale comproprietaria non poteva essere riesaminato dal giudice dell’opposizione ;
a vverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 970 del 8/08/2022 la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, con atto affidato a quattro motivi;
R.g. n. 24681/2022 Ad. 31/01/2024; est. C. COGNOME
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
e ntrambe le parti hanno depositato memorie per l’adunanza camerale del 31/01/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Considerato che
i motivi di ricorso sono così intitolati o descritti:
primo motivo: violazione degli artt. 615, 614 bis cod. proc. civ., 669 duodecies cod. proc. civ., errata interpretazione dell’ordinanza del 22/12/2016, nullità per motivazione elusiva o apparente, omessa risposta;
secondo motivo: violazione degli artt. 244 e ss. cod. proc. civ., nullità per difetto di motivazione o motivazione elusiva o apparente, la Corte d’ appello non ha motivato circa il rigetto delle istanze istruttorie;
terzo motivo: violazione dell’art. 1102 cod. civ. nullità per difetto di motivazione o motivazione del tutto fuori tema o motivazione apparente; il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto riconoscere in capo alla ricorrente il diritto ad occupare il cortile comune;
quarto motivo: violazione dell’art. 2909 cod. civ., nullità per difetto di motivazione o apparenza di questa, elusione o errata interpretazione dell’ordinanza ex art. 669 duodecies cod. proc. civ., omessa risposta; in particolare, la Corte d ‘ appello avrebbe eluso un precedente giudicato e omesso la pronuncia relativa al contrasto fra ordinanza cautelare e l’ordinanza possessoria ;
nell’intestazione di alcun motivo sono indicati i parametri in relazione ai quali le censure sono poste;
il ricorso manifesta carenza di adeguata esposizione in fatto (pur nei limitati ambiti in cui esso rileva in questa sede, nel senso che non sono in alcun modo esplicitati i vari passaggi processuali) e
R.g. n. 24681/2022 Ad. 31/01/2024; est. C. COGNOME
di specificità dei motivi; inoltre: le censure non sono riconducibili in maniera immediata e chiara ad una delle previsioni di cui all’art. 360 cod. proc. civ., tutti i motivi sono posti in modo frammisto a censure di carattere puramente fattuale, non si comprende quali siano effettivamente le censure mosse alla sentenza impugnata, tutti i motivi sono privi di specificità e manca l’esposizione delle ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazion di norme e financo quali siano i parametri in forza dei quali, nell’ambito di quelli enumerati dai nn. 3, 4 e 5, dell’art. 360, comma 1, codice di rito, viene chiesta la cassazione della sentenza d’appello ;
a tali ragioni di inammissibilità, riferite al ricorso nel suo complesso e già di per sé dirimenti, può poi aggiungersi il rilievo di ulteriori profili di inammissibilità in relazione a ciascun motivo;
infatti, il primo motivo è inammissibile in quanto di carattere fattuale e poiché si incentra sulla ritenuta omessa modifica, nell’ambito del giudizio di opposizione all’esecuzione, dell’ordinanza cautelare, il che costituisce un dato di carattere sistematico, insuscettibile di modifica in via di interpretazione, in quanto il giudizio cautelare è strutturalmente altro dal giudizio di opposizione all’esecuzione, che, deve essere strutturato in forma bifasica, con la prima fase deputata all’eventuale sospensione dell’esecuzione e non può mai avere ad oggetto il merito del titolo giudiziale;
ancora, le deduzioni censorie di cui al secondo motivo relative ai capitoli di prova difettano del tutto di autosufficienza, non risultando riprodotti i capitoli di prova che non sono stati ammessi da giudici del merito e limitandosi nel resto le censure a una mera contrapposizione con le ragioni addotte dalla Corte d’appello in ordine alla valutazione delle prove;
dal canto suo, il terzo motivo è inammissibile, in quanto denuncia la violazione della norma di diritto di cui all’art. 1102 cod.
civ., ma non contiene argomentazioni che spieghino come e perché essa sia stata violata, limitandosi a postulare la violazione del tutto assertoriamente e comunque non contrastando il ragionamento della Corte territoriale, in ordine all’efficacia dell’ordinanza cautelare e soprattutto alla corretta ratio decidendi della sua assoluta immodificabilità nell’ambito del giudizio di opposizione all’esecuzione ;
infine, il quarto motivo è del tutto inammissibile, poiché postula l’erroneità della sentenza d’appello per non avere questa ritenuto che potesse essere modificato, in sede di opposizione all’esecuzione, il provvedimento cautelare emanato in diverso giudizio e predica la stabilità di giudicato per un’ordinanza possessoria, senza indicare adeguato addentellato normativo o giurisprudenziale a fondamento della censura;
soltanto a seguito della lettura del controricorso, dettagliato e diffuso, e della ampiamente motivata sentenza d’appello impugnata in questa sede -ciò che però non è comunque consentito e ad ogni buon conto non vale a colmare le relative lacune del ricorso introduttivo -è possibile comprendere quel di cui si controverte, ma le censure restano in ogni caso oscure e ne risalta l’inammissibile , poiché di carattere eminentemente fattuale, formulazione;
il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, non risultando soddisfatti i requisiti di formulazione di cui all’art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6 cod. proc. civ.;
le spese di lite seguono la regola della soccombenza e, tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo;
la decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;
a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di